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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5689/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 17.12.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 17.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in detta udienza, fino al 18.3.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 7.4.2025 per il deposito di memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avvocato Raffaele Moreno (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via F. Galiani C.F._2
n. 8 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
(CF ) procuratore di sé stesso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Chiaia n. 252,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10612/2022 del 25.11.2022 del Tribunale di Napoli,
pubblicata il 28.11.2022 e notificata il 28.11.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 637/2020 del 21.1.2020, il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...] di pagare in favore del ricorrente avvocato la somma di € 5.923,89, Parte_1 Controparte_1 oltre spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per le prestazioni professionali per attività di natura giudiziali resa in favore dell'ingiunta nel giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al
Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro (R.G. n.16344/2017), definito con decreto di omologa del
10.4.2019, con il quale le veniva riconosciuto una invalidità del 100% con diritto al beneficio economico dell'indennità di accompagnamento.
L'importo dei compensi professionali veniva così determinato: - € 3.935,00 per onorari;
- € 590,00 per rimborso forfettario per spese generali (15%); - € 181,01 per contributo cassa avvocati;
- € 1.035,38 per IVA;
- € 182,25 per costo parere COA per un totale di € 5.923,89, da cui era già decurtato dagli onorari l'importo di € 1.200,00 corrisposto a titolo di onorario in favore del professionista dalla soccombente . CP_2
Con atto di citazione notificato il 10.8.2020, proponeva opposizione tardiva ex Parte_1 artt. 645 e 650 c.p.c. al suddetto decreto. In via preliminare, deduceva di aver avuto conoscenza del decreto monitorio solo in seguito alla notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 24.7.2020 ad istanza dell'avvocato per complessivi € 7.373,42. Controparte_1
Contestava, pertanto, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo avvenuto ai sensi dell'art. 143
c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale di Napoli in data 25.2.2020. Osservava, al riguardo, che erroneamente l'addetto postale aveva accertato in data 28.1.2020 la sua irreperibilità presso la sua residenza e domicilio effettivo;
che l'opponente anziana e invalida al 100% non si allontanava dalla sua abitazione;
che, infine, la successiva notifica dell'atto di precetto, effettuata dall'Ufficiale
Giudiziario competente presso il medesimo indirizzo di residenza dell'opponente, si perfezionava a mani della destinataria.
Nel merito, deduceva che di non aver mai conferito alcun incarico professionale all'avvocato
[...]
che mai aveva incontrato, e di non ricordare di aver sottoscritto alcuna procura alle liti, CP_1 né in favore dell'opposto né dell'avvocato Mario Roberto, professionista indicatole dal medico curante e al quale quest'ultimo trasmetteva la documentazione medica necessaria per impugnare il provvedimento di invalidità civile che non le riconosceva i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico (art. 3 comma 1 e 3 della legge 104/1992).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 2 di 14 L'opponente proponeva pertanto istanza di verificazione della procura ai sensi dell'art. 216 secondo comma c.p.c., chiedendo al Tribunale di onerare l'opposto al deposito della procura alle liti in virtù della quale aveva introdotto il giudizio presupposto nell'interesse dell'opponente.
Su quantum della pretesa di pagamento deduceva, in subordine, la violazione degli artt. 1 e 11 del
D.M. 50/2014, essendo i compensi richiesti superiori rispetto all'attività professionale effettivamente espletata nell'ambito del giudizio di ATP e limitata alla sola fase di studio della controversia e fase introduttiva per un importo dei compensi di € 1.625,00 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a €
26.000,00 per la fase studio € 885,00 e per la fase introduttiva € 740,00).
Si costituiva l'opposto avvocato , eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; - l'inammissibilità dell'opposizione proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011; e infine la inesistenza della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza di allegazione della procura alle liti in violazione dell'art. 1 e 3 bis della legge n. 53/1994.
Nel merito, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, stante l'esistenza di un rapporto di mandato tra l'opponente e il professionista opposto e lo svolgimento effettivo dell'attività professionale. Sottolineava il fedele adempimento dell'incarico conferitogli avendo ottenuto in favore della opponente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e degli arretrati nella misura di € 15.000,00.
In ordine al quantum, osservava che la congruità della pretesa era confermata anche dal parere del
COA di appartenenza e avanzava domanda di risarcimento danni in considerazione del comportamento processuale della controparte ex art. 2059 c.c., la cui quantificazione rimetteva alla valutazione equitativa del giudicante.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione, poiché tardivamente proposta, e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto vittorioso.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato in data 24.12.2022, proponeva tempestivo appello Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante chiedeva la Parte_1 riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa depositata il 6.3.2023, si costituiva resistendo al gravame, del Controparte_1 quale chiedeva il rigetto. Proponeva appello incidentale avverso la sentenza impugnata chiedendo di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 3 di 14 dichiarare inesistente la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 10.08.2020 per mancanza di procura e condannare l'avv. Raffaele Moreno alle spese di lite dei due gradi di giudizio;
in via gradata, e sempre in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare che il giudizio di primo grado andasse deciso con ordinanza non appellabile ai sensi dell'art. 14 Dlgs 150/2011 e quindi dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello principale. (pag. 11 comparsa costituzione in appello)
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2024, l'appellato chiedeva alla CP_1
Corte di dichiarare l'interruzione del giudizio, allegando il certificato di morte dell'appellante
[...] deceduta in Napoli il 24.7.2024. Parte_1
Con ordinanza del 16.1.2025, la Corte, considerato che il decesso della parte è causa di interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. solo se dichiarato dal difensore della parte medesima, non dava luogo alla chiesta interruzione del processo. Sulle conclusioni rinnovate, in subordine, dalla sola parte appellata, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti costituite i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.. All'esito il solo appellato depositava la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'appello in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 390/2011) secondo cui: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (poi trasfuso nell'art. 14 d.lgs.
n. 150/2011)- che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso). (in senso conforme, le più recenti, Cass. n. 24515/2018, Cass. Sez. n. 10648/2020, Cass. n. 24481/2022, Cass. ordinanza n.3326/2024).
In altri termini, in ossequio del principio dell'apparenza, va ritenuto ammissibile il mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che il giudice di prime cure abbia in maniera espressa e non equivoca seguito il rito ordinario e definito il giudizio con una sentenza.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 4 di 14 Ne consegue che correttamente l'odierno appellante abbia proposto appello avverso il detto provvedimento.
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§ 2. Ancora, in via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
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§ 3. Sui motivi di appello incidentale.
3.1. Per motivi di ordine logico giuridico, vanno innanzitutto esaminati i motivi di appello incidentale formulati dall'appellato avvocato , con i quali questi ripropone in appello le Controparte_1 eccezioni preliminari sollevate in primo grado fin dalla costituzione in giudizio e non esaminate dal
Tribunale.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale lamenta la violazione dell'art. 3 bis della L. 53/1994 con riferimento alla notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta in data 10.8.2020, rilevando che il notificante (avvocato Raffaele Moreno) aveva omesso di allegare al messaggio di notifica la procura alle liti.
La circostanza della mancata allegazione indicherebbe, secondo l'appellante incidentale, l'assenza di una valida procura conferita dall'opponente all'avvocato Moreno alla data della Parte_1 notifica. La notifica dell'atto di opposizione sarebbe, quindi, da ritenersi inesistente con la conseguenza che gli atti saranno da considerarsi compiuti in proprio dall'avvocato, il quale andrà dunque condannato alle spese di lite. (pag. 4 comparsa di costituzione in appello)
Il motivo di appello incidentale de quo è infondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 5 di 14 L'art. 1 della legge n. 53/1994 impone all'avvocato notificante di essere munito di procura al momento della notificazione dell'atto, ma non prescrive che la stessa debba essere allegata al messaggio di notifica.
Nel caso di specie, l'opponente ha depositato in atti, con l'iscrizione a ruolo dell'opposizione, la procura alle liti datata 30.7.2020, risalente quindi a data antecedente alla notifica dell'atto di opposizione avvenuta in data 10.8.2020, come attestato dalla ricevuta di consegna del messaggio pec, allegata in atti.
Al momento della notificazione, l'avvocato era, quindi, regolarmente munito di procura alle liti rilasciata da non rilevando, in senso contrario, la mancata allegazione della Parte_1 procura al messaggio di posta elettronica certificata contenente l'atto oggetto di notifica.
Al riguardo va, anche, evidenziato come l'appellante incidentale, qualora avesse inteso contestare la data apposta alla procura, avrebbe dovuto proporre una formale querela di falso. Sul punto va ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. e autenticata dal difensore è necessario lo speciale procedimento della querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ., in quanto deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa. (Cass. sentenza n. 5620/2006).
Per quanto sopra esposto, il primo motivo di appello incidentale va disatteso.
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3.2. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale censura da un lato la scelta, operata dall'opponente, del rito ordinario di cognizione introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, dall'altro, l'omesso mutamento del rito da ordinario a speciale da parte del
Tribunale in violazione del disposto di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011.
Secondo l'appellante, la causa veniva erroneamente decisa con una sentenza, anziché con l'ordinanza non appellabile, prevista comma 4 della norma citata, discendendone due profili di censura:
- la pronuncia sarebbe nulla, in quanto gravemente lesiva del buon diritto dell'odierno appellato di ottenere una pronuncia impugnabile unicamente con il ricorso alla Suprema Corte. (pag. 6 comparsa di costituzione);
- il gravame proposto da avverso la sentenza sarebbe inammissibile, poiché il Parte_1 giudizio di primo grado andava, correttamente, definito con provvedimento non impugnabile.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 6 di 14 Anche questo motivo di appello incidentale va disatteso.
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Per un corretto inquadramento della questione, giova premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, la controversia regolata dall'art. 28 legge n. 794/1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta con un ricorso: a) ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis ss. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. (Cass. SS.UU. 23 febbraio 2018, n. 4485).
Rimane invece esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato in via esclusiva dagli artt. 702 bis ss. c.p.c. (Cass. SS.UU. 23 febbraio 2018, n. 4485, in motivazione).
La Cassazione ha precisato che nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate (Cass. ordinanza n. 12796/2019).
L'equipollenza tra citazione e ricorso è giustificata dall'applicazione del principio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. e dal principio di conservazione degli atti processuali.
Va tuttavia considerata una importante limitazione laddove l'instaurazione del giudizio sia soggetta ad un termine di decadenza, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo. In questo caso, infatti, la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi. Consegue che, ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, ciò che normalmente avviene con la costituzione dell'attore.
Nel caso di specie va quindi escluso che l'erronea adozione del modello di atto introduttivo (atto di citazione anziché ricorso) sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o comunque di definizione del processo in mero rito.
Quanto, inoltre, al contestato omesso mutamento del rito, esso non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 7 di 14 contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (ex multis Cass. sentenza n. 14374/2023; Cass. sentenza n. 1448/2015).
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito come l'esattezza del rito non debba essere considerata fine a sé stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (in questo senso Cass. sentenza n. 19942/2008)
Orbene, tale lesione non può essere individuata nel generico riferimento operato dall'appellante incidentale alla mancata adozione da parte del Tribunale di un provvedimento non impugnabile in appello, in considerazione del regime impugnatorio comunque previsto avverso l'ordinanza di cui al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011.
Invero, avrebbe comunque potuto impugnare l'eventuale ordinanza dinanzi alla Parte_1
Corte di Cassazione per l'asserito vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 143 c.p.c. posto a fondamento del primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello incidentale va, pertanto, disatteso.
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§ 4. Sui motivi di appello principale.
Con il primo e secondo motivo di appello, l'appellante, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardivamente notificata.
Riteneva infatti il Tribunale che, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta ex art. 143
c.p.c. in data 25.2.2020 e perfezionatasi, decorsi venti giorni dalle formalità, in data 17.3.2020, l'atto di opposizione veniva notificato a mezzo posta elettronica certificata il 10.8.2020 ovvero oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto previsto dalle disposizioni codicistiche.
Al riguardo, l'appellante contesta le modalità di esecuzione della notifica ex art. 143 c.p.c. e la mancanza di attestazione nella relata in ordine ai preliminari adempimenti di ricerche del destinatario presso l'ultima residenza o domicilio conosciuti.
Evidenzia che all'epoca, era effettivamente residente in [...] Napoli, Parte_1 luogo indicato nell'istanza di notifica del decreto ingiuntivo, come dimostra la relata di notifica “a mani” del precetto redatta in calce all'atto notificato dall'Ufficiale Giudiziario in data 24.7.2020.
Il motivo è fondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 8 di 14 Occorre preliminarmente rilevare che i presupposti affinché il notificante possa richiedere all'ufficiale giudiziario la notificazione nella forma prevista dall'art. 143 c.p.c., sono la relazione negativa di notifica redatta dal dipendente e la dimostrazione, da parte del notificante, di aver effettuato le Pt_2 ricerche suggerite dalla “normale diligenza” e di non essere riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto.
Inoltre, è importante evidenziare come in tale fattispecie – a pena di nullità – l'ufficiale giudiziario debba riportare, nella relata di notifica negativa, tutte le indicazioni relative alle ricerche ed indagini compiute per cercare di accertare la nuova residenza – dimora e domicilio – del destinatario.
Nel caso, come quello di specie, in cui sia stata eseguita una prima notificazione a mezzo del servizio postale con esito negativo, per procedere alla successiva notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non può rilevare unicamente l'attestazione dell'agente postale, circa l'impossibilità di recapitare il plico al destinatario dell'atto, in quanto al momento dell'accesso presso l'indirizzo indicato dal notificante, il predetto è risultato irreperibile o sconosciuto.
All'attestazione dell'agente postale devono, necessariamente, seguire le ricerche sopra specificate ed una notifica tentata dall'ufficiale giudiziario a mani del destinatario, nella cui relata negativa vengano annotate tutte le informazioni raccolte in ordine alla residenza – domicilio e dimora – del destinatario dell'atto.
Solo successivamente quindi l'ufficiale giudiziario potrà procedere ai sensi del 143 c.p.c. con il deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza conosciuta del destinatario della notifica.
Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo va quindi ritenuta nulla, poiché alla attestazione di irreperibilità dell'agente postale è seguito direttamente da parte dell'ufficiale giudiziario il deposito dell'atto presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in mancanza di qualsivoglia annotazione di ricerche effettuate (cfr. relata di notificazione del decreto ingiuntivo allegata agli atti - doc. 3 in produzione di parte appellante).
Le peculiari modalità di notificazione ex art. 143 c.p.c., che in quanto eseguita con il mero deposito dell'atto presso la casa comunale, avviene senza alcuna consegna a persona o in luogo avente un collegamento col destinatario, determina una situazione di fatto che implica di per sé e fa presumere, sia pure solo iuris tantum, la mancata conoscenza del processo da parte del destinatario dell'atto, con conseguente rilievo della nullità.
Non può pertanto essere condiviso l'assunto del Tribunale, in maniera specifica contestato dall'appellante, secondo cui gravava sull'opponente, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, l'onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullità della notificazione del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 9 di 14 decreto ingiuntivo, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio.
L'onere probatorio in detti termini sussiste, secondo lo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale, solo nell'ipotesi in cui la notificazione sia stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona che hanno un qualche collegamento col destinatario della notifica e non nell' ipotesi di cui all'art. 143 c.p.c..
In conclusioni, a fronte delle allegazioni dell'opponente, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, il Tribunale avrebbero dovuto verificare, in primo luogo, l'effettiva validità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (in quanto la eventuale validità di tale notifica sarebbe assorbente ai fini di escludere l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 350 c.p.c.) e, in esito al positivo riscontro della sua invalidità, accertare la sussistenza di una prova (il cui onere però è da ritenersi a carico dell'appellato) della eventuale conoscenza di fatto del processo da parte dell'opponente, nonostante detta invalidità. (Cass. sentenza n. 28425 del
11/10/2023)
Nel caso di specie, ritenuta la nullità della notificazione de qua e in mancanza di prova della conoscenza del decreto ingiuntivo acquisita aliunde dal destinatario, va dichiarata, riformando sul punto la sentenza impugnata, la ammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo. Detta opposizione è stata infatti proposta nel termine di Parte_1 quaranta giorni dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta il 24.7.2020; momento in cui l'opponente è venuta per la prima volta a conoscenza dell'ingiunzione emessa nei suoi confronti.
Ai fine dell'individuazione del termine ad quem della proposta opposizione, come sopra chiarito, va presa in considerazione la data di iscrizione a ruolo dell'opposizione, erroneamente proposta con atto di citazione, avvenuta il 13.8.2020.
*****
4.1. La ritenuta ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da impone alla Parte_1
Corte di esaminare il merito dell'opposizione.
Va preliminarmente dichiarata inammissibile l'istanza di verificazione della procura alle liti in virtù della quale l'appellato ha introdotto il giudizio presupposto, riproposta in appello da
[...]
unitamente alle contestazioni in ordine alla mancata sottoscrizione della procura e alla Parte_1 carenza di ius postulandi in capo all'avvocato . CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 216 comma 2 c.p.c. la verificazione deve essere chiesta dalla parte che intende valersi della scrittura disconosciuta, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili, producendo o indicando le scritture utilizzabili per la comparazione.
In ogni caso va anche osservato che la procura de qua non è stata prodotta in atti dalle parti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 10 di 14 Tuttavia, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, pur in mancanza di procura alle liti, il diritto al compenso in favore dell'avvocato trae origine dal contratto di patrocinio concluso con il cliente e dall'espletamento dell'incarico (Cass. ordinanza n. 2321/2015).
Ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una formale procura ad litem scritta, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale nei confronti dei terzi, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma.
Passando al caso concreto, dal compiuto esame delle prospettazioni difensive delle parti e della documentazione allegata, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in monitorio dall'avvocato , sia in ordine al conferimento del mandato, Controparte_1 sia in ordine all'espletamento dell'incarico in relazione al giudizio di ATP r.g. n. 16344/2017, definito con decreto di omologa del 10.4.2019.
La stessa opponente invero, non contesta l'espletamento dell'incarico in suo Parte_1 favore da parte del professionista, peraltro conclusosi con esito a lei favorevole, ma si limita a contestazioni generiche affermando di non ricordare di aver sottoscritto alcuna procura ex art. 83 c.p.c. né all'avvocato Mario Roberto, indicatole dal medico curante per la proposizione del ricorso avverso il Part provvedimento dell né in favore dell'avvocato . Controparte_1
Non appare inoltre verosimile che avesse conoscenza del giudizio di ATP, Parte_1 proposto nel suo interesse dall'avvocato , solo all'esito del decreto di omologa, avendo CP_1 la stessa partecipato alla procedura nell'ambito della quale, oltre a fornire la documentazione medica necessaria, si è sottoposta a visita medico legale nel corso delle operazioni peritali disposte di ufficio.
4.2. Disattese quindi le contestazioni in ordine all'an della pretesa, va valutato il quantum dovuto a titolo di compenso in favore dell'avvocato . CP_1
L'appellante, riproponendo anche in questo caso, le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione, lamenta una violazione degli artt. 1 e 11 del D.M. 50/2014, ravvisando una sproporzione tra l'importo dei compensi richiesti in pagamento dall'avvocato e i parametri di cui alle tariffe CP_1 applicate in relazione all'attività effettivamente svolta.
In primis va osservato che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di compenso per prestazioni professionali, non è vincolante il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, allorché sia sorta controversia sulla misura dei compensi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 11 di 14 In particolare, nella materia della liquidazione degli onorari degli avvocati, il parere del competente
Consiglio dell'Ordine attesta la conformità in astratto della parcella alla tariffa, senza vincolo per il giudice circa l'effettività della prestazione. Ne consegue che, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione (Cass. sentenza n.
26065/2016).
Passando, quindi, al merito della pretesa, a fronte delle specifiche contestazioni dell'appellante, la parcella professionale posta a fondamento della richiesta monitoria non appare congrua in quanto erroneamente riferita ai compensi dovuti per le cause di natura previdenziale.
Il giudizio di accertamento tecnico preventivo, anche se in materia previdenziale, rientra invece nei procedimenti di istruzione preventiva, di cui alla tabella numero 9 delle tariffe forensi.
La liquidazione deve essere compiuta seguendo i parametri del D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificati dal D.M. n. 37/2018, vigenti all'epoca in cui le prestazioni professionali dell'avvocato si sono esaurite Controparte_1
Alla luce del criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia, come nel caso di specie, avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca anteriore all'entrata in vigore del
D.M. 37/2018, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. (in questo senso, Cass. SS.UU. sentenza n.
17405/2012; nello stesso senso Cass. sentenza n. 23318/2012, Cass. ordinanza n. 13628/2015, Cass. sentenza n. 21205/2016, Cass. ordinanza n. 20481/2017 e Cass. ordinanza n. 13541/2018).
Ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista, va fatto, come detto, riferimento ai compensi dovuti per i procedimenti di istruzione preventiva, essendo questa specificamente la previsione tabellare e la costante interpretazione della Corte di Cassazione.
Quanto al valore della causa, secondo quanto indicato dallo stesso avvocato nella CP_1 parcella allegata in atti, essa rientra nello scaglione da € 5.000,01 a € 26.000,00.
Pertanto, operando sulla fascia media, in considerazione delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta – come più volte detto, limitata alla sola fase dell'istruzione preventiva, non essendo stato più necessario il giudizio di merito -, il compenso da corrispondere all'avvocato CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 12 di 14 ammonta a complessivi € 2.225,00, così suddiviso: - € 540,00 per la fase studio della CP_1 controversia, - € 675,00 per la fase introduttiva del giudizio, - € 1.010,00 per la fase istruttoria.
Sull'importo del compenso va inoltre calcolato il 15% di spese generali in € 333,75 per complessivi €
2.558,75. Non vengono richieste dall'appellato eventuali spese vive sostenute.
Non sono inoltre dovuti i costi sostenuti dall'avvocato per ottenere il parere di CP_1 congruità dei compensi rilisciato dall'Ordine di appartenenza, in quanto detto parere era a sostegno di una pretesa creditoria, risultata per le ragioni esposte parzialmente infondata.
In mancanza di prova di eventuali acconti versati dalla cliente e del pagamento dei compensi da parte dell soccombente direttamente in favore del professionista, l'importo del credito dell'avvocato CP_2 ammonta, quindi, a complessivi € 2.558,75, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge Controparte_1 ed oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data dell'8.11.2019, coincidente con la data della richiesta stragiudiziale di adempimento (Cass. ordinanza n. 8611/2022). Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, essendo il credito dell'avvocato per compensi professionali un credito di valuta, in mancanza di prova del maggior danno eventualmente subito (art. 1224 secondo comma c.c.).
(in questo senso Cass. 7055/2008; Cass. 20269/2010; Cass. 4959/2012).
*****
L'accoglimento parziale dell'opposizione in ordine al quantum comporta la rideterminazione delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore fino a € 5.200,00, attestandosi nei minimi in considerazione della rideterminazione del quantum della pretesa creditoria.
Nulla è dovuto per le spese della fase monitoria in quanto il decreto va revocato.
Le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello e del rigetto dei motivi di appello incidentale.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposta da in riforma della Parte_1 impugnata sentenza, dichiara ammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
637/2020 (r.g. n. 1102/2020) emesso dal Tribunale di Napoli il 20.11.2020;
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 13 di 14 b) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 637/2020 e condanna a pagare in favore di la somma di € 2.558,75, oltre Parte_1 Controparte_1
I.V.A. e c.p.a. come per legge ed oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data dell'8.11.2019;
c) Condanna alla refusione delle spese processuali del primo grado in favore di Parte_1
che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
d) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5689/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 17.12.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 17.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in detta udienza, fino al 18.3.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 7.4.2025 per il deposito di memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avvocato Raffaele Moreno (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via F. Galiani C.F._2
n. 8 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
(CF ) procuratore di sé stesso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Chiaia n. 252,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10612/2022 del 25.11.2022 del Tribunale di Napoli,
pubblicata il 28.11.2022 e notificata il 28.11.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 637/2020 del 21.1.2020, il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...] di pagare in favore del ricorrente avvocato la somma di € 5.923,89, Parte_1 Controparte_1 oltre spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per le prestazioni professionali per attività di natura giudiziali resa in favore dell'ingiunta nel giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al
Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro (R.G. n.16344/2017), definito con decreto di omologa del
10.4.2019, con il quale le veniva riconosciuto una invalidità del 100% con diritto al beneficio economico dell'indennità di accompagnamento.
L'importo dei compensi professionali veniva così determinato: - € 3.935,00 per onorari;
- € 590,00 per rimborso forfettario per spese generali (15%); - € 181,01 per contributo cassa avvocati;
- € 1.035,38 per IVA;
- € 182,25 per costo parere COA per un totale di € 5.923,89, da cui era già decurtato dagli onorari l'importo di € 1.200,00 corrisposto a titolo di onorario in favore del professionista dalla soccombente . CP_2
Con atto di citazione notificato il 10.8.2020, proponeva opposizione tardiva ex Parte_1 artt. 645 e 650 c.p.c. al suddetto decreto. In via preliminare, deduceva di aver avuto conoscenza del decreto monitorio solo in seguito alla notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 24.7.2020 ad istanza dell'avvocato per complessivi € 7.373,42. Controparte_1
Contestava, pertanto, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo avvenuto ai sensi dell'art. 143
c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale di Napoli in data 25.2.2020. Osservava, al riguardo, che erroneamente l'addetto postale aveva accertato in data 28.1.2020 la sua irreperibilità presso la sua residenza e domicilio effettivo;
che l'opponente anziana e invalida al 100% non si allontanava dalla sua abitazione;
che, infine, la successiva notifica dell'atto di precetto, effettuata dall'Ufficiale
Giudiziario competente presso il medesimo indirizzo di residenza dell'opponente, si perfezionava a mani della destinataria.
Nel merito, deduceva che di non aver mai conferito alcun incarico professionale all'avvocato
[...]
che mai aveva incontrato, e di non ricordare di aver sottoscritto alcuna procura alle liti, CP_1 né in favore dell'opposto né dell'avvocato Mario Roberto, professionista indicatole dal medico curante e al quale quest'ultimo trasmetteva la documentazione medica necessaria per impugnare il provvedimento di invalidità civile che non le riconosceva i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico (art. 3 comma 1 e 3 della legge 104/1992).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 2 di 14 L'opponente proponeva pertanto istanza di verificazione della procura ai sensi dell'art. 216 secondo comma c.p.c., chiedendo al Tribunale di onerare l'opposto al deposito della procura alle liti in virtù della quale aveva introdotto il giudizio presupposto nell'interesse dell'opponente.
Su quantum della pretesa di pagamento deduceva, in subordine, la violazione degli artt. 1 e 11 del
D.M. 50/2014, essendo i compensi richiesti superiori rispetto all'attività professionale effettivamente espletata nell'ambito del giudizio di ATP e limitata alla sola fase di studio della controversia e fase introduttiva per un importo dei compensi di € 1.625,00 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a €
26.000,00 per la fase studio € 885,00 e per la fase introduttiva € 740,00).
Si costituiva l'opposto avvocato , eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; - l'inammissibilità dell'opposizione proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011; e infine la inesistenza della notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza di allegazione della procura alle liti in violazione dell'art. 1 e 3 bis della legge n. 53/1994.
Nel merito, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, stante l'esistenza di un rapporto di mandato tra l'opponente e il professionista opposto e lo svolgimento effettivo dell'attività professionale. Sottolineava il fedele adempimento dell'incarico conferitogli avendo ottenuto in favore della opponente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e degli arretrati nella misura di € 15.000,00.
In ordine al quantum, osservava che la congruità della pretesa era confermata anche dal parere del
COA di appartenenza e avanzava domanda di risarcimento danni in considerazione del comportamento processuale della controparte ex art. 2059 c.c., la cui quantificazione rimetteva alla valutazione equitativa del giudicante.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione, poiché tardivamente proposta, e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto vittorioso.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato in data 24.12.2022, proponeva tempestivo appello Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante chiedeva la Parte_1 riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa depositata il 6.3.2023, si costituiva resistendo al gravame, del Controparte_1 quale chiedeva il rigetto. Proponeva appello incidentale avverso la sentenza impugnata chiedendo di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 3 di 14 dichiarare inesistente la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 10.08.2020 per mancanza di procura e condannare l'avv. Raffaele Moreno alle spese di lite dei due gradi di giudizio;
in via gradata, e sempre in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare che il giudizio di primo grado andasse deciso con ordinanza non appellabile ai sensi dell'art. 14 Dlgs 150/2011 e quindi dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello principale. (pag. 11 comparsa costituzione in appello)
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2024, l'appellato chiedeva alla CP_1
Corte di dichiarare l'interruzione del giudizio, allegando il certificato di morte dell'appellante
[...] deceduta in Napoli il 24.7.2024. Parte_1
Con ordinanza del 16.1.2025, la Corte, considerato che il decesso della parte è causa di interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. solo se dichiarato dal difensore della parte medesima, non dava luogo alla chiesta interruzione del processo. Sulle conclusioni rinnovate, in subordine, dalla sola parte appellata, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti costituite i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.. All'esito il solo appellato depositava la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'appello in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 390/2011) secondo cui: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (poi trasfuso nell'art. 14 d.lgs.
n. 150/2011)- che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso). (in senso conforme, le più recenti, Cass. n. 24515/2018, Cass. Sez. n. 10648/2020, Cass. n. 24481/2022, Cass. ordinanza n.3326/2024).
In altri termini, in ossequio del principio dell'apparenza, va ritenuto ammissibile il mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che il giudice di prime cure abbia in maniera espressa e non equivoca seguito il rito ordinario e definito il giudizio con una sentenza.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 4 di 14 Ne consegue che correttamente l'odierno appellante abbia proposto appello avverso il detto provvedimento.
*****
§ 2. Ancora, in via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
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§ 3. Sui motivi di appello incidentale.
3.1. Per motivi di ordine logico giuridico, vanno innanzitutto esaminati i motivi di appello incidentale formulati dall'appellato avvocato , con i quali questi ripropone in appello le Controparte_1 eccezioni preliminari sollevate in primo grado fin dalla costituzione in giudizio e non esaminate dal
Tribunale.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale lamenta la violazione dell'art. 3 bis della L. 53/1994 con riferimento alla notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta in data 10.8.2020, rilevando che il notificante (avvocato Raffaele Moreno) aveva omesso di allegare al messaggio di notifica la procura alle liti.
La circostanza della mancata allegazione indicherebbe, secondo l'appellante incidentale, l'assenza di una valida procura conferita dall'opponente all'avvocato Moreno alla data della Parte_1 notifica. La notifica dell'atto di opposizione sarebbe, quindi, da ritenersi inesistente con la conseguenza che gli atti saranno da considerarsi compiuti in proprio dall'avvocato, il quale andrà dunque condannato alle spese di lite. (pag. 4 comparsa di costituzione in appello)
Il motivo di appello incidentale de quo è infondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 5 di 14 L'art. 1 della legge n. 53/1994 impone all'avvocato notificante di essere munito di procura al momento della notificazione dell'atto, ma non prescrive che la stessa debba essere allegata al messaggio di notifica.
Nel caso di specie, l'opponente ha depositato in atti, con l'iscrizione a ruolo dell'opposizione, la procura alle liti datata 30.7.2020, risalente quindi a data antecedente alla notifica dell'atto di opposizione avvenuta in data 10.8.2020, come attestato dalla ricevuta di consegna del messaggio pec, allegata in atti.
Al momento della notificazione, l'avvocato era, quindi, regolarmente munito di procura alle liti rilasciata da non rilevando, in senso contrario, la mancata allegazione della Parte_1 procura al messaggio di posta elettronica certificata contenente l'atto oggetto di notifica.
Al riguardo va, anche, evidenziato come l'appellante incidentale, qualora avesse inteso contestare la data apposta alla procura, avrebbe dovuto proporre una formale querela di falso. Sul punto va ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. e autenticata dal difensore è necessario lo speciale procedimento della querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ., in quanto deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa. (Cass. sentenza n. 5620/2006).
Per quanto sopra esposto, il primo motivo di appello incidentale va disatteso.
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3.2. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale censura da un lato la scelta, operata dall'opponente, del rito ordinario di cognizione introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, dall'altro, l'omesso mutamento del rito da ordinario a speciale da parte del
Tribunale in violazione del disposto di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011.
Secondo l'appellante, la causa veniva erroneamente decisa con una sentenza, anziché con l'ordinanza non appellabile, prevista comma 4 della norma citata, discendendone due profili di censura:
- la pronuncia sarebbe nulla, in quanto gravemente lesiva del buon diritto dell'odierno appellato di ottenere una pronuncia impugnabile unicamente con il ricorso alla Suprema Corte. (pag. 6 comparsa di costituzione);
- il gravame proposto da avverso la sentenza sarebbe inammissibile, poiché il Parte_1 giudizio di primo grado andava, correttamente, definito con provvedimento non impugnabile.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 6 di 14 Anche questo motivo di appello incidentale va disatteso.
*****
Per un corretto inquadramento della questione, giova premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, la controversia regolata dall'art. 28 legge n. 794/1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta con un ricorso: a) ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis ss. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. (Cass. SS.UU. 23 febbraio 2018, n. 4485).
Rimane invece esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato in via esclusiva dagli artt. 702 bis ss. c.p.c. (Cass. SS.UU. 23 febbraio 2018, n. 4485, in motivazione).
La Cassazione ha precisato che nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate (Cass. ordinanza n. 12796/2019).
L'equipollenza tra citazione e ricorso è giustificata dall'applicazione del principio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. e dal principio di conservazione degli atti processuali.
Va tuttavia considerata una importante limitazione laddove l'instaurazione del giudizio sia soggetta ad un termine di decadenza, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo. In questo caso, infatti, la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi. Consegue che, ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, ciò che normalmente avviene con la costituzione dell'attore.
Nel caso di specie va quindi escluso che l'erronea adozione del modello di atto introduttivo (atto di citazione anziché ricorso) sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o comunque di definizione del processo in mero rito.
Quanto, inoltre, al contestato omesso mutamento del rito, esso non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 7 di 14 contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (ex multis Cass. sentenza n. 14374/2023; Cass. sentenza n. 1448/2015).
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito come l'esattezza del rito non debba essere considerata fine a sé stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (in questo senso Cass. sentenza n. 19942/2008)
Orbene, tale lesione non può essere individuata nel generico riferimento operato dall'appellante incidentale alla mancata adozione da parte del Tribunale di un provvedimento non impugnabile in appello, in considerazione del regime impugnatorio comunque previsto avverso l'ordinanza di cui al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011.
Invero, avrebbe comunque potuto impugnare l'eventuale ordinanza dinanzi alla Parte_1
Corte di Cassazione per l'asserito vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 143 c.p.c. posto a fondamento del primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello incidentale va, pertanto, disatteso.
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§ 4. Sui motivi di appello principale.
Con il primo e secondo motivo di appello, l'appellante, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardivamente notificata.
Riteneva infatti il Tribunale che, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta ex art. 143
c.p.c. in data 25.2.2020 e perfezionatasi, decorsi venti giorni dalle formalità, in data 17.3.2020, l'atto di opposizione veniva notificato a mezzo posta elettronica certificata il 10.8.2020 ovvero oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto previsto dalle disposizioni codicistiche.
Al riguardo, l'appellante contesta le modalità di esecuzione della notifica ex art. 143 c.p.c. e la mancanza di attestazione nella relata in ordine ai preliminari adempimenti di ricerche del destinatario presso l'ultima residenza o domicilio conosciuti.
Evidenzia che all'epoca, era effettivamente residente in [...] Napoli, Parte_1 luogo indicato nell'istanza di notifica del decreto ingiuntivo, come dimostra la relata di notifica “a mani” del precetto redatta in calce all'atto notificato dall'Ufficiale Giudiziario in data 24.7.2020.
Il motivo è fondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 8 di 14 Occorre preliminarmente rilevare che i presupposti affinché il notificante possa richiedere all'ufficiale giudiziario la notificazione nella forma prevista dall'art. 143 c.p.c., sono la relazione negativa di notifica redatta dal dipendente e la dimostrazione, da parte del notificante, di aver effettuato le Pt_2 ricerche suggerite dalla “normale diligenza” e di non essere riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto.
Inoltre, è importante evidenziare come in tale fattispecie – a pena di nullità – l'ufficiale giudiziario debba riportare, nella relata di notifica negativa, tutte le indicazioni relative alle ricerche ed indagini compiute per cercare di accertare la nuova residenza – dimora e domicilio – del destinatario.
Nel caso, come quello di specie, in cui sia stata eseguita una prima notificazione a mezzo del servizio postale con esito negativo, per procedere alla successiva notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non può rilevare unicamente l'attestazione dell'agente postale, circa l'impossibilità di recapitare il plico al destinatario dell'atto, in quanto al momento dell'accesso presso l'indirizzo indicato dal notificante, il predetto è risultato irreperibile o sconosciuto.
All'attestazione dell'agente postale devono, necessariamente, seguire le ricerche sopra specificate ed una notifica tentata dall'ufficiale giudiziario a mani del destinatario, nella cui relata negativa vengano annotate tutte le informazioni raccolte in ordine alla residenza – domicilio e dimora – del destinatario dell'atto.
Solo successivamente quindi l'ufficiale giudiziario potrà procedere ai sensi del 143 c.p.c. con il deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza conosciuta del destinatario della notifica.
Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo va quindi ritenuta nulla, poiché alla attestazione di irreperibilità dell'agente postale è seguito direttamente da parte dell'ufficiale giudiziario il deposito dell'atto presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in mancanza di qualsivoglia annotazione di ricerche effettuate (cfr. relata di notificazione del decreto ingiuntivo allegata agli atti - doc. 3 in produzione di parte appellante).
Le peculiari modalità di notificazione ex art. 143 c.p.c., che in quanto eseguita con il mero deposito dell'atto presso la casa comunale, avviene senza alcuna consegna a persona o in luogo avente un collegamento col destinatario, determina una situazione di fatto che implica di per sé e fa presumere, sia pure solo iuris tantum, la mancata conoscenza del processo da parte del destinatario dell'atto, con conseguente rilievo della nullità.
Non può pertanto essere condiviso l'assunto del Tribunale, in maniera specifica contestato dall'appellante, secondo cui gravava sull'opponente, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, l'onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullità della notificazione del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 9 di 14 decreto ingiuntivo, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio.
L'onere probatorio in detti termini sussiste, secondo lo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale, solo nell'ipotesi in cui la notificazione sia stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona che hanno un qualche collegamento col destinatario della notifica e non nell' ipotesi di cui all'art. 143 c.p.c..
In conclusioni, a fronte delle allegazioni dell'opponente, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, il Tribunale avrebbero dovuto verificare, in primo luogo, l'effettiva validità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (in quanto la eventuale validità di tale notifica sarebbe assorbente ai fini di escludere l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 350 c.p.c.) e, in esito al positivo riscontro della sua invalidità, accertare la sussistenza di una prova (il cui onere però è da ritenersi a carico dell'appellato) della eventuale conoscenza di fatto del processo da parte dell'opponente, nonostante detta invalidità. (Cass. sentenza n. 28425 del
11/10/2023)
Nel caso di specie, ritenuta la nullità della notificazione de qua e in mancanza di prova della conoscenza del decreto ingiuntivo acquisita aliunde dal destinatario, va dichiarata, riformando sul punto la sentenza impugnata, la ammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo. Detta opposizione è stata infatti proposta nel termine di Parte_1 quaranta giorni dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta il 24.7.2020; momento in cui l'opponente è venuta per la prima volta a conoscenza dell'ingiunzione emessa nei suoi confronti.
Ai fine dell'individuazione del termine ad quem della proposta opposizione, come sopra chiarito, va presa in considerazione la data di iscrizione a ruolo dell'opposizione, erroneamente proposta con atto di citazione, avvenuta il 13.8.2020.
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4.1. La ritenuta ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da impone alla Parte_1
Corte di esaminare il merito dell'opposizione.
Va preliminarmente dichiarata inammissibile l'istanza di verificazione della procura alle liti in virtù della quale l'appellato ha introdotto il giudizio presupposto, riproposta in appello da
[...]
unitamente alle contestazioni in ordine alla mancata sottoscrizione della procura e alla Parte_1 carenza di ius postulandi in capo all'avvocato . CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 216 comma 2 c.p.c. la verificazione deve essere chiesta dalla parte che intende valersi della scrittura disconosciuta, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili, producendo o indicando le scritture utilizzabili per la comparazione.
In ogni caso va anche osservato che la procura de qua non è stata prodotta in atti dalle parti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 10 di 14 Tuttavia, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, pur in mancanza di procura alle liti, il diritto al compenso in favore dell'avvocato trae origine dal contratto di patrocinio concluso con il cliente e dall'espletamento dell'incarico (Cass. ordinanza n. 2321/2015).
Ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una formale procura ad litem scritta, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale nei confronti dei terzi, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma.
Passando al caso concreto, dal compiuto esame delle prospettazioni difensive delle parti e della documentazione allegata, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in monitorio dall'avvocato , sia in ordine al conferimento del mandato, Controparte_1 sia in ordine all'espletamento dell'incarico in relazione al giudizio di ATP r.g. n. 16344/2017, definito con decreto di omologa del 10.4.2019.
La stessa opponente invero, non contesta l'espletamento dell'incarico in suo Parte_1 favore da parte del professionista, peraltro conclusosi con esito a lei favorevole, ma si limita a contestazioni generiche affermando di non ricordare di aver sottoscritto alcuna procura ex art. 83 c.p.c. né all'avvocato Mario Roberto, indicatole dal medico curante per la proposizione del ricorso avverso il Part provvedimento dell né in favore dell'avvocato . Controparte_1
Non appare inoltre verosimile che avesse conoscenza del giudizio di ATP, Parte_1 proposto nel suo interesse dall'avvocato , solo all'esito del decreto di omologa, avendo CP_1 la stessa partecipato alla procedura nell'ambito della quale, oltre a fornire la documentazione medica necessaria, si è sottoposta a visita medico legale nel corso delle operazioni peritali disposte di ufficio.
4.2. Disattese quindi le contestazioni in ordine all'an della pretesa, va valutato il quantum dovuto a titolo di compenso in favore dell'avvocato . CP_1
L'appellante, riproponendo anche in questo caso, le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione, lamenta una violazione degli artt. 1 e 11 del D.M. 50/2014, ravvisando una sproporzione tra l'importo dei compensi richiesti in pagamento dall'avvocato e i parametri di cui alle tariffe CP_1 applicate in relazione all'attività effettivamente svolta.
In primis va osservato che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di compenso per prestazioni professionali, non è vincolante il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, allorché sia sorta controversia sulla misura dei compensi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 11 di 14 In particolare, nella materia della liquidazione degli onorari degli avvocati, il parere del competente
Consiglio dell'Ordine attesta la conformità in astratto della parcella alla tariffa, senza vincolo per il giudice circa l'effettività della prestazione. Ne consegue che, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione (Cass. sentenza n.
26065/2016).
Passando, quindi, al merito della pretesa, a fronte delle specifiche contestazioni dell'appellante, la parcella professionale posta a fondamento della richiesta monitoria non appare congrua in quanto erroneamente riferita ai compensi dovuti per le cause di natura previdenziale.
Il giudizio di accertamento tecnico preventivo, anche se in materia previdenziale, rientra invece nei procedimenti di istruzione preventiva, di cui alla tabella numero 9 delle tariffe forensi.
La liquidazione deve essere compiuta seguendo i parametri del D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificati dal D.M. n. 37/2018, vigenti all'epoca in cui le prestazioni professionali dell'avvocato si sono esaurite Controparte_1
Alla luce del criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia, come nel caso di specie, avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca anteriore all'entrata in vigore del
D.M. 37/2018, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. (in questo senso, Cass. SS.UU. sentenza n.
17405/2012; nello stesso senso Cass. sentenza n. 23318/2012, Cass. ordinanza n. 13628/2015, Cass. sentenza n. 21205/2016, Cass. ordinanza n. 20481/2017 e Cass. ordinanza n. 13541/2018).
Ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista, va fatto, come detto, riferimento ai compensi dovuti per i procedimenti di istruzione preventiva, essendo questa specificamente la previsione tabellare e la costante interpretazione della Corte di Cassazione.
Quanto al valore della causa, secondo quanto indicato dallo stesso avvocato nella CP_1 parcella allegata in atti, essa rientra nello scaglione da € 5.000,01 a € 26.000,00.
Pertanto, operando sulla fascia media, in considerazione delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta – come più volte detto, limitata alla sola fase dell'istruzione preventiva, non essendo stato più necessario il giudizio di merito -, il compenso da corrispondere all'avvocato CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 12 di 14 ammonta a complessivi € 2.225,00, così suddiviso: - € 540,00 per la fase studio della CP_1 controversia, - € 675,00 per la fase introduttiva del giudizio, - € 1.010,00 per la fase istruttoria.
Sull'importo del compenso va inoltre calcolato il 15% di spese generali in € 333,75 per complessivi €
2.558,75. Non vengono richieste dall'appellato eventuali spese vive sostenute.
Non sono inoltre dovuti i costi sostenuti dall'avvocato per ottenere il parere di CP_1 congruità dei compensi rilisciato dall'Ordine di appartenenza, in quanto detto parere era a sostegno di una pretesa creditoria, risultata per le ragioni esposte parzialmente infondata.
In mancanza di prova di eventuali acconti versati dalla cliente e del pagamento dei compensi da parte dell soccombente direttamente in favore del professionista, l'importo del credito dell'avvocato CP_2 ammonta, quindi, a complessivi € 2.558,75, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge Controparte_1 ed oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data dell'8.11.2019, coincidente con la data della richiesta stragiudiziale di adempimento (Cass. ordinanza n. 8611/2022). Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, essendo il credito dell'avvocato per compensi professionali un credito di valuta, in mancanza di prova del maggior danno eventualmente subito (art. 1224 secondo comma c.c.).
(in questo senso Cass. 7055/2008; Cass. 20269/2010; Cass. 4959/2012).
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L'accoglimento parziale dell'opposizione in ordine al quantum comporta la rideterminazione delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore fino a € 5.200,00, attestandosi nei minimi in considerazione della rideterminazione del quantum della pretesa creditoria.
Nulla è dovuto per le spese della fase monitoria in quanto il decreto va revocato.
Le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello e del rigetto dei motivi di appello incidentale.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposta da in riforma della Parte_1 impugnata sentenza, dichiara ammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
637/2020 (r.g. n. 1102/2020) emesso dal Tribunale di Napoli il 20.11.2020;
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 13 di 14 b) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 637/2020 e condanna a pagare in favore di la somma di € 2.558,75, oltre Parte_1 Controparte_1
I.V.A. e c.p.a. come per legge ed oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data dell'8.11.2019;
c) Condanna alla refusione delle spese processuali del primo grado in favore di Parte_1
che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
d) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5689/22 r.g. – sentenza – pagina 14 di 14