Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02449/2024 REG.RIC.
N. 03447/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2449 del 2024, proposto dalla società TA RE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Eugenio Bruti Liberati e Claudia Sarrocco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Autorità di Regolazione per Energia RE e Ambiente – Arera-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2024, proposto dalla società TA RE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Eugenio Bruti Liberati e Claudia Sarrocco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Autorità di Regolazione per Energia RE e Ambiente – Arera-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
il sig. CA CH, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
(A) quanto al ricorso n. 2449 del 2024 :
- della deliberazione 26 marzo 2024 108/2024/S/GAS adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 29.3.2024, recante “Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- della determinazione 1° agosto 2023 DSAI/9/2023/GAS adottata dall’Autorità di Regolazione per Energia RE e Ambiente (di seguito anche solo ARERA) e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 2.8.2023, recante “Avvio di procedimento sanzionatorio in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- della comunicazione di ARERA – Direzione Sanzioni e Impegni prot. n. 00075309 del 28.11.2023 recante la “Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI/9/2023/GAS” e, per quanto occorra, la Delibera 87/2022/E/gas “Approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell’anno 2020”, compreso il relativo Allegato A.
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, anche non noto, ivi incluse le richieste di informazioni trasmesse da ARERA in data 18 aprile 2024 e 26 maggio 2024.
(B) quanto al ricorso n. 3447 del 2024 :
- della delibera ARERA n. 490/2024/R/gas pubblicata in data 21.11.2024, recante “Seconda determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2020”;
- della “Comunicazione delle risultanze istruttorie nel procedimento per la formazione del provvedimento in tema di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, anno 2020” – prot. n. 69445 del 02.10.2024;
- ove occorrer possa, in parte qua, della delibera 569/2019/R/GAS e del relativo Allegato A recante “PARTE I REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2020-2025 (RQDG)”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso, ivi inclusa in particolare la deliberazione 108/2024/S/gas..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. TA RE s.p.a. (di seguito anche “società” o “TA RE”) è una società soggetta alla direzione e coordinamento di TA s.p.a., attiva nel settore della distribuzione del gas naturale.
2. Con la Delibera del 27 dicembre 2019, n. 569/2019/R/gas, l’Autorità di Regolazione per Energia RE e Ambiente (di seguito anche solo “Arera” o l’”Autorità”), approvava il “ Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG) ”.
La prima parte del TUDG, in particolare, includeva la “ Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG) ”, individuando i livelli minimi di qualità relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (Sezione II) e alla qualità commerciale dei servizi gas (Sezione III), nonché stabilendo una serie di obblighi di servizio a carico dell’impresa di distribuzione.
4. In tale contesto regolatorio, con Deliberazione 87/2022/E/gas l’Autorità adottava un programma di cinque controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, avente lo scopo di “ accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas naturale, del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza definito dalla RQDG ”.
Uno di detti controlli veniva effettuato nei confronti dell’impianto denominato “TERNI”, gestito dalla società MB IS AS (di seguito anche solo “UDG” o “MB IS”), di cui TA deteneva una partecipazione pari a circa il 45%.
Nel corso della verifica ispettiva effettuata dall’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nei giorni 31 gennaio, 1°, 2 e 3 febbraio 2023, MB IS dichiarava che, con riferimento al contratto di servizio con la società ASM Terni s.p.a., le procedure da utilizzare per lo svolgimento delle attività operative incluse nel contratto di servizio fossero “ quelle di TA RE SpA ”; tra cui, per quanto di interesse, il servizio di Centralino di Pronto intervento; le misure del grado di odorizzazione incluse le attività di laboratorio per la qualità del gas; la ricerca programmata delle dispersioni e i servizi commerciali e rapporti con le società di vendita.
UDG, pertanto, forniva all’Autorità le procedure operative di TA RE come richiesto dalla check list utilizzata da Arera in sede di ispezione.
5. Dall’esame delle risultanze della citata verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, emergeva la possibile violazione da parte di TA RE di alcune previsioni regolamentari in materia di qualità dei servizi di distribuzione del gas.
Sicché l’Autorità, con nota del 18 aprile 2023, successivamente integrata il 26 maggio 2023, inviava alla TA RE una richiesta di informazioni volta, tra l’altro, ad acquisire le procedure operative in vigore nel 2020 relative a: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas.
La società, tramite la casa madre TA, dava riscontro alle succitate richieste di informazioni con le note del 3 maggio e 14 giugno 2023.
6. Ravvisando, però, possibili violazioni della citata RQDG, con determinazione DSAI/9/2023/gas l’Arera avviava nei confronti di TA RE un procedimento per l’accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
L’Amministrazione, in particolare, rappresentava che:
i) in possibile violazione dell’articolo 14, comma 8, lettere d) ed e) della RQDG 20/25, TA RE non avrebbe ottemperato all’obbligo di disporre di procedure operative aggiornate alla regolazione e/o alle norme tecniche e, ove mancanti, alle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 vigenti nel 2020, relativamente alle attività di classificazione delle dispersioni localizzate e di ricerca programmata delle dispersioni (ITG IOP-256-R00);
ii) in possibile violazione dell’articolo 14, comma 8, lettera a) della RQDG 20/25, l’Allegato 4 della procedura relativa all’attività di pronto intervento denominata “ITG-IOP-291-R02” di TA RE, vigente nel 2020, conterrebbe, tra le indicazioni da fornire ai segnalanti al centralino di pronto intervento situazioni di dispersioni di gas, l’utilizzo di stracci bagnati, senza precisare le modalità da seguire e gli accorgimenti di sicurezza da adottare e pertanto in violazione altresì dell’art. 15, comma 1, lett. c) punto iii della RQDG 20/25;
iii) in possibile violazione dell’articolo 36, comma 10, lettere c) e d) e dell’articolo 38, comma 10, lettere b) e c) della RQDG 20/25, la società non avrebbe correttamente registrato e conseguentemente non avrebbe comunicato all’Autorità le chiamate telefoniche conversate (pertinenti e non pertinenti) e le chiamate telefoniche non conversate relative al servizio di pronto intervento.
Nel corso dell’istruttoria TA RE presentava una articolata memoria difensiva, con la quale chiedeva l’archiviazione del procedimento.
In data 28 novembre 2023, il responsabile del procedimento comunicava a TA RE la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (cd. CRI), insistendo nella sussistenza delle violazioni contestate.
6.1. La società trasmetteva, quindi, una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, corredata da documentazione difensiva.
In data 21 febbraio 2024, il Collegio Giudicante dell’Arera, al fine di svolgere approfondimenti istruttori, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del Regolamento Sanzioni formulava una richiesta di chiarimenti al Comitato Italiano AS, una richiesta di parere al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché una richiesta di informazioni alla stessa TA RE, sospendendo, ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, del Regolamento Sanzioni, il termine di conclusione del procedimento.
In data 12 marzo 2024, TA RE trasmetteva una nota di riscontro alla richiesta di informazioni del 21 febbraio 2024, mentre con nota del 15 marzo 2024 il CIG rendeva il relativo parere, successivamente comunicato, per opportuna conoscenza, alla stessa società. Nulla preveniva, infine, dal Corpo dei Vigili del Fuoco.
6.2. In esito alla suddetta istruttoria, con Delibera del 26 marzo 2024 n. 108/2024/S/gas, l’Autorità disponeva quanto segue:
a) archiviava la contestazione in merito alla violazione sub ii) dell’articolo 14, comma 8, lettera a), della RQDG 20/25 e dell’articolo 15, comma 1, lettera c), (iii), della RQDG 20/25, ritenendo che quanto previsto dalla procedura aziendale ITG-IOP-291-R02 (nella versione 2020), con riferimento all’indicazione di apporre stracci bagnati, non fosse in contrasto con la regolazione come integrata dalla normativa tecnica di riferimento sopra richiamata (Punti 25-31 del provvedimento);
b) archiviava, altresì, la contestazione in merito alla violazione sub iii), relativa all’articolo 36, comma 10, lettere c) e d) e dell’articolo 38, comma 10, lettere b) e c) della RQDG 20/25 con riferimento alla tematica delle chiamate telefoniche;
c) riteneva, invece, accertata la violazione dell’articolo 14, comma 8, lettere d) ed e), della RQDG 20/25 di cui al sub i) con riferimento alla procedura per la classificazione delle dispersioni localizzate e di ricerca programmata delle dispersioni (ITG-IOP-256R00) e, dunque, in violazione dell’articolo 14, comma 8, lettere d) ed e), della RQDG 20/25.
Veniva, quindi, irrogata una sanzione pari a 58.000 euro per la suddetta violazione, pari allo 0,0033% del fatturato della società.
7. Ritenuta lesiva delle proprie ragioni, TA TI proponeva dinanzi al Presidente della Repubblica un ricorso straordinario, notificato il 23 luglio 2024, con il quale chiedeva l’annullamento della suddetta deliberazione dell’Autorità n. 108/2024/S/GAS, nonché degli atti alla stessa presupposti.
8. A seguito di tempestiva opposizione da parte dell’Amministrazione intimata, la società provvedeva alla rituale trasposizione del gravame dinanzi a questo T.A.R. per mezzo del relativo ricorso allibrato al R.G. n. 2449 del 2024.
Segnatamente, la ricorrente deduceva l’illegittimità della deliberazione sanzionatoria gravata, affidandosi ai seguenti mezzi di gravame:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 243/2012/E/com; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca e violazione del principio di proporzionalità; violazione dei principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie di violazione;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 4 bis, 13, 14, 15, 21 e 22 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 243/2012/E/com; Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 93/2011; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria;
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 4 bis, 13, 14, 15, 21 e 22 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 243/2012/E/com; Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 93/2011; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 7 della l. n. 241 del 1990; Violazione e falsa applicazione degli artt. 78 e 79 della RQDG; Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria.
9. Nelle more del suddetto giudizio, nel mese di giugno 2024 l’Autorità pubblicava sul proprio portale online, in una apposita sezione il cui accesso era riservato al singolo distributore, l’importo previsto dei premi e delle penalità per l’anno 2020 per commenti od osservazioni da parte degli operatori.
Da tale prospetto risultava che sui 642 impianti di distribuzione gas gestiti da TA RE, per 42 veniva applicata una penalità, mentre per i restanti 600 impianti i premi riconosciuti ai sensi degli artt. 41 (“ Premi per le misure del grado di odorizzazione ”) e 42 (“ Premi e penalità per la riduzione delle dispersioni segnalate da terzi ”) della RQDG erano stati annullati in toto.
La società rifiutava, dunque, i suddetti esiti con nota del 20 giugno 2024, proponendo l’importo che riteneva corretto dei premi da riconoscere ai propri impianti.
10. Con la comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) del 2 ottobre 2024, la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME) precisava che per i 642 impianti di distribuzione gas avrebbe proposto al Collegio dell’Autorità quanto segue: per 42 impianti l’applicazione di penalità ai sensi dell’art. 42 del RQDG; per i restanti 600 impianti l’azzeramento dei premi per l’anno 2020.
L’annullamento dei premi per i 600 impianti si fondava, secondo quanto illustrato nella CRI, in forza di “ specifici approfondimenti … in seguito a specifiche richieste di informazioni del 18 aprile 2023 e del 26 maggio 2023…come meglio precisati nella deliberazione 108/2024/S/gas, e acquisiti nell’ambito del presente procedimento ”, a seguito dei quali sarebbe stata “ accertata la violazione, da parte di TA [RE] SpA, nei termini di cui in motivazione alla delibera stessa, dell’articolo 14, comma 8, lettere d) ed e) della RQDG, vale a dire della disposizione che prevede che l’impresa è tenuta a disporre di procedure operative aggiornate in tema di classificazione delle dispersioni localizzate e ricerca programmata ”.
La società, con memoria del 17 ottobre 2024, si opponeva alla tesi sopra prospettata, ravvisando l’insussistenza della violazione dell’art. 14, comma 8, lett. d) ed e) della RQDG, con conseguente assenza dei presupposti per l’annullamento dei premi ai sensi dell’art. 45, comma 5, della RQDG.
Precisava, a tal fine, che, dal punto di vista formale, le richieste di informazioni di Arera del 18 aprile e 26 maggio 2023 fossero dirette specificamente a valutare la congruità delle procedure richiamate da UDG in relazione all’impianto di Terni – unico oggetto di un procedimento di ispezione in quel momento -. L’interessata, inoltre, rilevava la circostanza per cui l’Autorità, nell’ambito del procedimento sanzionatorio richiamato, a seguito delle contestazioni formulate nel provvedimento di avvio, avesse potuto riscontrare soltanto alcuni refusi nella procedura sulla classificazione dispersioni e ricerca programmata delle medesime, che, come riconosciuto dalla stessa al punto n. 22 della Deliberazione n. 108/2024/S/gas, non avevano condotto in concreto ad alcun inadempimento.
11. Sennonché con la Deliberazione n. 490/2024/R/gas l’Arera, respingendo le argomentazioni difensive svolte da TA RE, “ in applicazione del comma 45.5 della RQDG ” procedeva “ all’annullamento dei premi per la totalità degli impianti della società TA RE S.p.A. e dell’impianto di MB IS S.p.A. per l’anno 2020, a seguito del mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall’art. 14, comma 8, lettera d) ed e), della RQDG ”.
12. Da qui la proposizione della seconda impugnativa in epigrafe, allibrata al R.G. n. 3447 del 2024 e corredata da istanza cautelare, con la quale TA RE impugnava dinanzi a questo T.A.R. la citata Deliberazione 490/2024/R/gas.
Prospettava, innanzitutto, in via principale i seguenti motivi di ricorso, strettamente afferenti alla Deliberazione gravata, così rubricati:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 45 della RQDG 2020/2025. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 243/2012/E/com. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca e violazione del principio di proporzionalità;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 241/90 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 della RQDG sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 della RQDG – Eccesso di potere per travisamento in fatto e diritto – Illogicità – Violazione del principio di uguaglianza sostanziale – Carenza di istruttoria e motivazione.
La ricorrente, inoltre, introduceva in via devolutiva, seppur cautelativamente, i mezzi di gravame già proposti in occasione dell’impugnazione della presupposta deliberazione sanzionatoria n. 108/2024/S/gas n. 2449 del 2024. Proponeva, infine, seppur in via subordinata, apposita istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TFUE, in relazione all’art. 45, comma 5, del RQDG 2020/2025, approvato con Delibera ARERA Delibera 27 dicembre 2019 569/2019/R/gas, integrato e modificato con le Delibere 310/2020/R/gas, 432/2020/R/com, 231/2022/R/com e 269/2022/R/gas.
13. Resisteva in entrambi i giudizi l’Arera per mezzo della Difesa erariale, deducendo l’inammissibilità e, comunque, la complessiva infondatezza dei ricorsi.
14. Con riferimento all’impugnativa n. 3447 del 2024, poi, la ricorrente rinunziava alla domanda cautelare.
15. Fissati, dunque, entrambi i ricorsi per la medesima udienza di merito, le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive tesi difensive con le memorie e le repliche ex art. 73, comma 3 del cod.proc.amm..
16. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 14 maggio 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, le impugnative sono state trattenute in decisione.
17. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione delle impugnative in epigrafe ai sensi dell’art. 70 del cod.proc.amm., atteso che, come evincibile dalla narrativa che precede, oltre alla comunanza delle parti processuali, le stesse sono rivolte nei confronti di provvedimenti potenzialmente collegati tra di loro e, comunque, condividono, in parte, le stesse censure.
18. Il Collegio può ora passare alla trattazione del merito delle controversie.
19. Ebbene, il ricorso n. 2449/2024 è fondato nei termini di cui in motivazione, mentre l’impugnativa n. 3447/2024 è in parte inammissibile e per la restante parte infondata.
20. La trattazione procederà con l’analisi delle doglianze di cui al ricorso n. 2449/2024, introdotto avverso la Deliberazione n. 108/2024/S/gas.
Successivamente il Collegio vaglierà i motivi di ricorso della seconda impugnativa n. 3447/2024. principiando con quelli dedotti in via derivata, per poi concludere con i mezzi I e II, specificamente proposti avverso la Deliberazione n. 490/2024/R/gas.
21. Tanto premesso, il Collegio può ora disaminare le doglianze racchiuse nei motivi I e II del ricorso n. 2449 del 2024.
22. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce l’assenza di illiceità della condotta omissiva in ordine al mancato aggiornamento delle proprie procedure operative alla regolazione e alle norme tecniche vigenti di cui alla RQDG 2020/2025, atteso che le omissioni rilevate dall’Autorità:
a) sarebbero presenti soltanto in alcune parti delle procedure operative e risultano di lieve entità;
b) non avrebbero, comunque, arrecato alcun pregiudizio ai clienti finali, trattandosi di mere inesattezze nella formulazione della procedura ITG-IOP-256-R00.
Il secondo mezzo, invece, contesta la legittimità della Deliberazione gravata per essere stata emessa in violazione del termine perentorio di conclusione del procedimento sanzionatorio di 220 giorni dell’articolo 4 bis, comma 2, dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Arera n. 243/2012/E/com, recante il “ Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori ”. Segnatamente, nel caso di specie, l’Autorità avrebbe disposto la sospensione della procedura per richieste di informazioni illegittime e, comunque, ingiustificate.
23. Tutto premesso, il Collegio deve rilevare che, sebbene i suddetti mezzi di gravame seguano una apposita numerazione, la ricorrente non ha proceduto ad alcuna espressa graduazione.
Conseguentemente, si ritiene di procedere, innanzitutto, all'esame di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all'esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l'annullamento dell'atto gravato, evidenziano profili meno radicali d'illegittimità (cfr. Ad. Plen. n. 5/2015).
14. In coerenza con quanto sopra posto, la trattazione disaminerà il secondo motivo, atteso che, in forza del principio della ragione più liquida, l’eventuale sua fondatezza andrebbe a soddisfare pienamente l’interesse della ricorrente all’annullamento della sanzione.
15. Il secondo motivo risulta, invero, fondato per le seguenti ragioni.
16. Ai fini del decisum occorre brevemente ripercorrere alcune disposizioni, contenute nel Regolamento dell’Arera di cui all’allegato A della Deliberazione n. 243/2012/E/com, che disciplinano tanto le tempistiche del procedimento quanto le essenziali attività che devono essere svolte dagli organi individuato dall’Autorità nelle sottofasi della preistruttoria, istruttoria e della decisione finale.
Segnatamente, l’art. 4 bis del Regolamento individua:
a) un termine endoprocedimentale di durata dell’istruttoria di 120 giorni (comma 2);
b) un termine perentorio per la conclusione del procedimento di 220 giorni, “ decorrenti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, di cui all’articolo 4, salvo ricorrano motivate esigenze procedimentali ” (comma 1).
Ai sensi dell’art. 3, poi, la fase preistruttoria viene svolta dagli Uffici competenti che acquisiscono “ ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso accessi e ispezioni, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni come disciplinate dalle disposizioni vigenti ” (comma 2).
Raccolti gli elementi, questi vengono trasmessi alla Direzione Sanzioni e Impegni che, qualora ravvisi la sussistenza di profili per l’avvio del procedimento sanzionatorio, adotta una specifica determinazione in cui specifica “ gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l’Ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento e i termini di conclusione dell’istruttoria e del procedimento ” (art. 4).
Instaurata così la procedura, la fase istruttoria viene affidata dal Regolamento al Responsabile del procedimento (R.P.), il quale:
a) “ qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione (…) può richiedere, ai soggetti che ne siano in possesso, informazioni e documenti utili all’istruttoria ” (art. 10);
b) “ può proporre che siano disposti accessi ed ispezioni, perizie o consulenze, come disciplinati dalle disposizioni vigenti ” (art. 11);
c) “ può disporre audizioni, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni ” (art. 12).
In questa fase si instaura, altresì, il contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato, al quale lo stesso Regolamento attribuisce specifiche facoltà difensive, quali la presentazione di memorie scritte e documenti, deduzioni e pareri; l’accesso ai documenti inerenti al procedimento; l’audizione finale avanti al Collegio di cui all’articolo 21 e la partecipazione all’audizione delle altre parti del procedimento, salvo, in quest’ultimo caso, sussistano ragioni di riservatezza dei soggetti auditi (art. 13).
Detta fase culmina con la presentazione e la trasmissione alle parti e al Collegio Giudicante delle risultanze istruttorie da parte del R.P., entro il termine di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 bis unitamente a ogni atto del fascicolo del procedimento (art. 16, comma 1); e un conseguente momento di confronto procedimentale, potendo i partecipanti al procedimento, “ entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie, presentare al Collegio, per il tramite dell’Unità FDE, eventuali comunicazioni, memorie di replica e documenti ” (art. 16, comma 2).
L’art. 22 del Regolamento, infine, delinea la fase decisoria dell’Autorità, affidata ad un apposito Collegio Giudicante. Nello specifico, quest’ultimo adotta il provvedimento finale entro il termine finale indicato nel 4 bis (comma 3), ovvero “ qualora ritenga necessaria l’acquisizione di informazioni o elementi di valutazione ai fini dell’adozione del provvedimento finale, (…) li richiede al responsabile del procedimento o, per il suo tramite, ai soggetti che ne siano in possesso ” entro 30 giorni (commi 1 e 2), per poi procedere alla decisione.
17. Ebbene, l’analisi delle singole fasi interne della preistruttoria e della istruttoria contribuiscono a definire il contenuto essenziale e i conseguenti limiti del supplemento di istruttoria, esercitabile dal Collegio Giudicante in forza dell’art. 22.
Il Collegio Giudicante, come chiarito dalla disposizione, può attivare siffatta un supplemento istruttorio nei limiti della “necessità”. Supplemento che, però, non può essere di dimensioni e di intensità tali da dare luogo, in sostanza, a una nuova istruttoria, pena la violazione del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa.
Il Regolamento, infatti, individua nella fase istruttoria il luogo in cui debbano essere delineati tutti gli elementi già sufficienti a sostenere la fase decisoria e in cui si realizza compiutamente il contraddittorio procedimentale per mezzo dei due momenti dell’avvio di cui agli artt. 13 e, soprattutto, della conclusione della fase istruttoria ex art. 16 con la comunicazione delle relative risultanze (CRI).
In siffatto contesto procedimentale, si inscrive, quindi, la supplenza istruttoria del Collegio Giudicante, che può essere esercitata soltanto in rapporto a elementi:
a) che devono emergere chiaramente dal complesso probatorio prodotto dal R.P.;
b) in cui l’esigenza del contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato è del tutto marginale ai fini della decisione.
Ciò anche in ragione della univoca circostanza per cui l’art. 22 non prescrive alcun obbligo di comunicazione delle nuove risultanze all’interessato né attribuisce a quest’ultimo alcuna possibilità di produzione di memorie e/o di documentazione in replica.
In altri termini, alla luce del quadro regolamentare testé descritto, il Collegio Giudicante non può sostituirsi agli Uffici e al Responsabile del Procedimento nella ricerca della verità sul fatto, pena la violazione dei principi generali del contraddittorio e di difesa.
Con la conseguenza che, qualora si realizzasse una tale evenienza, la richiesta istruttoria del Collegio Giudicante deve ritenersi illegittima e non produttiva dell’effetto tipico di sospensione del termine per la conclusione del procedimento di 220 giorni.
18. Così chiarito, venendo al caso di specie, le richieste istruttorie formulate dal Collegio Giudicante nei confronti della stessa ricorrente, del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché del Comitato Italiano GAS risultano di un’ampiezza tale per cui, ad avviso del Tribunale, si deve ritenere sussistente una nuova istruttoria procedimentale (e non una mera integrazione necessitata).
18.1. Nello specifico, nella richiesta formulata alla TA RE il Collegio Giudicante, in ragione delle argomentazioni difensive svolte in ordine all’attività oggetto della procedura operativa ITG-IOP-256-R00, ha prescritto l’acquisizione di documentazione con riferimento ai seguenti impianti:
“- per l’impianto denominato Lendinara,
a) i “rapporti di localizzazione e classificazione” nonché i “rapporti di eliminazione” delle dispersioni localizzate – su ispezioni programmate o segnalazione di terzi – di Classe C nell’anno 2020 ed eliminate nel 2021, entro e oltre i 180 giorni dalla localizzazione,
b) l’elenco completo delle dispersioni di classe C, localizzate nell’anno 2020 recante il codice univoco della dispersione, la data di localizzazione della dispersione e la data di eliminazione della dispersione;
- per l’impianto denominato Roma,
a) i “rapporti di localizzazione e classificazione” nonché i “rapporti di eliminazione” della prime due dispersioni localizzate – rispettivamente su ispezioni programmate o segnalazione di terzi – di Classe C in ciascun mese dell’anno 2020,
b) l’elenco completo delle dispersioni di classe C localizzate nell’anno 2020, recante il codice univoco della dispersione, la data di localizzazione della dispersione e la data di eliminazione della dispersione;
- per l’impianto denominato Napoli,
a) i “rapporti di localizzazione e classificazione” nonché i “rapporti di eliminazione” delle prime due dispersioni localizzate – rispettivamente su ispezioni programmate o segnalazione di terzi – di Classe C in ciascun mese dell’anno 2020,
b) l’elenco completo delle dispersioni di classe C localizzate nell’anno 2020, recante il codice univoco della dispersione, la data di localizzazione della dispersione e la data di eliminazione della dispersione ” (cfr. nota prot. n. 00013842 del 21.02.2024).
Allo stesso modo, nei confronti del Corpo dei Vigli del Fuoco, il Collegio Giudicante ha chiesto l’espressione di un parere in ordine ad alcune previsioni di cui alle Linee guida CIG 10/2022 “ anche al fine di valutare le procedure operative aziendali tra le quali, solo a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, quelle che prevedono, tra le istruzioni di sicurezza da adottare in attesa dell’arrivo della squadra di pronto intervento che il personale addetto al centralino di pronto intervento fornisce ai segnalanti, l’istruzione di “mettere uno straccio bagnato sulla dispersione qualora avesse individuato la dispersione su parte aerea a vista e facilmente accessibile” per particolari tipologie di dispersioni (dispersione impianto aereo interno edificio, dispersione impianto aereo esterno edificio, dispersione contatore interno edificio, dispersione contatore esterno edificio e dispersione impianto cliente, con esclusione delle dispersioni su strada e delle dispersioni su parti di impianto non individuate) ” (cfr. nota prot. n. 00013833/2024 del 21.02.2024).
E ancora nei confronti del Comitato Italiano GAS – CIG -, ove ha invitato l’Ente “ di voler confermare che l’apposizione di stracci bagnati, nei soli casi e al ricorrere di tutte le condizioni di cui al precedente punto iii., si configuri come un’azione eseguibile solo manualmente, tale da non richiedere abilità specifiche e l’uso di utensili o attrezzi ai sensi delle linee guida CIG 10/2022. Si chiede altresì se l’indicazione di apporre stracci bagnati nei casi e alle condizioni indicate nella sopra richiamata procedura operativa aziendale possa considerarsi tecnicamente “utile allo scopo [della tutela della propria ed altrui incolumità]”, oltre che “basata su consolidate esperienze, tenuto conto delle peculiarità impiantistiche e funzionali dell’infrastruttura gestita [dall’impresa interessata]” come previsto dal paragrafo 4.2, pag. 11, delle sopra citate Linee guida” (cfr. nota prot. n. 00013812/2024 del 21.02.2024).
18.2. Come facilmente evincibile, la vastità delle suddette richieste istruttorie ha dato luogo in sostanza a una nuova istruttoria effettuata dal Collegio Giudicante.
Istruttoria i cui profili di indagine sono, però, già stati rappresentati dalla stessa ricorrente al R.P. in occasione della nota del 18 settembre 2023, trasmessa a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, ben 2 mesi prima dall’adozione della CRI del 28 novembre 2023.
Né giova l’assunto, opposto dalla resistente nelle proprie memorie, per cui a seguito delle suddette richieste due delle tre presunte violazioni avanzate nelle CRI sono state archiviate dal Collegio Giudicante.
Il rispetto del contraddittorio procedimentale e delle garanzie difensive, nonché la perentorietà del termine di conclusione rivestono una valenza cardinale nella sistematica dei procedimenti amministrativi sanzionatori, sì che non possono ritenersi recessive rispetto all’esito, peraltro solo parzialmente positivo, del procedimento.
Ne consegue, anche alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte nel par. 17, l’illegittimità delle richieste istruttorie del Collegio Giudicante del 21 febbraio 2024, in quanto introdotte in palese violazione della disciplina regolamentare nonché del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
18.3. Tale illegittimità delle richieste istruttorie si riflette, dunque, sul termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio.
Come si è poc’anzi detto nel par. 17, nel caso di specie il termine di conclusione del procedimento non può quindi ritenersi sospeso per 20 giorni a causa della trasmissione delle richieste di informazioni, dal momento che queste sono del tutto illegittime per le ragioni sopra esposte.
Ne discende l’illegittimità della Deliberazione sanzionatoria del 28 marzo 2024, gravata nel ricorso in analisi, in qunato il provvedimento finale avrebbe dovuto essere emesso dal Collegio Giudicante entro l’11 marzo 2024 nel rispetto del termine dei 220 giorni di cui all’art. 4 bis, comma 1 del Regolamento.
19. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il secondo motivo di gravame è fondato.
20. La censura enucleata nel primo motivo di ricorso può essere assorbita, atteso che, in forza dell’accoglimento della censura di cui al secondo motivo, si soddisfa pienamente l’interesse della ricorrente alla eliminazione dal mondo giuridico della sanzione irrogata.
21. Il ricorso n. 2449 del 2024 deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la Deliberazione dell’Arera n. 108/2024/S/GAS del 26 marzo 2024.
22. Il Collegio può, ora, passare alla trattazione del ricorso n. 3447 del 2024, proposto avverso la Deliberazione dell’Arera n. 490/2024/R/gas del 21 novembre 2024.
23. Anche per questa impugnazione la ricorrente non ha optato per una espressa graduazione dei motivi, sicché il Collegio procederà alla relativa disamina principiando con quelli dedotti “in via derivata”, per poi concludere con i mezzi I e II, specificamente proposti avverso la Deliberazione n. 490/2024/R/gas.
24. Ciò posto, il Collegio osserva che con i motivi rubricati “in via derivata” TA RE ripropone dinanzi a questo T.A.R. le medesime censure già avanzate con il ricorso n. 2447/2024 avverso la Deliberazione n. 108/2024/S/gas.
25. Ebbene, dette censure sono chiaramente inammissibili e, comunque, improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
26. Innanzitutto, i motivi risultano inammissibili per difetto ab origine di interesse in quanto rivolti in rapporto a un provvedimento, la citata Deliberazione sanzionatoria, priva di alcun nesso di presupposizione strutturale o funzionale.
27. Difatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non vi è alcun vincolo di presupposizione che astringe la precedente deliberazione sanzionatoria al provvedimento impugnato in questa sede, di talché:
a) l’annullamento della Deliberazione n. 108/2024/S/gas non produce alcun effetto caducatorio sulla delibera impugnata in questa sede;
b) le censure proposte esclusivamente nei confronti della deliberazione sanzionatoria non possono essere riproposte sic et simpliciter nei confronti della delibera tariffaria, stante la integrale autonomia strutturale tra i due i poteri esercitati procedimenti e, quindi, dei relativi procedimenti e provvedimenti.
Del resto, in tali termini si è espressa la Sezione Seconda del Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 2927 del 29 marzo 2022, a tenore della quale:
“ tra le delibere tariffarie e la precedente delibera sanzionatoria non è dato riscontrare quel rapporto di stretta presupposizione tale che con l’annullamento di quest’ultima verrebbe meno una condizione indispensabile perché le prime due possano legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica, sì che le stesse ne restino travolte e caducate (…) difettano i caratteri che contraddistinguono la connessione per presupposizione di più provvedimenti amministrativi (ex ceteris, C.d.S., sez. III, 2 novembre 2021, n. 7312; sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922; sez. IV, ottobre 2020, n. 6044), sia sotto l’aspetto strutturale (gli atti non appartengono a una stessa serie procedimentale e non sono in relazione di necessario concatenamento, poiché gli effetti del provvedimento sanzionatorio non sono fatto costitutivo delle delibere tariffarie, o meglio del relativo potere, né quel provvedimento ne costituisce il sostegno esclusivo), sia sotto quello funzionale (non risultano affatto preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo) ”.
E, infine, ha concluso con l’enucleazione del principio di diritto per cui “ Resta escluso, in questo modo, che l’accoglimento delle censure d’intempestività nei confronti della delibera d’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria produca un effetto di travolgimento automatico delle delibere sui premi per il servizio di pronto intervento, siano o meno gli stessi i fatti oggetto di valutazione ”.
28. Da qui l’integrale inammissibilità delle censure proposte in via derivata.
29. Dette doglianze, peraltro, sarebbero improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell’annullamento della Deliberazione n. 108/2024/S/gas disposta dal Collegio nella presente decisione.
30. Ciò posto, il Collegio può volgere lo sguardo verso i mezzi di censura I e II del ricorso, afferenti esclusivamente al contenuto della Deliberazione gravata n. 490/2024/R/gas.
31. I motivi sono, però, destituiti di fondamento per le seguenti ragioni.
32. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 45 della RQDG 2020/2025; violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 dell’Allegato A alla Deliberazione Arera n. 243/2012/E/com; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca e violazione del principio di proporzionalità.
TA RE, in particolare, sostiene che le omissioni riscontrate nel corso del procedimento sarebbero solamente dei refusi materiali, di per sé privi di alcun valore, dal momento che in tutte le altre parti della procedura operativa sono contenuti i riferimenti normativi aggiornati.
33. Sennonché, tale argomentazione non è condivisibile.
33.1. Come già accennato nel par. 27, il procedimento relativo alla determinazione dei premi e delle penalità per la qualità del servizio si distingue e risulta autonomo rispetto al procedimento sanzionatorio.
Il primo si basa sul mero accertamento del rispetto degli obblighi posti in capo al distributore dalla regolazione oltre che dei livelli di sicurezza effettivi raggiunti a confronto con i livelli tendenziali, e prescinde da ogni indagine in ordine alla colpevolezza del soggetto agente; il secondo, invece, implica una valutazione sia dell’elemento oggettivo, che dell’elemento soggettivo, con la conseguenza che la sanzione potrebbe anche (in ipotesi) non essere irrogata, in ragione dell’impossibilità di muovere un rimprovero di carattere soggettivo in capo all’autore della violazione, o potrebbe essere fortemente attenuata, qualora tale rimprovero sia di lieve entità.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato, con argomentazioni che il Collegio intende prestare condivisione per il caso di specie, come “ la riduzione e l’annullamento dei premi non costituiscono misure sanzionatorie, bensì la diretta conseguenza della mancata integrazione delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi, rispetto alle quali la prioritaria soddisfazione degli obblighi minimi di servizio relativi alla sicurezza costituisce un postulato anzitutto logico per il raggiungimento di un livello di sicurezza più elevato ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 2927 del 2022, cit ).
33.2. Venendo nel caso di specie, sulla scorta degli atti in possesso dell’Autorità e versati in giudizio, la circostanza oggettiva del mancato aggiornamento delle procedure operative per la classificazione delle dispersioni localizzate e di ricerca programmata delle dispersioni (ITG-IOP-256R00) di cui all’art. 14, comma 8 della RQDG è già di per sé sufficiente, ai sensi dell’art. 45, comma 5 della RQDG, per l’annullamento dei premi, in quanto integra una violazione di un obbligo di servizio pubblico.
L’obbligo di servizio pubblico violato, di cui all’articolo 14, comma 8 della RQDG, consiste nel “ disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’Articolo 35, comma 35.2, almeno per le seguenti attività di: (…) d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni (…) ”.
Tale obbligo costituisce, nell’ambito della distribuzione gas – da qualificarsi come attività pericolosa ex articolo 2050 c.c. – una misura preventiva per indirizzare correttamente le attività individuate dalla previsione regolatoria in modo che siano svolte secondo i migliori e più aggiornati standard di scurezza; a tal fine le procedure devono essere formalizzate in appositi documenti poiché è tale formalizzazione che garantisce, secondo la logica preventiva e precauzionale che sta alla base dell’obbligo di servizio, il raggiungimento del risultato, specie nell’ambito di un’organizzazione aziendale complessa.
Da ciò discende che per la violazione dell’articolo 14, comma 8 ai fini dell’annullamento dei premi non rileva la circostanza per cui il personale della ricorrente avrebbe “in concreto” rispetto le nuove prescrizioni regolatorie impartire nel RQDG 2020/2025, poiché è attraverso la previa adozione di procedure operative, nel senso appena chiarito, che viene tutelato l’interesse pubblico alla sicurezza delle attività inerenti alla distribuzione gas.
Non a caso, correttamente evidenzia la resistente, le procedure in analisi sono richiamate, nell’ambito della disciplina delle gare per il servizio di distribuzione, dall’articolo 10 del D.M. n. 226 del 2011 (in G.U. 27 gennaio 2012, n. 22, S.O.) a dimostrazione del requisito di operare “ in conformità con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previste all'articolo 12, comma 12.8, della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni ”.
Né d’altra parte TA RE ha fornito prova di procedure operative, nel senso evidenziato poco sopra, alternative a quelle considerate nel procedimento.
33.3. E neanche può trovare accoglimento l’ulteriore argomento per cui l’annullamento dei premi sarebbe sproporzionata in ragione della natura dell’obbligo violato.
Come noto, la regolazione incentivante che si basa sul meccanismo dei premi/penalità è un istituto di natura tariffaria che integra la disciplina della tariffa al fine di adeguare la remunerazione tariffaria all’effettiva performance con cui il servizio è erogato.
Poiché la regolazione tariffaria assicura all’impresa una remunerazione come controprestazione d’un servizio erogato da operatore mediamente efficiente, qualora l’impresa raggiunga maggiori livelli (generali) di qualità, assicurando (nel complesso) una performance prestazionale superiore a quella media, allora avrà diritto a una integrazione rispetto a quanto ricavato in tariffa, attraverso i premi.
Ora, in rapporto a siffatto sistema, è logica e ragionevole la scelta regolatoria, enucleata nell’art. 45, comma 5 della RQDG, per cui la sola violazione oggettiva di un obbligo di servizio pubblico è condizione sufficiente alla perdita del premio.
Senza contare, peraltro, la natura cautelare degli obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza che sono posti a presidio di un bene pubblico primario, quale quello alla sicurezza delle persone e alle cose.
Per i complessivi motivi sopra esposti non risulta, quindi, condivisibile l’argomento della necessaria graduazione del provvedimento di annullamento dei premi e, di conseguenza, deve essere respinta l’istanza, proposta in via subordinata, di rinvio pregiudiziale alla CGUE.
34. Il motivo, in definitiva, deve essere rigettato.
35. Con il secondo mezzo di gravame TA RE deduce, infine, l’illegittimità della Delibera nella misura in cui l’art. 45.5 della RQDG: (i) sancirebbe l'esistenza di un nesso indissolubile tra la verifica ispettiva su uno specifico impianto e l'eventuale annullamento dei premi; (ii), soprattutto, limiterebbe l’eventuale annullamento esclusivamente all’impianto oggetto di verifica.
36. Ma anche questa doglianza non può essere condivisa.
37. L’art. 45.5 della RQDG sancisce che “ L’impresa distributrice, in caso venga accertato per un impianto di distribuzione j il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all’Articolo 14, perde per l’anno di riferimento t il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8 ”.
Tale disposizione, invero, non presuppone affatto che l’accertamento rilevante ai fini della sua applicazione debba essere soltanto quello avvenuto nell’ambito d’una verifica ispettiva.
Nel silenzio della disposizione, l’accertamento, invero, può ben discendere anche da verifiche documentali o da altre modalità istruttorie, atteso che, come noto, la nozione di “accertamento” di una violazione contempla sempre un’attività istruttoria valutativa successiva alla mera rilevazione del fatto acquisita in sede ispettiva.
Ora, venendo al caso di specie, non sussiste alcun dubbio che l’Autorità ha effettuato un accertamento nei confronti di TA RE valevole per tutti gli impianti.
Nello specifico, in seguito all’ispezione condotta nei riguardi della collegata società, MB IS, con le richieste di informazioni del 18 aprile e del 26 maggio 2023, riscontrate dalla società “madre” TA con note del 3 maggio e del 14 giugno 2023, l’Autorità correttamente ravvisato la violazione dell’obbligo di servizio di cui all’art. 14.8 della RQDG per tutti gli impianti in cui sono state applicate le procedure operative della società “figlia” TA RE.
Ne consegue che, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, non sussiste alcuna delle violazioni paventate nel provvedimento, avendo l’Autorità proceduto nella piena osservanza dei criteri applicativi formali e sostanziale dell’art. 45.5 della RQDG.
38. Per le motivazioni sopra esposte, quindi, anche il secondo motivo deve essere rigettato.
39. In definitiva, il ricorso n. 3447/2024 è in parte inammissibile e per il resto infondato.
40. Tirando le file del discorso, i ricorsi in epigrafe vengono perciò così definiti:
- è accolto il ricorso n. 2449 del 2024 nei termini di cui in motivazione;
- è in parte inammissibile e per il resto infondato il ricorso n. 3447 del 2024.
La complessità delle questioni giuridiche trattate e la soccombenza reciproca delle parti costituite giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, e previa loro riunione, così dispone:
- accoglie il ricorso n. 2449 del 2024 e, per l’effetto, annulla la Deliberazione dell’Arera n. 108/2024/S/GAS del 26 marzo 2024;
- dichiara in parte inammissibile e per il resto infondato il ricorso n. 3447 del 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO