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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/09/2024, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 755/2016 R.G., posta in decisione previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c. e promossa
D A nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME), C.F._1
Via A. Volta n. 90, presso lo studio dell'Avv. SCISCA GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate Parte_2
pro-tempore, con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, C.F. e P. IVA
, e per essa quale mandataria P.IVA_1 Controparte_1
(già , C.F. e P. IVA , a sua volta
[...] Controparte_2 P.IVA_2
mandataria di originaria procuratrice Controparte_3
di , elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo Parte_2
di Gotto (ME), Via Ten. Col. Arcodaci n. 44 (studio avv. Alberto Di Mario) recapito professionale dell'avv. BLANDINO LEONARDO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
E in persona del legale rappresentate pro-tempore, Controparte_4
con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, C.F. e P. IVA e P.IVA_3
per essa la procuratrice C.F. Controparte_5
, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via P.IVA_2
Ten. Col. Arcodaci n. 44 (studio avv. Alberto Di Mario) recapito professionale dell'avv. BLANDINO LEONARDO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
INTERVENIENTE
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 566/2015, emesso dal
Tribunale di Patti il 10.12.2015, depositato il 16.12.2015 e notificato il 18.03.2016
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1/03/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 20.04.2016, notificato il 26.04.2016,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
566/2015, emesso dal Tribunale di Patti in data 10-16.12.2015 e notificato a mezzo posta il 10-16.03.2016, con cui gli era stato ingiunto, in qualità di fideiussore/coobligato, in solido con l' il pagamento, in favore Controparte_6
di , della somma di € 14.887,47, oltre interessi Parte_2
come in ricorso e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore per i ratei mensili insoluti relativi alla restituzione di una somma di denaro concessa a titolo di finanziamento.
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità ed inefficacia del decreto opposto, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., poiché notificato oltre il termine di giorni 60 previsto dalla detta norma;
sempre in via preliminare, la carenza di prova del credito, in ogni caso contestato, e l'intervenuta prescrizione dello stesso.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, nonché la sua illegittimità; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La , costituendosi, chiedeva il rigetto Parte_2 dell'opposizione e di tutti i motivi in quanto infondati, avendo la società prodotto,
2 già in sede monitoria, tutta la documentazione necessaria a provare il credito ed anche l'insussistenza dell'eccepita prescrizione;
pertanto, domandava la provvisoria esecuzione del decreto e, nel merito, la sua conferma, in ogni caso chiedeva la dichiarazione di essere creditrice, nei confronti dell'opponente, della somma di € 14.887,47, oltre interessi moratori maturandi nella misura contrattualmente prevista dalla richiesta sino al saldo, con conseguente condanna del al pagamento della detta somma o di quella ritenuta di giustizia;
il Pt_1
tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e depositate le relative memorie, con cui parte opponente disconosceva la firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotto ex adverso, e chiedeva di disporre CTU contabile al fine di appurare l'applicazione, nella fattispecie, di interessi moratori, commissioni e spese non concordate, ovvero superiori al tasso soglia, cui si opponeva controparte facendo rilevare la novità della domanda volta ad accertare l'applicazione di presunti interessi moratori, commissioni e spese non concordate e comunque in deroga alle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti, nonché del preteso sforamento del c.d. tasso soglia di cui alla L. 108/96, mai richiesti prima.
Nelle more del giudizio, con comparsa ex art. 111 c.p.c., si costituiva la
(per il tramite della procuratrice Controparte_4 Controparte_1
in qualità di cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza
[...]
(compresivi di capitale, interessi, spese, passività, costi e indennità, oltre diritti accessori ai crediti, privilegi e garanzie) originati anche dai portafogli Parte_2
giusta operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della
[...]
Legge n. 130/1999, 58 del D. Lgs. n. 385/1993, nonché 13 e 14 del Regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, allegando copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018; l'interveniente dichiarava di essere legittimata ad agire n virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria e Controparte_7
si riportava agli atti e alle produzioni documentali già depositati dalla cedente, facendo proprie, le domande, eccezioni, deduzioni e istanze formulate, e
3 chiedendo l'estromissione della cedente;
tale ultima richiesta, però, è stata contestata da parte opponente che ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire dell'interveniente per difetto di prova della propria qualità.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite l'espletamento di CTU contabile.
Veniva proposta dal Giudice una soluzione bonaria, accettata da parte opponente ma rifiutata dall'opposta.
La causa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento, datato
30.11.2022, con cui lo stesso ha preso servizio presso codesto Tribunale;
infine, la stessa, ritenuta matura per la decisone, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'interveniente e la richiesta, formulata da quest'ultima, di estromissione dal giudizio della cedente . Parte_2
La prima eccezione è fondata e va, pertanto accolta, uniformandosi all'orientamento già espresso, in svariate pronunce, da codesto Tribunale.
Difatti la società interveniente si è limitata a produrre in giudizio, unitamente alla comparsa ex art. 111 c.p.c., il testo della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana dell'11.12.2018 n. 143, in cui si dà atto dell'avvenuta operazione di cessione dei crediti dalla alla Parte_2
senza però null'altro allegare. In particolare, come si legge nel Controparte_4
testo della Gazzetta e nella stessa comparsa di costituzione della società i crediti ceduti sono “individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario”.
Orbene, non può riconoscersi la legittimazione attiva e ad agire della convenuta, in quanto se è vero che nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti in blocco regolata dalla legge 130/1999 e dall'art 58 T.U.B. il legislatore ha previsto delle disposizioni di favore al fine di rendere meno onerosa l'attività̀ di riscossione dei crediti ceduti, tale favor si riscontra solo rispetto ad alcuni
4 profili, tra cui certamente rientra la possibilità̀ di notificare l'avvenuta cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia, non vengono meno gli ordinari oneri probatori previsti in materia di cessione del credito, in particolare non viene meno l'onere per il cessionario di dimostrare l'intervenuta successione dal lato attivo del concreto rapporto obbligatorio.
Sul punto, in base all'orientamento prevalente in giurisprudenza, si afferma che “l'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi, non è di per sé stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa. La pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano, 20/04/2021).
La già menzionata giurisprudenza di questo Tribunale, in questioni analoghe, ha ribadito la necessità che colui che affermi essere cessionario a seguito di una cessione in blocco ha l'onere di dimostrare che il credito su cui si fonda il giudizio rientri tra quelli oggetto del contratto di cessione mediante la produzione di idonea documentazione, conseguentemente dichiarando la carenza di legittimazione attiva in quanto “tra gli allegati al detto contratto, non figurano gli allegati B1 e B2 che attengono al tabulato dell'elenco dei crediti ceduti”
(vedasi sul punto Trib. Patti, sentenza 24.01.2023).
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale costituisce, infatti, una peculiare forma di pubblicità, idonea ad assicurare in capo al debitore o a terzi la conoscenza legale della cessione, ma non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
Pertanto, in caso di contestazione della titolarità̀ del credito vantato dalla cessionaria, “la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non è prova sufficiente dell'esistenza della cessione specifica poiché, operando anche in caso
5 di cartolarizzazione la regola generale procedurale di cui all'art. 115 c.p.c., spetterebbe al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso rientri proprio tra quelli oggetto di cartolarizzazione (e quindi ceduti in blocco)”
(ex multis Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. Civ. n. 24798/2020; Cass. Civ. n.
5617/2020; Cass. Civ. n. 4116/2016).
Va, poi, rilevato come non possa trovare accoglimento la richiesta di estromissione della cedente in considerazione del principio generale, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo il quale il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo (come è avvenuto nella fattispecie) o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano.
Nel caso che ci occupa, a fronte della richiesta di estromissione della cedente , formulata dalla interveniente con la sua Parte_2
costituzione, non vi è stata accettazione delle altre parti.
Passando al merito della questione va detta che l'opposizione per cui è causa è fondata solo in minima parte, come si dirà in seguito.
In via preliminare occorre analizzare l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, poiché notificato senza il rispetto del termine di giorni 60 previsto dall'art. 644 c.p.c., che dovrebbe travolgere l'ingiunzione stessa e non consentire a controparte di coltivare in questa sede la domanda di pagamento.
L'eccezione coglie nel segno. D'altronde, parte opposta nulla ha dedotto sulla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenza n.
3908/2016), cui si è uniformata quella di merito (Trib. Crotone, Sent. n. 691 del 7 settembre 2022; Trib. Reggio Emilia, Sez. II, Sent. n. 751 del 18 maggio 2018), ha fissato i seguenti principi di diritto:
“Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere- dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda
6 d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910).
Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644
c.p.c.
Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente
e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (v. ex multis, Cass. n. 287/1992)”.
Ne consegue, dunque, che pur dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto, appare necessario affrontare il merito della questione e le domande di merito proposte.
Priva di pregio è la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione del credito e degli interessi.
Ed infatti, a prescindere dall'effettiva ricezione della lettera di diffida e messa in mora datata 16.06.2014 - rispetto alla quale parte opponente ha effettuato il disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotto dall'opposta - va fatto rilevare che, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, nei contratti di finanziamento (fra cui anche i contratti di credito al
7 consumo) la prescrizione ordinaria applicabile è decennale, ai sensi dell'art. 2946
c.c., e deve farsi decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito in contratto, posto che l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Sul punto la Suprema Corte ha fissato il seguente principio di diritto, applicabile analogicamente anche ai contratti di finanziamento: “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (Cass. 10-09-2010 n. 19291).
Dunque, considerato che il contratto per cui è causa, è stato sottoscritto in data 16.02.2008, che era previsto il pagamento di n. 48 rate mensili a decorrere dal 15.04.2008 e sino al 15.04.2012, non può assolutamente ritenersi prescritto il credito preteso dall'opposta ed azionato in via monitoria in data 18.05.2015; e ciò vale anche prendendo come punto di riferimento la data dell'ultimo pagamento effettuato da parte opponente (a partire dalla rata in scadenza al 15.04.2009).
L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
L'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità dell'art. 2948 c.c. anche con riferimento agli interessi (Cass. n.
1110/1994). Infatti, criterio informatore dell'art. 2948 c.c., nn. 1-4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa;
perciò, dalla previsione della citata norma resta esclusa
8 l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici;
quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass. n. 1546/1965; Cass. n. 17798/2011).
Infine, priva di pregio è l'ulteriore doglianza svolta dal con l'atto Pt_1
di opposizione e relativa alla presunta carenza di prova del credito ingiunto.
A tal riguardo e in punto di diritto, occorre osservare che, vertendosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, questo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999).
Esso è devoluto alla cognizione funzionale ed inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, e in esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente
(v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova di fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. E così accade che i documenti costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. e segg. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634
c.p.c. e segg.); ne consegue, se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del
9 convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione
(Cass. Sez. 3, n. 17371 del 17 novembre 2003; Cass. n. 807/1999; Cass.
5573/1997).
La ha dimostrato, a mezzo produzione Parte_2 dell'originario contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dalle parti, la fondatezza e la validità delle proprie ragioni ed ha allegato l'altrui inadempimento, tramite deposito dell'estratto conto analitico;
l'opposta ha, dunque, versato in atti documenti complessivamente idonei a dimostrare l'intervenuta erogazione del finanziamento, l'evoluzione diacronica del rapporto e la consistenza, anche nel quantum, del credito vantato.
Parte opponente ha, eccepito l'applicazione al rapporto per cui è causa di presunti interessi moratori, commissioni e spese non concordate e comunque in deroga alle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti, nonché del preteso sforamento del c.d. tasso soglia di cui alla L. 108/96; rispetto a tali eccezioni parte opposta ha eccepito la tardività.
Sul punto occorre osservare che, con riferimento all'eccezione di nullità delle clausole per sforamento del c.d. tasso soglia, la stessa può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio;
la stessa, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Secondo le risultanze della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, anche con riferimento alle risposte fornite rispetto alle osservazioni sollevata dall'opponente, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, è stato accertato che:
“- L'importo del finanziamento è pari ad Euro 9.900,00, di cui spese di istruttoria pari ad Euro 200,00;
- Il tasso nominale annuo è pari al 9,56%;
- L' ammortamento ha una durata di 48 mesi;
- La periodicità dei pagamenti è mensile;
- L'importo della rata è pari ad Euro 249,00, compreso di interessi;
10 - Il TAEG è pari all'11,18%
- Le Spese incasso rata Euro 2,50;
Ho inoltre potuto constatare che il contratto di finanziamento prevede all'art.18) l'applicazione degli interessi di mora e spese nel caso di ritardi nei pagamenti.”
Il perito ha, inoltre, accertato che l'opponente “ha pagato interamente le prime undici rate, e parzialmente la dodicesima.
Le rate successive alla n. 12 non sono state pagate.
Dalla rata n. 13 e fino alla rata n. 23, la ha applicato gli Parte_2 interessi di mora cosi come si evince nell'estratto conto.
Successivamente dalla rata n. 24, come da art. 19) del contratto di finanziamento è stata applicata la clausola “ decadenza beneficio termine “ pertanto dalla medesima rata il sig. ha perso la Parte_1
possibilità di pagare il debito in forma rateizzata, dovendo cosi rimborsare in un'unica soluzione tutta la sorte capitale ancora da corrispondere alla Parte_2
[...]
Sulla sorte capitale non pagata, la ha applicato ogni Parte_2
anno gli interessi di mora, calcolati fino alla data del decreto ingiuntivo.
(…)
In relazione alla verifica dell'applicazione degli interessi moratori, commissioni e spese non concordate e comunque in deroga alle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti, il sottoscritto CTU tiene a precisare che il contratto di finanziamento al consumo all'art.18) definisce tutti gli aspetti legati all'applicazione e all'addebito di spese e interessi moratori nel caso di ritardo nei pagamenti”.
Il consulente, infine, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dall'analisi condotta sul contratto di finanziamento al consumo n. 1345018 stipulato tra il Sig. e la ho appurato Parte_1 Parte_2
che la ha applicato interessi moratori, commissioni e spese Parte_2
pattuite nel contratto.
11 Riguardo alla verifica degli importi intimati in relazione alla sforamento del c.d. tasso soglia di cui alla L. 108/96, ho verificato il superamento dello stesso nelle rate che vanno dalla n. 17 alla n. 21.
Ho pertanto proceduto a decurtare dal saldo tali interessi.
Il saldo finale del finanziamento rideterminato è il seguente:
Saldo al 10/07/2015 Euro 14.887,47-
Interessi moratori da decurtare Euro 72.76
Totale Euro 14.814,71.”
Dalle risultanze della CTU è emerso che gli interessi moratori, commissioni e spese applicati al rapporto per cui è causa erano specificamente pattuiti nel contratto di finanziamento, dunque infondate, oltre che eventualmente tardive, sono le relative eccezioni di illegittime.
Per contro, il consulente ha appurato che, nelle rate che vanno dalla n. 17 alla n. 21, vi è stato uno sforamento del tasso soglia antiusura.
Ciò che deve, tuttavia, evidenziarsi nel caso di specie è la distinzione tra usura originaria (derivante, cioè dalla pattuizione nel contratto) da quella sopravvenuta.
Ed invero, come anche richiamato da parte opponente i tassi di interesse usurari, che non siano stati pattuiti originariamente ma siano sopraggiunti in corso di rapporto, costituiscono in ogni caso importi indebiti. Conseguentemente, il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra- legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, motivo per cui il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto (Cass. n.
27545/23).
L'illegittimità di una richiesta creditoria, tuttavia, non corrisponde con la nullità della relativa pattuizione: non sarebbe, dunque, invocabile nel caso di specie l'applicazione dell'art. 1815 c.c. secondo comma.
Non vi è, tuttavia, una domanda specifica di riconoscimento dell'illegittimità della richiesta creditoria svolta nel presente giudizio, per
12 violazione della buona fede contrattuale. Ancora, la stessa non potrebbe essere ammissibile superate le preclusioni previste dal codice di rito, superate nel caso di nullità (come sopra indicato) alla luce dell'interesse generale che permea la ratio dell'istituto della nullità.
Ne consegue che l'accertamento svolto impedisce di poter esaminare una doglianza in tal senso, dovendosi invece rigettare la domanda di nullità alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati di cui Cass. n. 24675/2017 che esclude la nullità dell'usura sopravvenuta.
Il parziale accoglimento dell'opposizione relativamente all'illegittimità formale del decreto ingiuntivo opposto, il difetto di titolarità dell'intervenuta (la quale ha svolto le medesime difese dell'originaria opposta) nonché le risultanze dell'opposizione impongono di non poter condannare parte opponente al pagamento delle spese di cui al procedimento per decreto ingiuntivo, in quanto non dovute, e giustifica la compensazione di metà delle spese di lite.
La restante parte delle spese segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ex dm 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione del valore minimo indicato nel decreto – per la lieve difficoltà delle questioni trattate e la vicinanza del valore allo scaglione inferiore indicato nel decreto, in favore di . Parte_2
Compensa integralmente le spese relativamente a Controparte_4
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste per metà in solido tra le parti e l'altra metà a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 755/2016 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1. Rigetta le domande di Controparte_4
2. Accoglie solo parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 566/2015, emesso dal Tribunale di Patti il 10.12.2015, depositato il 16.12.2015 e notificato il 18.03.2016;
13 3. Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, della somma di € 14.887,47, oltre interessi Parte_2
come per legge;
4. Compensa integralmente le spese tra e Parte_1 [...]
CP_4
5. Compensa metà delle spese del presente giudizio tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
6. Condanna al pagamento in favore della Parte_1
della restante parte delle spese di lite, Parte_2
liquidate in € 1.904,50 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
7. Pone il 50% delle spese di CTU a carico di tutte le parti solidalmente e la restante parte del 50% a carico di parte opponente.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 18 settembre 2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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