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15 maggio 2005
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26 dicembre 2015
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23 agosto 2023
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Art. 45. Oggetto del brevetto 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.
Commentari • 47
- 1. Industrialità, sufficiente descrizione e ambito di protezione nei nuovi brevetti elettronici e nelle computer implemented inventionsMario Botti · https://www.filodiritto.com/ · 18 novembre 2014 · 11.377036
[…] Le innovazioni del nuovo web”] Abstract È possibile brevettare il software? Non è forse escluso dalla brevettazione sulla base dell'Articolo 52(2c) della Convenzione sul Brevetto Europeo o dell'analogo articolo 45(2) del Codice della Proprietà Industriale? In realtà, la più parte delle invenzioni sono una miscela di aspetti tecnici e non tecnici e le invenzioni che includono software non sono escluse dalla brevettazione per il solo fatto di avere una tale caratteristica, bensì devono essere trattate come le altre invenzioni e valutate per la loro novità e per la soluzione non ovvia di un problema tecnico, anche se la soluzione dovesse risiedere solo nei mezzi computerizzati. […]
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Giurisprudenza • 235
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