Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2026, proposto dalla sig.ra TI ED, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza della sentenza n. 218/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 593/2024 del Tribunale di Nuoro Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.12.2024 notificata il 16.7.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente e Compenso Individuale Accessorio dell’importo di euro 325,36.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. OS RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 17.12.2024 n. 218 il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente per l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento e pagamento della “Retribuzione professionale docenti” prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, relativamente ad incarichi di supplenza espletati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e del “compenso individuale accessorio” previsto dall’art. 25 del CCNL del 31.8.1999, relativamente ai periodi di impiego come assistente amministrativa, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle le relative somme, per l’importo totale di euro 325,36, oltre le somme via via maturate in corso di causa e oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché rifusione delle spese di lite liquidate in euro 250,00 per compensi di avvocato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione in favore dei difensori antistatari).
2. La citata sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione ed è stata notificata con formula esecutiva in data 16.7.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza che quest’ultimo vi abbia dato esecuzione.
3. Risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
4. Con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza della sopra citata sentenza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto in essa indicato e la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese della presente procedura, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita, depositando documentazione da cui risulta che sono state già pagate le spese legali con decreto di liquidazione prot. n. 1276 del 17.2.2025 e che è in corso di completamento il pagamento delle somme dovute in base alla medesima sentenza di cognizione, fatta eccezione per le “somme via via maturate in corso di causa” e gli “interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”, espressamente menzionati nel dispositivo della sentenza n. 218/2024.
6. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle somme effettivamente pagate, mentre per le somme non pagate il ricorso risulta fondato e va accolto e, conseguentemente, va nominato il commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva.
7. Ai fini dell’esecuzione dell’incarico, può essere nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione completa del predetto giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento.
8. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
9. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono quindi poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, con riguardo alle somme effettivamente già corrisposte alla ricorrente;
- per le restanti somme, come indicato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della sentenza del Tribunale ordinario di Nuoro - Sezione lavoro n. 218 del 17.12.2024 il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
OS RO, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS RO | TI AR |
IL SEGRETARIO