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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2024, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 90/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 90 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Roberta Cuseo
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Latina, depositato in data 13 marzo 2023, Parte_1
esponeva:
che aveva lavorato dal 1976 al 2021 come marmista e successivamente come operaio edile, dapprima come manovale, poi muratore, e infine carpentiere per diverse imprese di costruzione;
che nello svolgimento di tali mansioni era stato esposto per molti anni a livelli significativi di rumore provocato dalle attrezzature utilizzate, quali: martello pneumatico, frullino a mano, martello, sega circolare,
vibratore, trapano;
che per tale motivo aveva sviluppato una malattia professionale consistente in ipoacusia sensoriale bilaterale, con un un danno biologico pari al 10% ex D. L.vo n. 38/2000;
che l' aveva ingiustamente negato la prestazione con la seguente motivazione: “La documentazione CP_1
acquisita non è sufficiente ad esprimere un giudizio medico legale”;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) accertare e dichiarare che la malattia denunciata dal sig. in data 06.07.2021 è di Parte_1
origine professionale, quale esito diretto del lavoro svolto e delle mansioni espletate;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, in conseguenza della suddetta malattia professionale, pari al 10% o nella minore percentuale in ogni caso superiore al minimo indennizzabile che verrà accertata nel corso del giudizio a seguito dell'espletanda C.T.U.
medico-legale;
3) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in CP_1
favore del ricorrente il relativo indennizzo, nelle forme, misura e modalità di cui all'art. 13 D.Lgs. 38/2000
con le decorrenze di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione del diritto al saldo effettivo>>.
Resisteva l' CP_1
3. Con sentenza n. 1140/2023 pubblicata il 30 novembre 2023 l'adito Tribunale rigettava il ricorso. Affermava il primo giudice:
che il ricorso era <
modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa prestata dall'istante>>;
che i capitoli di prova richiesti erano <>;
che nel ricorso era assente <
di ciascuna delle mansioni indicate in ricorso, ciascuna delle quali comportante una diversa modalità di esecuzione e dunque di esposizione al rischio>>.
4. Con ricorso del 12 gennaio 2024 il interponeva appello. Pt_1
L' resisteva. CP_1
5. Con un unico motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
<> egli ha <
quale marmista dal 1976 al 1985 e successivamente fino al 2021 come operaio edile, inizialmente come manovale, poi muratore ed infine carpentiere per conto di diverse imprese di costruzione (come da estratto contributivo dell' allegato al fascicolo di primo grado e non contestato dall' >>; CP_2 CP_1
< fosse comune alla generale attività Parte_1
di operaio edile non autorizzava il Giudice di primo grado, in mancanza di motivazione dettagliata ed esauriente sia sotto il profilo tecnico che logico, ad escludere che l'utilizzo di quegli attrezzi potesse comunque integrare le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta>>;
<
grado>> <
che non tutti i giorni un operaio edile e pertanto un muratore, un carpentiere o un manovale utilizza il martello pneumatico o il frullino o il trapano o le seghe o il martello manuale>>, <
in maniera ricorrente e costante>>; <
dedotto che il sig. ha utilizzato martelli pneumatici, frullini a mano, martelli, seghe Parte_1
circolari, piastre vibranti, trapani. Trattasi, di macchine che producono e trasmettono vibrazioni anche considerevoli>>;
6. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Corte ha disposto CT medico – legale.
Il perito, dott. , Specialista in medicina legale e delle assicurazioni Specialista in medicina del Persona_1
lavoro, ha accertato quanto segue:
<
neurosensoriale bilaterale.
Gli esami audiometrici allegati non lasciano dubbi sulla presenza di tale infermità.
L'ipoacusia è di medio grado, con una forte caduta a livello delle alte frequenze (8000 Hz).
Per poter affermare che un'ipoacusia sia di origine professionale, ovvero da esposizione a rumore, la curva audiometrica deve, in genere, esprimere un andamento caratteristico>>;
<
verso le alte frequenze.
Ciò è dato dal fatto che, all'interno dell'organo del le cellule deputate alla ricezione di tali frequenze Pt_2
sono le prime ad essere interessate.
La curva audiometrica assume quindi un tipico andamento “a cucchiaio”.
In tale fase il paziente difficilmente avverte il danno, in quanto le frequenze interessate dalla voce di conversazione non sono ancora compromesse;
successivamente l'interessamento si estende alle frequenze più basse (2000 Hz) correlate alla voce di conversazione ed il paziente avverte lo scemare dell'udito.
Col progredire dell'insulto acustico il calo della curva audiometrica si allarga alle frequenze più basse e la sordità assume un carattere di gravità. Tale sintetico schema è utile per poter a volte individuare, all'occorrenza, l'epoca di inizio di un'ipoacusia da rumore e la sua evoluzione.
Nel caso in esame vediamo che l'andamento della curva audiometrica non presenta il caratteristico andamento “a cucchiaio” e, inoltre, mostra una forte caduta sulle alte frequenze (8000 Hz) a fronte di un deficit modesto sulle frequenze 2000 – 3000 – 4000 Hz (foto 2).
Ciò, va detto, non è assolutamente dirimente per ammettere o escludere un'ipoacusia da rumore, essendo frequente il riscontro di forme miste, ovvero di ipoacusie correlate ad una presbiacusia che mascherano l'incidenza del rumore;
condizioni possibili a riscontrarsi ma che sembrano di difficile applicazione al caso in esame>>;
<
e la dimostrazione di una ipoacusia neurosensoriale.
Il rapporto causale tra la presunta causa (il rumore) e l'effetto (ipoacusia) deve essere sostenuto anche da fattori quali, oltre all'andamento della curva audiometrica, l'intensità della fonte rumorosa e il tempo di esposizione ad essa da parte del soggetto.
A tal proposito va osservato come non è in atti alcun documento che possa provare, quali siano state le fonti rumorose a cui è stato esposto il ricorrente, se non quelle generiche presenti in ogni cantiere edile;
né la frequenza temporale dell'utilizzo di strumenti meccanici (frullini, demolitori etc.) tipici dell'attività edile;
né
la durata di utilizzo di tali strumenti per ogni turno di lavoro>>;
Nulla è provato circa l'intensità e la durata del rumore prodotto da strumenti meccanici nell'ambiente di lavoro del ricorrente, se non una generica e condivisibile presenza di rumorosità tipica di un cantiere edile>>.
Il CT ha, quindi, così concluso:
< è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Parte_1 L'infermità ipoacusia neurosensoriale bilaterale non è, con ragionevole probabilità, causalmente correlata,
nella sua insorgenza, all'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
ovvero non è da giudicare come malattia professionale>>.
7. Il CT ha anche replicato ai rilievi della parte ricorrente (Il fatto incontrovertibile è che il cantiere sia un
ambiente molto rumoroso per la sua stessa essenza, dato che vengono usate, dagli operai, attrezzature che
producono rumore e vibrazioni otolesive, e l'operaio edile è esposto a fonte di rumore otolesivo non solo in
ragione dell'uso di tali attrezzature da parte sua, ma anche da parte dei compagni di lavoro) affermando che:
<
intensità variabile secondo il tipo di cantiere e l'utilizzo più o meno frequente di strumenti meccanici;
ma questo è un dato statistico che nulla dice sull'ambiente, rumoroso e meno, del cantiere dove il periziando ha operato.
Le generiche, e condivisibili, affermazioni di parte attrice non possono essere utilizzate come elemento di valutazione nel caso specifico in quanto, proprio perché basate su dati statistici, nulla dicono in ordine alla causa/concausa dell'ipoacusia allegata.
Questa, ipoacusia neurosensoriale, manca dei caratteri oggettivi, riferiti all'andamento grafico dell'audiometria, che possano ragionevolmente riportare la sua origine al rumore;
né può essere individuabile, nella curva audiometrica allegata, una qualche caratteristica che possa correlarsi ad una concausalità da rumore>>.
8. In definitiva, con argomentazioni scientifiche molto argomentate, il CT ha escluso che l'aver il Pt_1
lavorato, con le allegate mansioni, presso cantieri edili esposto ai rumori tipici di tale ambiente di lavoro costituisca (con)causa molto probabile dell'ipocausia denunciata.
D'altra parte, il ha rappresentato (e ha chiesto di provare a mezzo testi) di essere stato esposto a Pt_1
rumori provocati dalle attrezzature ordinariamente utilizzate in cantiere (martello pneumatico, frullino a mano, martello, sega circolare, vibratore, trapano) e non già a rumori diversi ed ulteriori che lascino ipotizzare un'esposizione abnorme, tale da far ritenere plausibile una concausalità dell'ambiente lavorativo, ad onta delle risultanze della curva audiometrica.
Ne consegue la ultroneità della richiesta prova testimoniale (che, peraltro, il Tribunale ha dichiarato in rito inammissibile perché genericamente formulata, con statuizione non specificamente censurata).
9. Pertanto, sulla scorta delle conclusioni del CT (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico – legali) l'appello va rigettato.
Il va esente dal pagamento delle spese processuali, perché ha presentato la dichiarazione di cui Pt_1
all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024, da nei Parte_1
confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina in data 30 novembre 2023 CP_1
Dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CT. CP_1
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 90 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Roberta Cuseo
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Latina, depositato in data 13 marzo 2023, Parte_1
esponeva:
che aveva lavorato dal 1976 al 2021 come marmista e successivamente come operaio edile, dapprima come manovale, poi muratore, e infine carpentiere per diverse imprese di costruzione;
che nello svolgimento di tali mansioni era stato esposto per molti anni a livelli significativi di rumore provocato dalle attrezzature utilizzate, quali: martello pneumatico, frullino a mano, martello, sega circolare,
vibratore, trapano;
che per tale motivo aveva sviluppato una malattia professionale consistente in ipoacusia sensoriale bilaterale, con un un danno biologico pari al 10% ex D. L.vo n. 38/2000;
che l' aveva ingiustamente negato la prestazione con la seguente motivazione: “La documentazione CP_1
acquisita non è sufficiente ad esprimere un giudizio medico legale”;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) accertare e dichiarare che la malattia denunciata dal sig. in data 06.07.2021 è di Parte_1
origine professionale, quale esito diretto del lavoro svolto e delle mansioni espletate;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, in conseguenza della suddetta malattia professionale, pari al 10% o nella minore percentuale in ogni caso superiore al minimo indennizzabile che verrà accertata nel corso del giudizio a seguito dell'espletanda C.T.U.
medico-legale;
3) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in CP_1
favore del ricorrente il relativo indennizzo, nelle forme, misura e modalità di cui all'art. 13 D.Lgs. 38/2000
con le decorrenze di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione del diritto al saldo effettivo>>.
Resisteva l' CP_1
3. Con sentenza n. 1140/2023 pubblicata il 30 novembre 2023 l'adito Tribunale rigettava il ricorso. Affermava il primo giudice:
che il ricorso era <
modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa prestata dall'istante>>;
che i capitoli di prova richiesti erano <>;
che nel ricorso era assente <
di ciascuna delle mansioni indicate in ricorso, ciascuna delle quali comportante una diversa modalità di esecuzione e dunque di esposizione al rischio>>.
4. Con ricorso del 12 gennaio 2024 il interponeva appello. Pt_1
L' resisteva. CP_1
5. Con un unico motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
<> egli ha <
quale marmista dal 1976 al 1985 e successivamente fino al 2021 come operaio edile, inizialmente come manovale, poi muratore ed infine carpentiere per conto di diverse imprese di costruzione (come da estratto contributivo dell' allegato al fascicolo di primo grado e non contestato dall' >>; CP_2 CP_1
< fosse comune alla generale attività Parte_1
di operaio edile non autorizzava il Giudice di primo grado, in mancanza di motivazione dettagliata ed esauriente sia sotto il profilo tecnico che logico, ad escludere che l'utilizzo di quegli attrezzi potesse comunque integrare le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta>>;
<
grado>> <
che non tutti i giorni un operaio edile e pertanto un muratore, un carpentiere o un manovale utilizza il martello pneumatico o il frullino o il trapano o le seghe o il martello manuale>>, <
in maniera ricorrente e costante>>; <
dedotto che il sig. ha utilizzato martelli pneumatici, frullini a mano, martelli, seghe Parte_1
circolari, piastre vibranti, trapani. Trattasi, di macchine che producono e trasmettono vibrazioni anche considerevoli>>;
6. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Corte ha disposto CT medico – legale.
Il perito, dott. , Specialista in medicina legale e delle assicurazioni Specialista in medicina del Persona_1
lavoro, ha accertato quanto segue:
<
neurosensoriale bilaterale.
Gli esami audiometrici allegati non lasciano dubbi sulla presenza di tale infermità.
L'ipoacusia è di medio grado, con una forte caduta a livello delle alte frequenze (8000 Hz).
Per poter affermare che un'ipoacusia sia di origine professionale, ovvero da esposizione a rumore, la curva audiometrica deve, in genere, esprimere un andamento caratteristico>>;
<
verso le alte frequenze.
Ciò è dato dal fatto che, all'interno dell'organo del le cellule deputate alla ricezione di tali frequenze Pt_2
sono le prime ad essere interessate.
La curva audiometrica assume quindi un tipico andamento “a cucchiaio”.
In tale fase il paziente difficilmente avverte il danno, in quanto le frequenze interessate dalla voce di conversazione non sono ancora compromesse;
successivamente l'interessamento si estende alle frequenze più basse (2000 Hz) correlate alla voce di conversazione ed il paziente avverte lo scemare dell'udito.
Col progredire dell'insulto acustico il calo della curva audiometrica si allarga alle frequenze più basse e la sordità assume un carattere di gravità. Tale sintetico schema è utile per poter a volte individuare, all'occorrenza, l'epoca di inizio di un'ipoacusia da rumore e la sua evoluzione.
Nel caso in esame vediamo che l'andamento della curva audiometrica non presenta il caratteristico andamento “a cucchiaio” e, inoltre, mostra una forte caduta sulle alte frequenze (8000 Hz) a fronte di un deficit modesto sulle frequenze 2000 – 3000 – 4000 Hz (foto 2).
Ciò, va detto, non è assolutamente dirimente per ammettere o escludere un'ipoacusia da rumore, essendo frequente il riscontro di forme miste, ovvero di ipoacusie correlate ad una presbiacusia che mascherano l'incidenza del rumore;
condizioni possibili a riscontrarsi ma che sembrano di difficile applicazione al caso in esame>>;
<
e la dimostrazione di una ipoacusia neurosensoriale.
Il rapporto causale tra la presunta causa (il rumore) e l'effetto (ipoacusia) deve essere sostenuto anche da fattori quali, oltre all'andamento della curva audiometrica, l'intensità della fonte rumorosa e il tempo di esposizione ad essa da parte del soggetto.
A tal proposito va osservato come non è in atti alcun documento che possa provare, quali siano state le fonti rumorose a cui è stato esposto il ricorrente, se non quelle generiche presenti in ogni cantiere edile;
né la frequenza temporale dell'utilizzo di strumenti meccanici (frullini, demolitori etc.) tipici dell'attività edile;
né
la durata di utilizzo di tali strumenti per ogni turno di lavoro>>;
Nulla è provato circa l'intensità e la durata del rumore prodotto da strumenti meccanici nell'ambiente di lavoro del ricorrente, se non una generica e condivisibile presenza di rumorosità tipica di un cantiere edile>>.
Il CT ha, quindi, così concluso:
< è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Parte_1 L'infermità ipoacusia neurosensoriale bilaterale non è, con ragionevole probabilità, causalmente correlata,
nella sua insorgenza, all'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
ovvero non è da giudicare come malattia professionale>>.
7. Il CT ha anche replicato ai rilievi della parte ricorrente (Il fatto incontrovertibile è che il cantiere sia un
ambiente molto rumoroso per la sua stessa essenza, dato che vengono usate, dagli operai, attrezzature che
producono rumore e vibrazioni otolesive, e l'operaio edile è esposto a fonte di rumore otolesivo non solo in
ragione dell'uso di tali attrezzature da parte sua, ma anche da parte dei compagni di lavoro) affermando che:
<
intensità variabile secondo il tipo di cantiere e l'utilizzo più o meno frequente di strumenti meccanici;
ma questo è un dato statistico che nulla dice sull'ambiente, rumoroso e meno, del cantiere dove il periziando ha operato.
Le generiche, e condivisibili, affermazioni di parte attrice non possono essere utilizzate come elemento di valutazione nel caso specifico in quanto, proprio perché basate su dati statistici, nulla dicono in ordine alla causa/concausa dell'ipoacusia allegata.
Questa, ipoacusia neurosensoriale, manca dei caratteri oggettivi, riferiti all'andamento grafico dell'audiometria, che possano ragionevolmente riportare la sua origine al rumore;
né può essere individuabile, nella curva audiometrica allegata, una qualche caratteristica che possa correlarsi ad una concausalità da rumore>>.
8. In definitiva, con argomentazioni scientifiche molto argomentate, il CT ha escluso che l'aver il Pt_1
lavorato, con le allegate mansioni, presso cantieri edili esposto ai rumori tipici di tale ambiente di lavoro costituisca (con)causa molto probabile dell'ipocausia denunciata.
D'altra parte, il ha rappresentato (e ha chiesto di provare a mezzo testi) di essere stato esposto a Pt_1
rumori provocati dalle attrezzature ordinariamente utilizzate in cantiere (martello pneumatico, frullino a mano, martello, sega circolare, vibratore, trapano) e non già a rumori diversi ed ulteriori che lascino ipotizzare un'esposizione abnorme, tale da far ritenere plausibile una concausalità dell'ambiente lavorativo, ad onta delle risultanze della curva audiometrica.
Ne consegue la ultroneità della richiesta prova testimoniale (che, peraltro, il Tribunale ha dichiarato in rito inammissibile perché genericamente formulata, con statuizione non specificamente censurata).
9. Pertanto, sulla scorta delle conclusioni del CT (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico – legali) l'appello va rigettato.
Il va esente dal pagamento delle spese processuali, perché ha presentato la dichiarazione di cui Pt_1
all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024, da nei Parte_1
confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina in data 30 novembre 2023 CP_1
Dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CT. CP_1
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis