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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3960/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BRANDOLESE SIMONA, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ALOISI ANNA MARIA, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del 5.2.2025 le parti accettavano la proposta formulata dal Giudice Delegato, così come integrata dalle stesse parti in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario a Napoli in data 28.10.2002 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 101, P.2, s. A, sez. M, anno
2002, nonché nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parabiago al n. 62, P.2, sez.
B, anno 2002), optando per il regime della separazione dei beni, e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Parabiago, via Adda n. 21, in comproprietà dei coniugi (80% della e 20% del ). Parte_1 CP_1
Dall'unione nascevano i figli, , il 14.11.2004, e , il 10.05.2011. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1
chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo in capo al Sig.
[...]
di corrisponderle l'importo di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento dei figli, oltre alla percezione integrale dell'Assegno Unico.
In data 03.12.2024 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale CP_1 aderiva alla domanda di separazione, chiedendone l'addebito alla ricorrente e formulava, autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In via riconvenzionale, chiedeva, inoltre, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.12.2024 le parti raggiungevano un accordo in merito al collocamento di
, la regolamentazione del diritto di visita paterno, il pagamento del mutuo, il contributo Per_2
al mantenimento a carico del padre. Nello specifico, quanto alla regolamentazione della frequentazione di col padre concordavano che “salvi diversi accordi, starà con Per_2 Per_2
il padre a week end alterni da venerdì alle 18.00 a domenica alle 22.00. Nella settimana con week end di competenza della madre, starà con il padre dalle 18.00 del mercoledì al Per_2
venerdì mattina, nelle settimane con week end di competenza del padre, starà con il Per_2
padre il martedì dalle 18.00 al mercoledì mattina. Salvi diversi accordi, quest'anno dal 20 al
pagina 2 di 5 27 dicembre starà con il padre e per il resto del periodo festivo con la madre. I Per_2
prossimi anni starà con la madre dal 23 al 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre Per_2 all'inizio della scuola Il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni con i genitori.
Nel periodo estivo, trascorrerà quindici giorni con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile”.
All'esito dell'udienza, il Giudice Delegato autorizzava le parti a vivere separate e, anche recependo il parziale accordo raggiunto tra le parti, con ordinanza assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) assegna la casa familiare alla madre e dispone che il padre lasci l'abitazione entro trenta giorni;
3) dispone che i rapporti padre/figlio siano regolati come da accordo raggiunto dalle parti;
4) pone a carico delle parti l'onere di sostenere le spese straordinarie relative a e Persona_1
in ragione del 50 % per ciascuna come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
Per_2
5) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00 (€ 200 per , € 100 per Per_2
) entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo da gennaio 2025 ed annualmente Persona_1
soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
6) dispone che l'AU sia percepito interamente dalla madre”.
Il GD proponeva alle parti di definire la controversia alle condizioni dalle stesse concordate, come integrate con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e prevedendo la compensazione delle spese e che l'assegno a carico del padre per aumentasse ad € 200 nel caso in cui si Persona_1
la figlia decidesse di iscriversi all'università.
All'udienza del 05.02.2025 le parti accettavano di definire la causa alle condizioni indicate dal
Giudice, concordando, in aggiunta, di assegnare al resistente termine sino a fine settembre 2025 per liberare il box dai suoi effetti personali.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, sopra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
pagina 3 di 5 Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose delle esigenze della prole.
Si provvederà sulle spese (per le quali le parti hanno già chiesto la compensazione) nella sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
, coniugatisi a Napoli in data 28.10.2002 (matrimonio trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 101, P.2, s. A, sez. M, anno
2002 e nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parabiago al n. 62, P.2, sez. B, anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Napoli e di Parabiago di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_2
la madre;
4) assegna l'intera casa familiare (incluso il box) sita in Parabiago, via Adda n. 21 alla
Sig.ra ; Parte_1
5) il padre terrà con sé il minore a week-end alternati, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 22.00, nonché infrasettimanalmente dalle 18.00 del mercoledì al venerdì mattina nelle settimane di competenza materna e dalle 18.00 del martedì sino al mercoledì mattina nelle settimane di competenza paterna;
6) salvo diverso accordo tra le parti, per le vacanze natalizie il minore starà con la madre dal 23 al 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre all'inizio della scuola;
7) salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni con i genitori;
8) nel periodo estivo potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni da concordare Per_2
entro il 30 aprile;
9) da gennaio 2025 il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 300,00 (€ 200 per , € 100 per ), con Per_2 Persona_1
rivalutazione annuale, entro il giorno 5 di ogni mese. Ove si iscrivesse Persona_1
pagina 4 di 5 all'università, anche per il mantenimento di quest'ultima l'assegno a carico del padre aumenterà ad € 200,00;
10) le spese straordinarie di e , regolate come da Protocollo della Corte Persona_1 Per_2
d'Appello di Milano, verranno ripartite al 50% fra i genitori;
11) l'AU verrà percepito integralmente dalla madre;
12) assegna al resistente termine sino a settembre 2025 per liberare il box della casa familiare dai suoi effetti personali;
13) recepisce gli accordi delle parti sul pagamento del mutuo. Pertanto, il padre pagherà il
20% del mutuo e la madre il rimanente 80%
14) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 6 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3960/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BRANDOLESE SIMONA, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ALOISI ANNA MARIA, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del 5.2.2025 le parti accettavano la proposta formulata dal Giudice Delegato, così come integrata dalle stesse parti in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario a Napoli in data 28.10.2002 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 101, P.2, s. A, sez. M, anno
2002, nonché nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parabiago al n. 62, P.2, sez.
B, anno 2002), optando per il regime della separazione dei beni, e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Parabiago, via Adda n. 21, in comproprietà dei coniugi (80% della e 20% del ). Parte_1 CP_1
Dall'unione nascevano i figli, , il 14.11.2004, e , il 10.05.2011. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1
chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo in capo al Sig.
[...]
di corrisponderle l'importo di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento dei figli, oltre alla percezione integrale dell'Assegno Unico.
In data 03.12.2024 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale CP_1 aderiva alla domanda di separazione, chiedendone l'addebito alla ricorrente e formulava, autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In via riconvenzionale, chiedeva, inoltre, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.12.2024 le parti raggiungevano un accordo in merito al collocamento di
, la regolamentazione del diritto di visita paterno, il pagamento del mutuo, il contributo Per_2
al mantenimento a carico del padre. Nello specifico, quanto alla regolamentazione della frequentazione di col padre concordavano che “salvi diversi accordi, starà con Per_2 Per_2
il padre a week end alterni da venerdì alle 18.00 a domenica alle 22.00. Nella settimana con week end di competenza della madre, starà con il padre dalle 18.00 del mercoledì al Per_2
venerdì mattina, nelle settimane con week end di competenza del padre, starà con il Per_2
padre il martedì dalle 18.00 al mercoledì mattina. Salvi diversi accordi, quest'anno dal 20 al
pagina 2 di 5 27 dicembre starà con il padre e per il resto del periodo festivo con la madre. I Per_2
prossimi anni starà con la madre dal 23 al 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre Per_2 all'inizio della scuola Il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni con i genitori.
Nel periodo estivo, trascorrerà quindici giorni con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile”.
All'esito dell'udienza, il Giudice Delegato autorizzava le parti a vivere separate e, anche recependo il parziale accordo raggiunto tra le parti, con ordinanza assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) assegna la casa familiare alla madre e dispone che il padre lasci l'abitazione entro trenta giorni;
3) dispone che i rapporti padre/figlio siano regolati come da accordo raggiunto dalle parti;
4) pone a carico delle parti l'onere di sostenere le spese straordinarie relative a e Persona_1
in ragione del 50 % per ciascuna come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
Per_2
5) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00 (€ 200 per , € 100 per Per_2
) entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo da gennaio 2025 ed annualmente Persona_1
soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
6) dispone che l'AU sia percepito interamente dalla madre”.
Il GD proponeva alle parti di definire la controversia alle condizioni dalle stesse concordate, come integrate con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e prevedendo la compensazione delle spese e che l'assegno a carico del padre per aumentasse ad € 200 nel caso in cui si Persona_1
la figlia decidesse di iscriversi all'università.
All'udienza del 05.02.2025 le parti accettavano di definire la causa alle condizioni indicate dal
Giudice, concordando, in aggiunta, di assegnare al resistente termine sino a fine settembre 2025 per liberare il box dai suoi effetti personali.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, sopra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
pagina 3 di 5 Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose delle esigenze della prole.
Si provvederà sulle spese (per le quali le parti hanno già chiesto la compensazione) nella sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
, coniugatisi a Napoli in data 28.10.2002 (matrimonio trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 101, P.2, s. A, sez. M, anno
2002 e nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parabiago al n. 62, P.2, sez. B, anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Napoli e di Parabiago di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_2
la madre;
4) assegna l'intera casa familiare (incluso il box) sita in Parabiago, via Adda n. 21 alla
Sig.ra ; Parte_1
5) il padre terrà con sé il minore a week-end alternati, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 22.00, nonché infrasettimanalmente dalle 18.00 del mercoledì al venerdì mattina nelle settimane di competenza materna e dalle 18.00 del martedì sino al mercoledì mattina nelle settimane di competenza paterna;
6) salvo diverso accordo tra le parti, per le vacanze natalizie il minore starà con la madre dal 23 al 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre all'inizio della scuola;
7) salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni con i genitori;
8) nel periodo estivo potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni da concordare Per_2
entro il 30 aprile;
9) da gennaio 2025 il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 300,00 (€ 200 per , € 100 per ), con Per_2 Persona_1
rivalutazione annuale, entro il giorno 5 di ogni mese. Ove si iscrivesse Persona_1
pagina 4 di 5 all'università, anche per il mantenimento di quest'ultima l'assegno a carico del padre aumenterà ad € 200,00;
10) le spese straordinarie di e , regolate come da Protocollo della Corte Persona_1 Per_2
d'Appello di Milano, verranno ripartite al 50% fra i genitori;
11) l'AU verrà percepito integralmente dalla madre;
12) assegna al resistente termine sino a settembre 2025 per liberare il box della casa familiare dai suoi effetti personali;
13) recepisce gli accordi delle parti sul pagamento del mutuo. Pertanto, il padre pagherà il
20% del mutuo e la madre il rimanente 80%
14) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 6 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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