TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/09/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3237/2024
Oggi, 17/09/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Maria LAMBERTI, anche per delega dell'avv. Francesco Antonio DI SOMMA, per
, la quale ribadisce che il proprio assistito ha accettato la proposta Parte_1 conciliativa formulata in data 29.4.25 nell'ambito del presente giudizio e dà atto che questi già ha adempiuto le obbligazioni sorte dal raggiunto accordo;
chiede di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
avv.to Carolina BARONE, per , la quale ribadisce che anche il proprio Controparte_1 assistito ha accettato senza riserve la proposta conciliativa formulata in data 29.4.25 nell'ambito del presente giudizio;
chiede, pertanto, di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 429 cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 4
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3237/2024 R.G., pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato allegato Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Francesco Antonio Di Somma e dall'Avv. Maria
Lamberti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al
Corso Umberto I, n. 345;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_1 della memoria di costituzione, dall'Avv. Carolina Barone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roccapiemonte alla Via Calvanese, n.102;
- RESISTENTE -
All'udienza celebrata in data 17.9.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 12.9.24, il sig. Parte_1 preliminarmente esposto:
- che, in virtù di atto di donazione rogato per notar in data 26.10.1983, esso istante Persona_1 aveva acquistato la nuda proprietà dell'appartamento sito nel Comune di Cava de' Tirreni alla
Via Alessandro Della Corte n. 20, identificato nel N.C.E.U. del prefato Comune al Foglio 22,
p.lla 6693, sub. 10; pagina 2 di 4 - che il testé citato immobile essa stato donato ad esso ricorrente dai propri genitori, sig.ri e , “con riserva del diritto d'usufrutto in loro favore”; Controparte_2 Parte_2
- che i genitori di esso esponente avevano destinato temporaneamente l'appartamento de quo “a dimora del nucleo familiare dell'altro figlio, ”; Controparte_1
- che la sig.ra genitore superstite, con atto per Notar del 17.10.17 Parte_2 Persona_2 aveva rinunziato “al predetto diritto d'usufrutto sull'appartamento” di cui si discorre;
- che esso istante, divenuto pieno proprietario del summenzionato immobile, aveva ripetutamente invitato il germano “a rilasciare tale abitazione libera da persone e cose”;
- che, ad onta dei plurimi solleciti a ciò preordinati, mai il sig. aveva Controparte_1 provveduto a riconsegnare l'immobile di proprietà di esso ricorrente;
ha chiesto di condannare il sig. a “rilasciare libero e sgombero da sé, persone e Controparte_1 cose il suddetto appartamento sito nel Comune di Cava de' Tirreni alla Via Alessandro Della Corte, n.
20”, nonché al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza dell'occupazione sine titulo di tale immobile, all'uopo stimati in euro 29.400,00.
Notificati l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza, ha provveduto a costituirsi, con memoria depositata in data 11.4.25, il sig. chiedendo la reiezione delle avverse Controparte_1 pretese. A fondamento dell'invocato rigetto, la difesa di detto resistente, dato preliminarmente atto che l'immobile per cui è disputa “risulta libero da cose e persone”, ha sostenuto che “per il passato” il sig.
lungi dall'aver indebitamente occupato l'appartamento de quo, sarebbe stato Controparte_1 autorizzato a risiedervi dapprima dai di lui genitori, usufruttuari dello stesso, e successivamente proprio dall'odierno ricorrente;
inoltre, ha sollevato – onde paralizzare la domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione – eccezione di compensazione, assumendo che il ricorrente avrebbe per diversi anni indebitamente occupato un immobile di proprietà del sig. CP_1
e, pertanto, sarebbe debitore di quest'ultimo dell'importo di euro 40.000,00, a titolo di
[...] risarcimento dei danni conseguenti all'impossibilità di utilizzare il proprio bene.
Con ordinanza resa in data 29.4.25 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di una memoria nel corpo della quale manifestare adesione alla stessa o, alternativamente, illustrare le ragioni della mancata accettazione.
Depositando memorie a tal fine autorizzate, i difensori delle parti hanno dato atto dell'adesione dei propri assistiti alla proposta approntata ai sensi dell'art. 185 bis del codice di rito.
All'udienza celebrata in data 17.9.25, i procuratori costituiti, ribadita l'accettazione da parte dei rispettivi assistiti della testé citata proposta conciliativa, hanno chiesto di dichiararsi la cessazione della pagina 3 di 4 materia del contendere, nonché di disporsi la compensazione delle spese di lite.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che sia i procuratori del ricorrente che il difensore della parte resistente hanno dato claris litteris atto – tanto nel corpo delle memorie autorizzate depositate, rispettivamente, in data 12.6.25 ed in data 20.6.25, quanto nel corso dell'udienza celebrata in data 17.9.25 – dell'adesione dei rispettivi assistiti alla proposta ex art. 185 c.p.c., nonché chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
A tal riguardo, occorre osservare che sia principio tradizionalmente affermato dalla Corte di nomofilachia quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. Un. n. 13969/04; Cass. n.
28622/19).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere integralmente compensate, contemplando espressamente l'accordo raggiunto dalle parti anche la regolamentazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande proposte dalle parti;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Provvedimento depositato telematicamente in data 17.9.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 4 di 4