Ordinanza cautelare 10 gennaio 2022
Sentenza 13 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2025REG.PROV.COLL.
N. 09263/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9263 del 2022, proposto da
Italian Broadcasting Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albano Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Parco dei Castelli Romani, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 04483/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albano Laziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado, l’odierna appellante ha impugnato la determinazione del Comune di Albano Laziale con la quale si è conclusa negativamente la conferenza di servizi avviata, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di un impianto radio trasmittente in via dei Cappuccini, fg 16, part. 185/p e 214/p.
2. La conferenza è stata avviata a seguito di istanza della ricorrente del 26 maggio 2021 e si è svolta in modalità semplificata e asincrona.
3. Il Comune, in qualità di autorità procedente, ha acquisito i pareri favorevoli dell’ARPA e dell’Autorità di bacino, ma ha ritenuto non superabili quelli negativi del proprio settore di vigilanza edilizia e del Parco dei Castelli Romani (chiamato ad esprimere il nulla osta, in ragione della localizzazione dell’opera). Si è inoltre attribuito rilievo ostativo alle posizioni assunte dall’NA (che ha subordinato l’espressione del proprio parere all’esecuzione di una “verifica preliminare” da parte del proponente, in ordine alle possibili interferenze con “aspetti aeronautici”), e dal Consorzio di NI LE OR (che non ha espresso il “parere idraulico”, a causa del mancato rimborso delle spese di istruttoria e alla mancata stipula di una convenzione atta a regolamentare “i rapporti
tecnico-amministrativi relativi alla presente pratica”).
4. Il Tar ha integralmente rigettato il ricorso ritenendo che:
- è infondato il motivo di ricorso con cui si deduce la formazione del silenzio-assenso perché l’ente parco ha espresso il proprio dissenso con parere del 12 agosto 2021, ovvero quando non era ancora decorso il termine perentorio oltre il quale matura il silenzio assenso;
- è infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 10bis l. n. 241/1990 perché il parere dell’ente parco ha natura endoprocedimantale e non deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi;
- la ricorrente ha omesso di censurare la decisione dell’amministrazione procedente di attribuire carattere significativo alla mancata acquisizione dei pareri dell’NA e del Consorzio di NI e si è concentrata esclusivamente sulla dedotta illegittimità dei pareri contrari del settore di vigilanza
edilizia, e dell’ente parco;
-il ricorso non censura il parere dell’ente parco nella parte in cui afferma l’impossibilità di realizzare nella zona in esame opere di urbanizzazione primaria.
5. Con l’appello proposto la società articola i motivi di gravame come di seguito rubricati:
1) Erroneità in diritto e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 87, D.Lgs. n. 259/2003 sulla ritenuta insussistenza del silenzio-assenso;
A) Sui vizi attinenti il diniego di nulla osta dell’Ente Parco Castelli Romani;
A.2) Violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/1990; Insufficiente ed erronea motivazione.
B) Con riferimento al provvedimento conclusivo Determinazione n. 1282 del 5.11.2021 (doc. 1) del Comune di Albano Laziale ed al presupposto parere del Responsabile del servizio, n. prot. SUAP 33331 del 17.06.2021; Eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, illegittimità derivata; Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990;
C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88, D.Lgs. n. 259/2003 e dell’art. 16, DPR n. 327/2001; Violazione dell’art. 8, L. N. 36/2001. Illegittimità del Piano di Rete del Comune di Albano Laziale; Motivazione illegittima;
6. Si è costituito in resistenza il Comune e all’udienza del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve in via prioritaria essere esaminato il secondo motivo di appello con cui l’appellante deduce l’intervenuta formazione del silenzio-assenso in ordine alla propria istanza presenta il 26 maggio 2021.
Il motivo è infondato.
L’art. 87, comma 9, Cod. comunicazioni elettroniche , ratione temporis vigente, prevede che il silenzio assenso si forma se “ entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti ”.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha dapprima richiesto un’integrazione documentale il 18 giugno 2021 cui la società ha dato riscontro il 21 giugno 2021.
Successivamente, sono intervenuti i pareri contrari del Settore vigilanza edilizia (17 giugno 2021) e del Parco Castelli Romani (12 agosto 2021).
Quantomeno tale ultimo parere - intervenuto prima dello scadere del termine di 90 giorni - è idoneo ad escludere la formazione del silenzio assenso. Il parere attiene, difatti, alla tutela di interessi sensibili e presenta una motivazione idonea a precludere la formazione del silenzio assenso.
Sul punto, non rileva la circostanza, valorizzata dall’odierno appellante, per cui detto parere sarebbe stato dal medesimo conosciuto solo successivamente. Difatti, l’art. 87, comma 9, cit., esclude la formazione del silenzio-assenso in materia sia in presenza di un provvedimento negativo “comunicato” all’interessato che in presenza di un dissenso “espresso” e “congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”.
Ai fini dell’esclusione della formazione del silenzio assenso è, quindi, necessario che il dissenso endoprocedimentale sia solamente “espresso” dall’amministrazione, ancorché il privato ne venga a conoscenza successivamente.
Tanto emerge dal dato letterale della disposizione ed è coerente altresì con il dato sistematico e le finalità della disciplina settoriale di cui all’art. 87, comma 9, cit.
In primo luogo, deve osservarsi che il dissenso motivato, rappresenta un atto endoprocedimentale ed è diretto all’amministrazione procedente e non al privato; nel caso di specie il parere è stato reso nell’ambito della conferenza dei servizi semplificata.
Altresì, il Collegio osserva che la disciplina dettata dal legislatore mira a raggiungere complessivamente un equilibrio tra le esigenze di semplificazione e la tutela degli interessi sensibili coinvolti nei procedimenti de quibus .
Difatti, se, da un lato, il legislatore intende accelerare la conclusione dei procedimenti qui in esame anche a mezzo dell’utilizzo dello strumento del silenzio-assenso, dall’altro lato, in presenza di interessi sensibili motivatamente ritenuti ostativi al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, viene preclusa l’operativa dell’anzidetto istituto di semplificazione.
La posizione del privato è adeguatamente salvaguardata dal momento che, in presenza di un dissenso del tipo predetto, cui non segua tempestivamente il provvedimento conclusivo del procedimento, si applicano i poteri sostituitivi di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’espresso riferimento a tali poteri sostitutivi, contenuto all’art. 87, comma 9, secondo periodo, conferma l’esclusione dell’operatività del silenzio-assenso in presenza di un dissenso qualificato.
Inoltre, il privato ha adeguati strumenti per essere reso edotto della presenza di un dissenso idoneo a precludere la formazione del silenzio-assenso. Il penultimo periodo del comma 9 cit. prevede che l'amministrazione procedente, una volta scaduto il termine di conclusione del procedimento, comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. In ogni caso, inoltre, il privato, che peraltro nei procedimenti in esame è un operatore professionale, può sempre esercitare il proprio diritto di accesso agli atti al fine di verificare la presenza di pareri di dissenso.
Il secondo mezzo, pertanto, è infondato.
2. Con il primo motivo, l’appellante censura il capo della sentenza con cui il Tar ha evidenziato che solo con la memoria conclusiva depositata in vista dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso la ricorrente ha contestato la legittimità della “motivazione del diniego comunale” con riguardo alla mancata acquisizione dei pareri dell’NA e del Consorzio di NI, osservando che ciò non avrebbe giustificato la conclusione negativa della conferenza.
Sul punto, l’appellante deduce che “le suddette Amm.ni non hanno ritenuto di prescrivere alcuna modifica tesa a consentire l’esecuzione dell’opera né, peraltro, hanno espresso formale diniego, sicché il loro operato, rispetto alle pretese di IBC, era del tutto neutro ed ininfluente sull’esito finale. Per queste ragioni IBC ha ritenuto superfluo censurarne i contenuti in riferimento al provvedimento finale, potendosi considerare gli stessi tamquam non essent”.
Il motivo è infondato.
Il provvedimento impugnato dà conto, per quanto qui interessa, che:
- l’NA ha comunicato che “il proponente deve sottoporre alla procedura online di VERIFICA PRELIMINARE tutte le opere, le attrezzature ed i mezzi di cantiere…”;
- il Consorzio di NI LE OR ha comunicato che “il relativo parere idraulico potrà essere rilasciato dal Consorzio solo a seguito: 1) del ricevimento della documentazione attestante il pagamento della somma di € 800,00 quale rimborso delle spese di istruttoria 2) della stipula, previo appuntamento, della convenzione che regolamenta i rapporti tecnico- amministrativi relativi alla pratica che comporterà, tra l’altro, il versamento di un canone annuale”.
Tali due pareri sono richiamati nelle premesse del provvedimento comunale impugnato, nei considerando successivi (ultimo considerando di pagina 2 e primo considerando di pagina 3) e, infine, nella parte dispositiva dove si specifica che la determinazione negativa assunta tiene conto anche di detti atti e documenti che vengono “allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale”.
Correttamente, pertanto, il Tar ha ritenuto che l’odierno appellante avrebbe dovuto contestare, fin dal ricorso originario, il provvedimento comunale anche nella parte in cui fa riferimento a tali due note dell’NA e del Consorzio di bonifica e le ritiene ostative al rilascio della richiesta autorizzazione.
Non rileva la circostanza, valorizzata dall’appellante, che non si tratti di provvedimenti negativi posto che, comunque, il Comune ha fondato la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi anche su tali documenti e su quanto ivi espresso.
Il primo mezzo, pertanto, è infondato.
3. Il rigetto dei primi due motivi ha di per sé carattere assorbente dal momento che si è accertato che non si è formato il silenzio-assenso e che non sono stati censurati dall’appellante taluni profili motivazionali del provvedimento di per sé soli idonei a sorreggerne la determinazione. Le restanti censure contenute nell’atto di appello, pertanto, possono essere assorbite.
In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere al comune appellato le spese di lite del presente grado quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO