Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 10414/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. AMMENDOLA PAOLA e MARIA LAURA LAUDADIO, con elezione di domicilio in PIAZZA MATTEOTTI 7, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
MASSIMILIANO DE MASI e DOMENICA COPPOLA, con elezione di domicilio in VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 13 A, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: esclusione selezione turni vacanti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, anche ex art. 700 cpc, depositato in dara 2-5-2024, la dott.ssa psicologa con diploma di specializzazione in CP_1 psicoterapia, iscritta nella graduatoria degli aspirati ad incarichi ambulatoriali, per la branca di psicologia e psicoterapia, per l'anno 2024, ex art. 19 del ACN del 31-3-2020, premesso che la , in Parte_1 data 1-3-2024, aveva emesso avviso di pubblicazione dei turni vacanti per il I° trimestre dell'anno 2024, ex artt. 20 e 21 del , esponeva che aveva presentato in data 12-3-2024 domanda di assegnazione per n.228 ore settimanali presso la Controparte_4 donne genere;
che, nonostante la documentazione attestante il CP_5 possesso del requisito della comprovata esperienza professionale di
Psicologica in Pronto Soccorso o struttura pubblica, era stata esclusa dall'elenco dei candidati ammessi al successivo colloquio attitudinale;
che il diniego era motivato per la non correttezza formale della documentazione allegata alla domanda;
che la motivazione addotta era erronea perché la documentazione era invece rispondente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 17 e 18 dell'avviso di selezione. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, anche in via d'urgenza, previa declaratoria della illegittimità del provvedimento di esclusione dai colloqui attitudinali, accertarsi il suo diritto alla partecipazione ai colloqui e, in caso di superamento, il diritto ad essere inserita nell'elenco dei candidati destinatari dell'assegnazione dei turni nella branca della Psicoterapia ed all'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato nel rispetto dell'ordine di attribuzione stabilito dall'art. 21 dell' CP_6
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva, per entrambe le fasi del giudizio, la convenuta che contestava, con varie argomentazioni, la fondatezza della domanda.
***** Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto dell'istante, psicologa specializzata in psicoterapia, inserita nella graduatoria degli aspiranti agli incarichi ambulatoriali, all'ammissione al colloquio attitudinale per l'assegnazione dei turni vacanti nella branca di Psicoterapia per il primo trimestre 2024, di cui all'avviso di pubblicazione dell'1-3-2024 ex artt. 20 e 21 dell'ACN del 31-3-2020; in via successiva, in caso di superamento del colloquio, per l'inserimento nell'elenco dei candidati destinatari dell'assegnazione secondo l'ordine di priorità ex art. 21 dell'ACN del 2020.
A tale fine la dott.ssa ha esposto di avere presentato CP_1 domanda per i turni di n. 228 ore settimanali presso la UOC Psicologia
Clinica –UOS Violenza sulla donna e di genere, allegando la documentazione attestante il possesso della specifica esperienza professionale richiesta;
che non era stata ammessa al colloquio attitudinale con la motivazione “documentazione prodotta non formalmente corretta”. La ricorrente lamenta l'illegittimità della esclusione per essere, contrariamente da quanto ritenuto dalla convenuta, la documentazione attestante il possesso dell'esperienza professionale
2 perfettamente conforme ai requisiti formali di cui alle disposizioni del ACN e dell'avviso di selezione. Orbene, è preliminare osservare che, anche quale conseguenza della scelta processuale della parte istante di agire contestualmente all'azione ordinaria di merito anche in via d'urgenza, la domanda risulta cristallizzata entro i confini delle allegazioni di cui all'unico atto introduttivo, senza che, in ogni caso, le successive difese svolte e l'ulteriore documentazione depositata spieghi alcun rilievo ai fini del segno della decisione già espresso in sede cautelare con l'ordinanza di rigetto del 20-6-2024.
Pacifici e documentati i presupposti di fatto, è assorbente rilevare - ribadendo quanto già espresso in sede cautelare- che il comportamento della convenuta risulta immune dalle censure contestate. CP_7
La cifra della controversia verte, invero, in ordine alla idoneità della documentazione allegata alla domanda ad attestare la specifica professionalità richiesta.
Occorre, infatti, sgombrare il campo di indagine dalle questioni che attengono alla mera correttezza formale della documentazione presentata, perché, al di là della motivazione adottata per sostenere l'esclusione, in sede processuale la difesa dell' ha Parte_2 chiarito che l'esclusione è conseguente alla ritenuta non idoneità della documentazione ad attestare la specifica professionalità richiesta per i turni.
E, il buon diritto dell'istante all'ammissione al colloquio attitudinale prescinde dalla correttezza della motivazione adottata, richiedendo, piuttosto, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso e, nello specifico, la “documentata esperienza, acquisita da almeno un anno dopo la specializzazione, nell'attività di contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento alla Refertazione
Psicologica in Pronto Soccorso o struttura pubblica (DGRC n. 47 del
28.011.2020)”. Si rammenta che, da tempo, la Suprema Corte (v., da ultimo, Cass.
n. 24122 del 03/08/2022) ha affermato che gli atti di gestione del rapporto di impiego contrattualizzato -come nella fattispecie in esame- sono espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, con la conseguenza che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va misurato, da un lato, sulla natura dell'atto e sugli effetti che lo stesso produce, dall'altro sui principi di
3 correttezza e buona fede ai quali nello svolgimento del rapporto di lavoro è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico.
Ne consegue, in definitiva, che se gli atti di gestione sono ascrivibili al diritto privato, non possono che essere assoggettati ai principi fondamentali dell'autonomia privata, e in primo luogo alla regola della normale irrilevanza dei motivi (Cass. n. 5659 del 2004), e non sono soggetti alle disposizioni della L. n. 241 del 1990, i procedimenti amministrativi, ne' ai vizi propri degli atti amministrativi (Cass.
n. 7704 del 2003; Cass n. 3880 del 22/02/2006).
Sotto altro aspetto, si è pure osservato che la motivazione dell'atto espressione di un potere privato si atteggia diversamente a seconda della funzione dell'atto del quale si discute sicché, ad esempio, se in tema di conferimento di incarico si è ritenuta necessaria una valutazione comparativa degli aspiranti alla nomina (Cass. n. 6485/2021), in relazione agli atti risolutivi del rapporto è stato ritenuto sufficiente il mero richiamo al presupposto di fatto che la risoluzione giustifica (Cass. n. 7704/2003 in tema di destituzione e Cass. n. 758/2006 in relazione al licenziamento disciplinare).
Quanto, poi, all'ambito della tutela giudiziaria, affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, la posizione soggettiva che il dipendente intende fare valere va ricondotta nella più ampia categoria dei
"diritti" di cui all'art. 2907 c. c., per la quale operano i principi generali dell'onere della prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda ex art. 2697 c.c.. L'ulteriore declinazione dei principi espressi conduce all'affermazione per la quale l'ambito della cognizione del giudizio ordinario non è tanto l'impugnazione dell'atto datoriale che nega il diritto - e quindi- le motivazioni addotte per escluderlo- quanto la sussistenza dei presupposti di legge o di contratto in presenza dei quali sorge la pretesa rivendicata.
E, nella fattispecie in esame, la prospettazione della difesa attorea è stata esclusivamente volta a sostenere la idoneità formale della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti dall'avviso di pubblicazione, avuto riguardo alla motivazione del provvedimento di diniego, tralasciando la deduzione e la prova della idoneità della documentazione, sotto il profilo sostanziale, ad integrare i predetti requisiti.
4 Ma, si è detto, la motivazione assunta dall' , Parte_2 sebbene, in ipotesi, non corretta, non può valere a riconoscere il diritto alla partecipazione ai colloqui attitudinali, in difetto della prova, peraltro contestata in sede processuale, della sussistenza del requisito della specifica esperienza professionale.
Va, quindi ricostruito il quadro normativo in cui si colloca la procedura in esame. In data 1-03-2024 l' Controparte_2 [...]
, ha diramato l'Avviso di Controparte_8
Pubblicazione dei Turni Vacanti relativi al I trimestre 2024.
L'Avviso è attuativo delle diposizioni degli art. 20 e 21 dell'ACN del 31-03-2020. Per quanto più rileva, l'art. 20 (v. comma 3 e a seguire) prevede che gli incarichi di specialistica ambulatoriale, disponibili dopo l'assegnazione con priorità agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda stessa nella medesima branca o area professionale per completamento orario, siano pubblicati dalla Azienda sede del Comitato zonale di riferimento sull'albo o sul sito aziendale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese. Il comma 5 dell'art. 20 prevede che “Qualora la pubblicazione degli incarichi inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale, nominata dall'Azienda, composta da tre specialisti, veterinari o professionisti della medesima branca/area professionale designati dal Comitato zonale, che definisce altresì le procedure ed individua il componente con funzioni di Presidente. L'Azienda assegna gli incarichi ai candidati ritenuti idonei dalla commissione di cui al presente comma secondo quanto previsto all'articolo 21 per gli incarichi a tempo indeterminato”. L'Avviso “TURNI VACANTI” dell'1-3-2024 regolamenta l'assegnazione dei “TURNI CON REQUISITI” –tra i quali è quello per cui è controversia- ed espressamente prevede “ in relazione a quanto previsto dall'art. 20, comma 5, ACN 2020, lo specialista interessato ai turni per i quali è richiesto il possesso di particolari competenze professionali dovrà far pervenire insieme alla domanda - pena l'esclusione dall'assegnazione
5 dai turni per i quali sono richiesti i requisiti specifici – la documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale entro e non oltre la scadenza per l'invio della domanda del 15.03.2024” (paragrafo 16). Il successivo paragrafo 17) precisa, in via ulteriore, che “e' necessario aver conseguito la documentata esperienza, dopo il titolo di specializzazione, pena l'esclusione dall'assegnazione dei turni per i quali sono richiesti i requisiti specifici”. Il paragrafo 22) dell'avviso prevede che “I concorrenti sono dichiarati idonei per l'assegnazione dei turni per i quali sono previste particolari capacità professionali dalla Commissione ex art .20, comma 5,
ACN 2020 in presenza delle seguenti inderogabili condizioni:
• La documentazione allegata alla domanda comprova le particolari competenze professionali richieste;
• Il superamento del colloquio attitudinale”.
Gli incarichi ai candidati dichiarati idonei dalla Commissione sono, poi, assegnati nel rispetto delle priorità di cui all'art. 21 comma 2 dell'ACN 2020 (paragrafo 26). In relazione ai “turni riservati ai laureati in Psicologia con la relativa specializzazione” per n. 228 ore settimanali presso la UOC Psicologia sulla donna e di genere, l'Avviso ha Controparte_4 previsto, quale specifica professionalità richiesta per l'ammissione al colloquio: “documentata esperienza, acquisita da almeno un anno dopo la specializzazione, nell'attività di contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento alla Refertazione Psicologica in Pronto Soccorso o struttura pubblica (DGRC n. 47 del 28.011.2020)” . E' evidente che l'esperienza richiesta –e da documentare- sia, non già qualunque attività resa nell'ambito del contrasto alla violenza di genere, quanto, piuttosto, in tale ambito, specificatamente l'attività di refertazione psicologica svolta in ambito sanitario pubblico.
La restrizione del rilievo al sistema sanitario pubblico sembra opzione esegetica vincolata dal richiamo, non a caso, alla delibera della Giunta Regionale n.47 che contiene proprio l'approvazione della “Linee guida per la prima assistenza e refertazione psicologica nei Pronto Soccorso per le donne vittime di violenza domestica e di genere”, destinate, per l'appunto, solamente alle Aziende sanitarie e alle Aziende ospedaliere.
6 In altri termini si richiede una esperienza professionale qualificata, di refertazione psicologica, così come definita dalle Linee Guida regionali e che sia svolta, non presso qualunque struttura pubblica, ma esclusivamente presso il servizio sanitario pubblico.
Le considerazioni che precedono portano ad escludere che abbia alcun valore l'attestazione della Procura della Repubblica dell'11-3-2024 . Peraltro nel predetto documento si attesta il conferimento di un unico incarico e che la ricorrente è iscritta nell'elenco dei Consulenti tecnici ed interpreti della Procura, in “qualità di psicologa, psicoterapeuta e in particolare per l'audizione di donne vittime di violenza nell'attività di contrasto alla violenza di genere e, di refertazione psicologica”; la dizione attiene, all'evidenza, alla specializzazione dichiarata dalla ricorrente ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei consulenti;
nulla si evince dal documento circa l'attività svolta per l'espletamento dell'incarico peritale. Quanto, invece, all'attestazione della del Parte_1
24/7/2020, per quanto rileva nel presente giudizio, si legge unicamente che: “A partire dal 01/07/2016 con l'apertura del Servizio Antistalking, articolazione della ha collaborato Parte_3 attivamente alle attività del servizio stesso con particolare riguardo alle strategie di contrasto alla violenza di genere”. Manca, come contestato dalla difesa dell' ogni riferimento CP_7 alla specifica tipologia di attività svolta, ovvero, come si è detto, alla attività di “Refertazione psicologica”. Né vale a superare la carenza del predetto requisito la dichiarazione del 19-6-2024 a firma del dott. , ex Persona_1 direttore della della , nella quale questi Parte_3 Parte_1 precisa meglio l'attività svolta dalla ricorrente (v. documento depositato in data 20-6-2024 nella fase cautelare).
Si rammenta che le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (Cass. n. 24976 del 23/10/2017).
7 La predetta dichiarazione, oltre a non essere stata oggetto di prova testimoniale, perché mai ritualmente richiesta, non si ritiene neppure possa costituire elemento indiziario utile ai fini della decisione, ostandovi l'assorbente considerazione che il dirigente medico non risulta essere il titolare della posizione di responsabile della al tempo del rilascio Pt_4 dell'attestato del 24/7/2020 di cui si discute, né, in altro modo, risulta se e quando avrebbe ricoperto tale carica, essendo la circostanza abortita allo stato di mera dichiarazione personale.
Alla luce delle complessive considerazioni svolte, la documentazione allegata alla domanda per l'assegnazione dei turni vacanti non risponde ai requisiti prescritti per comprovare la specifica professionalità richiesta, né tale presupposto risulta essere provato in sede processuale;
da ciò inferisce la correttezza dell'esclusione dal colloquio attitudinale per l'assegnazione dei turni. Le spese seguono per legge la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 1700,00, compresivi di spese forfettarie, oltre iva e cpa. Così deciso in data 17/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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