Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 25
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata e/o illegittima notificazione degli atti presupposti

    Gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati, pertanto l'impugnazione del pignoramento è ammissibile solo per vizi propri. Non è possibile eccepire per la prima volta vizi di legittimità degli atti presupposti o del merito della pretesa impositiva.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    Gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati, pertanto l'impugnazione del pignoramento è ammissibile solo per vizi propri. Non è possibile eccepire per la prima volta vizi di legittimità degli atti presupposti o del merito della pretesa impositiva, nemmeno in relazione al decorso dei termini di prescrizione o decadenza.

  • Rigettato
    Debito infondato, prescritto e decaduto

    Gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati, pertanto l'impugnazione del pignoramento è ammissibile solo per vizi propri. Non è possibile eccepire per la prima volta vizi di legittimità degli atti presupposti o del merito della pretesa impositiva, nemmeno in relazione al decorso dei termini di prescrizione o decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
    Numero : 25
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo