Articolo 78 del Codice della proprietà industriale
Articolo 76Articolo 79
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15 maggio 2005
Art. 78. Rinuncia 1. Il titolare puo' rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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