Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'udienza del 02.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 12398/2024
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Giugliano in Campania (NA) Parte_1 alla Via Ripuaria n 149, C.F.: ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Casavatore (NA) alla Via F. Palizzi n°15, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Brillante
(C.F.: , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in C.F._2 calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti 23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 , a rogito notaio in FIUMICINO-distretto notarile di Roma - domicilio digitale e Persona_1
p.e.c. t;
Email_1
Convenuto
E
, codice fiscale e P.IVA n. Controparte_2
, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n. 14, - CAP 00142, quale P.IVA_3 successore universale ex lege di – Controparte_3 incorporante di e ai sensi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1 dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, nella persona di nella sua qualità di Controparte_7
Responsabile Contenzioso Calabria, in virtù di poteri a lui conferiti giusto atto notarile repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gabriella LO ( ), in virtù di procura alle liti in calce alla C.F._4 memoria difensiva, con domicilio presso il suo studio legale, sito in Napoli alla Via Guglielmo Appulo n. 1;
Convenuto
E
in persona del legale Controparte_8 rapp.te p.t.
Convenuto contumace
1
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1
Con ricorso depositato il 27.05.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della intimazione di pagamento n.
07120239034473805000, notificata il 15.4.2024, e del relativo avviso di addebito (ava) n.
37120190014449758000, presuntivamente notificato il 10/12/2019, per un importo complessivo di € 43.332,24. L'istante fondava il ricorso sul presupposto della nullità della notifica dell'ava, della carenza di motivazione sugli interessi, della decadenza e della prescrizione. L' e l si costituivano, eccependo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione; la invece, restava contumace. CP_8
Con note di trattazione scritta del 3.2.25, il ricorrente proponeva querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 68952021639-5, datato 10.12.2019, in quanto dichiarava che la firma apposta non era a lui attribuibile. Parte_1
All'odierna udienza, invitate le parti alla discussione, la causa è decisa con sentenza letta in udienza contestualmente alla motivazione.
2 Va dichiarato innanzitutto il difetto di legittimazione passiva della rimasta Controparte_8 contumace, poiché i contributi intimati sono successivi al 2005, anno sino al quale era in essere la cessione dei crediti contributivi dell' . CP_1
3 CP_ Risulta poi documentata dall' la rituale notifica dell'ava impugnato in data 10.12.2019 (cfr. cartolina di ricevimento e firma apposta).
Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di produzione di copia fotografica di una scrittura, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale (con tutti i mezzi di prova, comprese le presunzioni) insorge, ai sensi dell'art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata circa la conformità medesima, non anche, pertanto, quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in rapporto al suo contenuto (Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 1985 n. 570).
Inoltre, gli avvisi di ricevimento attestano la consegna al destinatario e riportano la data e la sottoscrizione di quest'ultimo. Il disconoscimento della conformità agli originali non è stato effettuato dalla parte ricorrente in maniera completa e specifica. A tal proposito, la Corte di
Cassazione ha stabilito il condivisibile principio secondo il quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass.7775/14)
Nella specie, inoltre, la notifica è stata operata dall'ente in via diretta, ossia senza il tramite dell'incaricato: conseguentemente, vanno applicate le norme sulla notificazione della posta ordinaria.
La Corte suprema, con orientamento costante (cfr Cassazione sentenza 10 aprile 2015, n.
7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017
n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Si consideri che la suprema Corte, con ord. 1686/2023, ha ritenuto che:
"In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'articolo 149 c.p.c. e dalla L. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora CP_9 eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, si perfeziona, secondo la disciplina del Decreto Ministeriale n. 9 aprile 2001 articoli 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente." "Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalita' della persona cui l'atto e' stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, e' assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso
e' destinato e quella cui e' stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della L. n. 890 del
1982, articolo 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualita' della persona cui e' consegnato il piego".
Da quanto detto consegue che, solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982, e' configurabile la necessita' di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa) mentre, ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, e' sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalita'.
In altri termini, solo laddove vi e' l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potra' percio' disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 9 aprile 2001, articolo 39, puo' essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalita' - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario e l'unica querela di falso che puo' essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in se' dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
Nel caso in esame, il disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento operato dal difensore dell'opponente all'udienza del 16.10.24 e la successiva proposizione della querela di falso in merito alla non attribuibilità al ricorrente della firma in esame non sono idonei a rendere nulla la notifica, in quanto l'atto – che reca solo l'indicazione del cognome del ricevente e non anche il nome né la relazione tra quest'ultimo e Parte_1 il destinatario - può essere notificato non solo al diretto interessato ma anche a persona diversa, seppur abilitata alla ricezione per conto di questi. In difetto di contestazione sulla abilitazione della persona diversa e sull'individuazione del corretto indirizzo del destinatario, la consegna a persona diversa dall'opponente – come eccepito dalla stessa parte ricorrente, atteso il disconoscimento della firma - non determina alcuna nullità.
La consegna di una raccomandata, infatti, quand'anche avvenuta a mani di un congiunto del destinatario o di un abilitato alla ricezione presso la residenza/domicilio dello stesso, implica la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., in quanto trattasi di luogo
“in concreto” nella sfera di dominio e controllo del destinatario, dunque idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. L'opposizione è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40.
4
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa alla somma indicata negli avvisi impugnati;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
5
Resta perciò da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione.
Ebbene, all'avviso di addebito notificato il 10.12.2019 ha fatto seguito l'intimazione di pagamento notificata il 15.4.2024, per cui non è decorsa la prescrizione.
L'opposizione all'esecuzione va, dunque, rigettata.
6 Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà per la qualità delle parti, con condanna del ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_8
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione contro il ruolo impugnato;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l'opponente al CP_ pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti costituiti e del residuo, CP_9 che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 02.04.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante