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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1224 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via Ettore Troilo n. 23, presso lo studio dell'Avv. Andra Pizzirani, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Stefano Seccia, come da procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE E (P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 13, presso lo studio dell'Avv. Monica Traversa, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per l'attore: Revocare/Annullare e/o comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 236/2024, emesso nel procedimento iscritto al n. 620/2024 R.G. presso il Tribunale di Chieti. Per la convenuta: In via pregiudiziale: A) Attesa la tardiva opposizione promossa dal signor al decreto ingiuntivo n. 236/2024 R.g.n. Parte_1
620/2024 del Tribunale di Chieti notificata oltre i termini previsti dall'art. 641 c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda e l'improcedibilità del giudizio di opposizione con ogni conseguenza di legge;
Nel merito: B) In via principale: rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 236/2024 R.g.n. 620/2024 del Tribunale di Chieti con ogni conseguenza di legge;
C) In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accogliemmo anche parziale delle avverse domande, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare comunque il signor debitore di Parte_1 [...] della somma di € 17.358,79 e per l'effetto condannare lo Controparte_1 stesso al pagamento in favore della nella sua qualità di Controparte_1 cessionaria del credito della complessiva somma di € € 17.358,79 ovvero quella maggiore o minor somma che verrà accertata o ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 15,57% sulla sola sorte capitale di € 7.340,87 maturati e maturandi dal 27.04.2024 al saldo effettivo, nonché le spese legali liquidate in decreto, ed oltre accessori come per legge e alle successive occorrende: D) In via istruttoria: rigettare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, le richieste istruttorie ex adverso formulate in quanto del tutto infondate. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del disconoscimento della firma apposta al contratto di finanziamento n. 270024 del 03.08.20215, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di autorizzare apposito saggio grafico ex art. 219 c.p.c. e formula sin d'ora istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. proponendo come parametro di riferimento la seguente documentazione: (i) procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (ii) il documento n. 4 di parte opponente. E) In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese e accessori come per legge, e con condanna di parte opponente ex art. 12 bis D. Lgs n. 28 /2010 al pagamento in favore della
[...]
di una somma equitativamente determinata non superiore nel Controparte_1 massimo alle spese di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.5.2024, per quanto interessa, la Controparte_1 ha chiesto ingiungersi al sig. il pagamento della
[...] Parte_1 complessiva somma di € 17.358,79 oltre interessi e spese della fase monitoria in ragione del contratto di finanziamento n. 270024 con Cofidis S.p.a. e ceduto alla ricorrente. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal sig. per ragioni che Parte_1 si omettono di indicare stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione formulata dalla creditrice. Difatti, nell'odierno giudizio, si è costituita la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo n. 236/2024 R.g.n. 620/2024 è stato notificato in data 15.07.2024 presso la residenza del signor il quale non ha provveduto a ritirare l'atto nei dieci giorni Parte_1 successivi all'invio dell'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto avvenuto con raccomandata n. 669100491953 in data 15.05.2024 (doc. 8), perfezionatasi così la notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno opponente in data 25.07.2024. L'odierno opponente proponeva però opposizione avverso al suddetto decreto ingiuntivo a mezzo Pec solo in data 25.10.2024 (cfr. sub. doc. 7) oltre il termine di giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo ovvero oltre il termine del 04.10.2024. Tale eccezione, che risulta fondata dai documenti allegati, comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna (C.F.: alla rifusione Parte_1 C.F._1 delle spese di lite in favore della (P. I.V.A.: Controparte_1
) che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali P.IVA_1 nella misura dle 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 236/2024, emesso nel procedimento iscritto al n. 620/2024 R.G. dal Tribunale di Chieti;
Chieti 23.7.2025. Il G.U. Dott. Francesco Turco
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1224 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via Ettore Troilo n. 23, presso lo studio dell'Avv. Andra Pizzirani, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Stefano Seccia, come da procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE E (P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 13, presso lo studio dell'Avv. Monica Traversa, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per l'attore: Revocare/Annullare e/o comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 236/2024, emesso nel procedimento iscritto al n. 620/2024 R.G. presso il Tribunale di Chieti. Per la convenuta: In via pregiudiziale: A) Attesa la tardiva opposizione promossa dal signor al decreto ingiuntivo n. 236/2024 R.g.n. Parte_1
620/2024 del Tribunale di Chieti notificata oltre i termini previsti dall'art. 641 c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda e l'improcedibilità del giudizio di opposizione con ogni conseguenza di legge;
Nel merito: B) In via principale: rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 236/2024 R.g.n. 620/2024 del Tribunale di Chieti con ogni conseguenza di legge;
C) In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accogliemmo anche parziale delle avverse domande, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare comunque il signor debitore di Parte_1 [...] della somma di € 17.358,79 e per l'effetto condannare lo Controparte_1 stesso al pagamento in favore della nella sua qualità di Controparte_1 cessionaria del credito della complessiva somma di € € 17.358,79 ovvero quella maggiore o minor somma che verrà accertata o ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 15,57% sulla sola sorte capitale di € 7.340,87 maturati e maturandi dal 27.04.2024 al saldo effettivo, nonché le spese legali liquidate in decreto, ed oltre accessori come per legge e alle successive occorrende: D) In via istruttoria: rigettare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, le richieste istruttorie ex adverso formulate in quanto del tutto infondate. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del disconoscimento della firma apposta al contratto di finanziamento n. 270024 del 03.08.20215, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di autorizzare apposito saggio grafico ex art. 219 c.p.c. e formula sin d'ora istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. proponendo come parametro di riferimento la seguente documentazione: (i) procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (ii) il documento n. 4 di parte opponente. E) In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese e accessori come per legge, e con condanna di parte opponente ex art. 12 bis D. Lgs n. 28 /2010 al pagamento in favore della
[...]
di una somma equitativamente determinata non superiore nel Controparte_1 massimo alle spese di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.5.2024, per quanto interessa, la Controparte_1 ha chiesto ingiungersi al sig. il pagamento della
[...] Parte_1 complessiva somma di € 17.358,79 oltre interessi e spese della fase monitoria in ragione del contratto di finanziamento n. 270024 con Cofidis S.p.a. e ceduto alla ricorrente. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal sig. per ragioni che Parte_1 si omettono di indicare stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione formulata dalla creditrice. Difatti, nell'odierno giudizio, si è costituita la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo n. 236/2024 R.g.n. 620/2024 è stato notificato in data 15.07.2024 presso la residenza del signor il quale non ha provveduto a ritirare l'atto nei dieci giorni Parte_1 successivi all'invio dell'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto avvenuto con raccomandata n. 669100491953 in data 15.05.2024 (doc. 8), perfezionatasi così la notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno opponente in data 25.07.2024. L'odierno opponente proponeva però opposizione avverso al suddetto decreto ingiuntivo a mezzo Pec solo in data 25.10.2024 (cfr. sub. doc. 7) oltre il termine di giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo ovvero oltre il termine del 04.10.2024. Tale eccezione, che risulta fondata dai documenti allegati, comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna (C.F.: alla rifusione Parte_1 C.F._1 delle spese di lite in favore della (P. I.V.A.: Controparte_1
) che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali P.IVA_1 nella misura dle 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 236/2024, emesso nel procedimento iscritto al n. 620/2024 R.G. dal Tribunale di Chieti;
Chieti 23.7.2025. Il G.U. Dott. Francesco Turco