Art. 29. Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella
((progressione di carriera))
( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3 )
1. E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
((progressione di carriera))
( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3 )
1. E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.