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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2024, n. 5739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5739 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6911/2019 R.G.,
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Grazia
Ventura, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pm, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto, ai
1 sensi dell'art.127-ter, c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2019, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la sua separazione personale da , con cui Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Santa Maria di Licodia il 20.12.1997 e dal quale era nata, il 21.11.1999, la figlia Per_1
Ha dedotto la ricorrente che la convivenza era divenuta intollerabile e che la separazione di fatto era avvenuta già molti anni prima rispetto all'introduzione del presente giudizio.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale nella quale convive con la figlia maggiorenne ed economicamente autonoma. Per_1
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Controparte_1
giudizio.
All'udienza presidenziale del 19.10.2021, non essendo il resistente comparso, non
è stato possibile esperire tra le parti il tentativo di conciliazione;
quindi, la causa è
stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione in fase contenziosa del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, sulla base della documentazione in atti, la causa è
stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione di
[...]
all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di CP_1
esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla
2 ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi . Parte_2
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, rileva il collegio che, nei propri atti, la ricorrente, a fondamento della richiesta, ha dedotto che la figlia è con lei convivente, ancorché economicamente autonoma, così difettando il presupposto in ordine al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Per giurisprudenza costante, infatti: “L'assegnazione della casa familiare non può
prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con
i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile
dell'assegnazione” (Cass. n.23591/2010,; Cass. n 15753/2013)
La ratio sottesa al richiamato orientamento del Supremo Collegio è chiaramente finalizzata a tutelare l'interesse della prole a conservare l'"habitat" naturale e necessario alla propria crescita serena, con la conseguenza che, in assenza di prole, o in presenza di prole maggiorenne ma economicamente autonoma, nulla deve essere disposto in punto di assegnazione della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico ordinario della proprietà.
Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata.
Attesa la natura della controversia e considerata la contumacia di parte resistente,
nulla deve disporsi sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di , Controparte_1
3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Santa Maria Di Licodia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 15, parte I, anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
22.11.2024
Il Giudice est./rel. Il Presidente
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6911/2019 R.G.,
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Grazia
Ventura, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pm, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto, ai
1 sensi dell'art.127-ter, c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2019, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la sua separazione personale da , con cui Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Santa Maria di Licodia il 20.12.1997 e dal quale era nata, il 21.11.1999, la figlia Per_1
Ha dedotto la ricorrente che la convivenza era divenuta intollerabile e che la separazione di fatto era avvenuta già molti anni prima rispetto all'introduzione del presente giudizio.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale nella quale convive con la figlia maggiorenne ed economicamente autonoma. Per_1
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Controparte_1
giudizio.
All'udienza presidenziale del 19.10.2021, non essendo il resistente comparso, non
è stato possibile esperire tra le parti il tentativo di conciliazione;
quindi, la causa è
stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione in fase contenziosa del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, sulla base della documentazione in atti, la causa è
stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione di
[...]
all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di CP_1
esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla
2 ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi . Parte_2
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, rileva il collegio che, nei propri atti, la ricorrente, a fondamento della richiesta, ha dedotto che la figlia è con lei convivente, ancorché economicamente autonoma, così difettando il presupposto in ordine al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Per giurisprudenza costante, infatti: “L'assegnazione della casa familiare non può
prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con
i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile
dell'assegnazione” (Cass. n.23591/2010,; Cass. n 15753/2013)
La ratio sottesa al richiamato orientamento del Supremo Collegio è chiaramente finalizzata a tutelare l'interesse della prole a conservare l'"habitat" naturale e necessario alla propria crescita serena, con la conseguenza che, in assenza di prole, o in presenza di prole maggiorenne ma economicamente autonoma, nulla deve essere disposto in punto di assegnazione della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico ordinario della proprietà.
Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata.
Attesa la natura della controversia e considerata la contumacia di parte resistente,
nulla deve disporsi sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di , Controparte_1
3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Santa Maria Di Licodia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 15, parte I, anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
22.11.2024
Il Giudice est./rel. Il Presidente
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