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Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte di appello di Napoli
sesta sezione civile così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr.ssa Ada Meterangelis consigliere all'esito della trattazione scritta disposta a norma dell'articolo 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza in camera di consiglio del 27 marzo 2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 367/2025 V.G., di opposizione ai sensi dell'articolo 5 ter della legge n.89 del 2001, vertente tra
1 il ( ), in persona del ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, 1 presso i cui uffici domicilia in Napoli, Via Diaz n. 11
e
(nato a [...] il [...]; ), Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Feliciana Sodano ( ), con C.F._2
studio in Pomigliano d'Arco alla Via Pratola Ponte, 14-16, e domicilio digitale
Email_1
*****
Con decreto n. cron. 2934/2024 del 17 dicembre 2024 (nel procedimento n.
3351/2024 V.G.) il magistrato designato a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001 ha ingiunto al il pagamento in favore Controparte_1
di dell'importo di € 4.240,00 (oltre agli interessi e alle spese), a Controparte_2
titolo d'indennizzo per l'irragionevole durata del processo penale svoltosi in due gradi di giudizio nei confronti del ricorrente, tratto a giudizio innanzi al Tribunale
di Nola quale imputato del reato di cui agli articoli 81 cpv., 582 e 585, primo comma (in relazione all'articolo 577 n. 3) c.p., per aver colpito una donna con un calcio al volto, cagionandole una frattura bilaterale scomposta della piramide nasale, e aggredito un'altra donna con un pugno in faccia e graffi al collo,
cagionandole contusioni escoriate al labbro interiore e al collo, con l'aggravante della premeditazione, e del reato di cui all'articolo 612 cpv. c.p. per aver minacciato di morte la prima delle due donne aggredite con la frase: “Ti debbo ammazzare,
chiama i parenti” (fatti avvenuti in Pomigliano d'Arco il 1° aprile 2010).
Il , condannato in primo grado, ha ottenuto in appello la dichiarazione di CP_2
estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con sentenza depositata il 4
giugno 2024 e notificata al difensore dell'imputato lo stesso giorno.
Il , ricevuta il 18 dicembre 2024 la notificazione del Controparte_1
decreto, ha proposto opposizione, con ricorso depositato il 14 gennaio 2025,
censurando la mancata applicazione dell'articolo 2, comma 2-sexies, lettera a),
2 della legge n. 89/2001, secondo cui «Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) 2 dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato».
Deduce che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova di aver subito un danno dalla durata eccessiva del processo, della quale, invece, si sarebbe giovato, per il maturare della prescrizione, senza che avesse rinunciato ad avvalersene.
Sottolinea, inoltre, come l'operatività della norma richiamata prescinda del tutto dalla circostanza che l'imputato abbia tenuto un comportamento improntato alla speditezza, correttezza e celerità processuale, e non abbia abusato del proprio diritto di difesa.
, nel resistere all'opposizione, obietta di avere più volte Controparte_2
sollecitato, via PEC, la definizione del processo, comportamento in grado di superare la presunzione contraria di cui all'articolo 2, comma 2sexies, lett. a), della legge 89/2001, a dimostrazione del suo stato di disagio provocato dalla durata eccessiva del processo. Aggiunge che l'insussistenza del pregiudizio per il ritardo nella definizione del processo, in caso di estinzione del reato per prescrizione, si ha solo quando risulti che l'imputato abbia adottato tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa, senza che la mancata rinuncia alla
prescrizione da parte dell'imputato possa di per sé elidere il danno conseguente alla durata
irragionevole del processo.
Ciò premesso, va rilevato che le deduzioni difensive del , ove richiamano CP_2
alcuni precedenti giurisprudenziali, si riferiscono alla disciplina della materia antecedente alle modifiche alla legge “Pinto” introdotte dall'articolo 1, comma 777,
lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per effetto delle quali all'articolo 2
della legge n 89 del 2001 è stato aggiunto il comma 2- sexies, che sancisce, per l'imputato, una presunzione relativa d'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo che si concluda con la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato.
Tale presunzione, operante fino a prova contraria, prescinde da eventuali condotte
3 processuali abusive dell'imputato, il quale, pertanto, è tenuto a fornire la prova del danno determinato dalla durata eccessiva del processo, nonostante il vantaggio 3 derivante dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato, cui potrebbe rinunciare.
Come correttamente dedotto dall'Avvocatura dello Stato, in difesa del CP_1
Giustizia, tale mutato impianto normativo non si pone in contrasto con la
[...]
Costituzione: la Corte di cassazione ha più volte dichiarato «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, lett.
a), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, proposta con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui prevede la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, in quanto, operando solo sul piano probatorio, la citata disposizione pone a carico dell'imputato una presunzione relativa di insussistenza del danno, fondandola sulla considerazione che se, da un lato, il protrarsi del procedimento oltre un tempo ragionevole provoca un danno al soggetto che ne è parte, dall'altro egli trae vantaggio dal protrarsi del giudizio, perché così si sottrae alla condanna e all'applicazione della pena grazie alla prescrizione del reato, ai cui effetti potrebbe comunque rinunciare, togliendo così
rilievo al fatto su cui si basa la presunzione» (così Cass. 37850/2022).
Nella specie, il non ha offerto alcuna prova idonea a superare la CP_2
presunzione anzidetta, né, in particolare, assumono rilevanza a suo favore i messaggi di posta elettronica certificata con i quali il suo difensore ha sollecitato la fissazione dell'udienza dibattimentale. Infatti, tali messaggi, risalenti agli anni
2021 e 2022, sono ampiamente successivi all'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, in data 1° novembre 2017, come accertata nella sentenza della Corte
di appello. È evidente come già alla data del primo messaggio (16 novembre 2021)
l'imputato fosse edotto del sicuro esito del processo in appello, per la prescrizione maturata circa quattro anni prima, senza che, quindi, dovesse attendersi alcuna decisione diversa se non quella dichiarativa dell'evento estintivo, ai cui favorevoli
4 effetti non ha ritenuto di rinunciare.
L'opposizione va, quindi, accolta, con la revoca del decreto emesso dal magistrato 4 designato, il rigetto della domanda del ricorrente e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal , revoca il Controparte_1
decreto n. 2934/2024 del 17 dicembre 2024 (nel procedimento n. 3351/2024 V.G.) e rigetta la domanda di equa riparazione proposta da;
Controparte_2
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_2 Controparte_1
, delle spese processuali, liquidate in € 3.335,00 (di cui € 2.900,00 per
[...]
compensi ed € 435,00 per spese generali).
Così deciso il 28 marzo 2025.
La presidente
Assunta d'Amore
sesta sezione civile così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr.ssa Ada Meterangelis consigliere all'esito della trattazione scritta disposta a norma dell'articolo 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza in camera di consiglio del 27 marzo 2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 367/2025 V.G., di opposizione ai sensi dell'articolo 5 ter della legge n.89 del 2001, vertente tra
1 il ( ), in persona del ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, 1 presso i cui uffici domicilia in Napoli, Via Diaz n. 11
e
(nato a [...] il [...]; ), Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Feliciana Sodano ( ), con C.F._2
studio in Pomigliano d'Arco alla Via Pratola Ponte, 14-16, e domicilio digitale
Email_1
*****
Con decreto n. cron. 2934/2024 del 17 dicembre 2024 (nel procedimento n.
3351/2024 V.G.) il magistrato designato a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001 ha ingiunto al il pagamento in favore Controparte_1
di dell'importo di € 4.240,00 (oltre agli interessi e alle spese), a Controparte_2
titolo d'indennizzo per l'irragionevole durata del processo penale svoltosi in due gradi di giudizio nei confronti del ricorrente, tratto a giudizio innanzi al Tribunale
di Nola quale imputato del reato di cui agli articoli 81 cpv., 582 e 585, primo comma (in relazione all'articolo 577 n. 3) c.p., per aver colpito una donna con un calcio al volto, cagionandole una frattura bilaterale scomposta della piramide nasale, e aggredito un'altra donna con un pugno in faccia e graffi al collo,
cagionandole contusioni escoriate al labbro interiore e al collo, con l'aggravante della premeditazione, e del reato di cui all'articolo 612 cpv. c.p. per aver minacciato di morte la prima delle due donne aggredite con la frase: “Ti debbo ammazzare,
chiama i parenti” (fatti avvenuti in Pomigliano d'Arco il 1° aprile 2010).
Il , condannato in primo grado, ha ottenuto in appello la dichiarazione di CP_2
estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con sentenza depositata il 4
giugno 2024 e notificata al difensore dell'imputato lo stesso giorno.
Il , ricevuta il 18 dicembre 2024 la notificazione del Controparte_1
decreto, ha proposto opposizione, con ricorso depositato il 14 gennaio 2025,
censurando la mancata applicazione dell'articolo 2, comma 2-sexies, lettera a),
2 della legge n. 89/2001, secondo cui «Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) 2 dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato».
Deduce che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova di aver subito un danno dalla durata eccessiva del processo, della quale, invece, si sarebbe giovato, per il maturare della prescrizione, senza che avesse rinunciato ad avvalersene.
Sottolinea, inoltre, come l'operatività della norma richiamata prescinda del tutto dalla circostanza che l'imputato abbia tenuto un comportamento improntato alla speditezza, correttezza e celerità processuale, e non abbia abusato del proprio diritto di difesa.
, nel resistere all'opposizione, obietta di avere più volte Controparte_2
sollecitato, via PEC, la definizione del processo, comportamento in grado di superare la presunzione contraria di cui all'articolo 2, comma 2sexies, lett. a), della legge 89/2001, a dimostrazione del suo stato di disagio provocato dalla durata eccessiva del processo. Aggiunge che l'insussistenza del pregiudizio per il ritardo nella definizione del processo, in caso di estinzione del reato per prescrizione, si ha solo quando risulti che l'imputato abbia adottato tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa, senza che la mancata rinuncia alla
prescrizione da parte dell'imputato possa di per sé elidere il danno conseguente alla durata
irragionevole del processo.
Ciò premesso, va rilevato che le deduzioni difensive del , ove richiamano CP_2
alcuni precedenti giurisprudenziali, si riferiscono alla disciplina della materia antecedente alle modifiche alla legge “Pinto” introdotte dall'articolo 1, comma 777,
lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per effetto delle quali all'articolo 2
della legge n 89 del 2001 è stato aggiunto il comma 2- sexies, che sancisce, per l'imputato, una presunzione relativa d'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo che si concluda con la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato.
Tale presunzione, operante fino a prova contraria, prescinde da eventuali condotte
3 processuali abusive dell'imputato, il quale, pertanto, è tenuto a fornire la prova del danno determinato dalla durata eccessiva del processo, nonostante il vantaggio 3 derivante dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato, cui potrebbe rinunciare.
Come correttamente dedotto dall'Avvocatura dello Stato, in difesa del CP_1
Giustizia, tale mutato impianto normativo non si pone in contrasto con la
[...]
Costituzione: la Corte di cassazione ha più volte dichiarato «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, lett.
a), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, proposta con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui prevede la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, in quanto, operando solo sul piano probatorio, la citata disposizione pone a carico dell'imputato una presunzione relativa di insussistenza del danno, fondandola sulla considerazione che se, da un lato, il protrarsi del procedimento oltre un tempo ragionevole provoca un danno al soggetto che ne è parte, dall'altro egli trae vantaggio dal protrarsi del giudizio, perché così si sottrae alla condanna e all'applicazione della pena grazie alla prescrizione del reato, ai cui effetti potrebbe comunque rinunciare, togliendo così
rilievo al fatto su cui si basa la presunzione» (così Cass. 37850/2022).
Nella specie, il non ha offerto alcuna prova idonea a superare la CP_2
presunzione anzidetta, né, in particolare, assumono rilevanza a suo favore i messaggi di posta elettronica certificata con i quali il suo difensore ha sollecitato la fissazione dell'udienza dibattimentale. Infatti, tali messaggi, risalenti agli anni
2021 e 2022, sono ampiamente successivi all'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, in data 1° novembre 2017, come accertata nella sentenza della Corte
di appello. È evidente come già alla data del primo messaggio (16 novembre 2021)
l'imputato fosse edotto del sicuro esito del processo in appello, per la prescrizione maturata circa quattro anni prima, senza che, quindi, dovesse attendersi alcuna decisione diversa se non quella dichiarativa dell'evento estintivo, ai cui favorevoli
4 effetti non ha ritenuto di rinunciare.
L'opposizione va, quindi, accolta, con la revoca del decreto emesso dal magistrato 4 designato, il rigetto della domanda del ricorrente e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal , revoca il Controparte_1
decreto n. 2934/2024 del 17 dicembre 2024 (nel procedimento n. 3351/2024 V.G.) e rigetta la domanda di equa riparazione proposta da;
Controparte_2
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_2 Controparte_1
, delle spese processuali, liquidate in € 3.335,00 (di cui € 2.900,00 per
[...]
compensi ed € 435,00 per spese generali).
Così deciso il 28 marzo 2025.
La presidente
Assunta d'Amore