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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/10/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9271/2025 R.G. promossa da: ato a MANERBIO (BS) il 06/11/1979 (CF: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
CO AN
e nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. CP_1 C.F._2
CO AN
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 15.09.2025le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1- vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2- affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la madre e residenza Per_1 presso la casa familiare sita a OV (BS) in via Monti n. 9/A;
3- i genitori, in ragione anche delle attuali esigenze lavorative, concordano fin d'ora tale calendario di frequentazione della figlia con il padre:
• il mercoledì e il venerdì sera unicamente per la cena;
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica prima dell'orario di cena;
4- il sig. verserà alla sig.ra un contributo economico al mantenimento della figlia Pt_1 CP_1 minorenne pari ad € 500,00 mensili fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, Per_1 dell'indipendenza economica della stessa, importo rivalutabile ogni anno in base all'indice ISTAT con prima rivalutazione a far data dal mese di settembre 2025. Il sig. contribuirà, inoltre, Pt_1 alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
5- il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del canone di locazione dell'appartamento di Milano ove vive il figlio sino alla concorrenza massima di € 600,00 mensili e ciò sino Per_2 all'indipendenza economica del figlio;
6- l'assegno unico corrisposto dall'INPS sarà interamente trattenuto dalla madre;
7- assegnazione della casa familiare sita a OV (BS) in via Monti n. 9/A - di proprietà dei sig.ri e e concessa in comodato d'uso al figlio - alla CP_2 CP_3 Parte_1 sig.ra quale genitore collocatario della figlia minore;
presso tale abitazione sono residenti CP_1 anche i figli e (quest'ultimo domiciliato a Milano). Il sig. vivrà nell'abitazione Per_1 Per_2 Pt_1 della quale è attualmente conduttore sita a OV (BS) in via Dante n. 10;
8- con l'esatto adempimento delle pattuizioni precedenti ciascun coniuge si riterrà pienamente soddisfatto e nulla potrà pretendere dall'altro coniuge a titolo di mantenimento e di divorzio. Le parti dichiarano, di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra dal punto di vista patrimoniale, essendo le stesse economicamente indipendenti;
9- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
10- i sig.ri e dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. di volersi Pt_1 CP_1 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.” PER IL DIVORZIO:
“1- vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2- affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la madre e residenza Per_1 presso la casa familiare sita a OV (BS) in via Monti n. 9/A;
3- i genitori, in ragione anche delle attuali esigenze lavorative, concordano fin d'ora tale calendario di frequentazione della figlia con il padre:
• il mercoledì e il venerdì sera unicamente per la cena;
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica prima dell'orario di cena;
4- il sig. verserà alla sig.ra un contributo economico al mantenimento della figlia Pt_1 CP_1 minorenne pari ad € 500,00 mensili fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, Per_1 dell'indipendenza economica della stessa, importo rivalutabile ogni anno in base all'indice ISTAT con prima rivalutazione a far data dal mese di settembre 2025. Il sig. contribuirà, inoltre, Pt_1 alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
5- il padre, inoltre, contribuirà al pagamento dei canoni di locazione dell'appartamento di Milano ove vive il figlio sino alla concorrenza massima di € 600,00 mensili e ciò sino Per_2 all'indipendenza economica del figlio;
6- l'assegno unico corrisposto dall'INPS sarà interamente trattenuto dalla madre;
7- assegnazione della casa familiare sita a OV (BS) in via Monti n. 9/A - di proprietà dei sig.ri e e concessa in comodato d'uso al figlio - alla CP_2 CP_3 Parte_1 sig.ra quale genitore collocatario della figlia minore;
presso tale abitazione sono residenti CP_1 anche i figli e (quest'ultimo domiciliato a Milano). Il sig. vivrà nell'abitazione Per_1 Per_2 Pt_1 della quale è attualmente conduttore sita a OV (BS) in via Dante n. 10;
8- con l'esatto adempimento delle pattuizioni precedenti ciascun coniuge si riterrà pienamente soddisfatto e nulla potrà pretendere dall'altro coniuge a titolo di mantenimento e di divorzio. Le parti dichiarano, di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra dal punto di vista patrimoniale, essendo le stesse economicamente indipendenti;
9- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
10- i sig.ri e dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. di volersi Pt_1 CP_1 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27.07.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TORRE DE AR (anno 2003, parte II, serie A, n. 4).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
TA ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9271/2025 R.G. promossa da: ato a MANERBIO (BS) il 06/11/1979 (CF: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
CO AN
e nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. CP_1 C.F._2
CO AN
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 15.09.2025le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1- vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2- affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la madre e residenza Per_1 presso la casa familiare sita a OV (BS) in via Monti n. 9/A;
3- i genitori, in ragione anche delle attuali esigenze lavorative, concordano fin d'ora tale calendario di frequentazione della figlia con il padre:
• il mercoledì e il venerdì sera unicamente per la cena;
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica prima dell'orario di cena;
4- il sig. verserà alla sig.ra un contributo economico al mantenimento della figlia Pt_1 CP_1 minorenne pari ad € 500,00 mensili fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, Per_1 dell'indipendenza economica della stessa, importo rivalutabile ogni anno in base all'indice ISTAT con prima rivalutazione a far data dal mese di settembre 2025. Il sig. contribuirà, inoltre, Pt_1 alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
5- il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del canone di locazione dell'appartamento di Milano ove vive il figlio sino alla concorrenza massima di € 600,00 mensili e ciò sino Per_2 all'indipendenza economica del figlio;
6- l'assegno unico corrisposto dall'INPS sarà interamente trattenuto dalla madre;
7- assegnazione della casa familiare sita a OV (BS) in via Monti n. 9/A - di proprietà dei sig.ri e e concessa in comodato d'uso al figlio - alla CP_2 CP_3 Parte_1 sig.ra quale genitore collocatario della figlia minore;
presso tale abitazione sono residenti CP_1 anche i figli e (quest'ultimo domiciliato a Milano). Il sig. vivrà nell'abitazione Per_1 Per_2 Pt_1 della quale è attualmente conduttore sita a OV (BS) in via Dante n. 10;
8- con l'esatto adempimento delle pattuizioni precedenti ciascun coniuge si riterrà pienamente soddisfatto e nulla potrà pretendere dall'altro coniuge a titolo di mantenimento e di divorzio. Le parti dichiarano, di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra dal punto di vista patrimoniale, essendo le stesse economicamente indipendenti;
9- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
10- i sig.ri e dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. di volersi Pt_1 CP_1 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.” PER IL DIVORZIO:
“1- vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2- affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la madre e residenza Per_1 presso la casa familiare sita a OV (BS) in via Monti n. 9/A;
3- i genitori, in ragione anche delle attuali esigenze lavorative, concordano fin d'ora tale calendario di frequentazione della figlia con il padre:
• il mercoledì e il venerdì sera unicamente per la cena;
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica prima dell'orario di cena;
4- il sig. verserà alla sig.ra un contributo economico al mantenimento della figlia Pt_1 CP_1 minorenne pari ad € 500,00 mensili fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, Per_1 dell'indipendenza economica della stessa, importo rivalutabile ogni anno in base all'indice ISTAT con prima rivalutazione a far data dal mese di settembre 2025. Il sig. contribuirà, inoltre, Pt_1 alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
5- il padre, inoltre, contribuirà al pagamento dei canoni di locazione dell'appartamento di Milano ove vive il figlio sino alla concorrenza massima di € 600,00 mensili e ciò sino Per_2 all'indipendenza economica del figlio;
6- l'assegno unico corrisposto dall'INPS sarà interamente trattenuto dalla madre;
7- assegnazione della casa familiare sita a OV (BS) in via Monti n. 9/A - di proprietà dei sig.ri e e concessa in comodato d'uso al figlio - alla CP_2 CP_3 Parte_1 sig.ra quale genitore collocatario della figlia minore;
presso tale abitazione sono residenti CP_1 anche i figli e (quest'ultimo domiciliato a Milano). Il sig. vivrà nell'abitazione Per_1 Per_2 Pt_1 della quale è attualmente conduttore sita a OV (BS) in via Dante n. 10;
8- con l'esatto adempimento delle pattuizioni precedenti ciascun coniuge si riterrà pienamente soddisfatto e nulla potrà pretendere dall'altro coniuge a titolo di mantenimento e di divorzio. Le parti dichiarano, di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra dal punto di vista patrimoniale, essendo le stesse economicamente indipendenti;
9- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
10- i sig.ri e dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. di volersi Pt_1 CP_1 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27.07.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TORRE DE AR (anno 2003, parte II, serie A, n. 4).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
TA ET