Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 19.5.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 2195/2023 tra:
(C.F. ), residente in [...]CP_1 CodiceFiscale_1
(FE), Via Giordano Bruno n. 43, (C.F. Controparte_2 [...]
, residente in [...], C.F._2
(C.F. ), residente in Controparte_3 CodiceFiscale_3
Bondeno (FE), Via Farini n. 115/B e (C.F. Controparte_4 [...]
), residente in [...]
76/5, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Achille Buonafede del Foro di Roma (C.F.
), rappresentati e difesi Email_1
dall'Avv. Mario Gavioli del Foro di EN (C.F. C.F._6
– fax: 059. 217152 – indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
in forza di procura speciale, su Email_2
foglio separato, da considerarsi apposta in calce all'atto di riassunzione.
-ATTORI IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. e P. IVA (già Controparte_5 P.IVA_1 CP_6
giusta variazione della denominazione sociale del 16 marzo
[...]
2016, atto Notaio in Milano, rep. 1628, racc. 714 e quale società Per_1
incorporante di – di seguito anche solo Controparte_7
-, C.F. e P. IVA avvenuta in data 22 dicembre 2015 per P.IVA_2
atto Notaio in Milano, rep. 1283, racc. 581), con sede in Roma, Per_1
piazzale di Porta Pia, 116, 00198, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Cav.
Lav. Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_9
Giammarco Navarra (C.F. ) del Foro di C.F._7
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, giusta procura alle liti da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: riassunzione da Cassazione. pag. 2/14
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , CP_1 CP_2
e hanno riassunto
[...] Controparte_4 Controparte_3
dinanzi a Questa Corte in diversa composizione il giudizio nei confronti della (società incorporante la Controparte_5 Controparte_7
all'esito della pronuncia della S.C. che, con provvedimento n.
7530/2023, pronunciando sul ricorso proposti dagli odierni attori in riassunzione avverso la precedente sentenza di questo Ufficio avente n.
5029/2017, ha così statuito:
“La Corte respinge il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità”.
In particolare, la S.C. ha fissato il seguente principio: “Nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, ove al pagamento di una parte del corrispettivo si affianchi, al fine del pagamento del prezzo residuo,
l'assunzione a carico dell'acquirente dell'obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con l'accordo che il socio entrante si attivi affinchè quest'ultima paghi la relativa somma non allo stesso socio entrante, ma ai soci alienanti, al fine di tenerli indenni degli esborsi in precedenza eseguiti in favore della società a titolo di versamenti in conto aumento del capitale sociale, tale accertata natura (di versamenti in conto aumento del capitale e non di pag. 3/14 finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell'art. 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda”.
Sulla base di tale principio, quindi, gli attori hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione e con i provvedimenti meglio ritenuti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello; previa riforma della Sentenza del Tribunale di Roma, Sezione III Civile, in funzione di Sezione specializzata in materia di Impresa, n. 6811/2016 pubblicata in data 04.04.2016 e della Sentenza della Corte di Appello di
Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa n. 5029/2017 pubblicata in data 22.07.2017, resa all'esito del giudizio di secondo grado n. 4598/2016 R.G., accogliere integralmente, sulla base del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, le domande svolte dagli appellanti nel giudizio di primo grado e qui riproposte e pertanto:
- Accertarsi l'inadempimento contrattuale ascrivibile a
[...]
(ora , in persona del legale rappresentante CP_7 Controparte_5
pro-tempore, rispetto ai patti di cui all'Atto di Acquisto Partecipazione e Accordi Connessi del
26.03.2010 e ciò con specifico riferimento al rimborso dei Prestiti Soci a suo tempo effettuati dagli Attori in favore di Parte_1
inadempimento concretizzatosi:
[...]
A) per non essersi la Società Convenuta nemmeno attivata e adoperata affinché mutasse l'appostazione delle Parte_1
pag. 4/14 somme presenti nel proprio Bilancio da Riserva Conto Futuro
Aumento Capitale a Prestito Soci fruttifero, quanto meno limitatamente alla somma di € 275.375,00 pari ai finanziamenti soci effettuati dagli Attori o, comunque, ed in via alternativa, 2a) per non aver conferito la Società Convenuta in Parte_1
somme di almeno pari importo che consentissero la liberazione di
[...]
quelle appostate come Riserva Conto Futuro Aumento Capitale o ancora e sempre in via alternativa
3a) per non avere la Società Convenuta versato nelle casse sociali di le somme necessarie al rimborso dei Parte_1
Prestiti Soci degli Attori secondo i tempi e le modalità di cui all'Atto di
Acquisto Partecipazione e Accordi Connessi;
B) per non avere, comunque, la stessa Controparte_7
provveduto ad effettuare i versamenti delle rate trimestrali posticipate ammontanti ad € 60.000,00 cadauna (per complessivi € 240.000,00) aventi decorrenza dalla alimentazione della Centrale Elettrica di Villa
Poma (MN) avvenuta nel mese di Dicembre 2011 o, comunque, per quanto riguarda l'unico versamento che pare essere stato effettuato per
€ 61.900,00 per non averlo imputato e vincolato al soddisfacimento dei
Prestiti Soci degli Attori, con ciò contravvenendo, in ogni caso, espressamente a quanto previsto nell'Atto di Acquisto Partecipazione e
Accordi Connessi del 26.03.2010 (Clausola 2.1, lettera iii);
- Per l'effetto, dichiarare risolto ex art. 1453 c.c., per esclusivo fatto e colpa di il Contratto di Acquisto Partecipazione Controparte_10
e Accordi Connessi del 26.03.2010 e l'Atto di Cessione delle quote sociali di di pari data a Ministero Parte_1
Notaio Persona_2
pag. 5/14 - Condannarsi, inoltre, la stessa in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dagli attori, che si quantificano nella somma di Euro 275.375,00 pari ai versamenti soci effettuati dagli attori, da ripartirsi in via proporzionale tra gli stessi o nella diversa somma, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa e/o da stabilire, anche in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, dei tre gradi di giudizio”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avversa Controparte_5
domanda in quanto, a suo dire, infondata in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione:
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, la nullità dell'atto di citazione in riassunzione notificato il 19 aprile 2023, per tutti i motivi esposti in atti.
In via ulteriormente preliminare
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione dell'Atto (definitivo) a rogito Notaio di Cessione delle quote Per_3
sociali di del 26 marzo 2010; Parte_1
• accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per tutti i motivi esposti in atti.
pag. 6/14 In via principale e nel merito, rigettare l'appello formulato dai signori e e, comunque, tutte le domande CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
ex adverso proposte, per i motivi esposti in atti.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere in qualche modo fondata la pretesa attorea, o dovesse determinarsi a rimettere sul ruolo la causa per un approfondimento istruttorio, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del primo grado di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 5.11.2024 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt.190 e 352 c.p.c.
Va, in via preliminare, respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione, essendo stato proposto in modo estremamente chiaro ed emergendo sia in punto di fatto che di diritto, le argomentazioni a sostegno delle domande degli attori.
Nel merito e senza dover ripercorrere tutte le tappe della complessa vicenda, occorre ricordare semplicemente che la società
[...]
(poi incorporata dalla aveva stipulato con CP_7 Controparte_5
le controparti, in data 26.3.2010, un contratto di cessione delle rispettive quote di partecipazione della società . Parte_2
Con contestuale scrittura privata, esse avevano pattuito la regolamentazione degli impegni delle parti in ordine alla compravendita della partecipazione secondo quanto riportato e pattuito nel contratto, nonchè le relative pattuizioni accessorie.
pag. 7/14 In particolare, in detta scrittura era espressamente concordato, oltre alle altre condizioni, che:
2.1. Nei termini, alle condizioni, e con le modalità previste dal contratto si impegna ad acquistare dai venditori, che si impegnano a vendere, la partecipazione (comprensiva dei diritti di sottoscrizione e versamento di capitale non ancora esercitati) alla data del rogito notarile..per un corrispettivo di € 94.514,60…
Inoltre, si impegna a versare i seguenti ulteriori importi, pur sempre subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive indicate al successivo punto 5.1. (o alla loro rinuncia da parte di :
€ 250.000 a titolo di finanziamento soci fruttifero (tasso del 4% p.a.) da versare ad mediante assegno circolare ovvero bonifico bancario sul conto corrente di e da utilizzare per il pagamento dei debiti verso i fornitori per € 200.000,00 e per la scadenza della rata agraria per
€ 50.000,00 entro i dieci giorni successivi, debiti come risultano dal bilancio della
€ 200.000,00 a titolo di finanziamento soci fruttifero (tasso del 4%) da versare da entro la data di scadenza della cambiale agraria e comunque non oltre il 30 luglio 2010….debiti come risultano dal bilancio della
€ 240.000,00 a titolo di finanziamento soci fruttifero…. utilizzerà gli introiti di tale finanziamento soci per estinguere parte della propria esposizione debitoria verso i venditori quali soci finanziatori di in misura proporzionale al debito verso ciascuno dei venditori. La presente previsione è convenuta in parziale deroga all'impegno di subordinazione previsto a favore di al successivo 4.3.
pag. 8/14 4.3. Fermi restando gli impegni di cui al precedente punto 4.1. i venditori concordano e accettano che siano rimborsati da prima i finanziamenti soci effettuati da e, successivamente, siano rimborsati i finanziamenti soci sino ad oggi effettuati dai venditori…
Dunque, si verte in tema di evidenti negozi collegati e non autonomi sicchè non può, già dalla semplice lettura dei testi contrattuali, ritenere condivisibile quanto sostenuto dalla difesa della convenuta per cui andrebbe respinta la domanda di risoluzione dell'intero assetto contrattuale e non solo della parte relativa al presunto inadempimento di con specifico riferimento al mancato rimborso delle quote di finanziamento soci operato dai venditori, in tale modo di fatto restando valido ed efficace la parte del contratto relativa alla avvenuta cessione delle quote.
Nella interpretazione complessiva della volontà delle parti del contratto, infatti, è evidente che il corrispettivo della vendita delle quote non era soltanto quello di € 94.515,60, ma la somma superiore quanto meno di
€ 275.373,00 che era il frutto del finanziamento che la convenuta si era obbligata a finanziare alla e che quest'ultima avrebbe dovuto utilizzare in favore dei venditori per la restituzione del loro paventato credito.
Orbene, facendo corretta applicazione del principio indicato dalla S.C., deve ritenersi superata ogni questione, pure reiterata dalla difesa di circa la diversa natura contabile che aveva inteso dare ai finanziamenti dei soci venditori, diversamente qualificati “a titolo di versamenti in conto futuro aumento di capitale”, il che avrebbe, secondo la tesi della Corte che aveva respinto il gravame proposto dagli pag. 9/14 odierni attori, impedito di poter vincolare essendo la relativa clausola contrattuale nulla.
La S.C., infatti, ha ben spiegato che, a parte la circostanza non di poco conto, che “pur quando una data dazione sia avvenuta ad un determinato titolo, si operi la conversione in altra tipologia, con la volontà in tal senso di tutti i soci…. non per questo sussisterebbe, però, un falso in bilancio e la violazione degli artt. 2423 ss. c.c…”.
Inoltre, ha proseguito, “tutto questo non rileva: perché l'appostazione a titolo di riserva dell'iniziale versamento dei soci fondatori era correttamente avvenuta, come accertato dalla sentenza impugnata, mentre la detta clausola negoziale era eseguibile mediante l'operazione
“circolare” concordata, in cui, al nuovo finanziamento in società, pari al prezzo residuo da pagare ai venditori, sarebbe seguita la restituzione in loro favore, e non in favore della socia finanziatrice entrante, del relativo importo. Non basta, cioè, aver qualificato come versamento senza obbligo di restituzione l'apporto originario in società, per ritenere senz'altro invalido il meccanismo così configurato (approntamento di nuovi fondi a favore della società compravenduta, restituzione mediante i medesimi di somme direttamente ai soci uscenti”.
Dunque, ogni questione pure nuovamente sollevata dal riguardo dalla difesa della società convenuta con il corposo atto difensivo, deve ritenersi del tutto superata.
come ulteriore motivo per il rigetto della domanda risarcitoria, ha posto da una parte la circostanza che essa aveva regolarmente effettuato tutti i suoi versamenti, dall'altro che i soci originari si erano resi a loro volta inadempienti tanto da essere stata costretta a farsi carico di pag. 10/14 ulteriori somme per ripianare le ingenti perdite che la aveva subito in seguito al comportamento tenuto dalle controparti per l'avviamento e l'esercizio della società
Orbene, quanto al primo profilo, non è in discussione che la società entrante aveva assunto un preciso obbligo dell'obbligo del terzo ex art. 1381 c.c. e, non essendovi discussione sul fatto che gli attori non abbiano riavuto da le somme da essi versate a titolo di finanziamento, tale comportamento costituisce certamente un grave inadempimento della odierna convenuta la quale, peraltro, non ha fornito alcuna prova neanche in ordine ad una propria personale iniziativa nei confronti di
Quanto al secondo profilo, poi, a parte il fatto che il presunto inadempimento degli attori è stato prospettato in modo inammissibile in quanto mai tempestivamente sollevato in primo grado né in via riconvenzionale né, tanto meno, in via di eccezione, resta il fatto che la aveva avuto ben potuto prendere contezza dei bilanci della operando le opportune valutazioni e, in ogni caso, la valutazione dell'inadempimento eventuale degli attori andrebbe valutato solo con riferimento alle obbligazioni assunte con i contratti oggetto di causa e non a fatti estranei all'oggetto del giudizio.
La questione solo in questa sede sollevata da è, pertanto, CP_11
del tutto del tutto irrilevante oltre che infondata in fatto.
Quanto, infine, alla inesigibilità delle prestazioni da parte della e di in ordine alla restituzione delle somme versate a CP_5
suo tempo dai soci fondatori, essa non è ugualmente meritevole di accoglimento, proprio alla luce della deroga espressamente pattuita alla clausola di cui al punto 4.3.
pag. 11/14 Ciò detto, va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto delle quote del 26.3.2010 e il contestuale atto di cessione delle quote a rogito Notaio per colpa grave della convenuta. Per_2
Va, invece disattesa la domanda risarcitoria attorea e non in quanto rinunciata come richiesto dalla difesa di parte convenuta, ma in quanto rimasta non provata.
Alla risoluzione del contratto, infatti, consegue l'obbligo delle parti di restituzione delle corrispettive prestazioni erogate, sebbene non può essere certamente disposta dal Giudice in via autonoma alcuna restituzione in assenza di specifica domanda (Cass. 28722/22 per tutte), mentre alcuna ulteriore somma dovrà essere versata da a CP_5
titolo risarcitorio in favore degli attori i quali, in effetti, non hanno dimostrato di aver subito alcun ulteriore danno, visto che esso non può consistere nel mancato incasso della somma a loro dovuta a titolo di differenza tra quanto effettivamente pattuito e quanto incassato.
In caso contrario, infatti, ne conseguirebbe una evidente locupletazione ingiusta da parte degli attori, con l'effetto del riacquisto delle quote ed il pagamento dell'intero prezzo pattuito di acquisto, avendo peraltro essi rinunciato all'azione di adempimento ed avendo optato per la domanda di risoluzione.
Nei soli limiti di cui sopra, dunque, la domanda va accolta.
Passando al regime delle spese, l'accoglimento della domanda, seppur in misura diversa rispetto a quanto preteso, comporta comunque la condanna della convenuta alla rifusione in favore delle controparti delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio come da dispositivo tenendo conto della fascia di riferimento (valore indeterminabile).
pag. 12/14
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto dagli attori nei confronti di così Controparte_5
provvede: in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6811/2016, dichiara la risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto di acquisto partecipazione e accordi connessi del 26.3.2010, nonché del contestuale atto di cessione delle quote sociali di Parte_1
a del Notaio del 9.4.2010.
[...] CP_12 Persona_2
Rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna alla rifusione in favore degli attori, delle Controparte_5
spese e competenze di tutti i gradi del giudizio che, per l'intero, liquida nei seguenti termini: primo grado: € 10.343,00 di cui € 3.465,00 per la fase dello studio, €
1.349,00 per la fase introduttiva, € 3.560,00 per la fase della trattazione ed € 3.409,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali, spese vive e IVA e CPA come per legge.
Giudizio di appello: € 11.576,00 di cui € 2.328,00 per la fase dello studio, € 1.585,00 per la fase introduttiva, € 3.510,00 per la fase della trattazione ed € 4.083,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese vive,
C.U. e spese generali, nonché di IVA e CPA come per legge.
Giudizio di Legittimità: € 6.585,00 di cui € 2.869,00 per la fase dello studio, € 2.224,00 per la fase introduttiva ed € 1.482,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese vive, C.U. e spese generali, nonché IVA
e CPA come per legge.
Giudizio di rinvio: € 12.156,00 di cui € 2.518,00 per la fase dello studio,
€ 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.586,00 per la fase della pag. 13/14 trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese vive,
C.U. e spese generali, nonché di IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 14/14