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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/1/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1639/2021
vertente tra
Parte_1
(avv. TORRIERO DAVID e avv. TORRIERO CLAUDIO)
Parte appellante contro
CP_1
(avv. CELOTTO ALFONSO)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 719/2021 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro in data 27.4.2021
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Velletri, dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di di ricollocazione presso il polo di Pomezia con la qualità di Parte_1 collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo pieno e indeterminato e riconoscimento dell'anzianità già maturata, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine contrattuale e di condanna dell' al pagamento, a tale CP_1 titolo, della somma di € 30.981,12.
Detta sentenza viene ora appellata dalla che ne chiede la riforma parziale nella parte Parte_1 di soccombenza.
Si costituisce la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Disposto un rinvio all'udienza odierna per malfunzionamento della piattaforma telematica Pt_2 all'udienza del 17.12.2024, la causa, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°
premesso di lavorare alle dipendenze della con la qualifica di Parte_3 CP_2 collaboratore professionale Sanitario Infermiere a tempo indeterminato dal 1.7.1995 e di avere stipulato il 2.6.2008 un contratto a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Professionale
Sanitario Ostetrica Cat. D con contestuale collocamento in aspettativa temporanea non retribuita nel profilo di infermiere; dedotto l'intervento di successive reiterate proroghe del contratto a termine del 2008 per riorganizzazione della rete di assistenza regionale e relative determinazioni di collocamento in aspettativa, ha proposto domanda risarcitoria muovendo dalla illegittima reiterazione di tali contratti, precisando di avere più volte richiesto il passaggio orizzontale da infermiere ad ostetrica ai sensi del vigente art. 17 del CCNL, di non avere ottenuto bonariamente quanto sopra e di avere partecipato, superandola, alla selezione espletata in conformità alla delibera Cont n.1086 del 28/12/2017; di avere inutilmente richiesto alla l'inclusione dell'anzianità di servizio già maturata;
di non essere per tale motivo addivenuta alla sottoscrizione del contratto, pure a ciò invitata dall'amministrazione sanitaria.
Il Tribunale, sulla scorta del principio giurisprudenziale (Cass. ord. 17.7.2020 n. 15353) secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa - effetto, ha ritenuto che, pure avendo la ricorrente ottenuto l'immissione in ruolo a seguito di superamento di concorso, la stabilizzazione offerta dall' e rifiutata dalla lavoratrice costituisse comunque idonea riparazione Parte_4 della lesione sofferta, stante da una parte il rifiuto della ricorrente a sottoscrivere il contratto Cont di lavoro a tempo indeterminato, dall'altra la irrilevanza della resistenza della (ove sussistente) a riconoscere l'anzianità di servizio pregressa, rilievo che non escludeva la completa riparazione di un danno riferito proprio al rapporto di lavoro protrattosi con contratti a termine dal 2008, e non al precedente contratto a tempo indeterminato, mai cessato.
Con il primo motivo di appello la lamenta il mancato adeguamento del giudice Parte_1 all'orientamento della costante giurisprudenza europea e nazionale in tema di abuso dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione per esigenze aziendali.
Con il secondo lamenta l'errore di aver ritenuto che la “stabilizzazione offerta” costituisse “idonea riparazione”, non avendo il giudice considerato che il danno si era protratto ulteriormente rispetto al 2008, ossia fino al termine dell'aspettativa il 27 dicembre 2018 (con il ricollocamento della Cont ricorrente nel polo originario di Pomezia). Lo stesso documento prodotto dalla su richiesta del giudice per attestare l'“anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici” non dimostrava il Cont riconoscimento dell'anzianità di servizio da parte della ma solo il riconoscimento della raggiunta fascia economica D6.
Con il terzo motivo lamenta che non vi era stata alcuna offerta di stabilizzazione, poiché la ricorrente, a seguito di vincita di concorso bandito con delibera 1086 del 28.12.2017, avrebbe dovuto dimettersi e sottoscrivere un nuovo contratto alle condizioni vigenti. Anche il mantenimento del contratto a tempo indeterminato come infermiera non poteva giustificare il mancato riconoscimento del danno, atteso che il contratto era “congelato” per aspettativa (non producendo quindi effetti); che il susseguirsi di contratti a tempo determinato per oltre dieci anni era stato condizionato da esigenze aziendali di garanzia del servizio;
che ad ogni modo un danno era stato arrecato. Il Tribunale non aveva colto quale fosse la natura del danno. Il mantenimento del trattamento economico durante il suddetto decennio era diverso dall'anzianità di servizio ai fini giuridici e da qui la giustificatezza del danno, elemento tra l'altro non indispensabile per il riconoscimento del ristoro.
Con ulteriore motivo censura l'errata lettura delle emergenze testimoniali, inconferenti sulla realtà documentale dei fatti e sugli anni antecedenti al 2018. Inoltre la pronuncia impugnata aveva erroneamente parametrato il risarcimento del danno all'offerta aziendale di stabilizzazione (qualificandola addirittura come completa riparazione), sconfinando in tal modo in un vizio di ultrapetita ed in un'aperta violazione dell'art. 101, comma 2 Cost.
L'appello, sotto tutti i profili dedotti nei motivi di gravame, congiuntamente esaminabili, è infondato.
La ha proposto alla ricorrente un'offerta di stabilizzazione a tempo pieno e CP_1 indeterminato, con riconoscimento dei periodi di anzianità di servizio con la qualifica di Ostetrica.
Cont Nella nota del 7 marzo 2018 l' ha invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici della Pt_4 per la stipula, già affermando che le sarebbe stato proposto “un contratto a tempo indeterminato nella posizione di Ostetrica”, “con mantenimento del trattamento economico e della fascia in godimento”. Cont La bozza del contratto (doc. 7 fascicolo , facente espresso riferimento alla procedura di stabilizzazione ex delibera n.1086 del 28/12/2017, superata dalla ricorrente, prevede: “La retribuzione iniziale è stabilita con riferimento allo stipendio annuo base tabellare più 13° mensilità, come deducibile dal vigente CCNL […], fatte salve le fasce economiche già maturate”, con rinvio agli istituti giuridici e agli effetti economici connessi al rapporto di lavoro.
In particolare, il contratto indica, in premessa, “tutta la normativa sulla disciplina inerente gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro” di cui al contratti collettivi applicabili;
ed ancora prevede che i contratti collettivi vengono applicati nella “parte normativa ed economica”; stabilisce poi che “gli istituti giuridici e gli effetti economici connessi al rapporto di lavoro costituito con il presente contratto individuale sono quelli previsti dal CCNL di lavoro del personale del comparto del SSN attualmente vigenti, nonché dalla normativa cui lo stesso rinvia….”.
Alla luce di quanto sopra è ben difficile affermare che l' con il contratto a tempo Pt_4 indeterminato de quo, non avrebbe riconosciuto alla l'anzianità di servizio, come da Parte_1 Cont questa paventato: la riconosceva invero la progressione economica orizzontale in fascia economica “D6” dal 01/01/2015 in considerazione dell'anzianità complessiva quale Collaboratore Professionale Sanitario a termini di CCNL (Comparto sanità 2002), mentre il ripetuto, espresso rinvio agli istituti giuridici e agli effetti economici connessi al rapporto di lavoro garantiva l'applicazione dell'anzianità a tali titoli maturata.
Infondato, dunque il timore della ricorrente di “perdere l'anzianità di servizio” quale motivo che, Cont come riferito dal teste (direttore amministrativo della , veniva addotto a sostegno Tes_1 del rifiuto di sottoscrivere il contratto. La fascia D6 dal 2015 garantita nel proposto contratto era quella massima raggiungibile, dunque alcun pregiudizio o danno economico della nel Parte_1 corso del rapporto di lavoro può essersi verificato.
Non si rinviene in atti, e nemmeno è esplicitato in appello, quale altra ragione avrebbe legittimamente opposto la ricorrente nel rifiutare la firma del contratto.
Il risarcimento del danno c.d. comunitario dunque, non può essere riconosciuto posto che la stessa lavoratrice, rifiutando una coerente offerta di stabilizzazione, ha determinato il protrarsi dello stato di precarietà instaurato con il contratto a termine del 2008, conseguendone la infondatezza della censura sulla mancata considerazione dell'arco di tempo nel quale, dal 2008 al 2018, si sarebbe realizzato l'abusivo ricorso alla contrattazione a termine.
Pertanto, proprio applicando il principio - espresso dalla SC nell'ordinanza 15353 del 2020 richiamata dall'appellante -, la stabilizzazione ha rappresentato, nella fattispecie che occupa, una idonea riparazione della lesione sofferta, realizzatasi nel necessario rapporto di causa-effetto voluto dai giudici di legittimità per escludere la configurabilità del danno.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda. le cause di valore indeterminabile.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.350,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 14/1/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste