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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di GG, III Sezione Civile, in persona del dott. Michele Palagano, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel procedimento di cui al numero 5340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare e vertente tra
, c.f. , rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giulio Gentile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in GG, viale Michelangelo 177;
Attore
e
, c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 giusto mandato in atti, dall'avv. Aldo Paolo Argenio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in GG, via Mario D'Adduzio 3,
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza è redatta in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. nonché in virtù dell'art. 19 co. 1 del d.l. 83/2015, nella parte in cui ha aggiunto il comma 9 octies all'art. 16 bis del d.l. 179/2012, a tenore del quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
Con atto di citazione notificato il 22.09.2022 l'attore ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 04320229003994059000, a sua volta notificato in data 18.07.2022, limitatamente alle cartelle nn. 04320120006313991000, 04320120006314092000, 04320190000320119000 e
04320190001068058000, per l'importo di € 97.019,13.
Più precisamente, l'opponente ha dedotto, nel merito, l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali emarginate, poiché mai notificate prima dell'avviso di intimazione di pagamento e, dunque, non conosciute. Quindi, ha concluso per la declaratoria di nullità dell'avviso di intimazione di pagamento nonché di tutti gli atti consequenziali, presupposti ed eventualmente anche successivi in quanto collegati, ivi comprese in particolare le cartelle di pagamento menzionate nell'intimazione e asseritamente sconosciute, chiedendo altresì la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese.
Tutto ciò premesso, si è costituita l'opposta (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, ) la quale ha contestato, in rito, l'incompetenza del Tribunale adito, da un lato, a CP_2 favore della sezione lavoro in relazione alle cartelle n. 04320190000320119000 e
04320190001068058000 poiché afferenti a crediti di natura previdenziale vantati dall' , CP_3 dall'altro, a favore del Giudice di Pace in relazione alle cartelle n. 04320120006313991000,
04320120006314092000 poiché concernenti crediti relativi a sanzioni amministrative derivanti da violazione al Codice della Strada.
Nel merito, l'opposta ha ribadito l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento allegando in atti, a tal fine, apposita documentazione mediante la quale sarebbe emerso che l di GG CP_2 avrebbe notificato le cartelle n. 04320190000320119000 e 04320190001068058000 in data
29.07.2019 mediante deposito presso il Comune di GG ex 140 c.p.c. e le cartelle n.
04320120006313991000 e 04320120006314092000 in mani proprie al fratello convivente dell'opponente in data 17.06.2013 presso il domicilio fiscale di quest'ultimo. Con note autorizzate all'udienza del 31.05.2023, l'opposta di GG ha dichiarato di CP_2 rinunciare ad entrambe le eccezioni di incompetenza proposte con la comparsa di costituzione evidenziando che le cartelle n.04320120006313991000 e 04320120006314092000 avrebbero fatto riferimento a crediti vantati dalla Direzione territoriale Lavoro di Vercelli relativamente a sanzioni amministrative, mentre le cartelle n. 04320190000320119000 e 04320190001068058000 avrebbero avuto ad oggetto sanzioni per emissione di assegni senza provvista.
Con ordinanza del 04.09.2023, sono state rigettate le eccezioni di incompetenza sollevate, sul rilievo, dirimente, per cui con l'odierna domanda, parte opponente ha inteso impugnare l'avviso di intimazione a valle delle cartelle - emesse per sanzioni amministrative dalla Direzione provinciale del lavoro di Vercelli nonché dalla per emissione di assegni non autorizzati -, Controparte_4 in tutti i casi per intervenuta prescrizione e, quindi, non già gli originari provvedimenti amministrativi in funzione recuperatoria.
Successivamente, con provvedimento del 15.12.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza di fumus.
Non si è svolta istruttoria trattandosi di questione meramente documentale e con provvedimento del
21.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c., rispetto al quale non sono stati depositati scritti conclusionali.
Il petitum così come formulato nell'odierna opposizione risulta articolato su due profili concernenti: la nullità delle cartelle poste a base dell'intimazione di pagamento in quanto mai notificate;
la prescrizione del presunto credito indicato nelle cartelle emarginate nell'avviso di intimazione.
Tali censure appaiono ictu oculi infondate e l'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare come le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate all'opponente come provato mediante deposito della relativa documentazione da parte della opposta.
Ed invero, parte opposta ha documentato e rappresentato che le cartelle di pagamento n.
04320120006313991000 e n. 04320120006314092000 sono state notificate in data 17.06.2013 presso il domicilio fiscale dell'opponente a persona che si è qualificata “fratello convivente”, che ha sottoscritto il relativo referto di notifica.
Invece, le cartelle di pagamento nn. 04320190000320119000 e 04320190001068058000 sono state notificate in data 29.07.2019 mediante il deposito presso il Comune di GG ai sensi dell'art. 140
c.p.c., a seguito della irreperibilità temporanea del destinatario presso la propria residenza e dell'assenza di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. cui poter consegnare l'atto da notificare, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
Occorre rilevare che il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza (Cass. sez. lav. 09.01.2019 n. 265).
Oltre a quanto già detto, l'opponente ha eccepito l'asserita nullità della intimazione di pagamento opposta in quanto il credito portato dalle prodromiche cartelle risulterebbe prescritto.
A ben vedere, le cartelle nn. 04320120006313991000, 04320120006314092000,
04320190000320119000, 04320190001068058000 hanno ad oggetto sanzioni amministrative ex L.
689/1981, in relazione alle quali è previsto un termine di prescrizione pari a 5 anni dal momento della violazione.
Nello specifico, le cartelle n. 04320120006313991000 e n. 04320120006314092000 si riferiscono a violazioni commesse nell'anno 2010 e risultano notificate in data 17.6.2013.
A seguito della notifica delle cartelle in questione il decorso della prescrizione relativo a tali pretese
è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 04320179008017315000 perfezionata in data 1.3.2018 e successivamente anche dalla notifica dell'avviso di intimazione impugnato avvenuta in data 18.7.2022.
Per quanto riguarda le ulteriori pretese di cui alle cartelle nn. 04320190000320119000 e
04320190001068058000, deve osservarsi che le medesime riguardano violazioni commesse nell'anno 2015 e che le relative cartelle risultano essere state notificate in data in data 2.7.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
Inoltre, anche in questo caso a seguito della predetta notifica, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di intimazione oggetto del presente giudizio avvenuta in data
18.7.2022.
Detti atti hanno indubbiamente sortito l'effetto di interrompere i termini di prescrizione dei relativi crediti ai sensi dell'art. 2943 c.c. Tutto ciò premesso l'opposizione deve essere rigettata e con condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite con applicazione del parametro di valore previsto dall'art. 17 c.p.c. e con esclusione delle fasi istruttoria e conclusionale non essendo stata posta in essere alcuna attività.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che quantifica in euro 4.180,00 oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. GG, 09/03/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di GG, III Sezione Civile, in persona del dott. Michele Palagano, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel procedimento di cui al numero 5340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare e vertente tra
, c.f. , rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giulio Gentile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in GG, viale Michelangelo 177;
Attore
e
, c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 giusto mandato in atti, dall'avv. Aldo Paolo Argenio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in GG, via Mario D'Adduzio 3,
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza è redatta in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. nonché in virtù dell'art. 19 co. 1 del d.l. 83/2015, nella parte in cui ha aggiunto il comma 9 octies all'art. 16 bis del d.l. 179/2012, a tenore del quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
Con atto di citazione notificato il 22.09.2022 l'attore ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 04320229003994059000, a sua volta notificato in data 18.07.2022, limitatamente alle cartelle nn. 04320120006313991000, 04320120006314092000, 04320190000320119000 e
04320190001068058000, per l'importo di € 97.019,13.
Più precisamente, l'opponente ha dedotto, nel merito, l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali emarginate, poiché mai notificate prima dell'avviso di intimazione di pagamento e, dunque, non conosciute. Quindi, ha concluso per la declaratoria di nullità dell'avviso di intimazione di pagamento nonché di tutti gli atti consequenziali, presupposti ed eventualmente anche successivi in quanto collegati, ivi comprese in particolare le cartelle di pagamento menzionate nell'intimazione e asseritamente sconosciute, chiedendo altresì la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese.
Tutto ciò premesso, si è costituita l'opposta (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, ) la quale ha contestato, in rito, l'incompetenza del Tribunale adito, da un lato, a CP_2 favore della sezione lavoro in relazione alle cartelle n. 04320190000320119000 e
04320190001068058000 poiché afferenti a crediti di natura previdenziale vantati dall' , CP_3 dall'altro, a favore del Giudice di Pace in relazione alle cartelle n. 04320120006313991000,
04320120006314092000 poiché concernenti crediti relativi a sanzioni amministrative derivanti da violazione al Codice della Strada.
Nel merito, l'opposta ha ribadito l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento allegando in atti, a tal fine, apposita documentazione mediante la quale sarebbe emerso che l di GG CP_2 avrebbe notificato le cartelle n. 04320190000320119000 e 04320190001068058000 in data
29.07.2019 mediante deposito presso il Comune di GG ex 140 c.p.c. e le cartelle n.
04320120006313991000 e 04320120006314092000 in mani proprie al fratello convivente dell'opponente in data 17.06.2013 presso il domicilio fiscale di quest'ultimo. Con note autorizzate all'udienza del 31.05.2023, l'opposta di GG ha dichiarato di CP_2 rinunciare ad entrambe le eccezioni di incompetenza proposte con la comparsa di costituzione evidenziando che le cartelle n.04320120006313991000 e 04320120006314092000 avrebbero fatto riferimento a crediti vantati dalla Direzione territoriale Lavoro di Vercelli relativamente a sanzioni amministrative, mentre le cartelle n. 04320190000320119000 e 04320190001068058000 avrebbero avuto ad oggetto sanzioni per emissione di assegni senza provvista.
Con ordinanza del 04.09.2023, sono state rigettate le eccezioni di incompetenza sollevate, sul rilievo, dirimente, per cui con l'odierna domanda, parte opponente ha inteso impugnare l'avviso di intimazione a valle delle cartelle - emesse per sanzioni amministrative dalla Direzione provinciale del lavoro di Vercelli nonché dalla per emissione di assegni non autorizzati -, Controparte_4 in tutti i casi per intervenuta prescrizione e, quindi, non già gli originari provvedimenti amministrativi in funzione recuperatoria.
Successivamente, con provvedimento del 15.12.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza di fumus.
Non si è svolta istruttoria trattandosi di questione meramente documentale e con provvedimento del
21.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c., rispetto al quale non sono stati depositati scritti conclusionali.
Il petitum così come formulato nell'odierna opposizione risulta articolato su due profili concernenti: la nullità delle cartelle poste a base dell'intimazione di pagamento in quanto mai notificate;
la prescrizione del presunto credito indicato nelle cartelle emarginate nell'avviso di intimazione.
Tali censure appaiono ictu oculi infondate e l'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare come le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate all'opponente come provato mediante deposito della relativa documentazione da parte della opposta.
Ed invero, parte opposta ha documentato e rappresentato che le cartelle di pagamento n.
04320120006313991000 e n. 04320120006314092000 sono state notificate in data 17.06.2013 presso il domicilio fiscale dell'opponente a persona che si è qualificata “fratello convivente”, che ha sottoscritto il relativo referto di notifica.
Invece, le cartelle di pagamento nn. 04320190000320119000 e 04320190001068058000 sono state notificate in data 29.07.2019 mediante il deposito presso il Comune di GG ai sensi dell'art. 140
c.p.c., a seguito della irreperibilità temporanea del destinatario presso la propria residenza e dell'assenza di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. cui poter consegnare l'atto da notificare, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
Occorre rilevare che il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza (Cass. sez. lav. 09.01.2019 n. 265).
Oltre a quanto già detto, l'opponente ha eccepito l'asserita nullità della intimazione di pagamento opposta in quanto il credito portato dalle prodromiche cartelle risulterebbe prescritto.
A ben vedere, le cartelle nn. 04320120006313991000, 04320120006314092000,
04320190000320119000, 04320190001068058000 hanno ad oggetto sanzioni amministrative ex L.
689/1981, in relazione alle quali è previsto un termine di prescrizione pari a 5 anni dal momento della violazione.
Nello specifico, le cartelle n. 04320120006313991000 e n. 04320120006314092000 si riferiscono a violazioni commesse nell'anno 2010 e risultano notificate in data 17.6.2013.
A seguito della notifica delle cartelle in questione il decorso della prescrizione relativo a tali pretese
è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 04320179008017315000 perfezionata in data 1.3.2018 e successivamente anche dalla notifica dell'avviso di intimazione impugnato avvenuta in data 18.7.2022.
Per quanto riguarda le ulteriori pretese di cui alle cartelle nn. 04320190000320119000 e
04320190001068058000, deve osservarsi che le medesime riguardano violazioni commesse nell'anno 2015 e che le relative cartelle risultano essere state notificate in data in data 2.7.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
Inoltre, anche in questo caso a seguito della predetta notifica, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di intimazione oggetto del presente giudizio avvenuta in data
18.7.2022.
Detti atti hanno indubbiamente sortito l'effetto di interrompere i termini di prescrizione dei relativi crediti ai sensi dell'art. 2943 c.c. Tutto ciò premesso l'opposizione deve essere rigettata e con condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite con applicazione del parametro di valore previsto dall'art. 17 c.p.c. e con esclusione delle fasi istruttoria e conclusionale non essendo stata posta in essere alcuna attività.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che quantifica in euro 4.180,00 oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. GG, 09/03/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO