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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4335 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], domiciliato/residente in [...], alla Parte_1
Via Castellammare, n. 255, (C.F. elett.te dom.to in Napoli, al C.F._1
Centro Direzionale Is. G/1, XX piano, presso e nello studio degli avv.ti Pasquale Frisina
(C.F. ) e Maria Giovanna Cannavacciuolo, (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al C.F._3 ricorso
RICORRENTE
CONTRO
con Controparte_1 sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. VA cod. P.IVA_1 fiscale ) e Sede territoriale in Castellammare di Stabia, al viale Europa n. 230, P.IVA_2 in persona del Direttore Regionale pro-tempore della rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Carlo Maria Liguori (C.F. n. ), giusta procura generale alle C.F._4 liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. Persona_1 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettVAmente domiciliato in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale,
Angolo Via San Lazzaro
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva:
di essere stato dipendente della in Controparte_3
p.l.r.p.t. P.VA , presso il cantiere ex SEBN di Napoli, svolgendo attività P.IVA_3 lavoratVA, continuatVAmente, in qualità di operaio tracciatore dal 1971 al 1988, espletando
– quindi- lavorazioni con materiali contenenti amianto ed altre sostanze nocive, esalazione di fumi e vapori di saldature, inalando esalazioni tossiche: amianto;
acetaldeide; nickel;
acroleina; cadmio;
ammoniaca; zinco;
magnesio; catrame, fuliggine ed altri agenti tossici;
che le dedotte attività lavorative e gli ambienti insalubri avevano esposto il ricorrente al rischio di contrarre gravi malattie, nella fattispecie patologie a carico dell'apparato respiratorio, infatti, attualmente il ricorrente era affetto da pleuropatia asbestosica conclamata;
che l' rubricato il caso al num. 518201807 del 26.03.2021, provvedeva a CP_1 riconoscere la malattia professionale, contratta dal lavoratore per correlazione alla esposizione all'amianto ed alle altre sostanze nocive presenti nell'ambiente lavorativo e
1 valutava il danno biologico nella già sottostimata misura dell'4% omettendo di scindere, nella valutazione, il danno anatomico da quello funzionale;
che, in data 14.04.2023, per il tramite del Patronato EPAS di Sarno, il ricorrente trasmetteva all' richiesta di riconoscimento dell'avvenuto aggravamento delle CP_1 proprie condizioni di salute, allegando certificato medico-legale valutativo e descrittivo delle menomazioni riscontrate, all'uopo redatto dallo specialista, dott. che Persona_2 quantificava danno biologico complessivo nella misura del 10%; che la domanda non aveva esito positivo. Tanto precisato, adVA questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire la giusta rendita, per i postumi derVAnti dalla detta malattia professionale tabellata a seguito del lamentato aggravamento, nella misura indicata dalla certificazione medica di parte o, in quella che sarà determinata da C.T.U., ovvero da quella diversa misura maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia e, per l'effetto, condannare l' per le funzioni assunte ex lege, in CP_1 persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della corrispondente rendita, con decorrenza dalla data della domanda. Condannare, altresì, l' convenuto, in ogni caso, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al CP_1 rimborso delle spese generali come per legge, da attribuirsi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituVA la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia venVA decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Il ricorrente ha formulato una domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un maggior grado di danno biologico, in conseguenza della patologia indicata in atti. In via preliminare, va rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' CP_1 circa la sussistenza del rapporto assicurativo, né sulla natura professionale della patologia lamentata dal ricorrente.
E' stata disposta una indagine peritale ed il ctu ha concluso riconoscendo un danno nella misura del 6%, con decorrenza dal 3.04.2023, data in cui venVA eseguita la Parte_2 presso il Centro San Pietro, di Scafati (SA), che evidenziava un “Ispessimento festonato delle scissure da interstiziopatia, sindrome disventilatoria restrittVA, con strie fibrotiche alle basi, ispessimento pleurico. (Cfr. All. n.
4 - Tac Torace del 03.04.2023). Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico;
esse, inoltre, sono congruenti con le valutazioni effettuate dai periti in sede amministratVA. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Pertanto, il ricorso deve trovare parziale accoglimento con riconoscimento del danno nella misura del 6%, in conseguenza della malattia innanzi indicata. Spese secondo soccombenza. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitVAmente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che al ricorrente è derVAto un danno biologico nella misura del 6%, in conseguenza della malattia in atti dal 3.4.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del relativo indennizzo, oltre agli interessi legali CP_1 dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, CP_1 liquidate in euro 1.865, oltre spese generali, VA e cpa, come per legge, con attribuzione;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Torre Annunziata, 28.5.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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