Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2874/2021, promossa con atto di citazione
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...]
Piacenza n. 14, rappresentati e difesi dall'avv. MARZOLINI ALBERTO, e dall'avv.
MANGIA ANDREA, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore
PARTI ATTRICI
CONTRO
(cod.fisc. ) quale titolare dell'impresa CP_1 C.F._3 individuale (p.iva ) con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Gropparello Via Boveri n. 14 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pasquale ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Piacenza, Via Roma n. 99
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di appalto ex art. 1655 e ss c.c.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini1:
Per Parti attrici
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, e previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso e di legge:
[...]
e la susseguente violazione dell'art. 1218 del Codice Controparte_2 civile;
- accertare e dunque dichiarare la fondatezza delle pretese dei sigg. e e la Parte_1 Pt_2 sussistenza in capo a dell'obbligo di rifondere Controparte_2 gli odierni attori di una somma pari ad Euro 14.289,60 a titolo di risarcimento del danno quale differenza tra il maggior prezzo da essi pagato a titolo di anticipo lavori e l'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti dall'impresa, obbligando dunque l'impresa a rifondere quanto incassato per opere mai compiute come già ampiamente espresso ed illustrato in atti;
- in subordine, accertare e dunque dichiarare la fondatezza delle pretese dei sigg. Parte_1
e e la sussistenza in capo a dell'obbligo Pt_2 Controparte_2 di rifondere gli odierni attori di una somma pari ad Euro 14.289,60 a titolo di indennizzo per violazione dell'art. 2041 del Codice civile, essendosi l'impresa ingiustamente arricchita in danno dei sigg. ed incassando per intero somme che comprendevano Parte_1 Pt_2 lavorazioni fatturate ma mai eseguite dall'impresa Controparte_2
come già ampiamente espresso ed illustrato in atti.
[...]
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA di legge
Per Parte Convenuta
“Dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, ex adverso proposte,
Piaccia all'On. Tribunale di Piacenza, contrariis rejectis, così giudicare:
A) Nel merito in via preliminare: accertato che:
- tra le parti è intervenuto un contratto di appalto;
- il SI ha agito in rappresentanza degli attori;
Parte_3
- il SI e il signor con il “preventivo” e la “contabilità Parte_3 CP_2 di cantiere” hanno condiviso e pattuito tanto i lavori da eseguire che i prezzi da pagare;
- non vi sono state contestazioni sui lavori eseguiti;
- il contratto si è risolto consensualmente tra le parti e senza alcuna riserva di richiesta danni da parte dei SIi e Parte_1 Pt_2 rigettare la domanda avanzata dai SIi e in quanto non rientrante né Parte_1 Pt_2 nell'alveo dell'art. 1218 cod.civ. né in quello di cui all'art. 2041 cod.civ.
B) Nel merito in via principale: accertato che:
- tra le parti è intervenuto un contratto di appalto;
- il SI ha agito in rappresentanza degli attori;
Parte_3
- il SI e il signor con il “preventivo” e la “contabilità Parte_3 CP_2 di cantiere” hanno condiviso e pattuito tanto i lavori da eseguire che i prezzi da pagare;
- il SI ha supervisionato i lavori, approvandoli;
Parte_3 - il contratto si è risolto consensualmente tra le parti e senza alcuna riserva di richiesta danni da parte dei SIi e Parte_1 Pt_2
- i lavori eseguiti dal SI sono quelli elencati nella contabilità “lavori fatti a CP_2 oggi”; confermare la correttezza del quantum di Euro 33.070,00 oltre Iva, esposto dal SI
e per l'effetto dichiarare che il SI nulla deve restituire agli attori, con CP_2 CP_2 conseguente rigetto della loro domanda, infondata in fatto e in diritto.
C) Sulla domanda riconvenzionale: accertato che:
- tra le parti è intervenuto un contratto di appalto;
- il SI ha agito in rappresentanza degli attori;
Parte_3
- il SI e il signor con il “preventivo” e la “contabilità Parte_3 CP_2 di cantiere” hanno condiviso e pattuito tanto i lavori da eseguire che i prezzi da pagare;
- il SI ha supervisionato i lavori, approvandoli;
Parte_3
- il contratto si è risolto consensualmente tra le parti e senza alcuna riserva di richiesta danni da parte dei SIi e Parte_1 Pt_2
- i lavori eseguiti dal SI sono quelli elencati nella contabilità “lavori fatti a CP_2 oggi”; confermare la correttezza del quantum di Euro 33.070,00 oltre Iva esposto dal SI CP_2
e per l'effetto condannare i SIi al pagamento in favore dell'esponente Controparte_3 della somma di Euro 1.732,50 oltre Iva, pari alla differenza tra quanto dagli stessi già onorato, ovvero Euro 31.320,00 oltre Iva, e quanto spettante al SI oltre CP_2 rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo (o quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia ad istruttoria esperita);
D) Con vittoria di spese, diritti onorari di causa, nonché rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 t.f., e sentenza esecutiva come per legge;
FATTO
e hanno adito questo Tribunale premettendo Pt_4 Parte_1 Parte_2 in fatto:
• Di essere proprietari di un immobile sito in Fiorenzuola d'Arda, vicolo della Torre n. 12, che si sviluppa su tre piani, oltre al piano interrato;
• Di avere commissionato, nel marzo 2021, alla impresa dei lavori di CP_2 ristrutturazione del suddetto immobile, versando un anticipo di euro 34.452,00, come da fattura 3/A;
• Impostato il cantiere e iniziati i lavori concordati, l'impresa richiedeva CP_2
l'ulteriore versamento di una cifra pari all'importo già versato a titolo di acconto, prospettando il rifiuto di proseguire i lavori nell'ipotesi di mancato pagamento;
• In data 21/06/2026, a seguito di tentativi di mediazione rimasti infruttuosi a causa delle posizioni rigide dell'impresa appaltatrice, le parti decidevano di interrompere i rapporti e l'impresa dichiarava di voler abbandonare il cantiere;
i lavori CP_2 venivano poi proseguiti dalla impresa terza CP_4
• L'impresa quindi, inviava nota di credito a storno dell'intero importo della CP_2 fattura in acconto n. 3/A ed inviava fattura n. 8/A per lo stesso importo totale riportando i lavori eseguiti in due distinte voci, discordanti rispetto alla fattura in acconto: euro 22.600,00 (esclusa IVA) per “lavori di ristrutturazione dell'appartamento al 2° piano”, ed euro 8.660,00 per “lavori di rasatura ripristino facciate”;
• Al fine di verificare i lavori effettivamente eseguiti ed il loro valore, la committenza incaricava un tecnico ( per redigere una perizia prima dell'entrata in Tes_1 cantiere dell'impresa CP_4
• dalla perizia redatta a firma del geom. utilizzando i parametri contenuti nel Tes_1
Prezziario Regionale per le lavorazioni edili dell'anno 2021, risultava, da un lato, non esservi traccia di lavori di rasatura e rifacimento della facciata e, dall'altro, un ammontare complessivo delle lavorazioni effettuate di gran lunga inferiore (euro
20.152,40), rispetto a quanto versato come anticipo dalla committenza, per una differenza di euro 14.289,60;
• l'impresa appaltatrice, quindi, si era resa parzialmente inadempiente rispetto alla realizzazione delle opere commissionate ed effettivamente pagate mediante l'anticipo di euro 34.452,0, incassando un corrispettivo per opere mai eseguite.
Tutto ciò premesso, ha chiesto che venisse accertato l'inadempimento contrattuale dell'impresa appaltatrice e condannata la stessa al pagamento, in favore dei committenti, della cifra di euro 14.289,6 a titolo di risarcimento del danno o, in subordine, per ingiustificato arricchimento;
2-Si è costituito regolarmente il convenuto, contestando la fondatezza delle altrui deduzioni, ed eccependo, in sintesi, che:
• il conferimento dell'incarico alla impresa ra avvenuto ad opera di CP_2 [...]
, figlio degli attori, unitamente al quale era stato pattuito un preventivo con Parte_3
l'indicazione analitica dei lavori da effettuare e dei relativi prezzi, per un totale di euro
66.320,0, cui seguiva in data 22/04/2021 l'emissione di due fatture (3/A e 4/A) per il totale dei lavori;
• veniva successivamente redatta una contabilità di cantiere in cui prezzo pattuito tra le parti risultava pari ad euro 71.920,00 oltre Iva, di cui euro 53.320,00 relativo al tetto e alle facciate, ed euro 18.600,00 inerente all'appartamento e alla mansarda;
• gli accordi prevedevano il pagamento della fattura e la successiva esecuzione dei lavori previsti dalla stessa;
• tali pattuizioni erano accettate tanto dal figlio quanto dai due committenti, senza che sorgesse alcuna contestazione;
• saldata la fattura 3/A, di euro 31.320,00, l'impresa llestiva il cantiere ed CP_2 iniziava i lavori, eseguendo le opere relative all'appartamento e mansarda, nonché
l'inizio delle lavorazioni relative al tetto ed alle facciate;
• l'impresa eseguiva tutte le opere previste dalla fattura 3/A ed anzi ne CP_2 eseguiva ulteriori – arrivando ad un controvalore di opere eseguite per euro 33.070,70
- chiedendo a questo punto il saldo della seconda fattura;
• poiché i committenti non concordavano con il pagamento delle ulteriori opere, l'impresa ichiarava la volontà di interrompere i lavori;
CP_2
• a questo punto, l'appaltatrice ricapitolava i lavori eseguiti sino al momento dell'interruzione dei rapporti in un documento denominato “lavori fatti a oggi” per un totale di euro 33.070,70 oltre Iva, stornando le due fatture già emesse ed emettendo la fattura 8/4, per un totale di euro 31.320,0 già saldati con la fattura 3/A; residuavano quindi euro 1.732,50 oltre Iva, a titolo di compensi dovuti per le opere prestate.
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, ed altresì la condanna in via riconvenzionale delle controparti al pagamento del residuo prezzo dovuto, pari ad euro
1.732,50.
3-Esaurita la trattazione e l'istruttoria mediante produzione documentale, escussione testimoniale e C.T.U., il Giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione ed assegnato termine ex art. 190 c.p.c.
4- Tutto ciò premesso, le domande degli attori sono infondate e devono essere respinte, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale di controparte di condanna al pagamento del residuo prezzo per le opere svolte.
4.1- Preliminarmente, anche in mancanza di documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti, risulta incontestato che tra le parti in causa sia stato concluso un contratto di appalto, in quanto la ditta a ricevuto nel marzo 2021 l'incarico di ristrutturare l'immobile sito CP_2 in Fiorenzuola d'Arda, vicolo della Torre n. 12, di proprietà degli attori.
Non è contestato, poi, che la trattativa in ordine ai lavori da effettuare ed al relativo prezzo sia pacificamente stata (almeno inizialmente) condotta dal figlio dei committenti,
[...]
, mentre i genitori hanno proceduto al pagamento della prima fattura e hanno poi Parte_3 monitorato l'andamento dei lavori.
4.2- Parimenti, è circostanza pacifica che le parti, a seguito di dissidi, abbiano deciso consensualmente di sciogliersi dal vincolo contrattuale in data 21/06/2025, momento in cui la ditta a comunicato l'intenzione di non proseguire i lavori, intenzione che è stata CP_2 assecondata dagli attori, i quali hanno poi incaricato una impresa terza (la per la CP_4 prosecuzione dei lavori di ristrutturazione.
4.3 -L'oggetto della controversia tra le parti riguarda, quindi, l'entità dei lavori effettivamente eseguiti dalla impresa ino al momento dell'abbandono del cantiere e la congruità del CP_2 prezzo di euro 31.320,0 pagato dagli attori.
4.4-Assodato che il contratto di appalto è stato risolto – mediante comportamenti concludenti
- per muto consenso, circa gli effetti di tale risoluzione, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: a) poiché la cosiddetta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, a differenza dalla risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, l'effetto retroattivo che per questa ultima è invece previsto dall'art. 1458, primo comma, cod. civ., alla stessa non consegue il ripristino delle "status quo ante", che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all'atto dello scioglimento del contratto2; b) in altri termini, il negozio risolutorio ha, per sua natura, efficacia "ex nunc", nel senso che da esso deriva la caducazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto originario relative alla prosecuzione del rapporto, onde non può configurarsi responsabilità in relazione al mancato adempimento delle ulteriori prestazioni previste;
nessun effetto liberatorio, invece, esplica la risoluzione consensuale in ordine ad eventuali aspetti di responsabilità per un corretto adempimento relativo a prestazioni già eseguite, ovvero per danni cagionati da comportamenti accessori in cui una delle parti possa incorrere nell'esecuzione dello stesso accordo risolutorio3.
4.5 - Ciò posto, provato il rapporto contrattuale ed allegato l'inadempimento, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso o deduca la congruità del prezzo già ricevuto ha l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere effettuate4.
4.6- Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, l'impresa a fronte della CP_2 contestazione degli attori di non aver eseguito opere per un controvalore pari al prezzo versato in acconto, ha provato tanto l'entità e la consistenza delle opere eseguite, quanto la loro congruità rispetto al prezzo fatturato e richiesto.
4.7- Quanto al tema delle opere realizzate, Il ST che ha svolto l'incarico Tes_2 di direttore lavori per conto degli attori e , ha dichiarato che Parte_1 Parte_2
l'impresa convenuta ha effettuato le seguenti lavorazioni5: a) per quanto riguarda l'interno dell'immobile: demolizione e smaltimento pareti interne, rasatura intonaci al civile su nuove pareti e massetto sottofondi per circa la metà della superficie, tagli e assistenza impianti idraulico ed elettrico, aria condizionata, alimentazione impianti e scarico fumi caldaia;
b) per quanto riguarda le facciate: ponteggio, allestimento cantiere, rimozione serramenti, tagli per allacci acqua e allacci per condizionamento e rasatura dei relativi passaggi, rimozione dei coppi vecchi e della copertura tetto.
Tale elenco di opere e lavori è stato confermato anche dal ST , operaio Tes_3 edile alle dipendenze dell'impresa che aveva prestato attività lavorativa presso il CP_2 cantiere interessato6.
Il direttore dei lavori a poi inoltre confermato che l'elenco delle opere eseguite al Tes_2 momento di abbandono del cantiere è corrispondente all'elenco contenuto nella foto del documento manoscritto prodotto da parte convenuta e denominato “contabilità lavori fatti ad 2 Cfr Cass. n. 5065/93. 3 Cfr Cass. n. 7270/97. 4 cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza dell'11 novembre 2021, n. 33575. 5 Cfr verbale del 03/11/2023 risposte ai capitoli 23 e 24. oggi”7; tale documento quindi, nonostante la sua provenienza unilaterale da parte dell'appaltatore, espone dati coerenti con le risultanze probatorie emerse in sede di testimonianza8.
Le testimonianze sopra riportate risultano pienamente attendibili, in quanto coerenti e rese da soggetti che hanno svolto attività lavorativa nel cantiere, potendosi ragionevolmente presumere poi che il Direttore dei Lavori avesse avuto contezza piena delle lavorazioni eseguite, stante il suolo ruolo specifico.
Parti attrici concentrano le loro contestazioni sulla mancata esecuzione dei lavori inerenti alla facciata e sulla fattura 8/49 emessa da controparte successivamente all'interruzione dei lavori, eccependo appunto come la stessa rechi l'indicazione di opere mai eseguite, relativamente al rifacimento della facciata.
L'impianto difensivo non coglie nel segno, tenuto conto che: a) l'importo di euro 22.260,0 esposto per lavori (interni) relativi all'appartamento, non è in realtà oggetto di specifica contestazione da parte degli attori, e del resto tali lavori risultano pacificamente eseguiti, anche per stessa dichiarazione del Direttore Lavori e degli altri testi;
b) l'indicazione dei
“lavori di rasatura rispristino facciate”, per i quali viene esposto un prezzo di euro 8.660,0, risulta essere poco più che una imprecisione, che non oblitera la circostanza che sono stati comunque eseguiti lavori inerenti alle facciate (non la rasatura completa, ma quantomeno la rimozione dei serramenti, il taglio delle guide e la loro rasatura), sicché comunque tali opere non possono non avere un valore, da riconoscere nel prezzo pagato all'appaltatore.
Del resto, parte convenuta non ha mai allegato di aver svolto i lavori di rasatura e tinteggiatura integrale delle facciate, ma solo di aver svolto alcune lavorazioni preliminari;
lo stesso ST , titolare dell'impresa che è subentrate nel cantiere, ha Testimone_4 confermato che comunque erano stati già eseguiti sulla facciata “lavori a grezzo”, quali la realizzazione di tracce e la loro copertura.
La stessa elencazione dei lavori contenuta nella fattura 8/A risulta quindi, complessivamente coerente con le opere effettivamente realizzate dall'appaltatore, al netto di una indicazione meramente imprecisa relativa alle facciate;
tale documento risulta essere stato anche asseverato dal direttore dei lavori ad ulteriore conferma della correttezza delle Tes_2 opere ivi elencate e fatturate.
Da ultimo, giova sottolineare che il C.T.U. – sia mediante accesso ai luoghi che esame della documentazione fornita da entrambe le parti (ivi incluse le foto dello stato dei luoghi al giugno 2021, fornite dal TP di parti attrici) – ha sostanzialmente confermato che le opere effettivamente realizzate coincidono con quelle indicate dai testi10. 7 Cfr doc. 5 di parte convenuta. 8 Anche il ST , pur non avendo mai visionato il documento, ha riconosciuto i lavori ivi indicati come Tes_3 svolti, specificando che i lavori che hanno riguardato le “facciate” si sono limitati ad alcuni interventi minori di rasatura delle sole tracce nuove. 9 Doc. 7 della convenuta. 4.7- Quanto al valore dei lavori realizzati dalla convenuta rima della risoluzione, CP_2 anche su tale profilo le contestazioni degli attori risultano infondate.
Preliminarmente, deve sottolinearsi che la domanda degli attori sul punto si fonda sulla
(unilaterale) valutazione operata dal geometra il quale ha stimato in euro Tes_1
20.152,40 il valore complessivo delle opere effettuate dall'appaltatrice, utilizzando come parametro il Prezziario Regionale per le lavorazioni edili dell'anno 2021.
L'assunto difensivo risulta viziato all'origine, in quanto l'istruttoria ha dimostrato come le parti avessero pattuito un preventivo preciso per le opere da realizzare, sicché l'utilizzo di tali parametri si risolve in un inammissibile rivalutazione ex post del valore delle opere realizzate dall'appaltatore, in violazione dell'accordo intervenuto tra le parti.
Il ST infatti, ha dichiarato che i committenti avevano preventivato una spesa Tes_2 totale per i lavori di ristrutturazione pari a circa 70.000,0 euro;
la cifra risulta coerente con le due fatture emesse dalla appaltatrice prima dell'inizio dei lavori (3/A e 4/A11), per un valore totale di euro 66.320,0.
Parte convenuta ha poi prodotto un preventivo analitico manoscritto denominato “preventivo lavori”12, recante la cifra totale di euro 70.000,0 ed il timbro e sigla dell'impresa CP_2
Parti attrici contestano il contenuto del documento, in quanto non reca la sottoscrizione dei committenti. La contestazione, pur se astrattamente fondata, non tiene conto tuttavia che il prezzo indicato risulta coerente con le ulteriori risultanze di causa, essendo compatibile con le dichiarazioni del D.L. e con le fatture emesse dall'appaltatrice.
Inoltre, parti attrici si limitano a contestare il valore probatorio dei documenti unilaterali prodotti dall'appaltatore e dei dativi ivi esposti, ma non offrono alcuna allegazione o prova di condizioni contrattuali alternative, non essendo poi specificatamente contestato che, nella fase delle trattative, fosse stato il figlio dei committenti ad interloquire con l'impresa appaltatrice
(circostanza del resto plausibile anche alla luce della testimonianza di il quale ha Tes_2 compiuto con il figlio dei committenti un sopralluogo al fine di individuare i lavori realizzabili).
Analogo ragionamento può essere svolto in ordine al documento nominato “contabilità lavori fatti ad oggi”, che reca un elenco di opere per un controvalore totale di euro 33.000 - ovverosia l'importo allegato da parte convenuta come valore delle opere effettivamente realizzate – il cui elenco dei lavori è stato confermato dal D.L. in sede di testimonianza.
A fronte delle complessive risultanze documentali e testimoniali, gli attori non hanno offerto elementi di prova di segno contrario idonei a contrastare le allegazioni di parte convenuta in tema di effettiva quantificazione del valore delle opere, nonché a riscostruire una plausibile scenario alternativo, limitandosi alla contestazione del valore probatorio dei documenti di controparte.
La quantificazione finale offerta da parte appaltatrice (euro 33.070,00) per le opere effettivamente realizzate, quindi, risulta coerente con tutte le risultanze probatorie. 11 Cfr doc. 2 di parte convenuta. Del resto, il CTU all'esito degli accertamenti svolti ha quantificato il controvalore delle opere realizzate dalla ditta appaltatrice in euro 39.304,33, riconoscendo in favore della impresa appaltatrice un credito residuo di euro 4.852,33, maggiore di quello chiesto in sede di domanda riconvenzionale.
Se è pur vero che il C.T.U. si è basato, per il calcolo, anche sulla documentazione unilaterale prodotta dall'appaltatrice e contestata dagli attori, va altresì sottolineato che gli accertamenti del C.T.U. si sono basati anche sull'accesso ai luoghi e sulla analisi delle foto dello stato dei luoghi al giugno 2021 (fornite dal TP , sicché lo stesso risulta aver avuto modo di Tes_1 apprezzare globalmente l'effettiva consistenza dei lavori eseguiti dall'appaltatore, e le conclusioni finali della C.T.U. risultano, quindi, intrinsecamente attendibili, logicamente immuni da vizi e congruamente motivate.
Il valore delle opere, inoltre, è stato quantificato dal C.T.U. in base al Prezziario delle opere edili del 202113, sicché sul punto la stima offerta dagli attori in sede di citazione – oltre che non basata sugli accordi contrattuali - è risultata anche smentita all'esito dell'istruttoria.
4.8 - Conseguentemente, deve anche essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dall'appaltatore, per il pagamento del residuo prezzo dovuto in forza delle opere effettivamente realizzate.
Sul punto, non può tuttavia essere riconosciuta la maggior cifra di euro 4.852,33 calcolata dal
C.T.U., in quanto il corretto calcolo del dare e avere tra le parti non può essere eseguito in base ad una valutazione fondata sul Prezziario del 2021, bensì sulla base delle pattuizioni contrattuali.
Deve essere, quindi, riconosciuta la cifra di euro 1.732,50 - chiesta fin dall'inizio dall'appaltatore – in quanto cifra realisticamente conforme alle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti, alla luce delle evidenze probatorie sopra esposte;
su tale somma devono riconoscersi gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 co 1 c.c., dalla data della domanda riconvenzionale.
5 - In conclusione, le domande degli attori devono essere respinte in quanto infondate, mentre va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta. Ogni ulteriore domanda o questione risulta assorbita.
6 - Le spese seguono la soccombenza degli attori ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 , n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012).
In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 5); tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente;
dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, c. 1); il valore della controversia viene determinato sommando i valori della domanda principale e di quella riconvenzionale. Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Respinge integralmente le domande degli attori;
2) Condanna e al pagamento, in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, in favore di della somma di euro Controparte_2
1.732,5, oltre interessi moratori al tasso legale a partire dalla data della domanda giudiziale;
3) Condanna e n solido tra loro al pagamento Parte_1 Parte_2 in favore di delle spese processuali che Controparte_2 liquida in € 6.768,0 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico degli attori.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 24/04/2025. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Omesse, per brevità, le istanze istruttorie. 6 Cfr verbale del 03/11/2023, risposte ai capitoli 22, 23 e 24. 10 Cfr computo metrico estimativo, allegato 7 della relazione peritale. 12 Cfr doc. 1 parte convenuta. 13 Va sottolineato che il C.T.U. non avrebbe potuto utilizzare altri criteri per il calcolo del valore delle opere, in quanto il riferimento ai valori espressi dalla documentazione fornita dall'appaltatore costituiva circostanza contestata;
è solo in sede di decisione, infatti, che il Tribunale ha accertato l'attendibilità di tali parametri con le condizioni contrattuali effettivamente pattuite (valutazione giuridica, quindi per sua natura rimessa all'A.G.).