Decreto cautelare 2 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2021
Sentenza 29 maggio 2024
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7200 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07200/2025REG.PROV.COLL.
N. 07207/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7207 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- nella sua qualità di titolare della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di CC (Sezione Terza), n. 718/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’impresa -OMISSIS-, dedita alla gestione -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- , ha impugnato innanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di CC, il provvedimento interdittivo antimafia -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 84 e 89- bis del d.lgs. n. 159/2011, con il quale la Prefettura di Brindisi ha rilevato la sussistenza, nei confronti dell’impresa -OMISSIS-, di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di impresa.
In prime cure, il sig. -OMISSIS- ha dedotto l’omissione delle garanzie partecipative e il difetto istruttorio e motivazionale per l’asserita inconsistenza di elementi a favore del giudizio di permeabilità mafiosa della ditta -OMISSIS-.
2. – Il TAR CC ha respinto il gravame opinando, quanto alle garanzie partecipative, che “ l’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. - nel testo ratione temporis applicabile - non conteneva (ancora) il disposto di cui al comma 2 bis, introdotto (successivamente) dall'art. 48, comma 1, lettera a) del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021 - che, come è noto, ha esplicitamente previsto una forma di (necessaria) interlocuzione preventiva procedimentale in subiecta materia”. Quanto al blocco di censure concernenti l’apprezzamento prefettizio degli elementi sintomatici del rischio infiltrativo, il giudice di prime cure ha passato in rassegna tutti gli elementi indiziari concludendo di non ravvisare a carico del provvedimento prefettizio impugnato la sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per erroneità/falsità dei presupposti e/o per travisamento dei fatti e/o per difetto di istruttoria e/o per carenza di motivazione e/o per sviamento di potere e nemmeno la prospettata violazione dei principi generali di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
3. – Nell’atto di appello, il signor -OMISSIS- ha riproposto i nuclei censori disattesi in primo grado e segnatamente, col primo motivo ha rimarcato l’insussistenza di ragioni di urgenza censurando la pretermissione anche delle facoltà di interlocuzione eventuale già previste dalla disciplina antimafia all’art. 93, co. 7, d.lgs. n. 159/2011; col secondo motivo di appello reitera la censura di violazione di legge in ordine agli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla discrezionalità del Prefetto nell’emissione dell’interdittiva e della concretezza e attualità del rischio di infiltrazioni mafiose, nonché l’erronea valutazione dei fatti posti alla base del provvedimento interdittivo. L’appellante, pur non negando i precedenti penali a carico dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, pone l’accento sull’assenza di elementi di collegamento con la criminalità organizzata e con la reità di stampo mafioso. Inoltre, lamenta che le risultanze istruttorie che furono all’origine dell’interdittiva prefettizia del 2021 sarebbero carenti sotto il profilo del giudizio di attualizzazione che risulta cruciale ai fini dell’effettività di tutta la documentazione antimafia.
4. – Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizio di appello per il tramite della difesa erariale e ha controdedotto per la reiezione del gravame.
5. – All’esito della trattazione cautelare nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024, il Collegio ha respinto la domanda di sospensiva sulla scorta di uno scrutinio negativo dei requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora : quanto al fumus boni iuris , ha osservato che il compendio indiziario si presenta prima facie pregnante ai fini del giudizio prognostico sul rischio infiltrativo alla luce delle molteplici interrelazioni personali, familiari e delle cointeressenze con soggetti controindicati ai fini antimafia; sul versante del periculum in mora , l’attività economica non risulta esser mai stata utilmente avviata, indi il profilo di pregiudizio paventato si risolverebbe nel mancato avvio di un’attività economica con i riflessi del caso sull’opinabile sussistenza degli estremi di gravità e irreparabilità.
6. – In vista della discussione di merito, l’appellante ha versato agli atti del giudizio il decreto della Corte di appello di CC -OMISSIS- con cui è stata confermata la revoca del controllo giudiziario fondata sul dato incontrovertibile e mai contestato dal mancato avvio in concreto dell’attività di impresa.
Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 19 giugno 2025 e successivamente spedita in decisione.
7. – L’appello è infondato per le ragioni che si espongono dappresso.
8. – Il primo motivo di gravame si appalesa del tutto inconferente a mente del dato normativo vigente ratione temporis ex art. 93, co. 7, d.lgs. n. 159/2011 il quale, nel facoltizzare il Prefetto a disporre una audizione personale in cui i soggetti interessati potevano produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non fossero stati sussistenti particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni confidenziali, contemplava soltanto un’interlocuzione eventuale con la ditta prevenuta e sostanzialmente relegava il contraddittorio procedimentale in materia di documentazione antimafia a casi marginali: il chiaro disposto della disciplina di rango primario aveva trovato inequivoca applicazione nella giurisprudenza amministrativa, la quale era salda nel ribadire che l’informazione antimafia non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale essendo meramente eventuale in questa materia ai sensi dell’art. 93, co. 7, d.lgs. n. 159 del 2011 (v. Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2021, n. 3194; id. , 20 aprile 2024, n. 3182): la ratio legis di tale ridimensionamento del principio del contraddittorio doveva essere rinvenuta nell’esigenza di dare ingresso ad interessi antagonistici di pari rango dettati dalla necessità di arginare il fenomeno mafioso che, per la sua estrema insidiosità, aumenta gravemente il rischio di vanificare il complesso lavoro degli organi deputati alle indagini. Solo con la novella introdotta con l’art. 48, comma 1, lett. a ), n. 2), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, il legislatore ha tracciato un nuovo punto di equilibrio tra le esigenze antagoniste sopra evidenziate, prevedendo, salvo che sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, l’obbligo a carico dell’Autorità prefettizia procedente di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2024, n. 248).
Ne discende che la doglianza è del tutto priva di mordente alla luce della natura chiaramente eventuale e facoltativa dell’attivazione delle garanzie partecipative nei procedimenti finalizzati all’adozione di informative antimafia sotto il vigore della precedente formulazione della disposizione di legge.
9. – Del pari, il secondo motivo è privo di pregio alla luce della pregnanza sintomatica del compendio indiziario sunteggiato dall’Autorità prefettizia nel provvedimento impugnato.
9.1. – Il sostrato indiziario si presenta, infatti, ricco di elementi di varia natura forieri di controindicazione mafiosa e non viene efficacemente scalfito dalle deduzioni censorie dell’appellante.
Prendendo le mosse dal profilo criminale dello stesso -OMISSIS-, sono incontestati i precedenti penali a suo carico, ancorché in parte risalenti agli anni -OMISSIS-, e consistenti in sentenze penali di condanna per emissione di assegno senza autorizzazione, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre in tempi più recenti, una condanna per furto -OMISSIS- e una per il reato di bancarotta fraudolenta pronunciata dalla Corte di appello di CC -OMISSIS-.
Più recentemente, il -OMISSIS- è stato coinvolto nel procedimento giudiziario legato all’operazione “ -OMISSIS- ” avviata dalla D.D.A. di Reggio Calabria -OMISSIS- e sfociata -OMISSIS- nell’applicazione della misura della custodia cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, seguita dal rinvio a giudizio - unitamente a personaggi di spicco della malavita locale e calabrese con l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, risultando lo stesso membro attivo del sodalizio capeggiato da -OMISSIS-, ritenuto -OMISSIS- della ‘ndrangheta nel rifornire il mercato della cocaina. Ferma la pacifica rilevanza ai fini antimafia sia dei provvedimenti cautelari, sia del rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 84, co. 4, lett. a ), d.lgs. n. 159 del 2011, va comunque osservato che il successivo proscioglimento del -OMISSIS- – su cui insiste la difesa dell’appellante - è stato pronunciato con formula dubitativa ex art. 530 cpv. c.p.p. e non con formula piena.
9.2. – Dipoi, la cerchia familiare dell’appellante si presenta foriera di numerosi elementi di controindicazione: da un lato, -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe stato legato in anni precedenti con -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, condannato in via definitivo per reati di stampo mafioso e afferente alla famiglia -OMISSIS- di -OMISSIS-, notoriamente coinvolta in passato nel controllo del traffico di contrabbando dei tabacchi esteri -OMISSIS-.
Dall’altro lato, la -OMISSIS- -OMISSIS- si è -OMISSIS- con -OMISSIS-, -OMISSIS-: il calibro criminale del -OMISSIS- non è revocabile in dubbio sia per le numerose e gravi condanne riportate, sia per le costanti frequentazioni con soggetti ritenuti organici o contigui a consorterie di stampo mafioso. Dal certificato del casellario si evince che il -OMISSIS- ha collezionato -OMISSIS- condanne per violazioni fiscali, porto abusivo di armi, truffa continuata, violazione degli obblighi di assistenza familiare e, nell’ambito della reità sintomatica ai fini antimafia, cessione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti nonché estorsione tentata continuata. Constano a suo carico anche due decreti di applicazione della sorveglianza speciale, -OMISSIS-, per la durata di tre anni, rilevanti agli effetti del giudizio prognostico antimafia ex art. 84, co. 4, lett. b ), d.lgs. n. 159/2011.
Sul versante dei provvedimenti penali non esitati in condanne, riveste indubbio rilievo ai fini delle valutazioni prefettizie la circostanza che il -OMISSIS- sia stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare -OMISSIS- per omicidio assieme a -OMISSIS-, figura di vertice di un cartello per il traffico di droga -OMISSIS-; dipoi, -OMISSIS- è stato arrestato e poi condannato, sempre assieme allo -OMISSIS-, in primo grado per associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, minacce, estorsioni e lesioni personali. In un ulteriore procedimento, il -OMISSIS- è stato indagato assieme allo stesso -OMISSIS-, e poi arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in data -OMISSIS-, e infine condannato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, lesioni personali, minacce ed estorsioni – sentenza poi riformata in appello per intervenuta prescrizione.
9.3. – Si appura poi dagli atti che i legami del -OMISSIS- col -OMISSIS- travalicano ampiamente la sfera dei rapporti familiari essendo comprovabili le fitte cointeressenze tra i due: in particolare, l’appellante è risultato titolare -OMISSIS- del capitale sociale della -OMISSIS- di cui il -OMISSIS- era amministratore unico, società poi colpita da interdittiva emessa dalla Prefettura di CC -OMISSIS-; successivamente, sempre il -OMISSIS- ha riportato un’ulteriore interdittiva, emessa dalla Prefettura di Brindisi -OMISSIS-, come titolare dell’impresa -OMISSIS- -OMISSIS-.
I riscontri confermativi degli stretti legami giungono sino all’attualità, laddove il -OMISSIS-, a seguito di controlli di polizia -OMISSIS-, ha dichiarato di operare come -OMISSIS- dipendente della ditta -OMISSIS- -OMISSIS- dell’appellante. Inoltre, le stesse particelle catastali su cui vorrebbe esercitare l’attività -OMISSIS- l’odierna prevenuta sono state oggetto di SCIA da parte della stessa -OMISSIS- riconducibile al -OMISSIS- e, come visto, interdetta -OMISSIS-.
10. – Il compendio indiziario è, dunque, lungi dall’essere esile o non attualizzato: emergono solidi rapporti personali ed economici, anche nel recente passato, tra l’appellante e il -OMISSIS-, di significativo rilievo sintomatico, i quali si sommano alla caratura criminale di indubbio spessore del -OMISSIS- e alla condotta non immune da mende del -OMISSIS- e si saldano con ulteriori rapporti con altre famiglie controindicate come i -OMISSIS-. In definitiva, la valutazione prefettizia di controindicazione a carico dell’impresa -OMISSIS- del -OMISSIS- appare immune dal difetto istruttorio lamentato e ampiamente corroborata dal quadro indiziario.
11. – Non valgono ad elidere la pregnanza sintomatica le isolate confutazioni profuse dalla difesa dell’appellante: segnatamente, i provvedimenti favorevoli della magistratura di sorveglianza nei confronti del -OMISSIS-, l’incensuratezza dei -OMISSIS- rispetto a reati-spia, la -OMISSIS- tra -OMISSIS- e la -OMISSIS- di -OMISSIS- non depotenziano la valenza indiziante delle intense cointeressenze e il calibro criminale, quantomeno in chiave retrospettiva, dei soggetti coinvolti.
12. – In conclusione, l’appello si appalesa infondato e deve essere respinto.
13. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Ministero appellato delle spese di lite che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella pronuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.