Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5895/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile
in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 5895 dell'anno
2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da circolazione stradale
TRA
, C.F. , rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gennaro Zuccaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
alla Via Arco di Polvica n. 37;
- ATTORE
E
P.I , rapp. e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Sergio Schlitzer, C.F. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli alla via Carlo Poerio n. 86;
Pag. 1 a 16
E
, C.F. ; NT C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e , al fine di sentirli condannare in Controparte_3 NT
Pag. 2 a 16 solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito all'incidente stradale avvenuto in data 16.2.2020, alle ore 12:50 circa, in Arzano
alla SP1 Circumvallazione Esterna di Napoli.
Deduceva l'attore che, nelle descritte circostanze di tempo e luogo, all'altezza del negozio con direzione Melito, la moto Honda NC700 D targata CP
DZ83206 di nel mentre marciava regolarmente in direzione di Parte_1
Melito, veniva urtato alla parte laterale sinistra dall'auto Volkswagen Polo targata
EY228ZN di , nell'occasione condotto dal , in NT Controparte_4
quanto quest'ultimo dopo aver percorso il cavalcavia da Casoria verso Melito,
giunto all'altezza della srl Metal Costruzioni, repentinamente e senza segnalazione cambiava canalizzazione da sinistra verso destra per poi bloccarsi e svoltare a destra;
in seguito all'errata manovra, l'auto Volkswagen Polo si poneva parallela all'asse longitudinale della strada risultando inevitabile la collisione con la moto
Honda NC 700 D. Deduceva ancora che, a causa del violento impatto, la moto ed il suo conducente cadevano rovinosamente al suolo, per cui il Parte_1
riportava lesioni che ne richiedevano il trasporto al P.S. dell'Ospedale San
Giuliano di Giugliano in Campania. Chiedeva, pertanto, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, per invalidità
permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese mediche, oltre interessi e rivalutazione, il tutto nei limiti di € 50.000,00.
Pag. 3 a 16 Si costituiva in giudizio la spa. eccependo l'improponibilità, Controparte_3
l'improcedibilità, l'inammissibilità della domanda attorea per violazione degli artt.
141, 143, 144, 145, 148, D. Lgs. 209/05, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cpc., per carenza degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c. e per assoluta indeterminatezza della domanda, e l'infondatezza della domanda, sia in ordine all'an che al quantum, contestando la dinamica del sinistro così come ricostruita in citazione.
Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 25.2.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
1. QUESTIONI PRELIMINARI
Preliminarmente va dichiarata la contumacia nel presente giudizio di CP
, non costituitosi benché ritualmente citato.
[...]
Sempre in via preliminare, vanno respinte le ulteriori eccezioni formulate dalla P_
Invero, va dichiarata la proponibilità della domanda avendo parte attrice adempiuto alle formalità di cui agli artt. 145, 148 e ss. del D. Lgs. 209/2005 come dimostrato dalle lettere racc.te a/r ritualmente prodotte agli atti.
Ancora, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Pag. 4 a 16 Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di
Pag. 5 a 16 quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
2. CP_5
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Invero, alla stregua delle risultanze istruttorie (cfr. rapporto di polizia stradale;
dichiarazioni spontanee rese dai conducenti), è emerso che, in data 16.2.2020, alle ore 12:50 circa, in Arzano (NA) alla SP1 Circumvallazione Esterna di Napoli, la moto Honda NC700D tg. DZ83206 condotto da e l'autovettura Parte_1
Volkswagen Polo tg. EY228ZN di , nell'occasione condotto da NT
, entravano in collisione. Controparte_4
Come risulta dal richiamato verbale della Polizia Municipale di Arzano
intervenuta sul luogo del fatto in occasione dello stesso, gli agenti raccoglievano nell'immediatezza le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Pag. 6 a 16 In tale circostanza, il conducente dell'auto Polo dichiarava che, dopo aver rallentato e attivato gli indicatori di direzione, iniziava la svolta a destra per immettersi nella via presso la quale risiede, quando veniva tamponato dalla moto
Honda tg. DZ83206 che proveniva da tergo e nella sua stessa direzione di marcia ad altissima velocità. Nell'immediatezza dei fatti, le Autorità raccoglievano anche le dichiarazioni dell'attore, il quale riferiva che la Polo dalla corsia sinistra avrebbe improvvisamente invaso la corsia destra sulla quale lo stesso stava marciando, per cui la moto si sarebbe trovata improvvisamente davanti l'auto Polo così impattando con la sua moto contro la parte posteriore sinistra di quest'ultima, per poi cadere al suolo, e ciò senza possibilità di evitare l'impatto.
Dunque, nell'immediatezza dei fatti l'attore confermava alle Autorità di
Polizia che il proprio veicolo impattava contro la parte posteriore del veicolo del responsabile civile, il quale si era venuto a trovare davanti al suo veicolo.
Tale versione, rilasciata nell'immediatezza dei fatti, muta radicalmente nell'atto di citazione, in cui si afferma che il veicolo Polo, dopo essersi spostato dalla corsia sinistra alla corsia destra, si bloccava improvvisamente per svoltare a destra, andando ad urtare la parte laterale sinistra della moto causandone la caduta al suolo.
Viceversa, le teste escussa all'udienza del 14.3. Testimone_1
2024 riferiva che “…ho visto arrivare da un cavalcavia alla sinistra
un'autovettura modello Polo di colore grigio, la quale girava a destra in direzione
Pag. 7 a 16 di un negozio di mobili e arredo giardini che si chiama “ e finiva con CP
l'urtare con la parte posteriore sinistra il lato destro anteriore del motociclo…”.
La teste non indicava alcun cambio di corsia di marcia dell'auto Polo, ma indicava un terzo diverso punto di impatto tra i veicoli, avendo riferito che la moto dell'attore sarebbe stata urtata nella sua parte laterale destra, e non laterale sinistra.
Il contenuto di tale dichiarazione si rivela inattendibile in quanto generica e contraddittoria.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cpc., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può
essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Pag. 8 a 16 Allo stesso modo, dalle dichiarazioni rese dai conducenti, contrastanti fra loro, non si può risalire all'esatta dinamica del sinistro in questione, fatto per cui va dichiarata la corresponsabilità del sinistro tra i conducenti dei veicoli coinvolti.
In tema di circolazione stradale la norma di cui al comma I dell'art. 2054 c.c.
prevede una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo che ha prodotto un danno a persone o cose, il che significa che è a lui che spetta l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'evento dannoso.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Né risulta una diversa dinamica dei fatti ovvero una diversa responsabilità
delle parti coinvolte in virtù delle dichiarazioni rese dai conducenti, oltre che dalla teste escussa.
Pag. 9 a 16 Inoltre, il comma II precisa che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Nel caso di specie, come detto, si deve fare applicazione del suddetto secondo comma dell'art. 2054 c.c. in quanto non è stata fornita la prova contraria della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti, anche in virtù delle evidenze documentali contrarie a tale eccepita responsabilità.
La presunzione di pari responsabilità può essere superata unicamente dalla duplice prova posta a carico di ciascun conducente, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altro conducente e che si sia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, ovvero che l'incidenza causale delle due condotte, sul piano della colpa, sia di diverso peso.
Nel caso di specie, questo giudicante ritiene che il sinistro medesimo vada ricondotto alla responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro.
Dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, appare emergere una concorrente condotta negligente e imprudente di entrambi i conducenti i veicoli entrati in collisione tra loro.
Tenuto conto, dunque, della corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, al medesimo va liquidato, ai sensi del combinato disposto di
Pag. 10 a 16 cui agli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c. un risarcimento inferiore in ragione della gravità
della colpa a lui ascrivibile nella causazione del sinistro.
Al riguardo, il principio di cui all'art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità
percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio (cfr. Cass. n. 2704/2005).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, in mancanza della prova dello specifico grado di colpa gravante su ciascun conducente, siano stati ugualmente responsabili della produzione dell'evento dannoso.
Alla stregua di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che, tenuto conto del grado della colpa di ciascun conducente e della sua efficienza causale, il risarcimento debba essere proporzionalmente ridotto.
3. Controparte_6
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa
Pag. 11 a 16 risulta confermato dalle chiare e concordanti risultanze della espletata CTU,
nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta in atti.
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è
pervenuto il CTU, dott. condivise da questo giudicante in Persona_1
considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico -
ospedaliera versata in atti - secondo cui “l'attore in seguito all'infortunio risulta
essere affetto da esiti di Frattura acetabolare, irregolarità delle ossa nasali”.
Venne correttamente sottoposto a skin tration durante il ricovero presso il
reparto di Ortopedia dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. ali lesioni sono
stabilizzate non sono suscettibili di miglioramento o di aggravamento.
Le lesioni sono etiologicamente riconducibili all'infortunio per un trauma
diretto da urto violento al suolo.
Inabilità temporanea assoluta giorni 30
Inabilità temporanea al 50% 20 giorni
Inabilità temporanea al 25% 30 giorni
Tali lesioni hanno determinato un danno biologico tabella delle menomazioni
alla integrità psicofisica contenuta nel DM 3 luglio 2003, G.U. n. 211 dell'11
settembre 2003 del 6%”.
Pag. 12 a 16 In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni
32), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle di cui all'art. 139
d. lgs 2005/209 trattandosi di lesioni micro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale) a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di:
- Euro 1.657,20 per 30 giorni di invalidità temporanea totale;
- Euro 552,40 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- Euro 414,30 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
- Euro 8.599,59 per il 6% di danno biologico permanente.
Risultano documentate spese mediche per un ammontare complessivo di Euro
1.571,99 (come da ricevute e fatture prodotte agli atti), per cui il danno subìto
dall'attore ammonta complessivamente ad Euro 12.795,48 (= 1.657,20 + 552,40 +
414,30 + 8.599,59 + 1.571,99).
Non spetta, invece, il danno morale alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Invero la S. C. con sentenza n. 17209/2015 ha stabilito che in caso di lesioni micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Pag. 13 a 16 Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, ciò non sia avvenuto posto che l'attore si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Attesa l'accertata corresponsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, la somma, così come calcolata, va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50%.
Sulla somma complessiva di Euro 6.397,74 non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità,
ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 6.397,74, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
4. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, così come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore effettivo della causa.
Pag. 14 a 16 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico delle parti in via solidale nei confronti dell'Ausiliario e, a carico delle stesse per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Dichiara il pari concorso nella produzione del sinistro da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
B) per quanto sub A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto,
condanna e la al pagamento in favore di NT Controparte_7
della somma di Euro 6.397,74, oltre interessi legali dalla data Parte_1
dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 6.397,74 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
Con B) Condanna e la al pagamento delle NT CP_7
spese di lite in favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in Euro 284,20 per esborsi ed Euro 2.538,50 per compenso, oltre rimb.
forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa, così già ridotte in ragione del dichiarato concorso di colpa;
Pag. 15 a 16 C) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto,
a carico delle parti in solido nei confronti dell'Ausiliario e, a carico delle stesse parti, per la metà.
Così deciso in Aversa, 11.6.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 16 a 16