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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 871 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), Via Carducci n. 18 presso lo studio dell'Avv. Luca Scaramuzzino, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del Legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n. 43 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 290/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 18.05.2020 notificato il 27.05.2020.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
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Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni
1 applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1 ingiungere a al pagamento della somma di € 8.673,61, oltre interessi, Parte_1
relative ad una fattura n. 3027614337, rimasta insoluta. Il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva, pertanto, a di pagare la somma anzidetta, con il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 290/2020 del 18.05.2020. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione contestando la validità del credito azionato in monitorio per i Parte_1 motivi tutti di cui all'atto di opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni:” In via principale dichiarare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 290/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 18.05.2020 e notificato in data 27.05.2020; con vittoria di spese e competenza di lite;
In via subordinata dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità e
l'infondatezza nel merito dell'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo, rigettando in ogni caso la pretesa creditoria dell'opposta Con vittoria Controparte_1
di spese e competenze di lite”.
Ha resistito ribadendo la propria posizione creditoria e chiedendo nel merito Controparte_1
e in via principale: di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, “confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito e in via subordinata nella denegata,
e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di CP_1 CP_1 dell'importo di € 8.673,61, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata dal Giudice. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura strettamente documentale, e il Giudice all'udienza del 22/02/2021 concedeva la provvisoria esecuzione. Precisate le conclusioni all'udienza del 26.06.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di delibare sulle domande e sulle eccezioni delle parti è opportuno premettere alcune considerazioni sulla ripartizione dell'onere della prova nella presente causa.
Come noto, in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento dei danni da inadempimento e risoluzione, incombe al
2 creditore dimostrare il titolo la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, allegando il fatto d'inadempimento. Incombe invece al debitore allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria fatta valere in giudizio dall'opposta risulta pienamente provata attraverso il deposito della fattura, dell'estratto delle scritture contabili autenticate dal notaio, il cui valore probatorio è corroborato dalla generica contestazione dell'opponente.
E 'pacifico per costante giurisprudenza che: “in materia di somministrazione dell'energia elettrica, l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti. Tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite specifica contestazione, non essendo sufficiente una generica, dando dimostrazione del consumo reale di energia elettrica a lui addebitabile”. Alla luce del principio suddetto, l'opponente, - non ha assolto al proprio onere probatorio, limitando le proprie difese ad una generica contestazione, sull'assunto dell'insussistenza e infondatezza della pretesa creditoria, per non avere la convenuta società fornito idonea prova del credito azionato in monitorio-, senza nulla dimostrare in merito ad eventuali fatti idonei a paralizzare tale pretesa.
Pertanto, in assenza di specifica contestazione e quindi di elementi, atti ad inficiare la legittimità di quanto richiesto dall'opposta con il decreto ingiuntivo e, l'attendibilità dei consumi comunicati dal distributore, il quantum degli stessi risulta provato dalla fattura.
Per tali ragioni, la spiegata opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese ai giudizi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 290/2020 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme in data 18.05.2020 notificato il 27.05.2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 2.540,00 oltre spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
3 Lamezia Terme, 07/01/2025
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Il Gop
Avv. Anna Destito