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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area SR - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 10540610960
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TE n. 22939914 TARI 2016
- PIGNORAMENTO n. 22958215 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. 22960834 IMU 2017 - PIGNORAMENTO n. 22955919 TASI 2014
- PIGNORAMENTO n. 22955919 TASI 2015
- PIGNORAMENTO n. 22955919 TASI 2016
- PIGNORAMENTO n. 22939916 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 365/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
– accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, per i motivi esposti in narrativa;
– per l'effetto, condannare Area SR alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito infondato, prescritti e decaduti;
– con vittoria di spese e competenze di lite;
Resistente:
In via principale.
Respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
In via subordinata.
Nella denegata ipotesi di annullamento dell'atto opposto per vizi formali, comunque pronunciarsi (Cfr. da ultima Cass. 12674/2016) sulla pretesa creditoria, accertando la sussistenza del credito e, per l'effetto, condannando il ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto;
In via di ulteriore subordine.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad Area s.r.l., accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli.
Con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio le controparti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Premesso che il 10 gennaio 2025 aveva ricevuto, su istanza di Area s.r.l., la notifica degli atti di pignoramento presso terzi impugnati nella presente sede, eccepiva: la mancata e/o illegittima notificazione degli atti presupposti e, comunque, la prescrizione del credito azionato.
Si costituiva in giudizio Area s.r.l., contestando quanto dedotto da controparte ed osservando, testualmente:
"come risultino notificati gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni emesse dall'Ente, nonché i successivi solleciti di Area S.r.l., e da ultimo le intimazioni, tutti non opposti nei termini di legge e pertanto il credito risulta essersi cristallizzato, secondo quanto comunicato dall'Ente stesso".
Aggiungeva " che non possono essere ora introdotte, in sede di impugnazione del pignoramento, doglianze relative al merito (sia sull'an sia sul quantum) essendo il pignoramento censurabile solamente per vizi intrinsechi al medesimo". Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla resistente, gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati, per cui, come giustamente eccepito dalla medesima convenuta, l'impugnazione dell'atto di pignoramento sarebbe ammissibile solo per vizi propri.
Come disposto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri;
solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo.
Nella presente sede non è, perciò, possibile eccepire, per la prima volta, eventuali vizi di legittimità dell'avviso di accertamento o dell'atto d'intimazione o, comunque, attinenti al merito della pretesa impositiva, nemmeno in relazione al decorso dei termini di prescrizione o decadenza;
diversamente argomentando, d'altro canto, si finirebbe con l'eludere il termine decadenziale imposto per la tempestiva proposizione del ricorso e con il dilatare indefinitamente la possibilità di esperire l'azione giudiziaria.
Le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico dell'istante, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Area s.r.l. che si liquidano in € 750,00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area SR - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 10540610960
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TE n. 22939914 TARI 2016
- PIGNORAMENTO n. 22958215 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. 22960834 IMU 2017 - PIGNORAMENTO n. 22955919 TASI 2014
- PIGNORAMENTO n. 22955919 TASI 2015
- PIGNORAMENTO n. 22955919 TASI 2016
- PIGNORAMENTO n. 22939916 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 365/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
– accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, per i motivi esposti in narrativa;
– per l'effetto, condannare Area SR alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito infondato, prescritti e decaduti;
– con vittoria di spese e competenze di lite;
Resistente:
In via principale.
Respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
In via subordinata.
Nella denegata ipotesi di annullamento dell'atto opposto per vizi formali, comunque pronunciarsi (Cfr. da ultima Cass. 12674/2016) sulla pretesa creditoria, accertando la sussistenza del credito e, per l'effetto, condannando il ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto;
In via di ulteriore subordine.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad Area s.r.l., accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli.
Con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio le controparti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Premesso che il 10 gennaio 2025 aveva ricevuto, su istanza di Area s.r.l., la notifica degli atti di pignoramento presso terzi impugnati nella presente sede, eccepiva: la mancata e/o illegittima notificazione degli atti presupposti e, comunque, la prescrizione del credito azionato.
Si costituiva in giudizio Area s.r.l., contestando quanto dedotto da controparte ed osservando, testualmente:
"come risultino notificati gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni emesse dall'Ente, nonché i successivi solleciti di Area S.r.l., e da ultimo le intimazioni, tutti non opposti nei termini di legge e pertanto il credito risulta essersi cristallizzato, secondo quanto comunicato dall'Ente stesso".
Aggiungeva " che non possono essere ora introdotte, in sede di impugnazione del pignoramento, doglianze relative al merito (sia sull'an sia sul quantum) essendo il pignoramento censurabile solamente per vizi intrinsechi al medesimo". Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla resistente, gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati, per cui, come giustamente eccepito dalla medesima convenuta, l'impugnazione dell'atto di pignoramento sarebbe ammissibile solo per vizi propri.
Come disposto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri;
solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo.
Nella presente sede non è, perciò, possibile eccepire, per la prima volta, eventuali vizi di legittimità dell'avviso di accertamento o dell'atto d'intimazione o, comunque, attinenti al merito della pretesa impositiva, nemmeno in relazione al decorso dei termini di prescrizione o decadenza;
diversamente argomentando, d'altro canto, si finirebbe con l'eludere il termine decadenziale imposto per la tempestiva proposizione del ricorso e con il dilatare indefinitamente la possibilità di esperire l'azione giudiziaria.
Le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico dell'istante, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Area s.r.l. che si liquidano in € 750,00.