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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
RZ TO, RE
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1942/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000054887000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210000047489000 SANZ UPICA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160003729675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007559137000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007559137000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009891804000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015661592000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006184025000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019178246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120011632226000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120024696302000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018038125000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000562802000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDHM000035 NOTIFICA 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDHM000101 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'Intimazione di Pagamento n. 030 2023 90018257 69/000, per un importo complessivo di € 31.462,28. Il ricorrente deduceva, quale motivo principale di doglianza, l'inesistenza o nullità della notificazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), eccependo per l'effetto l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IS, contestando analiticamente le deduzioni avversarie. L'Ufficio depositava ampia documentazione probatoria volta a dimostrare la regolarità delle notifiche effettuate nel corso degli anni, sostenendo la piena efficacia interruttiva delle stesse rispetto a qualunque termine prescrizionale.
Nella seduta del 27/02/2025, la Corte, sentito il relatore, ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla regolarità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione
Il nucleo centrale della controversia risiede nel valore probatorio delle relate di notifica prodotte dal concessionario. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la relata di notifica, in quanto atto redatto da un pubblico ufficiale (messo notificatore), gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e può essere contestata solo attraverso la querela di falso, strumento non esperito nel presente giudizio.
Dall'esame della documentazione prodotta da ADER, risulta che la catena delle notifiche non ha subito interruzioni superiori al termine quinquennale o decennale (a seconda della natura del tributo). Nello specifico, si rilevano i seguenti atti interruttivi:
-18/06/2014: Notifica a mani proprie del destinatario dell'atto n. 03020130009653066000 tramite messo.
-06/02/2015: Notifica a mani proprie dell'atto n. 03080201400001064000 tramite messo.
-21/10/2016: Notifica dell'atto n. 03020160003729675000 eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani della moglie, sig.ra Nominativo_2
-26/09/2017: Ulteriore notifica a mani della moglie (sig.ra Nominativo_2). L'Ufficio ha depositato la prova della spedizione della Raccomandata Informativa (CAN) n. 57303502928-6 del -12/10/2017, perfezionando così
l'iter notificatorio.
-18/01/2019: Notifica eseguita personalmente al sig. Ricorrente_1 tramite messo.
-08/10/2021: Nuova notifica a mani proprie del destinatario effettuata dal messo.
-18/04/2024: Notifica dell'intimazione qui impugnata, consegnata nuovamente alla moglie convivente, con invio di CAN in data 02/05/2024.
2. Sull'efficacia sanante dell'impugnazione
È opportuno ricordare che, secondo il principio di strumentalità delle forme, la proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare eventuali vizi formali della notifica (qualora sussistenti, ma qui esclusi) per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Il contribuente ha infatti dimostrato di avere piena conoscenza del contenuto della pretesa, potendo esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
3. Conclusioni
Alla luce della documentazione sopra elencata, risulta provato che l'Amministrazione Finanziaria ha esercitato con continuità la propria potestà riscossiva. Le eccezioni di prescrizione sollevate dal ricorrente sono pertanto smentite dai fatti: ogni notifica successiva ha azzerato e fatto decorrere nuovamente il termine prescrizionale, rendendo il credito attuale ed esigibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT, sez. 1°:
-Rigetta il ricorso in quanto infondato;
-Conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate –
IS, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in AT, il 27 febbraio 2025
Il Giudice relatore (Roberto Garzulli)
Il Presidente (Caterina Sgotto)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
RZ TO, RE
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1942/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239001825769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000054887000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210000047489000 SANZ UPICA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160003729675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007559137000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007559137000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009891804000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015661592000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006184025000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019178246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120011632226000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120024696302000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018038125000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000562802000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDHM000035 NOTIFICA 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDHM000101 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'Intimazione di Pagamento n. 030 2023 90018257 69/000, per un importo complessivo di € 31.462,28. Il ricorrente deduceva, quale motivo principale di doglianza, l'inesistenza o nullità della notificazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), eccependo per l'effetto l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IS, contestando analiticamente le deduzioni avversarie. L'Ufficio depositava ampia documentazione probatoria volta a dimostrare la regolarità delle notifiche effettuate nel corso degli anni, sostenendo la piena efficacia interruttiva delle stesse rispetto a qualunque termine prescrizionale.
Nella seduta del 27/02/2025, la Corte, sentito il relatore, ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla regolarità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione
Il nucleo centrale della controversia risiede nel valore probatorio delle relate di notifica prodotte dal concessionario. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la relata di notifica, in quanto atto redatto da un pubblico ufficiale (messo notificatore), gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e può essere contestata solo attraverso la querela di falso, strumento non esperito nel presente giudizio.
Dall'esame della documentazione prodotta da ADER, risulta che la catena delle notifiche non ha subito interruzioni superiori al termine quinquennale o decennale (a seconda della natura del tributo). Nello specifico, si rilevano i seguenti atti interruttivi:
-18/06/2014: Notifica a mani proprie del destinatario dell'atto n. 03020130009653066000 tramite messo.
-06/02/2015: Notifica a mani proprie dell'atto n. 03080201400001064000 tramite messo.
-21/10/2016: Notifica dell'atto n. 03020160003729675000 eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani della moglie, sig.ra Nominativo_2
-26/09/2017: Ulteriore notifica a mani della moglie (sig.ra Nominativo_2). L'Ufficio ha depositato la prova della spedizione della Raccomandata Informativa (CAN) n. 57303502928-6 del -12/10/2017, perfezionando così
l'iter notificatorio.
-18/01/2019: Notifica eseguita personalmente al sig. Ricorrente_1 tramite messo.
-08/10/2021: Nuova notifica a mani proprie del destinatario effettuata dal messo.
-18/04/2024: Notifica dell'intimazione qui impugnata, consegnata nuovamente alla moglie convivente, con invio di CAN in data 02/05/2024.
2. Sull'efficacia sanante dell'impugnazione
È opportuno ricordare che, secondo il principio di strumentalità delle forme, la proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare eventuali vizi formali della notifica (qualora sussistenti, ma qui esclusi) per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Il contribuente ha infatti dimostrato di avere piena conoscenza del contenuto della pretesa, potendo esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
3. Conclusioni
Alla luce della documentazione sopra elencata, risulta provato che l'Amministrazione Finanziaria ha esercitato con continuità la propria potestà riscossiva. Le eccezioni di prescrizione sollevate dal ricorrente sono pertanto smentite dai fatti: ogni notifica successiva ha azzerato e fatto decorrere nuovamente il termine prescrizionale, rendendo il credito attuale ed esigibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT, sez. 1°:
-Rigetta il ricorso in quanto infondato;
-Conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate –
IS, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in AT, il 27 febbraio 2025
Il Giudice relatore (Roberto Garzulli)
Il Presidente (Caterina Sgotto)