TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 645/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. LOMBARDI C.F._1
ELVIRA del Foro di Imperia.
E
nata a [...] l'[...], codice fiscale CP_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. D'IGNAZIO C.F._2
ANNA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio concordatario a SANREMO (IM) in data 30/07/2005;
• hanno avuto , minorenne e maggiorenne;
Per_1 Per_2
• hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a SANREMO (IM) il 30/07/2005 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2005, parte II, serie A, atto n.
43) tra e , alle seguenti concordate Parte_1 CP_1
condizioni:
A) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, stabilendo la propria residenza ove meglio riterranno, eventualmente anche all'estero.
2 B) l figlio minore, , verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica, con la madre, presso la casa di Sanremo, via L. Ariosto n. 119; le decisioni più importanti nell'interesse del ragazzo, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
C) La casa coniugale sita in Sanremo, via L. Ariosto n. 119, piano primo, in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata alla moglie con gli arredi e le pertinenze in considerazione dell'interesse dei figli ad abitarla.
Il mutuo acceso sulla stessa verrà pagato al 50% da ciascuno dei coniugi. In punto si precisa tuttavia che, in ragione del modesto reddito di cui gode la moglie e del fatto che la stessa dal momento dell'assegnazione dovrà sostenere integralmente tutti i costi per le utenze domestiche che si impegna a volturare a suo nome, potrebbe accadere che ella, incolpevolmente, non riesca a versare i ratei di mutuo alla scadenza, cosa di cui si rende espressamente edotto il marito il quale accetta di anticiparli per averne il rimborso non appena possibile in seguito. Si evidenzia, inoltre che l'immobile si sviluppa su due piani con appartamenti distinti di cui solo quello al primo piano è adibito a casa familiare poiché quello al piano terra abbisogna di completa ristrutturazione (infissi adeguati, ferri battuti di sicurezza per le finestre poste al piano terreno, ecc.) che i coniugi oggi non sono in grado di eseguire per i costi eccessivi della stessa.
Resta inteso che, una volta completata la ristrutturazione già intrapresa, la moglie potrà trasferirsi con i figli nella abitazione sita al piano sottostante, lasciando libera la casa familiare e che il marito, ove ne avesse necessità, potrà fare uso del restante appartamento rimasto libero al piano superiore. In difetto i coniugi, comproprietari, concorderanno insieme l'utilizzo dell'appartamento non fruito dai figli con la madre.
Quanto al giardino le parti si impegnano a tenerlo in ordine occupandosene ciascuno secondo le proprie disponibilità di tempo e denaro;
D) Il padre verserà mensilmente, a decorrere dal mese di deposito dell'odierno ricorso come peraltro ha fatto sinora, alla madre, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei due figli, la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno a partire dall'anno successivo a quello della sua decorrenza, secondo la
3 variazione degli indici ISTAT FOI, solo se positiva. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare (fatta CP_1
eccezione per il mese di deposito del presente atto, nel quale il pagamento potrà avvenire nel giorno del relativo adempimento). Ciascun genitore rimborserà all'altro, secondo le modalità qui di seguito descritte, le spese accessorie contenute nell' elencazione adottata per prassi da Codesto Tribunale che si riporta qui pedissequamente per comodità di consultazione e che non sono comprese nell'assegno di mantenimento di cui sopra:
a ) spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di
Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
b) spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini. Spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari. Spese extrascolastiche
e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo. Spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze. Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo, provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all' altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa;
per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (compreso whatsapp o sms) entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. Ciascuno dei genitori
4 porterà in detrazione le spese sostenute nell'interesse del minore secondo il dettato della
Legge.
E) L'assegno Unico Universale eventualmente percepito dal nucleo resterà direttamente ed integralmente assegnato alla madre collocataria, per espresso accordo intervenuto tra i genitori. La sig.ra è dunque fin d'ora autorizzata a richiederlo unilateralmente, e CP_1
il sig. si obbliga a sottoscrivere qualsivoglia modulistica o dichiarazione richiesta Parte_1 dall'Ente erogatore ai fini dell'accredito diretto ed integrale di cui sopra.
F) Il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente Per_1
calendario, salvi sempre migliori accordi tra i genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- infrasettimanalmente più pomeriggi con pranzo o cena da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso e nel rispetto delle esigenze scolastiche, sociali e ricreative del figlio;
- durante l'estate 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali la metà dei giorni di sospensione scolastica, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori delle giornate festive di Natale, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta.
G) Nulla sulle spese trattandosi di domanda congiunta e impegnandosi ciascuna Parte a pagare esclusivamente il professionista incaricato della sua difesa. Con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di SANREMO (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 12/02/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
5