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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello, nella persona del Giudice RE AM
Considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. visti gli atti e i documenti delle parti;
vista la documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado r.g. 623/2024
Giudice di Pace di Voghera;
lette le note scritte di udienza di parte convenuta e preso atto delle conclusioni come formulate;
preso atto del mancato deposito di note scritte da parte dell'appellante e ritenuto che, in assenza di note, rilevino le conclusioni già formulate visto l'art. 437 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 696/2025 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano via Freguglia 12, presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa
PARTE RICORRENTE/APPELLANTE contro pagina 1 di 16 (CF elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._1
Robbio, via Garibaldi 11, presso lo studio dell'avv. Luca Walter Vandone che lo rappresenta e difnde, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
Per la riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Voghera,
Dott. AN VA , resa nel procedimento iscritto al n. 623/2024, pronunciata in data
24.09.2024 depositata il 4.11.2024. n. 146 e reg. cron. 1635
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte resistente han concluso come da udienza di discussione del 14.10.2025 svoltasi in forma scritta mentre per parte appellante rilevano le conclusioni già formulate e, segnatamente
Per parte appellante “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in Controparte_1 accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere il ricorso proposto in primo grado siccome infondato e per l'effetto confermare validità ed efficacia del provvedimento contestato. Con vittoria di spese ed onorari in relazione a entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Si depositano gli atti relativi al fascicolo del primo grado unitamente alla sentenza impugnata come estratta in copia conforme all'originale dal fascicolo telematico”.
Per parte resistente “Nel merito • In via preliminare e di rito CP_2 dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l'interposto appello per i motivi tutti di cui al presente atto • Nel merito rigettarsi l'appello proposto da e per l'effetto Controparte_1 confermarsi la sentenza impugnata e confermarsi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento Protocollo M_IT 00006763 04/04/2024 III C.F._2 CP_3 notificata il 16/04/2024. • In via subordinata in caso di accoglimento dell'appello principale voglia il Tribunale adito applicare la sanzione nella misura minima ex art. 11 legge 689/81”
pagina 2 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia proposta innanzi al
Giudice di Pace di Voghera, il sig. formulava opposizione avverso CP_2 ordinanza ingiunzione di pagamento Protocollo M_IT 00006763 04/04/2024 C.F._2 notificata il 16/04/2024 con cui la aveva ingiunto al CP_4 Controparte_1 ricorrente il pagamento della somma di euro 542,33 oltre spese, quale sanzione amministrativa per asserita violazione del divieto di circolazione di persone fisiche in assenza di comprovate esigenze lavorative durante l'emergenza Covid.
A supporto della propria domanda il ricorrente deduceva che: il verbale di contestazione 145/41 del 2020 non era stato notificato nel termine di 90 gg. dalla violazione, in contrasto con l'art. 14 l. 689/1991; la motivazione era generica in violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e art. 17 l. 689/1981 anche in quanto erano citati riferimenti normativi non più vigenti;
la condotta contestata, ovvero la circolazione in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, non era prevista quale oggetto di divieto nell'atto di legislativo dal d.l. 19/2020 ma solo nel successivo dpcm 8.3.2020 e, peraltro, era ricavabile solo attraverso un'interpretazione estensiva in violazione del principio di tassatività e tipicità dei divieti;
il ricorrente era comunque invalido e affetto da decadimento cognitivo;
instava per la sospensione del provvedimento, evidenziando anche la situazione di scarsa disponibilità economica.
La si costituiva personalmente Controparte_5 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il sig. aveva sottoscritto CP_2 il verbale in data 13.4.2020 all'atto di accertamento, rendendo superflua la notifica;
il medesimo sig. aveva dichiarato di essere uscito per festeggiare la Pasqua;
il vizio CP_2 di motivazione non comportava comunque la nullità dell'atto, essendo oggetto del giudizio il rapporto e non l'atto; la giurisprudenza della Corte Costituzionale aveva esclusivo problematiche di legittimità costituzionalità in relazione alla normativa anticovid.
pagina 3 di 16 All'esito del giudizio il Giudice di Pace con sentenza 146/2024 accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento evidenziando l'insufficienza di motivazione nonché
l'omessa prova di attività istruttoria e della notifica.
Avverso tale decisione proponeva impugnazione il Controparte_5 contestando il contenuto della sentenza ed eccependo che: il sig. non aveva mai CP_2 contestato le circostanze di fatto contenute nel verbale rendendo superflua l'attività istruttoria;
l'applicazione della sanzione era atto dovuto alla luce del contenuto della normativa;
sul gravava l'onere della prova circa la sussistenza di scriminanti;
il CP_2 provvedimento era comunque adeguatamente motivato per relationem;
le sanzioni erano legittime.
Si costituiva il sig. eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'appello per difetto dei requisiti ex art. 434 c.p.c. e, nel merito, reiterando le deduzioni a supporto della domanda di annullamento, quale il vizio di motivazione e l'assenza di condotta prevista come illecito.
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, era disposto rinvio per discussione e decisione
All'udienza del 14.10.2025 svoltasi in forma scritta parte convenuta precisava le conclusioni come sopra riportate mediante deposito di note scritte mentre parte appellante rilevavano quelle già depositate in occasione del ricorso in appello
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in appello
2.I motivi di impugnazione della sentenza
2.1. Il difetto di motivazione del provvedimento
2.2. La carenza di attività istruttoria e l'omessa notifica
3.L'assenza di condotta prevista come illecito e l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa emergenziale
4. La richiesta di riduzione al minimo della sanzione
5. Le conclusioni e le spese pagina 4 di 16 1.L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in appello
In primo luogo, risulta infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di appello formulata dal resistente CP_2
A riguardo, l'atto di appello contiene infatti sia “ le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” sia “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata(“ , come riportate sinteticamente nel paragrafo precedente, risultando quindi conforme al disposto ex art. 342
c.p.c.
L'assenza di specificazione indicazione di capo della sentenza impugnata è irrilevante stante la particolare sinteticità della motivazione della sentenza di primo grado, limitata ad unico capoverso;
inoltre, la stessa parte convenuta ha preso esplicita posizione su tutte le censure mosse dall'appellante attestando ulteriormente la completezza dell'atto di appello
2.I motivi di impugnazione della sentenza
2.1. Il difetto di motivazione del provvedimento
Il capo della sentenza che riconosce il difetto di motivazione non è condivisibile e deve essere riformato
A riguardo il provvedimento impugnato, contiene sia le ragioni di fatto sia le norme di diritto poste alla base della sanzione.
Sotto il primo profilo, infatti, l'iter motivazionale del provvedimento sanzionatorio, ha il proprio incipit nel senso “VISTO il verbale 135/41-2020 della Stazione Carabinieri di
SA TT, a carico di nato a [...] il [...], CP_2 residente a [...], C.F. per la violazione C.F._1 del divieto di circolazione imposto alle persone fisiche in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute dalla normativa sopra richiamata, commessa in data 13/04/2020 alle ore 00.40 circa quale passeggero dell'autoveicolo targato BX816FK, in SA TT loc. TT SP10, riferito ad accertamento sanzionatorio così come contestato nel verbale stesso”;
pagina 5 di 16 Conseguentemente, da un lato, in via riassuntiva ma puntuale, nel citato provvedimento è descritta la condotta posta in essere dal , dall'altro, comunque, CP_2 per relationem è individuato in modo specifico l'atto presupposto alla base della sanzione.
A quest'ultimo proposito, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la motivazione per relationem è legittima ogni qualvolta il provvedimento amministrativo sia stato preceduto da atti istruttori di esauriente contenuto, al punto che la parte motiva possa ritenersi adeguatamente compiuta con il mero richiamo a tali atti;
in tal modo la P.A. emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata;
in altri termini, la motivazione per relationem può considerarsi esaustiva allorquando dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni di fatto e di diritto che supportano la decisione, in modo da consentire, al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento (da ultimo Cons.
Stato 26.11.2024 n. 9477).
In adesione a tale consolidato orientamento, l'indicazione esplicita del “verbale
135/41-2020 della Stazione Carabinieri di SA TT” contenuta nell'atto era elemento sufficiente a far ritenere soddisfatto il requisito della motivazione;
il citato verbale, debitamente allegato (cfr. doc. 1 parte appellante) contiene una puntuale descrizione della condotta del sig. oltre che l'attestazione dell'assenza di cause di CP_2 giustificazione: a quest'ultimo proposito, è attestato che in risposta a specifica domanda,
rispondeva “ho festeggiato la Pasqua”. CP_2
Infine, in punto di diritto, è stata indicata in modo specifico la normativa emergenziale in materia di Covid: in alcun modo infatti può essere eccepita la genericità dei riferimenti normativi, a fortiori considerando la complessità delle disposizioni in vigore che, viceversa risultano espressamente indicate.
2.2. La carenza di attività istruttoria e l'omessa notifica
Sotto ulteriore e connesso profilo non risulta conferente il riferimento all'assenza di indicazione circa l'attività istruttoria espletata, evidenziato da parte ricorrente in primo grado ed accolto dal Giudice di pace.
pagina 6 di 16 Al contrario, nel verbale è puntualmente esposta l'attività di accertamento compiuta dagli agenti operatori nei confronti del sig. , i quali verificavano la presenza di CP_2 quest'ultimo all'interno di autovettura tg BX816FK come passeggero, e, pertanto, verificavano concretamente che si spostava al di fuori della propria abitazione e in assenza di dispositivi di protezione individuale.
E' bene sottolineare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (ex multis Cass. 09.09.2008
n. 22662)
In ragione di quanto esposto, trattandosi di mere circostanze fattuali avvenute in presenza di pubblici agenti (presenza del all'interno di autovettura, al di fuori CP_2 dell'abitazione, assenza di dispositivi di protezione individuale, etc.) il contenuto del verbale fa piena prova fino a querela di falso;
nel medesimo verbale è altresì attestata la dichiarazione rilasciata dal medesimo il quale, con affermazione confessoria, CP_2 dichiarava che era uscito dalla propria abitazione per festeggiare la Pasqua
Più in generale, le circostanze fattuali non sono state oggetto di specifica contestazione né in primo grado né in secondo grado né a fortiori , è stata puntualmente dedotta e comprovata una causa scriminante (la mera sussistenza di problemi di salute non
è sufficiente a giustificare ex se l'uscita dall'abitazione in assenza di ragioni precise alla base della stessa uscita).
Alcun rilievo può essere mosso all'amministrazione in termini di omessa notifica, risultando anche tale capo di motivazione della sentenza meritevole di riforma: il verbale era consegnato al trasgressore contestualmente all'accertamento, come puntualmente eccepito dalla e attestato da sottoscrizione, non disconosciuta dalla convenuta. CP_1
pagina 7 di 16 In definitiva in ragione di quanto esposto, le ragioni poste alla base della sentenza e, in accoglimento dei motivi di impugnazione ai rilievi, sono infondate.
3.L'assenza di condotta prevista come illecito e l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa emergenziale
Questione ulteriore, non affrontata nella pronuncia di primo grado perché assorbita, ma ora rilevante ai fini del giudizio, è costituita dall'approfondimento del motivo di opposizione della sanzione avente ad oggetto l'assenza di condotta prevista come illecito.
A riguardo in via generale e in punto di diritto ai sensi dell'art. 1 c.2 d.l. 25.3.2020
n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22.5.2020, n. 35 “ai sensi e per le finalità di cui al comma 1 (Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19…)possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative…”.
Ai sensi dell'art. 2 del citato D.L 19/2020 “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.”
Infine, l'art. 4 stabilisce che “il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”
La circostanza che le “sanzioni amministrative pecuniarie in forza del combinato disposto di una norma di legge e di una disposizione non avente forza di legge (d.p.c.m)” e pagina 8 di 16 che il divieto di circolazione non fossero stabilite espressamente ex lege non pone alcun problema di legittimità ovvero di lesione di principio di tassatività.
A riguardo, la Corte Costituzionale proprio con riferimento all'articolato normativo censurato dalla parte ricorrente di primo grado e in relazione ai dedotti violazione dei principi di tassatività e tipicità, si è già espressa escludendo univocamente una lesione ai citati principi costituzionali
Risulta meritevole di riproposizione, in via integrale, il punto di motivazione secondo cui “Come afferma la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, il d.l. n. 19 del 2020 si e' posto l'obiettivo di «sottoporre a una piu' stringente interpretazione del principio di legalita' la tipizzazione delle misure potenzialmente applicabili per la gestione dell'emergenza», e tale obiettivo ha perseguito «con una compilazione che riconduce a livello di fonte primaria il novero di tutte le misure applicabili all'emergenza stessa, nel cui ambito i singoli provvedimenti emergenziali attuativi potranno discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle di cui si ritenga esservi concretamente maggiore bisogno per fronteggiare nel modo piu' efficace l'emergenza stessa». In effetti, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020 stabilisce che,
«[p]er contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-
19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2»; e il comma 2 precisa, appunto, che, «[a]i sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso», una o piu' tra le misure ivi elencate, da intendersi come tipiche, per l'assenza di una clausola di apertura verso indefinite
«ulteriori misure», analoga a quella contenuta nell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 6 del 2020.
6.1.- La tipizzazione delle misure di contenimento - coerente con l'esigenza di assicurare il corretto rapporto tra fonti primarie e fonti secondarie, soprattutto in relazione alla natura delle censure proposte dal rimettente - e' stata accompagnata nell'economia del d.l. n. 19 del 2020 da ulteriori garanzie, sia per quanto attiene alla responsabilita' del Governo nei pagina 9 di 16 confronti del Parlamento, sia sul versante della certezza dei diritti dei cittadini. Il d.l. n.
19 del 2020 ha invero disposto la temporaneita' delle misure restrittive, adottabili solo
«per periodi predeterminati», e reiterabili non oltre il termine finale dello stato di emergenza (art. 1, comma 1); ha quindi stabilito che «[i]l Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto» (art. 2, comma 5), previsione, questa, alla quale si e' anteposto in sede di conversione che, salve ragioni di urgenza, «[i]l Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle
Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» (art. 2, comma 1); ha infine prescritto la pubblicazione dei d.P.C.m. nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione alle
Camere entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 2, comma 5). 6.2.- La tipizzazione delle misure di contenimento operata dal d.l. n. 19 del 2020 e' stata corredata dall'indicazione di un criterio che orienta l'esercizio della discrezionalita' attraverso i «principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso» (art. 1, comma
2). In tal senso assume rilievo - giacche' supporta sul piano istruttorio la messa in atto della disciplina primaria, rendendone piu' concreta ed effettiva la verifica giudiziale
- quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.l. n. 19 del 2020, cioe' che, «[p]er i profili tecnico-scientifici e l valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020». La fonte primaria, pertanto, non soltanto ha tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo all'autorita' di Governo l'assunzione di provvedimenti extra ordinem, ma ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalita' amministrativa, che e' di per se' del tutto incompatibile con l'attribuzione di potesta' legislativa ed e' molto piu' coerente con la previsione di una potesta' amministrativa, ancorche' ad efficacia generale. 6.3.- In
pagina 10 di 16 sostanza, il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potesta' legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste. 7.- La tipizzazione operata dal d.l. n. 19 del 2020 rivela la sua importanza sul piano del sistema delle fonti proprio riguardo alla misura di contenimento la cui violazione e' oggetto del giudizio a quo, cioe' il divieto di allontanamento dall'abitazione senza giustificato motivo. 7.1.- Il
d.l. n. 19 del 2020, a differenza del d.l. n. 6 del 2020, ha infatti specificamente previsto quali misure di contenimento le «limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni» (art. 1, comma 2, lettera a). Il d.P.C.m. 10 aprile
2020, nel prevedere, all'art. 1, comma 1, lettera a), che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute», e nello stabilire, all'art. 8, comma 1, che tutte le disposizioni in esso contenute «producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020», si e' dunque limitato ad adattare all'andamento della pandemia quanto stabilito in via generale dalla fonte primaria. Il contenuto tipizzato del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri smentisce l'ipotesi del rimettente circa il conferimento di potesta' legislativa da parte del decreto-legge. Risulta in tal modo rispettato quanto da questa Corte affermato a proposito dell'individuazione delle fonti primarie, e cioe' che, «in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonche' del loro raccordo con il sistema rappresentativo, una siffatta individuazione puo' essere disposta solo da fonti di livello costituzionale» (sentenza n.
361 del 2010). “ (Corte Cost. 22.10.2021 n. 198)
Ulteriormente è stato argomentato come “la tassativita' delle misure urgenti di contenimento acquisita dal d.l. n. 19 del 2020 induce ad accostare le stesse, per certi versi, agli «"atti" necessitati», in quanto «emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto», sicche' non e' dato riscontrare quella delega impropria pagina 11 di 16 di funzione legislativa dal Parlamento al Governo che il rimettente ipotizza nel denunciare la violazione degli artt. 76 e 77 Cost. 8.1.- Quali atti a contenuto tipizzato, le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 si distaccano concettualmente dal modello delle ordinanze contingibili e urgenti, che viceversa rappresentano il paradigma delle
"ordinanze necessitate" (a contenuto libero), seguito dal codice della protezione civile.
Malgrado il punto di intersezione rappresentato dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 non coincidono, infatti, con le ordinanze di protezione civile, l'emanazione delle quali compete pure al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 1 del 2018. Lo stesso d.P.C.m. 10 aprile 2020, applicabile nel caso di specie, pur richiamando nella premessa la dichiarazione dello stato di emergenza, fin dal titolo definisce le proprie disposizioni
«attuative» del d.l. n. 19 del 2020, e non del codice della protezione civile. 8.1.1.-
L'alternativita' dei modelli di regolazione non solleva tuttavia un problema di legittimita' costituzionale. Invero, nel riconoscere che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacche' attinente alla «profilassi internazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., questa Corte ha osservato che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice dell protezione civile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile», essendo «ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest'ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidita' e della imprevedibilita' con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (sentenza n.
37 del 2021). 8.1.2.- D'altronde, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento di alcuni d.P.C.m. attuativi del d.l. n. 19 del 2020 (parere 13 maggio 2021, n. 850), la legislazione sulle ordinanze contingibili e urgenti e lo stesso codice della protezione civile pagina 12 di 16 non assurgono al rango di leggi "rinforzate", sicche' il Parlamento ben ha potuto coniare un modello alternativo per il tramite della conversione in legge di decreti- legge che hanno rinviato la propria esecuzione ad atti amministrativi tipizzati. “ (Corte
Cost. 198/2021)
In ragione di quanto esposto, in definitiva la Corte ha concluso nel senso “- Per tutto quanto esposto, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del d.l. n.
19 del 2020 vanno dichiarate non fondate, poiche' le disposizioni oggetto di censura non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., ne' tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell'art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati. (Corte Cost 198/2021
I principi espressi dalla Corte Costituzionale precludono quindi il riconoscimento della fondatezza delle argomentazioni del sig. in primo grado e reiterate nel CP_2 presente giudizio di appello: alcun profilo di illegittimità può infatti predicarsi con riferimento al provvedimento sanzionatorio, né a fortiori può rilevarsi una illegittimità costituzionale in relazione al dpcm 8 marzo 2020 su cui l'atto si fonda, per violazione dei principi di tassatività e di tipicità.
Parimenti infondata l'eccezione circa una presunta difformità di contenuto normativo tra il dpcm 8 marzo 2020 e il successivo d.p.c.m. del 10.4.2020: l'utilizzo della formula “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo”, contenuta nel primo d.p.c.m. risulta analoga, sul piano dispositivo, infatti alla formula contenuta nel successivo d.p.c.m. secondo cui “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, i n ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case pagina 13 di 16 utilizzate per vacanza” ; al contrario, in quest'ultima disposizione sono espressamente previste deroghe tipizzate, assenti nel primo caso , avendo quindi una portata maggiormente estensiva.
Infine, l'applicazione della sanzione in attuazione al primo d.c.p.m. non può considerarsi irragionevole e contra legem, proprio perché il citato atto amministrativo era fondato su specifica disposizione di legge che stabiliva tale misura sanzionatoria pecuniaria
4. La richiesta di riduzione al minimo della sanzione
Sotto ulteriore e connesso profilo, non può essere accolto il motivo di impugnazione di riduzione al minimo della sanzione, peraltro genericamente formulato.
La disciplina legislativa, come sopra esposta, individua infatti un intervallo sanzionatorio compreso tra €400,00 a €3000,00; nel caso di specie era riconosciuta correttamente l'aggravante poiché la violazione era stata commessa mediante utilizzo del veicolo.
A questo proposito, pertanto, come esplicitato nel provvedimento, la misura di
€533,30 costituisce già, superati i trenta giorni per il pagamento della somma ridotta,
l'importo minimo previsto e non suscettibile di riduzione
La somma oggetto di condanna risulta quindi parametrata al minimo a cui aggiungere €9,00 per spese di procedimento e notifica
5. Le conclusioni e le spese
In definitiva, in ragione di quanto esposto, la sentenza di primo grado viene revocata e il provvedimento Protocollo M_IT PR_PVSPC 00006763 04/04/2024 III CP_3 notificata il 16/04/2024 è confermato e dichiarato esecutivo
Le spese del presente grado di giudizio sono addebitate sul sig. , in quanto CP_2 soccombente ex art. 91 c.p.c.
In adesione al preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.74, comma 2, non comporta che siano a carico dello
Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè “gli onorari e le spese” di cui all'art.131 D.P.R. cit. sono solo quelli pagina 14 di 16 dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – si impegna ad anticipare” (Corte di Cassazione
19.06.2012 n.10053)
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore inferiore a €1100 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta, e minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultando quindi pari a €362 oltre spese generali al
15% ; non si dispone condanna al pagamento di oneri riflessi in adesione a recente e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.2.2025 n. 4399) ma solo di Iva se dovuta;
parimenti da rifondere l'importo dovuto a titolo di contributo unificato, prenotato a debito stante la tipologia di controversia e la parte appellante, pari a
€64,5 trattandosi di giudizio di impugnazione di valore fino a €1100.
Al contrario in relazione alle spese di primo grado, in adesione al preferibile orientamento giurisprudenziale “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”. (Cass. 27.4.2016 n. 8413)
Conseguentemente, in assenza di specifica allegazione e documentazione delle spese sostenute, nulla è dovuto all , in relazione Controparte_1 alla fase di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte appellante
(C.F. ), e, Parte_1 P.IVA_1
pagina 15 di 16 per l'effetto:
a) revoca la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Voghera, Dott.
AN VA , resa nel procedimento iscritto al n. 623/2024, pronunciata in data
24.09.2024 depositata il 4.11.2024. n. 146 e reg. cron. 1635;
b) conferma la validità e l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla Controparte_6
PR_PVSPC 00006763 04/04/2024 AREA III notificata il 16/04/2024;
[...]
- II) Condanna altresì parte resistente (CF CP_2 C.F._1
a rimborsare alla parte appellante le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 64,5 per spese ed € 362 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, e iva, se dovuta.
Sentenza resa all'esito di udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pavia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
RE AM
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello, nella persona del Giudice RE AM
Considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. visti gli atti e i documenti delle parti;
vista la documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado r.g. 623/2024
Giudice di Pace di Voghera;
lette le note scritte di udienza di parte convenuta e preso atto delle conclusioni come formulate;
preso atto del mancato deposito di note scritte da parte dell'appellante e ritenuto che, in assenza di note, rilevino le conclusioni già formulate visto l'art. 437 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 696/2025 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano via Freguglia 12, presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa
PARTE RICORRENTE/APPELLANTE contro pagina 1 di 16 (CF elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._1
Robbio, via Garibaldi 11, presso lo studio dell'avv. Luca Walter Vandone che lo rappresenta e difnde, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
Per la riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Voghera,
Dott. AN VA , resa nel procedimento iscritto al n. 623/2024, pronunciata in data
24.09.2024 depositata il 4.11.2024. n. 146 e reg. cron. 1635
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte resistente han concluso come da udienza di discussione del 14.10.2025 svoltasi in forma scritta mentre per parte appellante rilevano le conclusioni già formulate e, segnatamente
Per parte appellante “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in Controparte_1 accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere il ricorso proposto in primo grado siccome infondato e per l'effetto confermare validità ed efficacia del provvedimento contestato. Con vittoria di spese ed onorari in relazione a entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Si depositano gli atti relativi al fascicolo del primo grado unitamente alla sentenza impugnata come estratta in copia conforme all'originale dal fascicolo telematico”.
Per parte resistente “Nel merito • In via preliminare e di rito CP_2 dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l'interposto appello per i motivi tutti di cui al presente atto • Nel merito rigettarsi l'appello proposto da e per l'effetto Controparte_1 confermarsi la sentenza impugnata e confermarsi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento Protocollo M_IT 00006763 04/04/2024 III C.F._2 CP_3 notificata il 16/04/2024. • In via subordinata in caso di accoglimento dell'appello principale voglia il Tribunale adito applicare la sanzione nella misura minima ex art. 11 legge 689/81”
pagina 2 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia proposta innanzi al
Giudice di Pace di Voghera, il sig. formulava opposizione avverso CP_2 ordinanza ingiunzione di pagamento Protocollo M_IT 00006763 04/04/2024 C.F._2 notificata il 16/04/2024 con cui la aveva ingiunto al CP_4 Controparte_1 ricorrente il pagamento della somma di euro 542,33 oltre spese, quale sanzione amministrativa per asserita violazione del divieto di circolazione di persone fisiche in assenza di comprovate esigenze lavorative durante l'emergenza Covid.
A supporto della propria domanda il ricorrente deduceva che: il verbale di contestazione 145/41 del 2020 non era stato notificato nel termine di 90 gg. dalla violazione, in contrasto con l'art. 14 l. 689/1991; la motivazione era generica in violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e art. 17 l. 689/1981 anche in quanto erano citati riferimenti normativi non più vigenti;
la condotta contestata, ovvero la circolazione in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, non era prevista quale oggetto di divieto nell'atto di legislativo dal d.l. 19/2020 ma solo nel successivo dpcm 8.3.2020 e, peraltro, era ricavabile solo attraverso un'interpretazione estensiva in violazione del principio di tassatività e tipicità dei divieti;
il ricorrente era comunque invalido e affetto da decadimento cognitivo;
instava per la sospensione del provvedimento, evidenziando anche la situazione di scarsa disponibilità economica.
La si costituiva personalmente Controparte_5 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il sig. aveva sottoscritto CP_2 il verbale in data 13.4.2020 all'atto di accertamento, rendendo superflua la notifica;
il medesimo sig. aveva dichiarato di essere uscito per festeggiare la Pasqua;
il vizio CP_2 di motivazione non comportava comunque la nullità dell'atto, essendo oggetto del giudizio il rapporto e non l'atto; la giurisprudenza della Corte Costituzionale aveva esclusivo problematiche di legittimità costituzionalità in relazione alla normativa anticovid.
pagina 3 di 16 All'esito del giudizio il Giudice di Pace con sentenza 146/2024 accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento evidenziando l'insufficienza di motivazione nonché
l'omessa prova di attività istruttoria e della notifica.
Avverso tale decisione proponeva impugnazione il Controparte_5 contestando il contenuto della sentenza ed eccependo che: il sig. non aveva mai CP_2 contestato le circostanze di fatto contenute nel verbale rendendo superflua l'attività istruttoria;
l'applicazione della sanzione era atto dovuto alla luce del contenuto della normativa;
sul gravava l'onere della prova circa la sussistenza di scriminanti;
il CP_2 provvedimento era comunque adeguatamente motivato per relationem;
le sanzioni erano legittime.
Si costituiva il sig. eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'appello per difetto dei requisiti ex art. 434 c.p.c. e, nel merito, reiterando le deduzioni a supporto della domanda di annullamento, quale il vizio di motivazione e l'assenza di condotta prevista come illecito.
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, era disposto rinvio per discussione e decisione
All'udienza del 14.10.2025 svoltasi in forma scritta parte convenuta precisava le conclusioni come sopra riportate mediante deposito di note scritte mentre parte appellante rilevavano quelle già depositate in occasione del ricorso in appello
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in appello
2.I motivi di impugnazione della sentenza
2.1. Il difetto di motivazione del provvedimento
2.2. La carenza di attività istruttoria e l'omessa notifica
3.L'assenza di condotta prevista come illecito e l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa emergenziale
4. La richiesta di riduzione al minimo della sanzione
5. Le conclusioni e le spese pagina 4 di 16 1.L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in appello
In primo luogo, risulta infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di appello formulata dal resistente CP_2
A riguardo, l'atto di appello contiene infatti sia “ le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” sia “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata(“ , come riportate sinteticamente nel paragrafo precedente, risultando quindi conforme al disposto ex art. 342
c.p.c.
L'assenza di specificazione indicazione di capo della sentenza impugnata è irrilevante stante la particolare sinteticità della motivazione della sentenza di primo grado, limitata ad unico capoverso;
inoltre, la stessa parte convenuta ha preso esplicita posizione su tutte le censure mosse dall'appellante attestando ulteriormente la completezza dell'atto di appello
2.I motivi di impugnazione della sentenza
2.1. Il difetto di motivazione del provvedimento
Il capo della sentenza che riconosce il difetto di motivazione non è condivisibile e deve essere riformato
A riguardo il provvedimento impugnato, contiene sia le ragioni di fatto sia le norme di diritto poste alla base della sanzione.
Sotto il primo profilo, infatti, l'iter motivazionale del provvedimento sanzionatorio, ha il proprio incipit nel senso “VISTO il verbale 135/41-2020 della Stazione Carabinieri di
SA TT, a carico di nato a [...] il [...], CP_2 residente a [...], C.F. per la violazione C.F._1 del divieto di circolazione imposto alle persone fisiche in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute dalla normativa sopra richiamata, commessa in data 13/04/2020 alle ore 00.40 circa quale passeggero dell'autoveicolo targato BX816FK, in SA TT loc. TT SP10, riferito ad accertamento sanzionatorio così come contestato nel verbale stesso”;
pagina 5 di 16 Conseguentemente, da un lato, in via riassuntiva ma puntuale, nel citato provvedimento è descritta la condotta posta in essere dal , dall'altro, comunque, CP_2 per relationem è individuato in modo specifico l'atto presupposto alla base della sanzione.
A quest'ultimo proposito, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la motivazione per relationem è legittima ogni qualvolta il provvedimento amministrativo sia stato preceduto da atti istruttori di esauriente contenuto, al punto che la parte motiva possa ritenersi adeguatamente compiuta con il mero richiamo a tali atti;
in tal modo la P.A. emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata;
in altri termini, la motivazione per relationem può considerarsi esaustiva allorquando dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni di fatto e di diritto che supportano la decisione, in modo da consentire, al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento (da ultimo Cons.
Stato 26.11.2024 n. 9477).
In adesione a tale consolidato orientamento, l'indicazione esplicita del “verbale
135/41-2020 della Stazione Carabinieri di SA TT” contenuta nell'atto era elemento sufficiente a far ritenere soddisfatto il requisito della motivazione;
il citato verbale, debitamente allegato (cfr. doc. 1 parte appellante) contiene una puntuale descrizione della condotta del sig. oltre che l'attestazione dell'assenza di cause di CP_2 giustificazione: a quest'ultimo proposito, è attestato che in risposta a specifica domanda,
rispondeva “ho festeggiato la Pasqua”. CP_2
Infine, in punto di diritto, è stata indicata in modo specifico la normativa emergenziale in materia di Covid: in alcun modo infatti può essere eccepita la genericità dei riferimenti normativi, a fortiori considerando la complessità delle disposizioni in vigore che, viceversa risultano espressamente indicate.
2.2. La carenza di attività istruttoria e l'omessa notifica
Sotto ulteriore e connesso profilo non risulta conferente il riferimento all'assenza di indicazione circa l'attività istruttoria espletata, evidenziato da parte ricorrente in primo grado ed accolto dal Giudice di pace.
pagina 6 di 16 Al contrario, nel verbale è puntualmente esposta l'attività di accertamento compiuta dagli agenti operatori nei confronti del sig. , i quali verificavano la presenza di CP_2 quest'ultimo all'interno di autovettura tg BX816FK come passeggero, e, pertanto, verificavano concretamente che si spostava al di fuori della propria abitazione e in assenza di dispositivi di protezione individuale.
E' bene sottolineare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (ex multis Cass. 09.09.2008
n. 22662)
In ragione di quanto esposto, trattandosi di mere circostanze fattuali avvenute in presenza di pubblici agenti (presenza del all'interno di autovettura, al di fuori CP_2 dell'abitazione, assenza di dispositivi di protezione individuale, etc.) il contenuto del verbale fa piena prova fino a querela di falso;
nel medesimo verbale è altresì attestata la dichiarazione rilasciata dal medesimo il quale, con affermazione confessoria, CP_2 dichiarava che era uscito dalla propria abitazione per festeggiare la Pasqua
Più in generale, le circostanze fattuali non sono state oggetto di specifica contestazione né in primo grado né in secondo grado né a fortiori , è stata puntualmente dedotta e comprovata una causa scriminante (la mera sussistenza di problemi di salute non
è sufficiente a giustificare ex se l'uscita dall'abitazione in assenza di ragioni precise alla base della stessa uscita).
Alcun rilievo può essere mosso all'amministrazione in termini di omessa notifica, risultando anche tale capo di motivazione della sentenza meritevole di riforma: il verbale era consegnato al trasgressore contestualmente all'accertamento, come puntualmente eccepito dalla e attestato da sottoscrizione, non disconosciuta dalla convenuta. CP_1
pagina 7 di 16 In definitiva in ragione di quanto esposto, le ragioni poste alla base della sentenza e, in accoglimento dei motivi di impugnazione ai rilievi, sono infondate.
3.L'assenza di condotta prevista come illecito e l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa emergenziale
Questione ulteriore, non affrontata nella pronuncia di primo grado perché assorbita, ma ora rilevante ai fini del giudizio, è costituita dall'approfondimento del motivo di opposizione della sanzione avente ad oggetto l'assenza di condotta prevista come illecito.
A riguardo in via generale e in punto di diritto ai sensi dell'art. 1 c.2 d.l. 25.3.2020
n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22.5.2020, n. 35 “ai sensi e per le finalità di cui al comma 1 (Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19…)possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative…”.
Ai sensi dell'art. 2 del citato D.L 19/2020 “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.”
Infine, l'art. 4 stabilisce che “il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”
La circostanza che le “sanzioni amministrative pecuniarie in forza del combinato disposto di una norma di legge e di una disposizione non avente forza di legge (d.p.c.m)” e pagina 8 di 16 che il divieto di circolazione non fossero stabilite espressamente ex lege non pone alcun problema di legittimità ovvero di lesione di principio di tassatività.
A riguardo, la Corte Costituzionale proprio con riferimento all'articolato normativo censurato dalla parte ricorrente di primo grado e in relazione ai dedotti violazione dei principi di tassatività e tipicità, si è già espressa escludendo univocamente una lesione ai citati principi costituzionali
Risulta meritevole di riproposizione, in via integrale, il punto di motivazione secondo cui “Come afferma la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, il d.l. n. 19 del 2020 si e' posto l'obiettivo di «sottoporre a una piu' stringente interpretazione del principio di legalita' la tipizzazione delle misure potenzialmente applicabili per la gestione dell'emergenza», e tale obiettivo ha perseguito «con una compilazione che riconduce a livello di fonte primaria il novero di tutte le misure applicabili all'emergenza stessa, nel cui ambito i singoli provvedimenti emergenziali attuativi potranno discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle di cui si ritenga esservi concretamente maggiore bisogno per fronteggiare nel modo piu' efficace l'emergenza stessa». In effetti, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020 stabilisce che,
«[p]er contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-
19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2»; e il comma 2 precisa, appunto, che, «[a]i sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso», una o piu' tra le misure ivi elencate, da intendersi come tipiche, per l'assenza di una clausola di apertura verso indefinite
«ulteriori misure», analoga a quella contenuta nell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 6 del 2020.
6.1.- La tipizzazione delle misure di contenimento - coerente con l'esigenza di assicurare il corretto rapporto tra fonti primarie e fonti secondarie, soprattutto in relazione alla natura delle censure proposte dal rimettente - e' stata accompagnata nell'economia del d.l. n. 19 del 2020 da ulteriori garanzie, sia per quanto attiene alla responsabilita' del Governo nei pagina 9 di 16 confronti del Parlamento, sia sul versante della certezza dei diritti dei cittadini. Il d.l. n.
19 del 2020 ha invero disposto la temporaneita' delle misure restrittive, adottabili solo
«per periodi predeterminati», e reiterabili non oltre il termine finale dello stato di emergenza (art. 1, comma 1); ha quindi stabilito che «[i]l Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto» (art. 2, comma 5), previsione, questa, alla quale si e' anteposto in sede di conversione che, salve ragioni di urgenza, «[i]l Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle
Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» (art. 2, comma 1); ha infine prescritto la pubblicazione dei d.P.C.m. nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione alle
Camere entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 2, comma 5). 6.2.- La tipizzazione delle misure di contenimento operata dal d.l. n. 19 del 2020 e' stata corredata dall'indicazione di un criterio che orienta l'esercizio della discrezionalita' attraverso i «principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso» (art. 1, comma
2). In tal senso assume rilievo - giacche' supporta sul piano istruttorio la messa in atto della disciplina primaria, rendendone piu' concreta ed effettiva la verifica giudiziale
- quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.l. n. 19 del 2020, cioe' che, «[p]er i profili tecnico-scientifici e l valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020». La fonte primaria, pertanto, non soltanto ha tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo all'autorita' di Governo l'assunzione di provvedimenti extra ordinem, ma ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalita' amministrativa, che e' di per se' del tutto incompatibile con l'attribuzione di potesta' legislativa ed e' molto piu' coerente con la previsione di una potesta' amministrativa, ancorche' ad efficacia generale. 6.3.- In
pagina 10 di 16 sostanza, il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potesta' legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste. 7.- La tipizzazione operata dal d.l. n. 19 del 2020 rivela la sua importanza sul piano del sistema delle fonti proprio riguardo alla misura di contenimento la cui violazione e' oggetto del giudizio a quo, cioe' il divieto di allontanamento dall'abitazione senza giustificato motivo. 7.1.- Il
d.l. n. 19 del 2020, a differenza del d.l. n. 6 del 2020, ha infatti specificamente previsto quali misure di contenimento le «limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni» (art. 1, comma 2, lettera a). Il d.P.C.m. 10 aprile
2020, nel prevedere, all'art. 1, comma 1, lettera a), che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute», e nello stabilire, all'art. 8, comma 1, che tutte le disposizioni in esso contenute «producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020», si e' dunque limitato ad adattare all'andamento della pandemia quanto stabilito in via generale dalla fonte primaria. Il contenuto tipizzato del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri smentisce l'ipotesi del rimettente circa il conferimento di potesta' legislativa da parte del decreto-legge. Risulta in tal modo rispettato quanto da questa Corte affermato a proposito dell'individuazione delle fonti primarie, e cioe' che, «in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonche' del loro raccordo con il sistema rappresentativo, una siffatta individuazione puo' essere disposta solo da fonti di livello costituzionale» (sentenza n.
361 del 2010). “ (Corte Cost. 22.10.2021 n. 198)
Ulteriormente è stato argomentato come “la tassativita' delle misure urgenti di contenimento acquisita dal d.l. n. 19 del 2020 induce ad accostare le stesse, per certi versi, agli «"atti" necessitati», in quanto «emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto», sicche' non e' dato riscontrare quella delega impropria pagina 11 di 16 di funzione legislativa dal Parlamento al Governo che il rimettente ipotizza nel denunciare la violazione degli artt. 76 e 77 Cost. 8.1.- Quali atti a contenuto tipizzato, le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 si distaccano concettualmente dal modello delle ordinanze contingibili e urgenti, che viceversa rappresentano il paradigma delle
"ordinanze necessitate" (a contenuto libero), seguito dal codice della protezione civile.
Malgrado il punto di intersezione rappresentato dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 non coincidono, infatti, con le ordinanze di protezione civile, l'emanazione delle quali compete pure al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 1 del 2018. Lo stesso d.P.C.m. 10 aprile 2020, applicabile nel caso di specie, pur richiamando nella premessa la dichiarazione dello stato di emergenza, fin dal titolo definisce le proprie disposizioni
«attuative» del d.l. n. 19 del 2020, e non del codice della protezione civile. 8.1.1.-
L'alternativita' dei modelli di regolazione non solleva tuttavia un problema di legittimita' costituzionale. Invero, nel riconoscere che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacche' attinente alla «profilassi internazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., questa Corte ha osservato che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice dell protezione civile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile», essendo «ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest'ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidita' e della imprevedibilita' con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (sentenza n.
37 del 2021). 8.1.2.- D'altronde, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento di alcuni d.P.C.m. attuativi del d.l. n. 19 del 2020 (parere 13 maggio 2021, n. 850), la legislazione sulle ordinanze contingibili e urgenti e lo stesso codice della protezione civile pagina 12 di 16 non assurgono al rango di leggi "rinforzate", sicche' il Parlamento ben ha potuto coniare un modello alternativo per il tramite della conversione in legge di decreti- legge che hanno rinviato la propria esecuzione ad atti amministrativi tipizzati. “ (Corte
Cost. 198/2021)
In ragione di quanto esposto, in definitiva la Corte ha concluso nel senso “- Per tutto quanto esposto, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del d.l. n.
19 del 2020 vanno dichiarate non fondate, poiche' le disposizioni oggetto di censura non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., ne' tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell'art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati. (Corte Cost 198/2021
I principi espressi dalla Corte Costituzionale precludono quindi il riconoscimento della fondatezza delle argomentazioni del sig. in primo grado e reiterate nel CP_2 presente giudizio di appello: alcun profilo di illegittimità può infatti predicarsi con riferimento al provvedimento sanzionatorio, né a fortiori può rilevarsi una illegittimità costituzionale in relazione al dpcm 8 marzo 2020 su cui l'atto si fonda, per violazione dei principi di tassatività e di tipicità.
Parimenti infondata l'eccezione circa una presunta difformità di contenuto normativo tra il dpcm 8 marzo 2020 e il successivo d.p.c.m. del 10.4.2020: l'utilizzo della formula “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo”, contenuta nel primo d.p.c.m. risulta analoga, sul piano dispositivo, infatti alla formula contenuta nel successivo d.p.c.m. secondo cui “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, i n ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case pagina 13 di 16 utilizzate per vacanza” ; al contrario, in quest'ultima disposizione sono espressamente previste deroghe tipizzate, assenti nel primo caso , avendo quindi una portata maggiormente estensiva.
Infine, l'applicazione della sanzione in attuazione al primo d.c.p.m. non può considerarsi irragionevole e contra legem, proprio perché il citato atto amministrativo era fondato su specifica disposizione di legge che stabiliva tale misura sanzionatoria pecuniaria
4. La richiesta di riduzione al minimo della sanzione
Sotto ulteriore e connesso profilo, non può essere accolto il motivo di impugnazione di riduzione al minimo della sanzione, peraltro genericamente formulato.
La disciplina legislativa, come sopra esposta, individua infatti un intervallo sanzionatorio compreso tra €400,00 a €3000,00; nel caso di specie era riconosciuta correttamente l'aggravante poiché la violazione era stata commessa mediante utilizzo del veicolo.
A questo proposito, pertanto, come esplicitato nel provvedimento, la misura di
€533,30 costituisce già, superati i trenta giorni per il pagamento della somma ridotta,
l'importo minimo previsto e non suscettibile di riduzione
La somma oggetto di condanna risulta quindi parametrata al minimo a cui aggiungere €9,00 per spese di procedimento e notifica
5. Le conclusioni e le spese
In definitiva, in ragione di quanto esposto, la sentenza di primo grado viene revocata e il provvedimento Protocollo M_IT PR_PVSPC 00006763 04/04/2024 III CP_3 notificata il 16/04/2024 è confermato e dichiarato esecutivo
Le spese del presente grado di giudizio sono addebitate sul sig. , in quanto CP_2 soccombente ex art. 91 c.p.c.
In adesione al preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.74, comma 2, non comporta che siano a carico dello
Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè “gli onorari e le spese” di cui all'art.131 D.P.R. cit. sono solo quelli pagina 14 di 16 dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – si impegna ad anticipare” (Corte di Cassazione
19.06.2012 n.10053)
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore inferiore a €1100 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta, e minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultando quindi pari a €362 oltre spese generali al
15% ; non si dispone condanna al pagamento di oneri riflessi in adesione a recente e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.2.2025 n. 4399) ma solo di Iva se dovuta;
parimenti da rifondere l'importo dovuto a titolo di contributo unificato, prenotato a debito stante la tipologia di controversia e la parte appellante, pari a
€64,5 trattandosi di giudizio di impugnazione di valore fino a €1100.
Al contrario in relazione alle spese di primo grado, in adesione al preferibile orientamento giurisprudenziale “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”. (Cass. 27.4.2016 n. 8413)
Conseguentemente, in assenza di specifica allegazione e documentazione delle spese sostenute, nulla è dovuto all , in relazione Controparte_1 alla fase di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte appellante
(C.F. ), e, Parte_1 P.IVA_1
pagina 15 di 16 per l'effetto:
a) revoca la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Voghera, Dott.
AN VA , resa nel procedimento iscritto al n. 623/2024, pronunciata in data
24.09.2024 depositata il 4.11.2024. n. 146 e reg. cron. 1635;
b) conferma la validità e l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla Controparte_6
PR_PVSPC 00006763 04/04/2024 AREA III notificata il 16/04/2024;
[...]
- II) Condanna altresì parte resistente (CF CP_2 C.F._1
a rimborsare alla parte appellante le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 64,5 per spese ed € 362 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, e iva, se dovuta.
Sentenza resa all'esito di udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pavia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
RE AM
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