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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione ù
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 30/2025 promosso da:
), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Monica Marchegiani per delega e procura alle liti in atti;
e
( ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Loreto (AN), rappresentato, difeso e domiciliato da/presso Fabrizio Menghini per delega e procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di rinunciare definitivamente ad ogni forma di contributo economico.
- 1 - 2) Le parti si prestano sin da ora reciproco consenso preventivo e pertanto autorizzano le competenti autorità al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, carta di identità, e/o qualsiasi altro documento valido per l'estero; esse esprimono altresì consenso preventivo al rilascio del passaporto e/o carta di identità per il figlio minore;
3) Il figlio minore, , resta affidato in via esclusiva alla madre con Persona_1 collocamento presso la residenza della medesima sita in FI (An) via Matteotti n. 28;
4) Il padre, Sig. , tenuto conto dell'età di e all'assenza di Controparte_1 Per_1 rapporti e di contatti t li ultimi 5 anni, stante l' tà di favorire un percorso graduale di ricostruzione del rapporto genitoriale, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, ma compatibilmente con la volontà, le esigenze personali, gli impegni scolastici ed extrascolastici di , previo accordo con la madre e alla necessaria presenza Per_1 della ricorrente e/o di altra persona di fiducia della stessa;
5) I Sigg.ri e stabiliscono che il padre contribuirà al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, , mediante versamento entro il 5 di ogni mese della Per_1 somma complessiva di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat;
6) I Sigg.ri e sosterranno in ragione del 50% Controparte_1 Parte_1 ciascuno le spese s i p presentazione di documentazione. Più specificatamente, in relazione a dette spese straordinarie i coniugi si atterranno alla seguente suddivisione, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10.07.2024.
Il genitore che avrà sostenuto la spesa straordinaria si impegna a consegnare copia della documentazione fiscale ad essa relativa all'altro genitore che dovrà rimborsare la quota di sua pertinenza (50%) entro 30 giorni.
7) I ricorrenti dichiarano altresì di aver risolto ogni questione fra loro pendente ad eccezione della causa civile iscritta al n. 4959/2021 RG avanti al Tribunale di Ancona e al processo penale di appello iscritto al n. 1001/2019 RGNR – RG Trib. di AN n. 465/2022 attualmente avanti alla Corte di Appello Penale di Ancona.
8) Le spese legali vengono interamente compensate fra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FI (AN) il 30/08/1997.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 29/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 2 - 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta, risulta che, con decreto del 12/07/2023, il Tribunale di Ancona, previa conversione del rito contenzioso in consensuale, ha omologato le condizioni concordate dai coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 18/12/2019.
Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della l n. 898/1970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza, del resto, confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FI il 30/08/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 26, parte 2, serie A dell'anno 1996.
5. Le condizioni di divorzio prospettate ricalcano quelle della separazione su cui le parti si erano accordate, omologate con decreto n. 7397/2023 di data 12-13/07/2023, tra cui: affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
previsione di un contributo del padre, quale genitore non collocatario, di Euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Le parti ripropongono in questa sede la richiesta di affido esclusivo del minore alla madre in quanto permane l'assenza di rapporti tra il padre e il figlio (ormai da cinque anni), con previsione di incontri tra gli stessi senza predeterminazione dei relativi tempi, compatibilmente con le esigenze del figlio e previo accodo con la madre, di cui si continua a prevedere la presenza – in alternativa a quella di una persona di sua fiducia - a detti incontri al fine di favorire un percorso di ricostruzione del rapporto genitoriale.
Le previsioni di cui sopra, pur non avendo ad oggi consentito di conseguire i risultati sperati, appaiono, tuttora, la soluzione più idonea ai fini perseguiti.
La regolamentazione del contributo paterno al mantenimento del minore appare conforme alla situazione economica delle parti e corrispondente agli interessi del figlio minore della coppia, in quanto l'importo di Euro 250,00 mensili può ritenersi adeguato alle esigenze del minore, tenuto conto della sua età, e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore.
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio maggiorenne della coppia.
- 3 - Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e FI (AN) il 30/08/1997 e trascritto
[...] Controparte_1 nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 26, parte 2, serie A dell'anno 1997; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 02/IV/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione ù
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 30/2025 promosso da:
), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Monica Marchegiani per delega e procura alle liti in atti;
e
( ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Loreto (AN), rappresentato, difeso e domiciliato da/presso Fabrizio Menghini per delega e procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di rinunciare definitivamente ad ogni forma di contributo economico.
- 1 - 2) Le parti si prestano sin da ora reciproco consenso preventivo e pertanto autorizzano le competenti autorità al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, carta di identità, e/o qualsiasi altro documento valido per l'estero; esse esprimono altresì consenso preventivo al rilascio del passaporto e/o carta di identità per il figlio minore;
3) Il figlio minore, , resta affidato in via esclusiva alla madre con Persona_1 collocamento presso la residenza della medesima sita in FI (An) via Matteotti n. 28;
4) Il padre, Sig. , tenuto conto dell'età di e all'assenza di Controparte_1 Per_1 rapporti e di contatti t li ultimi 5 anni, stante l' tà di favorire un percorso graduale di ricostruzione del rapporto genitoriale, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, ma compatibilmente con la volontà, le esigenze personali, gli impegni scolastici ed extrascolastici di , previo accordo con la madre e alla necessaria presenza Per_1 della ricorrente e/o di altra persona di fiducia della stessa;
5) I Sigg.ri e stabiliscono che il padre contribuirà al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, , mediante versamento entro il 5 di ogni mese della Per_1 somma complessiva di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat;
6) I Sigg.ri e sosterranno in ragione del 50% Controparte_1 Parte_1 ciascuno le spese s i p presentazione di documentazione. Più specificatamente, in relazione a dette spese straordinarie i coniugi si atterranno alla seguente suddivisione, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10.07.2024.
Il genitore che avrà sostenuto la spesa straordinaria si impegna a consegnare copia della documentazione fiscale ad essa relativa all'altro genitore che dovrà rimborsare la quota di sua pertinenza (50%) entro 30 giorni.
7) I ricorrenti dichiarano altresì di aver risolto ogni questione fra loro pendente ad eccezione della causa civile iscritta al n. 4959/2021 RG avanti al Tribunale di Ancona e al processo penale di appello iscritto al n. 1001/2019 RGNR – RG Trib. di AN n. 465/2022 attualmente avanti alla Corte di Appello Penale di Ancona.
8) Le spese legali vengono interamente compensate fra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FI (AN) il 30/08/1997.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 29/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 2 - 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta, risulta che, con decreto del 12/07/2023, il Tribunale di Ancona, previa conversione del rito contenzioso in consensuale, ha omologato le condizioni concordate dai coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 18/12/2019.
Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della l n. 898/1970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza, del resto, confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FI il 30/08/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 26, parte 2, serie A dell'anno 1996.
5. Le condizioni di divorzio prospettate ricalcano quelle della separazione su cui le parti si erano accordate, omologate con decreto n. 7397/2023 di data 12-13/07/2023, tra cui: affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
previsione di un contributo del padre, quale genitore non collocatario, di Euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Le parti ripropongono in questa sede la richiesta di affido esclusivo del minore alla madre in quanto permane l'assenza di rapporti tra il padre e il figlio (ormai da cinque anni), con previsione di incontri tra gli stessi senza predeterminazione dei relativi tempi, compatibilmente con le esigenze del figlio e previo accodo con la madre, di cui si continua a prevedere la presenza – in alternativa a quella di una persona di sua fiducia - a detti incontri al fine di favorire un percorso di ricostruzione del rapporto genitoriale.
Le previsioni di cui sopra, pur non avendo ad oggi consentito di conseguire i risultati sperati, appaiono, tuttora, la soluzione più idonea ai fini perseguiti.
La regolamentazione del contributo paterno al mantenimento del minore appare conforme alla situazione economica delle parti e corrispondente agli interessi del figlio minore della coppia, in quanto l'importo di Euro 250,00 mensili può ritenersi adeguato alle esigenze del minore, tenuto conto della sua età, e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore.
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio maggiorenne della coppia.
- 3 - Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e FI (AN) il 30/08/1997 e trascritto
[...] Controparte_1 nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 26, parte 2, serie A dell'anno 1997; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 02/IV/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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