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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9139 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Grazia Bisogni, sciogliendo la riserva del 7.10.2025, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6664 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale TRA
, nato in [...] l'[...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv.to Ivana Nicolò, presso lo studio del quale elett.nte domicilia e sito ad Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e dife ale dello Stato, poli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il 27.3.2024 il ricorrente depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nell'inviare una richiesta via pec agli indirizzi sostituito dal nuovo indirizzo Email_1 non lo aveva mai ottenuto. Dichiarava CodiceFiscale_1 nsore, il 26.7.2023, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, cui erano seguiti i solleciti del 12.09.2023, 12.10.2023, 03.11.2023 e 13.11.2023, senza essere convocato. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare alla Questura di Napoli – Ufficio
Controparte_3
[...]
e per essa al , in persona del Ministro pro
[...] Controparte_1 ocedere alla a domanda di protezione internazionale nei tempi previsti dalla normativa, e conseguentemente, al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, nonché di ordinare alla Questura di Napoli e per essa al Controparte_4 [...]
, in perso ore, di compiere CP_1 iale che assicuri l'esercizio del diritto a formalizzare la richiesta di protezione internazionale nei tempi previsti dalla legge. Con decreto del 21.5.2024 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 13.11.2024, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il 24.5.2024 il ricorrente integrava il contraddittorio nei riguardi del convenuto. Il 12.11.2024 il convenuto si costituiva in giudizio ed invocava l'infondatezza della domanda. Deduceva la carenza d'interesse di controparte, poiché era stata convocata per il giorno 16 aprile 2024, cui era seguita la consegna materiale del permesso di soggiorno quale richiedente asilo il 20.5.2024. Lamentava l'abuso del diritto e sosteneva che era del tutto mancante il requisito del periculum in mora. Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso. Il ricorrente depositava una nota il 12.11.2024 con la quale, oltre a ribadire l'illegittimità della condotta della controparte, posta in essere in violazione delle norme dettate sulla tempistica della formalizzazione della domanda di protezione, deduceva che con comunicazione inviata al proprio difensore il 28.3.2024 la Questura di Napoli lo aveva convocato per il giorno 8.4.2024 per procedere alla formalizzazione della domanda. Asseriva che non vi era dubbio circa la necessità del pendente giudizio per consentire la fissazione dell'appuntamento in proprio favore. Depositava una nota del 28.3.2024 inviata al difensore del ricorrente dall' della Controparte_4
Questura di Napoli con la quale si convocava ssivo 8.4.2024 per dare inizio alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto provvedimento da parte della CP_5 olo dopo il deposito del ricorso.
[...]
Si fissava, quindi, l'udienza del 7.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c. ed il ricorrente concludeva come da verbale di udienza, da ritenere qui richiamato. Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata
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adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit.. Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata. Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che
la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica. Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25. Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguentemente, non hanno alcuna rilevanza le deduzioni volte ad evidenziare il difetto di periculum in mora, atteso che si controverte dell'esistenza del diritto alla formalizzazione della domanda e della sua lesione da parte del convenuto, attraverso la descritta condotta dilatoria nel procedere agli adempimenti previsti dall'art. 26 d.lgs. 25\2008. Come sopra rammentato, il ricorrente ha specificamente dedotto e provato di essere stato convocato dalla Questura per l'8.4.2024, ricevendo, presso il suo difensore, il 28.3.2024, la nota di convocazione relativa, in modo da potere procedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale.
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La convocazione per la formalizzazione della domanda di protezione, sopravvenuta all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso del 27.3.2024, ma non all'integrazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto, eseguita il 24.5.2024, è un evento sopraggiunto certamente idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18). Per giunta, il fatto dedotto dal convenuto, secondo cui la consegna materiale del permesso di soggiorno quale richiedente asilo sarebbe accaduta il 20.5.2024, non è stato contestato specificamente dal ricorrente e sarebbe un ulteriore avvenimento verificatosi prima della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale. Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26. Invero, i documenti prodotti provano che fin dal 26.7.2023 il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà (cfr. pec di inoltro della richiesta di appuntamento, depositata dalle parti). I medesimi dimostrano anche che, nonostante l'attesa di oltre 9 mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo l'8.4.2024 per concludersi il 16.4.2024, come affermato dal convenuto e non contestato dall'attore. Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito. Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali. Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo
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amministrativo del , cui compete la valutazione della reiterazione CP_1 della domanda e di se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die. Le argomentazioni difensive di parte resistente sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale a seguito della circolare della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 19 luglio 2021. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione. Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto
“Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite. Napoli, 13/10/2025
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Il giudice
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