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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9589 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
RG 13873 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13873 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
TRA nato in data [...] in [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti SGOBBO TIZIANA e ROSSI C.F._1
ILARIA presso i quali elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GRASSO GIUSEPPINA presso la C.F._2 quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 chiedeva disciplinarsi l'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio Persona_1
(1/06/2021) dalla relazione con la convenuta .
[...] Controparte_1
Si costituiva la convenuta e le parti, comparse personalmente all'udienza del 22/10/2024, innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc,
1 chiedevano di definire il presente giudizio conformemente alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e già depositate in data 30/09/2024.
Il giudice, all'esito,
- esperiva il tentativo di conciliazione,
- recepiva provvisoriamente le condizioni così come concordate dalle parti;
- riteneva la causa matura per la decisione,
- invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il P.M. concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Sull'affido e collocazione della minore: la figlia minore di anni 3 Persona_1 resta affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto per i periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore;
la figlia resta collocata e continuerà a vivere, prevalentemente, con la madre seguendone gli eventuali trasferimenti dovuti ad esigenze lavorative;
sul punto, al fine di rendere effettivo il principio della bigenitorialità e concretamente garantire un equilibrio nella relazione dei genitori rispetto alla figlia, sia la madre che il padre si impegnano, sottoscrivendo il presente accordo, a rifiutare, sebbene migliorativa della carriera, qualsiasi destinazione che comporti una distanza “aerea” maggiore di quella vigente, allo stato, tra e Roma;
Per_2
Sulle modalità regolanti l'esercizio del diritto di visita a parte del padre: premesso che la bimba, da sempre iscritta a scuole francesi/internazionali, beneficia, pertanto, allo stato, di due settimane di vacanza scolastica ogni sei settimane di scuola, orientativamente, è previsto che la bimba sarà in vacanza nei seguenti periodi:
o Ultime due settimane di Ottobre;
o Ultime due settimane di Febbraio
o Ultime due settimane di Aprile (da concordare in base alle vacanze pasquali)
Il piano, pertanto, prevede che la minore trascorra i seguenti periodi con il padre:
o due settimane in ottobre (in concomitanza con la vacanza scolastica); sarà a cura e spese del padre prelevarla e riaccompagnala da e presso la madre ad;
Per_2
o 10 giorni consecutivi nel periodo delle festività natalizie;
sarà a cura e spese della madre provvedere ad accompagnare e prelevare la minore da e presso il padre a Roma;
2 o Due settimane in febbraio (in concomitanza con la vacanza scolastica); sarà a cura e spese del padre prelevarla e riaccompagnarla presso la madre ad;
Per_2
o Due settimane in aprile (in concomitanza con la vacanza scolastica) da concordare sulla base del calendario delle festività pasquali;
o Festività Pasquali da concordare tra i genitori nel superiore interesse della minore e considerando le predette vacanze scolastiche;
o vacanze estive: 45 giorni non continuativi dalla chiusura della scuola ovvero dal 30 giugno e previo accoro tra i genitori sui rispettivi periodi;
sarà a cura e spese della madre provvedere ad accompagnare e prelevare la minore da e presso il padre a Roma;
In ogni caso, fino al compimento dei sei anni della bambina, e quindi l'inizio della scuola obbligatoria, come di intesa tra i genitori, i periodi di permanenza presso il padre potranno essere estesi, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della bambina.
Resta fermo che il padre, previa comunicazione alla madre, potrà recarsi a fare visita alla figlia in qualsiasi momento.
Sulla contribuzione al mantenimento ordinario e spese straordinarie: relativamente al contributo al mantenimento ordinario della minore, le parti hanno convenuto che il padre versi la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Decorso l'anno, l'importo sarà aggiornato automaticamente agli indici ISTAT. Le spese straordinarie, nell'interesse della minore saranno sostenute al 50% come per legge e regolamentate sulla base del Protocollo dell'adito Tribunale;
relativamente ai passaporti: entrambe le parti si rilasciano, con sottoscrizione del presente accorso, anticipatamente, reciproco consenso/assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti validi per l'espatrio o altri equipollenti anche rispetto alla minore
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Il Collegio, altresì, ritiene che tali accordi garantiscano il diritto della minore alla bigenitorialità, alla costruzione di una sana relazione con entrambi i genitori, che non contrastano con norme imperative e che pertanto possano essere recepiti provvedendo in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita
3 ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva;
• compensa le spese;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 25/10/2024
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti il Presidente dr. R. Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13873 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
TRA nato in data [...] in [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti SGOBBO TIZIANA e ROSSI C.F._1
ILARIA presso i quali elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GRASSO GIUSEPPINA presso la C.F._2 quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 chiedeva disciplinarsi l'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio Persona_1
(1/06/2021) dalla relazione con la convenuta .
[...] Controparte_1
Si costituiva la convenuta e le parti, comparse personalmente all'udienza del 22/10/2024, innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc,
1 chiedevano di definire il presente giudizio conformemente alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e già depositate in data 30/09/2024.
Il giudice, all'esito,
- esperiva il tentativo di conciliazione,
- recepiva provvisoriamente le condizioni così come concordate dalle parti;
- riteneva la causa matura per la decisione,
- invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il P.M. concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Sull'affido e collocazione della minore: la figlia minore di anni 3 Persona_1 resta affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto per i periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore;
la figlia resta collocata e continuerà a vivere, prevalentemente, con la madre seguendone gli eventuali trasferimenti dovuti ad esigenze lavorative;
sul punto, al fine di rendere effettivo il principio della bigenitorialità e concretamente garantire un equilibrio nella relazione dei genitori rispetto alla figlia, sia la madre che il padre si impegnano, sottoscrivendo il presente accordo, a rifiutare, sebbene migliorativa della carriera, qualsiasi destinazione che comporti una distanza “aerea” maggiore di quella vigente, allo stato, tra e Roma;
Per_2
Sulle modalità regolanti l'esercizio del diritto di visita a parte del padre: premesso che la bimba, da sempre iscritta a scuole francesi/internazionali, beneficia, pertanto, allo stato, di due settimane di vacanza scolastica ogni sei settimane di scuola, orientativamente, è previsto che la bimba sarà in vacanza nei seguenti periodi:
o Ultime due settimane di Ottobre;
o Ultime due settimane di Febbraio
o Ultime due settimane di Aprile (da concordare in base alle vacanze pasquali)
Il piano, pertanto, prevede che la minore trascorra i seguenti periodi con il padre:
o due settimane in ottobre (in concomitanza con la vacanza scolastica); sarà a cura e spese del padre prelevarla e riaccompagnala da e presso la madre ad;
Per_2
o 10 giorni consecutivi nel periodo delle festività natalizie;
sarà a cura e spese della madre provvedere ad accompagnare e prelevare la minore da e presso il padre a Roma;
2 o Due settimane in febbraio (in concomitanza con la vacanza scolastica); sarà a cura e spese del padre prelevarla e riaccompagnarla presso la madre ad;
Per_2
o Due settimane in aprile (in concomitanza con la vacanza scolastica) da concordare sulla base del calendario delle festività pasquali;
o Festività Pasquali da concordare tra i genitori nel superiore interesse della minore e considerando le predette vacanze scolastiche;
o vacanze estive: 45 giorni non continuativi dalla chiusura della scuola ovvero dal 30 giugno e previo accoro tra i genitori sui rispettivi periodi;
sarà a cura e spese della madre provvedere ad accompagnare e prelevare la minore da e presso il padre a Roma;
In ogni caso, fino al compimento dei sei anni della bambina, e quindi l'inizio della scuola obbligatoria, come di intesa tra i genitori, i periodi di permanenza presso il padre potranno essere estesi, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della bambina.
Resta fermo che il padre, previa comunicazione alla madre, potrà recarsi a fare visita alla figlia in qualsiasi momento.
Sulla contribuzione al mantenimento ordinario e spese straordinarie: relativamente al contributo al mantenimento ordinario della minore, le parti hanno convenuto che il padre versi la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Decorso l'anno, l'importo sarà aggiornato automaticamente agli indici ISTAT. Le spese straordinarie, nell'interesse della minore saranno sostenute al 50% come per legge e regolamentate sulla base del Protocollo dell'adito Tribunale;
relativamente ai passaporti: entrambe le parti si rilasciano, con sottoscrizione del presente accorso, anticipatamente, reciproco consenso/assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti validi per l'espatrio o altri equipollenti anche rispetto alla minore
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Il Collegio, altresì, ritiene che tali accordi garantiscano il diritto della minore alla bigenitorialità, alla costruzione di una sana relazione con entrambi i genitori, che non contrastano con norme imperative e che pertanto possano essere recepiti provvedendo in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita
3 ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva;
• compensa le spese;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 25/10/2024
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti il Presidente dr. R. Sdino
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