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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG. 6235 / 2024
Tribunale di Napoli Nord SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del lavoro, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Raffaella Paesano;
- esaminati gli atti della procedura introdotta da , c.f. Parte_1
, nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv.to Bagnuolo Raffaele contro rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario dr. Laudiero Paola;
- viste le risultanze probatorie della CTU;
- rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
- ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
il seguente accertamento del requisito sanitario:
PRESTAZIONE RICHIESTA: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: NEGATIVO
In assenza di apposita dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. nelle conclusioni del ricorso, firmata personalmente dalla parte ricorrente, le spese del giudizio, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con CP_1
l'assistenza dei propri funzionari) sono a carico della parte ricorrente e si liquidano in complessivi € 960,00. Pone le spese di CTU a carico del ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Aversa, 14/04/2025 Il Giudice dr.ssa Raffaella Paesano
Tribunale di Napoli Nord SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del lavoro, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Raffaella Paesano;
- esaminati gli atti della procedura introdotta da , c.f. Parte_1
, nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv.to Bagnuolo Raffaele contro rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario dr. Laudiero Paola;
- viste le risultanze probatorie della CTU;
- rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
- ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
il seguente accertamento del requisito sanitario:
PRESTAZIONE RICHIESTA: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: NEGATIVO
In assenza di apposita dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. nelle conclusioni del ricorso, firmata personalmente dalla parte ricorrente, le spese del giudizio, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con CP_1
l'assistenza dei propri funzionari) sono a carico della parte ricorrente e si liquidano in complessivi € 960,00. Pone le spese di CTU a carico del ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Aversa, 14/04/2025 Il Giudice dr.ssa Raffaella Paesano