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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4058 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], _1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. nato a [...] il [...], AR C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando _1 AR atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e reciproco assenso per
l'espatrio.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Assemini, nella Via Vanzetti n. 9, rimane assegnata alla ricorrente che vi abiterà con la figlia _1
, da sole. Persona_1
3. Il ricorrente continuerà ad abitare presso l'abitazione di via AR
Serchio n. 9 in Quartu Sant'Elena ove si è già trasferito da tempo, ovvero in altra abitazione come riterrà opportuno.
4. Nessun contributo per il mantenimento è reciprocamente previsto in quanto i coniugi godono entrambi di un proprio reddito di lavoro e sono economicamente indipendenti ed autosufficienti.
5. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia AR
, studentessa non economicamente autosufficiente ed indipendente, Per_1
Pag. 2 di 3 l'importo di € 350,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cura, istruzione, vestiario, sport, svago, cure mediche e quant'altro necessario.
6. La figlia potrà vedere e stare con il padre quando e quanto riterrà. Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4058 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], _1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. nato a [...] il [...], AR C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando _1 AR atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e reciproco assenso per
l'espatrio.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Assemini, nella Via Vanzetti n. 9, rimane assegnata alla ricorrente che vi abiterà con la figlia _1
, da sole. Persona_1
3. Il ricorrente continuerà ad abitare presso l'abitazione di via AR
Serchio n. 9 in Quartu Sant'Elena ove si è già trasferito da tempo, ovvero in altra abitazione come riterrà opportuno.
4. Nessun contributo per il mantenimento è reciprocamente previsto in quanto i coniugi godono entrambi di un proprio reddito di lavoro e sono economicamente indipendenti ed autosufficienti.
5. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia AR
, studentessa non economicamente autosufficiente ed indipendente, Per_1
Pag. 2 di 3 l'importo di € 350,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cura, istruzione, vestiario, sport, svago, cure mediche e quant'altro necessario.
6. La figlia potrà vedere e stare con il padre quando e quanto riterrà. Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3