Decreto cautelare 1 marzo 2021
Ordinanza cautelare 23 marzo 2021
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 10482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10482 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10482/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02255/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2021, proposto da TA EA, NA AS, IO IN, SC LO, MA AS, AU RE e RE TI, rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Di Franco, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) del bando indetto con PDG del 29 dicembre 2020, per il concorso interno per titoli a complessivi 150 posti (140 uomini; 10 donne) per la nomina alla qualifica di sostituto commissario del Corpo di polizia penitenziaria, predisposto ai sensi dell’art. 44, co. 14 septiesdecies , del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nella parte in cui: a) all’articolo 2 (requisiti di ammissione) ammette alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo; b) all’articolo 1 (posti a concorso) mette a concorso 140 posti per il personale maschile e solo 10 posti per il personale femminile; c) all’articolo 6 (titoli ammessi a valutazione) attribuisce alle categorie B), C) e D) il punteggio previsto dalle tabelle ivi riportate;
2) del decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dell’11 novembre 2020, oggetto della nota n. m_dg.GDAP.30/12/2020.0471299.U, con il quale si è provveduto a disciplinare complessivamente la procedura;
nonché per l’accertamento
- del diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso bandito con PDG del 29 dicembre 2020, con la conseguente condanna del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a porre in essere gli atti presupposti necessari a differire congruamente la data delle prove concorsuali;
- della violazione della parità di genere;
- della violazione delle norme attinenti al punteggio riconosciuto ai titoli ammessi a valutazione di cui alle tabelle riportate in riferimento alle categorie B), C) e D) richiamate dall’art. 6 del bando.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 4 aprile 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 25.2.2021 i soggetti indicati in epigrafe, premesso di avere acquisito la qualifica di ispettore della polizia penitenziaria, hanno impugnato il bando del Ministero della giustizia del 29.12.2020, relativo al concorso interno alla qualifica di sostituto commissario (150 posti, di cui 10 riservati al personale femminile), predisposto ai sensi dell’art. 44, co. 14 septiesdecies , d.lgs. n. 95/2017, nella parte in cui:
a) all’articolo 2 (requisiti di ammissione) ammette alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo;
b) all’articolo 1 (posti a concorso) mette a concorso 140 posti per il personale maschile e solo 10 posti per il personale femminile;
c) all’articolo 6 (titoli ammessi a valutazione) attribuisce alle categorie B), C) e D) il punteggio previsto dalle tabelle ivi riportate (in part.: “CATEGORIA B) - Anzianità nel ruolo degli ispettori, fino a punti 8,00, considerando, ai fini della valutazione di un anno di anzianità, anche la frazione superiore a mesi sei. CATEGORIA C) – Anzianità nella qualifica di ispettore superiore, fino a punti 3,00, considerando, ai fini della valutazione di un anno di anzianità, anche la frazione superiore a mesi sei. CATEGORIA D) Ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell’anno 2003: punti 6,00. Il candidato deve aver concluso l’intera procedura concorsuale e conseguito l’idoneità. Idoneità conseguita nei concorsi per ispettore superiore banditi successivamente all’anno 2003: punti 0,50 fino a un massimo di 2,00 punti”.
1.1. A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi:
(i) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 44, commi 14 e 22 bis septiesdecies , del d. lgs. 29 maggio 2017 n. 95 – Violazione dell’art. 17 d. lgs. 126/2018 - Eccesso di potere – Arbitrarietà - Travisamento – Illogicità - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta - Irragionevolezza – Invalidità – Sviamento”;
(ii) “Sempre sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 44, commi 14 e 22 bis septiesdecies , del d. lgs. 29 maggio 2017 n. 95 - Eccesso di potere - Arbitrarietà, travisamento - Illogicità, disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta, irragionevolezza – Invalidità - Sviamento - Violazione dei principi di par condicio concorrenziale - Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - Violazione della l. 241/90”;
(iii) “Violazione artt. 25, co. 1 e 2; art. 27, co.1 e 5 ed art. 29 d.lgs. n. 198/06 (codice delle pari opportunità) – Violazione art. 23 decreto legislativo n. 443/92 – Violazione art. 6 l. 395/1990 – illegittimità - Eccesso di potere – Arbitrarietà - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta – Irragionevolezza – Invalidità”;
(iv) “Violazione art. 23 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – Violazione del principio della parità di trattamento - Eccesso di potere – Arbitrarietà - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta – Irragionevolezza – Invalidità”.
2. Il Ministero della giustizia si è costituito in resistenza con atto di stile.
3. All’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 4 aprile 2025, in vista della quale la parte ricorrente ha presentato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5. Devono essere anzitutto esaminati i primi due motivi di ricorso, con cui i ricorrenti censurano il bando nella parte in cui non consente loro di partecipare alla selezione. La lex specialis , invero, prevede tra i requisiti di ammissione il “possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del presente bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo” (art. 2; v. all. 1 ric.), mentre i ricorrenti possono vantare esclusivamente la qualifica di ispettore della polizia penitenziaria.
5.1. In particolare, ad avviso degli istanti, il bando svilirebbe il ruolo di ispettore e non terrebbe conto delle modifiche apportate all’art. 44, co. 14 septiesdecies , d.lgs. n. 95/2017 (su cui si fonda l’indizione della procedura) dall’art. 17, d.lgs. n. 126/2018, con cui il legislatore avrebbe previsto un “ampliamento delle opportunità di progressione di carriera, proprio attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità anche del personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore del concorso indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003 [tra cui gli odierni ricorrenti]” (p. 7 ric.). In ogni caso, il predetto art. 44, co. 14 septiesdecies , d.lgs. n. 95/2017, nella parte in cui espressamente limita l’accesso al concorso agli ispettori superiori, violerebbe il “principio del favor partecipationis , negli artt. 2, 3 e 97 Cost., quale espressione del dovere di solidarietà, del principio di uguaglianza e ragionevolezza”, giacché realizzerebbe “un’evidente disparità di trattamento tra chi, vincitore del concorso indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, oggi riveste la sola qualifica di ispettore, e chi, sempre nel ruolo di ispettore, attualmente riveste una qualifica superiore maturata solo a seguito di uno scatto ‘automatico’ di anzianità” (pp. 9-10 ric.). Del resto, soggiungono i ricorrenti, gli istanti sarebbero in “possesso di tutti i titoli validi a ingenerare una legittima aspettativa in merito ad un’idonea valorizzazione del merito e della professionalità”, sicché la loro esclusione comporterebbe una violazione dei principi di legittimo affidamento, di uguaglianza, anche nell’accesso ai concorsi pubblici, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di logicità e di motivazione delle scelte amministrative.
5.2. Le censure sono prive di fondamento.
6. In primo luogo, giova osservare che la perimetrazione dei soggetti ammessi a partecipare al concorso straordinario di ispettore superiore discende direttamente dalla legge. L’art. 44, co. 14 septiesdecies , d.lgs. n. 95/2017, espressamente prevede che “[n]ell’anno 2020 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo”.
6.1. Da ciò deriva necessariamente l’infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti sostengono che l’amministrazione avrebbe dovuto operare una lettura sistematica e coordinata delle disposizioni che si riferiscono alla carriera con sviluppo direttivo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Invero, la disposizione surriferita è preclara nell’individuare i soggetti legittimati a partecipare alla procedura; sicché il bando non avrebbe potuto in alcun modo disattendere tale puntuale e perspicua previsione di legge.
6.2. In ogni caso, non ha alcun pregio il richiamo operato dai ricorrenti all’art. 17, d.lgs. n. 126/2018, nella parte in cui ha inserito all’art. 44, d.lgs. n. 95/2017, il seguente comma: “ 22-bis. Fino all’anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 ”. Tale disposizione è del tutto irrelata rispetto al concorso per cui è causa; sicché, anche a voler ritenere che con essa il legislatore abbia manifestato la volontà di ampliare le opportunità di progressione di carriera mediante “valorizzazione del merito e della professionalità anche del personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore del concorso indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003” (p. 7 ric.), ciò di certo non influisce sulla precisa disposizione contenuta nel precedente comma 14 septiesdecies , che, come sopra osservato, limita la partecipazione al concorso da bandirsi nel 2020 a chi è in possesso della qualifica di ispettore superiore.
7. Occorre a questo punto verificare se la questione di incostituzionalità dell’art. 44, co. 14 septiesdecies , d.lgs. n. 95/2017, prospettata con il secondo motivo di ricorso, superi il filtro della non manifesta infondatezza.
7.1. Al quesito deve darsi risposta negativa.
7.2. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: “a) vice ispettore; b) ispettore; c) ispettore capo; d) ispettore superiore; e) sostituto commissario” (art. 22, co. 1, d.l.gs. n. 443/1992).
7.3. Per quanto di interesse, la promozione a ispettore capo “si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa” (art. 30, d.lgs. cit.); quella a ispettore superiore “si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo” (art. 30- bis , d.lgs. cit.); quella a sostituto commissario “si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore” (art. 30- ter , d.lgs. cit.).
7.4. Nello sviluppo della carriera del ruolo degli ispettori è dunque ben marcata la differenza tra le varie articolazioni, richiedendosi, per il passaggio da una qualifica all’altra, merito ed esperienza; ordinariamente, peraltro, si può accedere alla qualifica di sostituto commissario solo per merito comparativo e non assoluto, ossia nei limiti dei posti disponibili, e soltanto qualora l’aspirante abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.
7.5. Non è dunque affatto irragionevole che il legislatore abbia riservato il concorso straordinario interno, che si inserisce nella complessiva riorganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria attuata con il più volte menzionato d.lgs. n. 95/2017, soltanto a chi abbia la qualifica di ispettore superiore; non vi è lesione alcuna dell’uguaglianza, giacché le qualifiche di ispettore e di ispettore superiore sono significativamente diverse; né di frustrazione delle aspettative di carriera o di affidamento o degli altri principi evocati dai ricorrenti, giacché i predetti potranno coltivare le loro aspirazioni di crescita all’interno del Corpo con i percorsi di promozione ordinariamente stabiliti (ovvero eventualmente con quelli straordinari che dovessero essere previsti; e solo in tale contesto si inserisce il richiamato art. 44, co. 22- bis , d.lgs. cit. ove prevede una riserva del venti per cento al concorso interno di vice commissario, ossia per l’accesso alla carriera dei funzionari, “al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003”; cfr. art. 7, co. 6, d.lgs. 146/2000).
7.6. Pertanto, anche il secondo motivo è infondato.
8. Da quanto precede consegue il necessario assorbimento delle ulteriori doglianze, il cui esame non è sorretto da alcun interesse dei ricorrenti. Invero, il terzo e il quarto motivo, attinenti rispettivamente alla dedotta disparità di trattamento in base al sesso e alla prospettata illegittimità di alcuni criteri di valutazione, presuppongono la possibilità di partecipare al concorso.
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
10. La novità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione quinta- S ), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Marcello Polimeno, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO