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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3288 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18 settembre 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Romanelli e Lorenzo Marcoaldi, giusta procura in atti, opponente contro
(C.F. , rappresento e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. DR CO, giusta procura in atti, opposto avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. In fatto e in diritto Con decreto ingiuntivo n. 740/2023, il Tribunale di Messina ha ordinato ad la consegna a di copia dei contratti di Parte_1 CP_1 finanziamento n. 4232699201 e n. 1657457301, delle relative polizze assicurative, dei modelli SECCI e degli estratti delle rate pagate, oltre al pagamento delle spese di procedura. La con l'atto di citazione introduttivo del presente Parte_1 giudizio, ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito, preliminarmente, la nullità della procura del giudizio monitorio, la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di consegna delle polizze assicurative e la cessazione della materia del contendere;
nel merito, l'insussistenza ex art.119 TUB dei presupposti per l'ottenimento dell'ingiunzione di consegna, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto per abuso dello strumento del processo.
Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità della procura, di carenza di legittimazione passiva di in ordine alla richiesta di consegna dei Pt_1 contratti assicurativi, di cessazione della materia del contendere stante l'adempimento in seguito alla notifica del precetto, con condanna dell'avv. DR CO, in qualità di procuratore antistatario del alla CP_1 restituzione degli importi precettati.
costituendosi in giudizio, ha, contestato la fondatezza delle CP_1 pretese avversarie, chiedendone il rigetto. All'esito della prima udienza, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunta in decisione. In ragione di quanto allegato dalle parti in ordine all'avvenuta consegna della documentazione richiesta in via monitoria, deve anzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sicché il decreto ingiuntivo già esecutivo va revocato. Come è noto “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass., sez. VI Civ., ordinanza n. 14939/2020), sicché occorre esaminare i motivi di opposizione ai fini delle valutazioni in ordine alla soccombenza virtuale. Quanto all'eccepita nullità della procura, a prescindere dal merito dell'eccezione, basti osservare come il vizio eventualmente rilevato non si estenderebbe alla domanda formulata dalla parte opposta nel giudizio di opposizione, stante la cognizione piena devoluta al giudice in tale sede, a condizione che l'opposto, in quest'ultimo giudizio, abbia prodotto una nuova valida procura nella comparsa di risposta. (“Con il giudizio di opposizione si instaura una fase a cognizione piena, la nuova procura rilasciata per detta fase processuale supera quella a suo tempo allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. In argomento, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013, Rv. 625315, secondo cui “L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta” Cass. Sez. VI, sentenza n. 32792 del 9.11.21). Nel caso di specie, la nullità è stata pertanto sanata dalla produzione della nuova procura (sottoscritta di pungo dall'opposto) allegata dal procuratore della parte opposta alla comparsa di costituzione. Con riferimento al diritto alla consegna della documentazione, occorre osservare come la Corte di Cassazione ha affermato che “il diritto alla copia del contratto trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono l'esecuzione del contratto secondo buona fede, anche dopo la cessazione del rapporto” (Cass. civ. 11004/2006; Cass. civ. 13258/2017). Anche se l'art. 119 t.u.b. prevede l'obbligo per la banca di consegnare, a semplice richiesta del cliente, copia della documentazione inerente a singole operazioni', tuttavia un'interpretazione estensiva di tale disposizione
2 porta a ritenere che essa vada riferita anche ai contratti conclusi tra le parti nel decennio anteriore alla richiesta, specificando che il "dies a quo" di tale termine va individuato nella data della richiesta della documentazione, per cui il termine di dieci anni va calcolato a ritroso a partire dal quella data ( Corte appello Torino sez. I, 26/09/2024, n.805; in questi termini, cfr. Cass. Civ. n. 12178/2020, in motivazione). Secondo il più recente orientamento di legittimità in particolare il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti ( Cass. Civ. n. 18227/24). Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che
“sarebbe contrario a buona fede imporre alla di preservare, in modo CP_2 integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa", precisando al contempo che “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (cfr. Cass. civ. sez. I - 29/11/2022, n. 35039). Considerato che i contratti sono stati stupulati in data 1.11.2009 e 25.02.2010, deve considerarsi, per entrambi, superato il termine decennale al momento della richiesta di consegna (22.07.2022), il che fa venire meno l'obbligo della banca che diversamente avrebbe potuto ritenersi obbligata della produzione. L'opponente ha eccepito altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di consegna delle polizze assicurative, sostenendo che tali contratti sarebbero stati stipulati dal cliente con compagnie terze e che, pertanto, non sarebbe tenuta alla loro trasmissione. Pt_1
L'eccezione non può essere accolta. La documentazione assicurativa richiesta è strettamente connessa ai contratti di finanziamento oggetto del rapporto tra le parti. È principio consolidato che
3 l'intermediario finanziario, pur non essendo parte diretta del contratto assicurativo, sia comunque tenuto a fornire al cliente copia di tutta la documentazione in suo possesso relativa al rapporto contrattuale, inclusi gli atti accessori e collegati, come le polizze stipulate in occasione del finanziamento. In tal senso, si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Roma, decisione n. 15921/2018), affermando che: “la banca è tenuta ad uno specifico ed assoluto dovere di protezione del cliente, che si traduce nel dovere di fornirgli tutto il supporto documentale relativo ai contratti stipulati, anche se formalmente intestati a terzi”. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto alla consegna della documentazione contrattuale e accessoria trova fondamento nel principio generale di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), che impone a ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, anche mediante la trasmissione di documenti rilevanti ai fini della trasparenza e della tutela dei diritti. Ne consegue che avendo avuto disponibilità materiale delle polizze e Pt_1 avendole già trasmesse al cliente, non può oggi eccepire la propria estraneità al rapporto. Ai fini delle spese di lite occorre tuttavia osservare che parte opposta pur carente del diritto ad ottenere la documentazione quale posizione contrapposta all'obbligo di conservazione della banca oltre il decennio, si è attivata diligentemente in via stragiudiziale formulando istanza ai sensi dell'art. 119 TUB sicchè gli obblighi di buona fede gravanti sulla banca avrebbero imposto a quest'ultima di rispondere nel termine previsto per legge, ciò che rende opportuna la compensazione integrale delle spese di lite. Tenuto conto che parte opponente ha, in forza di precetto fondato sul decreto ingiuntivo opposto, corrisposto la somma di € 2.553,27 in favore dell'avvocato distrattario avv. CO ( come documentalmente provato in atto) e tenuto conto della pronunciata compensazione con la presente sentenza, va accolta la domanda di restituzione della predetta somma in favore dell'opponente oltre interessi legali dal pagamento ( 11.07.2023) al soddisfo ( fermo restando il diritto del procuratore al proprio compenso nei termini e modi concordati con la propria parte assistita da parte di quest'ultima) (così Cass. sez. III, 15/04/2010 n. 9062, che a sua volta richiama: Cass.,nn.8458/95, 5664/98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, 20321/05, 4792/06, 20531/08). Ogni altra questione, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale stante l'esito della controversia, il conseguimento della documentazione, l'orientamento della giurisprudenza in ordine alla decorrenza del termine decennale dalla domanda, resta assorbita.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3288/23 R.G., così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa le spese del complessivo giudizio disponendo la restituzione in favore dell'opponente dell'importo di € 2.553,27 corrisposto all'avvocato distrattario avv. CO, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo Messina, 18 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
(C.F. , rappresento e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. DR CO, giusta procura in atti, opposto avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. In fatto e in diritto Con decreto ingiuntivo n. 740/2023, il Tribunale di Messina ha ordinato ad la consegna a di copia dei contratti di Parte_1 CP_1 finanziamento n. 4232699201 e n. 1657457301, delle relative polizze assicurative, dei modelli SECCI e degli estratti delle rate pagate, oltre al pagamento delle spese di procedura. La con l'atto di citazione introduttivo del presente Parte_1 giudizio, ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito, preliminarmente, la nullità della procura del giudizio monitorio, la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di consegna delle polizze assicurative e la cessazione della materia del contendere;
nel merito, l'insussistenza ex art.119 TUB dei presupposti per l'ottenimento dell'ingiunzione di consegna, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto per abuso dello strumento del processo.
Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità della procura, di carenza di legittimazione passiva di in ordine alla richiesta di consegna dei Pt_1 contratti assicurativi, di cessazione della materia del contendere stante l'adempimento in seguito alla notifica del precetto, con condanna dell'avv. DR CO, in qualità di procuratore antistatario del alla CP_1 restituzione degli importi precettati.
costituendosi in giudizio, ha, contestato la fondatezza delle CP_1 pretese avversarie, chiedendone il rigetto. All'esito della prima udienza, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunta in decisione. In ragione di quanto allegato dalle parti in ordine all'avvenuta consegna della documentazione richiesta in via monitoria, deve anzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sicché il decreto ingiuntivo già esecutivo va revocato. Come è noto “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass., sez. VI Civ., ordinanza n. 14939/2020), sicché occorre esaminare i motivi di opposizione ai fini delle valutazioni in ordine alla soccombenza virtuale. Quanto all'eccepita nullità della procura, a prescindere dal merito dell'eccezione, basti osservare come il vizio eventualmente rilevato non si estenderebbe alla domanda formulata dalla parte opposta nel giudizio di opposizione, stante la cognizione piena devoluta al giudice in tale sede, a condizione che l'opposto, in quest'ultimo giudizio, abbia prodotto una nuova valida procura nella comparsa di risposta. (“Con il giudizio di opposizione si instaura una fase a cognizione piena, la nuova procura rilasciata per detta fase processuale supera quella a suo tempo allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. In argomento, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013, Rv. 625315, secondo cui “L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta” Cass. Sez. VI, sentenza n. 32792 del 9.11.21). Nel caso di specie, la nullità è stata pertanto sanata dalla produzione della nuova procura (sottoscritta di pungo dall'opposto) allegata dal procuratore della parte opposta alla comparsa di costituzione. Con riferimento al diritto alla consegna della documentazione, occorre osservare come la Corte di Cassazione ha affermato che “il diritto alla copia del contratto trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono l'esecuzione del contratto secondo buona fede, anche dopo la cessazione del rapporto” (Cass. civ. 11004/2006; Cass. civ. 13258/2017). Anche se l'art. 119 t.u.b. prevede l'obbligo per la banca di consegnare, a semplice richiesta del cliente, copia della documentazione inerente a singole operazioni', tuttavia un'interpretazione estensiva di tale disposizione
2 porta a ritenere che essa vada riferita anche ai contratti conclusi tra le parti nel decennio anteriore alla richiesta, specificando che il "dies a quo" di tale termine va individuato nella data della richiesta della documentazione, per cui il termine di dieci anni va calcolato a ritroso a partire dal quella data ( Corte appello Torino sez. I, 26/09/2024, n.805; in questi termini, cfr. Cass. Civ. n. 12178/2020, in motivazione). Secondo il più recente orientamento di legittimità in particolare il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti ( Cass. Civ. n. 18227/24). Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che
“sarebbe contrario a buona fede imporre alla di preservare, in modo CP_2 integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa", precisando al contempo che “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (cfr. Cass. civ. sez. I - 29/11/2022, n. 35039). Considerato che i contratti sono stati stupulati in data 1.11.2009 e 25.02.2010, deve considerarsi, per entrambi, superato il termine decennale al momento della richiesta di consegna (22.07.2022), il che fa venire meno l'obbligo della banca che diversamente avrebbe potuto ritenersi obbligata della produzione. L'opponente ha eccepito altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di consegna delle polizze assicurative, sostenendo che tali contratti sarebbero stati stipulati dal cliente con compagnie terze e che, pertanto, non sarebbe tenuta alla loro trasmissione. Pt_1
L'eccezione non può essere accolta. La documentazione assicurativa richiesta è strettamente connessa ai contratti di finanziamento oggetto del rapporto tra le parti. È principio consolidato che
3 l'intermediario finanziario, pur non essendo parte diretta del contratto assicurativo, sia comunque tenuto a fornire al cliente copia di tutta la documentazione in suo possesso relativa al rapporto contrattuale, inclusi gli atti accessori e collegati, come le polizze stipulate in occasione del finanziamento. In tal senso, si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Roma, decisione n. 15921/2018), affermando che: “la banca è tenuta ad uno specifico ed assoluto dovere di protezione del cliente, che si traduce nel dovere di fornirgli tutto il supporto documentale relativo ai contratti stipulati, anche se formalmente intestati a terzi”. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto alla consegna della documentazione contrattuale e accessoria trova fondamento nel principio generale di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), che impone a ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, anche mediante la trasmissione di documenti rilevanti ai fini della trasparenza e della tutela dei diritti. Ne consegue che avendo avuto disponibilità materiale delle polizze e Pt_1 avendole già trasmesse al cliente, non può oggi eccepire la propria estraneità al rapporto. Ai fini delle spese di lite occorre tuttavia osservare che parte opposta pur carente del diritto ad ottenere la documentazione quale posizione contrapposta all'obbligo di conservazione della banca oltre il decennio, si è attivata diligentemente in via stragiudiziale formulando istanza ai sensi dell'art. 119 TUB sicchè gli obblighi di buona fede gravanti sulla banca avrebbero imposto a quest'ultima di rispondere nel termine previsto per legge, ciò che rende opportuna la compensazione integrale delle spese di lite. Tenuto conto che parte opponente ha, in forza di precetto fondato sul decreto ingiuntivo opposto, corrisposto la somma di € 2.553,27 in favore dell'avvocato distrattario avv. CO ( come documentalmente provato in atto) e tenuto conto della pronunciata compensazione con la presente sentenza, va accolta la domanda di restituzione della predetta somma in favore dell'opponente oltre interessi legali dal pagamento ( 11.07.2023) al soddisfo ( fermo restando il diritto del procuratore al proprio compenso nei termini e modi concordati con la propria parte assistita da parte di quest'ultima) (così Cass. sez. III, 15/04/2010 n. 9062, che a sua volta richiama: Cass.,nn.8458/95, 5664/98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, 20321/05, 4792/06, 20531/08). Ogni altra questione, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale stante l'esito della controversia, il conseguimento della documentazione, l'orientamento della giurisprudenza in ordine alla decorrenza del termine decennale dalla domanda, resta assorbita.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3288/23 R.G., così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa le spese del complessivo giudizio disponendo la restituzione in favore dell'opponente dell'importo di € 2.553,27 corrisposto all'avvocato distrattario avv. CO, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo Messina, 18 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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