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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1899 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. TUCCI EMANUELA
- APPELLANTE -
E
rapp.to e difeso dall'avv. FAUSTINI Controparte_1
DAVIDE
- APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.2.2023, l'
[...]
proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1697/2022 del Giudice di Pace di Caserta, con la quale veniva accolta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 00820219001405801000 in relazione alla sottesa cartella n. 00820180001465908000.
Deduceva l'erroneità della predetta sentenza in quanto il
Giudice di Pace non disponeva l'integrazione del
1 contraddittorio nei confronti dell'ente impositore,
e, nel merito, riteneva non provata la Controparte_2 notifica della cartella de qua.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato, il quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'appello in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto all'integrazione del contraddittorio, va detto che, come la Cassazione ha avuto modo di affermare più volte, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la legittimazione passiva spetta sia a quest'ultimo sia all'agente della riscossione (cfr., ex multis, Cass. 2570/2017; 14125/2016)
e, in particolare, “il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cass.
21220/2012; 14991/2020), per cui, in buona sostanza, il destinatario della cartella esattoriale “può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario … essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (cfr. Cass. 10528/2017), facoltà che, nel caso di specie, l'agente della riscossione non ha inteso esercitare in primo grado.
Quanto alla notifica della cartella in questione, il
2 Giudice di prime cure ha correttamente affermato che, nel caso di specie, l' non ha provato la regolare notifica CP_3 della cartella.
In proposito, occorre dire che, essendo il debitore residente all'estero all'epoca della notifica della cartella, trovavano applicazione i commi 4 e 5 dell'art. 60 dpr 600/1973, secondo cui “Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'
[...]
l'indirizzo della loro residenza o sede Parte_1 estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell' Parte_1
La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione”.
In applicazione delle suddette norme, come rilevato dal
Giudice di primo grado, l' , in alternativa alla CP_3 procedura di cui all'art. 142 c.p.c., avrebbe dovuto
3 procedere alla notificazione al debitore non residente tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero. La disposizione al comma quinto stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano appositamente comunicato all' Pt_1 delle , con specifiche modalità, l'indirizzo della Pt_1 residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l'Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del precedente comma primo, lett. e-bis) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (cfr.
Cass. 23378/2021).
Nella fattispecie, l' ha tentato la notifica della CP_3 cartella in data 1.6.2018 presso un indirizzo in Vietnam e, atteso l'esito negativo, ha proceduto mediante il deposito della copia della cartella presso la casa comunale dell'ultima residenza (Grottammare) in data 7-12.11.2018, tuttavia, come documentato dalla stessa appellante (cfr. certificato AIRE datato 2.11.2018), il debitore risultava residente in [...], per cui il primo tentativo di notifica non era idoneo a consentire la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, non avendo l' CP_3 provato né allegato che l'indirizzo in Vietnam era quello appositamente comunicato dal debitore per la notificazione degli atti ai sensi del citato comma 5 dell'art. 60 dpr
600/1073.
Da tanto consegue non solo il mancato rispetto della precisa sequenza procedimentale del procedimento di riscossione e, dunque, un vizio della procedura di riscossione, ma anche la fondatezza dell'originaria
4 eccezione di prescrizione del credito azionato.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
B) Conferma la sentenza n. 1697/2022 del Giudice di Pace di Caserta;
C) Condanna l' al pagamento, in favore CP_3 dell'appellato, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 850,50, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
D) Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Santa Maria Capua Vetere, 20/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1899 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. TUCCI EMANUELA
- APPELLANTE -
E
rapp.to e difeso dall'avv. FAUSTINI Controparte_1
DAVIDE
- APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.2.2023, l'
[...]
proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1697/2022 del Giudice di Pace di Caserta, con la quale veniva accolta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 00820219001405801000 in relazione alla sottesa cartella n. 00820180001465908000.
Deduceva l'erroneità della predetta sentenza in quanto il
Giudice di Pace non disponeva l'integrazione del
1 contraddittorio nei confronti dell'ente impositore,
e, nel merito, riteneva non provata la Controparte_2 notifica della cartella de qua.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato, il quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'appello in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto all'integrazione del contraddittorio, va detto che, come la Cassazione ha avuto modo di affermare più volte, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la legittimazione passiva spetta sia a quest'ultimo sia all'agente della riscossione (cfr., ex multis, Cass. 2570/2017; 14125/2016)
e, in particolare, “il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cass.
21220/2012; 14991/2020), per cui, in buona sostanza, il destinatario della cartella esattoriale “può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario … essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (cfr. Cass. 10528/2017), facoltà che, nel caso di specie, l'agente della riscossione non ha inteso esercitare in primo grado.
Quanto alla notifica della cartella in questione, il
2 Giudice di prime cure ha correttamente affermato che, nel caso di specie, l' non ha provato la regolare notifica CP_3 della cartella.
In proposito, occorre dire che, essendo il debitore residente all'estero all'epoca della notifica della cartella, trovavano applicazione i commi 4 e 5 dell'art. 60 dpr 600/1973, secondo cui “Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'
[...]
l'indirizzo della loro residenza o sede Parte_1 estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell' Parte_1
La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione”.
In applicazione delle suddette norme, come rilevato dal
Giudice di primo grado, l' , in alternativa alla CP_3 procedura di cui all'art. 142 c.p.c., avrebbe dovuto
3 procedere alla notificazione al debitore non residente tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero. La disposizione al comma quinto stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano appositamente comunicato all' Pt_1 delle , con specifiche modalità, l'indirizzo della Pt_1 residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l'Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del precedente comma primo, lett. e-bis) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (cfr.
Cass. 23378/2021).
Nella fattispecie, l' ha tentato la notifica della CP_3 cartella in data 1.6.2018 presso un indirizzo in Vietnam e, atteso l'esito negativo, ha proceduto mediante il deposito della copia della cartella presso la casa comunale dell'ultima residenza (Grottammare) in data 7-12.11.2018, tuttavia, come documentato dalla stessa appellante (cfr. certificato AIRE datato 2.11.2018), il debitore risultava residente in [...], per cui il primo tentativo di notifica non era idoneo a consentire la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, non avendo l' CP_3 provato né allegato che l'indirizzo in Vietnam era quello appositamente comunicato dal debitore per la notificazione degli atti ai sensi del citato comma 5 dell'art. 60 dpr
600/1073.
Da tanto consegue non solo il mancato rispetto della precisa sequenza procedimentale del procedimento di riscossione e, dunque, un vizio della procedura di riscossione, ma anche la fondatezza dell'originaria
4 eccezione di prescrizione del credito azionato.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
B) Conferma la sentenza n. 1697/2022 del Giudice di Pace di Caserta;
C) Condanna l' al pagamento, in favore CP_3 dell'appellato, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 850,50, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
D) Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Santa Maria Capua Vetere, 20/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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