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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.03.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 1354/2024 vertente
tra
(c.f. c.f. , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Gargano (C.F. C.F._2
e dall'Avv. Piero Cucchi (C.F. ), C.F._3
e
1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni
'90 - nel numero di svariate migliaia - nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente si osserva che la presente opposizione viene esperita avverso titoli unilaterali di derivazione stragiudiziale e
2 determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
3 (cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2023 00053082 45 000 notificato in data 21.12.2023.
L'avviso di addebito opposto, attiene il recupero delle somme – in tesi - indebitamente fruite dalla Società ricorrente per esonero contributivo articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
e successivo articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). L' Avviso di addebito impugnato nel presente giudizio risulta notificato a mezzo PEC in data 21/012/2024, con addebito della complessiva somma di €. 28.245,54 (di cui € 23.713,08 per contributi e €.
4.528,35 per somme aggiuntive + €.
4.11 spese notifica), detto avviso è stato formato dall'Istituto a seguito di diffida amministrativa prot. .0900.06/07/2023.0515593 notificata CP_1
in pari data tramite PEC, con la quale l'U.O. Vigilanza
Documentale e Business Intelligence della sede di Bari, comunicava all'odierna ricorrente, chiedendone la regolarizzazione, l'indebita fruizione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
e successivo articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) – c.d. decontribuzione sud. Il recupero dell'esonero contributivo,
4 sostiene l' ha interessato tutti i lavoratori per i quali è stato CP_1
utilizzato indebitamente l'esonero contributivo relativamente agli anni 2021 e 2022. La parte ricorrente contesta il provvedimento impugnato, assumendo di non appartenere alla categoria delle imprese del settore finanziario e pertanto escluse dall'esonero in parola, poiché la propria attività di Agente di Assicurazioni, classificata con codice ATECO 66.22.02, rientrerebbe nell'alveo delle PMI intrattenendo con le grandi compagnie assicurative solo un rapporto mandante – mandatario, dolendosi che non verrebbe effettuata alcuna distinzione tra grandi istituti bancari e finanziari e le piccole medie industrie (PMI) come le agenzie di assicurazioni.
La tesi è priva di fondamento.
Sul punto il Giudicante richiama quanto statuito da codesto tribunale in caso analogo con sentenza del 21.1.2024 in causa
N.R.G. 1898/2024 che di seguito si riporta. “Nel merito, il comma
1 dell'art. 27 specificava che la c.d. “decontribuzione sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C
(2020) 1863”. La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso fino al 31 dicembre 2029
l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. L con circolare n.33 del CP_1
22.02.2021 comunicava che “per effetto del richiamo da parte della
Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n.
5 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”. Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore
“K” – Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni 64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente. In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C
(2020) 1863 e successive, secondo l , dunque, il recupero dei CP_1
benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e dunque sarebbe del tutto legittimo. Al contrario, parte opponente sembra contestare l'interpretazione effettuata dall' CP_1
al riguardo sostenendo che l'istituto opposto, ha ritenuto erroneamente “che la Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo” e che “Tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”. Tuttavia, come previsto dal
“Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20- bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, “gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle
6 garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione
3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario". Dunque, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell' , CP_1
devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities. D'altronde, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea”. Pertanto, atteso che la società opponente ha un codice ATECO , Numer_1
appartenente al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione
NACE e considerato corretto l'operato dell in base alla CP_1
normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati per cui è causa siano legittimi.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite sono liquidate per intero tra le parti, stante la controvertibilità delle questioni oggetto di causa.
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
7 rigetta l'opposizione e conferma l'atto impugnato;
spese compensate.
Bari, 18.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.03.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 1354/2024 vertente
tra
(c.f. c.f. , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Gargano (C.F. C.F._2
e dall'Avv. Piero Cucchi (C.F. ), C.F._3
e
1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni
'90 - nel numero di svariate migliaia - nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente si osserva che la presente opposizione viene esperita avverso titoli unilaterali di derivazione stragiudiziale e
2 determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
3 (cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2023 00053082 45 000 notificato in data 21.12.2023.
L'avviso di addebito opposto, attiene il recupero delle somme – in tesi - indebitamente fruite dalla Società ricorrente per esonero contributivo articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
e successivo articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). L' Avviso di addebito impugnato nel presente giudizio risulta notificato a mezzo PEC in data 21/012/2024, con addebito della complessiva somma di €. 28.245,54 (di cui € 23.713,08 per contributi e €.
4.528,35 per somme aggiuntive + €.
4.11 spese notifica), detto avviso è stato formato dall'Istituto a seguito di diffida amministrativa prot. .0900.06/07/2023.0515593 notificata CP_1
in pari data tramite PEC, con la quale l'U.O. Vigilanza
Documentale e Business Intelligence della sede di Bari, comunicava all'odierna ricorrente, chiedendone la regolarizzazione, l'indebita fruizione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
e successivo articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) – c.d. decontribuzione sud. Il recupero dell'esonero contributivo,
4 sostiene l' ha interessato tutti i lavoratori per i quali è stato CP_1
utilizzato indebitamente l'esonero contributivo relativamente agli anni 2021 e 2022. La parte ricorrente contesta il provvedimento impugnato, assumendo di non appartenere alla categoria delle imprese del settore finanziario e pertanto escluse dall'esonero in parola, poiché la propria attività di Agente di Assicurazioni, classificata con codice ATECO 66.22.02, rientrerebbe nell'alveo delle PMI intrattenendo con le grandi compagnie assicurative solo un rapporto mandante – mandatario, dolendosi che non verrebbe effettuata alcuna distinzione tra grandi istituti bancari e finanziari e le piccole medie industrie (PMI) come le agenzie di assicurazioni.
La tesi è priva di fondamento.
Sul punto il Giudicante richiama quanto statuito da codesto tribunale in caso analogo con sentenza del 21.1.2024 in causa
N.R.G. 1898/2024 che di seguito si riporta. “Nel merito, il comma
1 dell'art. 27 specificava che la c.d. “decontribuzione sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C
(2020) 1863”. La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso fino al 31 dicembre 2029
l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. L con circolare n.33 del CP_1
22.02.2021 comunicava che “per effetto del richiamo da parte della
Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n.
5 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”. Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore
“K” – Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni 64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente. In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C
(2020) 1863 e successive, secondo l , dunque, il recupero dei CP_1
benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e dunque sarebbe del tutto legittimo. Al contrario, parte opponente sembra contestare l'interpretazione effettuata dall' CP_1
al riguardo sostenendo che l'istituto opposto, ha ritenuto erroneamente “che la Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo” e che “Tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”. Tuttavia, come previsto dal
“Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20- bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, “gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle
6 garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione
3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario". Dunque, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell' , CP_1
devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities. D'altronde, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea”. Pertanto, atteso che la società opponente ha un codice ATECO , Numer_1
appartenente al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione
NACE e considerato corretto l'operato dell in base alla CP_1
normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati per cui è causa siano legittimi.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite sono liquidate per intero tra le parti, stante la controvertibilità delle questioni oggetto di causa.
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
7 rigetta l'opposizione e conferma l'atto impugnato;
spese compensate.
Bari, 18.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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