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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/08/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Donatella Aru Presidente
dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 254 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
( ), ), in
[...] C.F._4 CP_5 C.F._5
proprio, nonché in qualità di eredi di elettivamente domiciliati Persona_1
in Reggio Emilia presso lo studio dell'avv. Mauro Intagliata che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
appellanti
contro
Controparte_6
( con sede legale in Sassari, in persona del Commissario Straordinario e P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Selargius, presso l'ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Diana giusta procura speciale
1
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c., già , già ; Controparte_7 Controparte_8
appellata - appellante incidentale
e contro
di LO, con sede di rappresentanza per l'Italia in Milano, in persona del legale CP_9
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stefano Piredda, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
e
), con sede legale in Milano, elettivamente Controparte_10 P.IVA_2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paola Pili, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse degli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni
contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento del presente appello, così
provvedere: In via preliminare: alla prima udienza, disporre ex art. 283 c.p.c. per i motivi
di cui in narrativa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza appellata
pronunciata dal Giudice Dott.ssa Tania Scanu del Tribunale di Oristano, nella causa civile
R.G. N° 1674/2012, comunicata via PEC il 16.06.2020; Nel merito: Riformare e/o
annullare l'impugnata ordinanza per tutti i motivi riportati in narrativa e per l'effetto
accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_11
(adesso ) per il decesso di per tutti i
[...] Controparte_8 Persona_2
2
fatti e le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare
la , in persona del Direttore Generale pro Controparte_11
tempore, (adesso al pagamento - a titolo di risarcimento integrale di tutti Controparte_8
i gravissimi danni patiti dai ricorrenti per effetto del decesso di - Persona_2
della somma complessiva di € 750.000,00 così suddivisa: in favore di € Controparte_1
150.000,00, di € 150.000,00, di € 150.000,00, di Controparte_2 Controparte_3
€ 150.000,000,e di € 150.000,00, o comunque di quelle CP_4 CP_5
somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa e/o saranno ritenute di
giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal di dell'illecito al saldo. Con vittoria di spese
legali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forf. 15%, iva e cpa, e di ogni
altra spesa connessa e consequenziale, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
ai sensi dell'art. 93 c.p.c. avendo il medesimo anticipato le spese del giudizio e non
incassato gli onorari.”;
nell'interesse della e delle Controparte_6
Cont Cont soppresse e “l'On. Corte d'Appello di Cagliari, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - rigettare tutte le
domande di riforma dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Oristano, G.I. Dott.ssa Tania
Scanu, in data 12.06.2020, nel giudizio R.G. n. 1674/2012, come formulate dai Sig.ri
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto;
- accogliere l'appello incidentale
qui proposto e, pertanto, a modifica dell'Ordinanza impugnata, dichiarare, in caso di
condanna dell'appellata Amministrazione sanitaria la compagnia assicuratrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o società Lloyds of CP_12
ND, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenute o tenuta, in virtù dei
contratti di assicurazione e successive proroghe, a manlevare la convenuta
[...]
– già Controparte_13 Controparte_14
3
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, da quanto quest'ultima sarà tenuta a
corrispondere agli appellati in forza della domanda, oltre al pagamento delle spese, diritti
e onorari di causa;
Con vittoria di competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio
o, in subordine, qualora si confermasse l'impugnata Ordinanza, con compensazione delle
spese di lite tra l'Amministrazione sanitaria e le due Compagnie assicuratrici.”;
nell'interesse di di LO: “la Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari voglia: In CP_9
via principale: a) rigettare l'impugnazione principale per i motivi di cui all'espositiva; b)
in ogni caso, dichiarare inammissibile l'appello incidentale dell' per i Controparte_8
motivi di cui all'espositiva; c) per l'effetto confermare l'ordinanza decisoria impugnata;
d) con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via subordinata: a) rigettare ogni
avversa domanda per i motivi di cui all'espositiva; b) per l'effetto confermare l'ordinanza
decisoria impugnata;
c) con vittoria di spese e competenze del giudizio.”;
nell'interesse dell'appellata (già Controparte_10 CP_12
): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe declaratorie
[...]
del caso, per le ragioni in atti, respingere l'impugnazione in questa sede proposta dagli
appellanti Signori , , , e , poiché del Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
tutto infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'ordinanza
pronunciata all'esito di procedimento ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Oristano –
Sezione Civile, Giudice Dott. Tania Scanu, in data 12.06.2020. Con la vittoria di spese,
competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Fatti di causa
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano, con ricorso secondo il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., la di , Controparte_14 CP_11
deducendo che:
– il fratello era deceduto in data 10.06.2003 a causa della colposa Persona_2
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omissione, da parte dei medici operanti presso le strutture della convenuta, di cure indispensabili per la salvaguardia della sua salute;
– la correlazione causale tra tale omissione e l'evento morte era già stata accertata con consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito di un separato giudizio civile, sempre davanti al
Cont Tribunale di Oristano, promosso contro la medesima dalla moglie e dai figli del defunto, definito in via transattiva con riconoscimento in favore degli attori di un risarcimento pari a € 1.500.000,00, da corrispondersi dalla YDs of ND, società che assicurava l'azienda sanitaria;
– su tali presupposti, gli attori chiesero, iure proprio, la condanna della convenuta al risarcimento del danno morale da morte e da perdita del rapporto parentale, nonché, nella loro qualità di eredi della madre defunta, il risarcimento spettante Persona_1
a quest'ultima per la perdita del rapporto con il figlio premorto.
Si costituì in giudizio la di , resistendo alla domanda ed eccependo, in CP_7 CP_11
via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto azionato, maturata dalla data dell'evento lesivo.
Nel merito, la convenuta negò qualsiasi responsabilità in capo al personale sanitario che aveva avuto in cura il de cuius, sostenendo che la definizione transattiva del precedente giudizio promosso dai prossimi congiunti aveva impedito ogni accertamento giudiziale di merito, sicché non poteva ritenersi acquisita alcuna forma di acquiescenza rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nominato in quella sede. La resistente aggiunse, inoltre,
che, versandosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, gravava sugli attori l'onere di provare l'an e il quantum del danno.
Cont La infine, chiese ed ottenne la chiamata in causa delle due compagnie assicuratrici,
YDs of ND e , le quali avevano già rifiutato, in via Controparte_12
stragiudiziale, di prendere in carico il sinistro denunciato. La chiamata venne formulata al fine di ottenere, in caso di accoglimento della domanda attrice, di essere manlevata e tenuta
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indenne da parte delle suddette compagnie assicuratrici.
Si costituì in giudizio la società assicuratrice di LO, la quale, in via CP_9
preliminare, eccepì l'inoperatività della polizza stipulata con la convenuta. In particolare,
sostenne che il diritto alla copertura assicurativa era prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.,
nonché non più efficace in quanto la richiesta di indennizzo era pervenuta oltre il termine di vigenza contrattualmente previsto, ossia oltre due anni dalla scadenza della polizza. La
compagnia osservò, inoltre, che l'importo richiesto eccedeva il massimale assicurato, e che
– trattandosi di responsabilità aquiliana – il diritto al risarcimento doveva ritenersi prescritto, non esistendo alcun rapporto contrattuale tra gli attori e l' . Nel Controparte_11
Cont merito, la compagnia svolse difese conformi a quelle articolate dalla convenuta,
negando la sussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria.
Si costituì in giudizio anche , eccependo che l'evento dannoso si Controparte_12
era verificato in epoca anteriore alla vigenza della polizza sottoscritta con l' CP_11
resistente, la quale all'epoca risultava coperta da altra compagnia assicuratrice. La società
assicurativa negò l'operatività temporale della copertura, dedusse, altresì, che la richiesta eccedeva i limiti del massimale ed infine svolse difese di merito analoghe a quelle proposte
Cont dalla di , contestando il nesso causale, l'elemento soggettivo della colpa in CP_11
capo ai medici, nonché l'esistenza e l'entità del danno, con riferimento ai requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano.
La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, fu decisa con ordinanza in data 12.06.2020 con la quale il Tribunale così dispose: “1) rigetta la domanda di
risarcimento del danno proposta dai ricorrenti, essendo il diritto prescritto;
2) condanna
i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere alla 5 Oristano Controparte_14
le spese del giudizio, che liquida in euro 13.813,80, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna la 5 Controparte_14
a rifondere a di LO e ad le spese del CP_11 CP_9 Controparte_12
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giudizio che liquida, per ciascuna delle due società assicuratrici singolarmente, in euro
11.511,50 oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
In sintesi, il Tribunale ritenne che la responsabilità invocata dai ricorrenti dovesse qualificarsi come extracontrattuale, non essendo ravvisabile alcun rapporto contrattuale diretto tra i congiunti del paziente e la struttura sanitaria. Escluse, pertanto, l'applicabilità
del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., affermando che il diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., trattandosi di azione fondata su fatto illecito.
Il Tribunale affrontò, poi, la questione dell'eventuale rilevanza penale del fatto lesivo,
osservando che, qualora l'illecito civile sia astrattamente configurabile come reato, il termine di prescrizione dell'azione civile può essere parametrato a quello previsto per l'illecito penale, anche in assenza di un giudizio penale, purché il giudice civile accerti
incidenter tantum la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Nel caso di specie, anche ipotizzando l'integrazione del reato di omicidio colposo, il
Giudice evidenziò che il termine di prescrizione si sarebbe, comunque, dovuto ritenere decorso. Richiamò, a tal fine, l'art. 589 c.p., che prevede per l'omicidio colposo la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, e analizzò l'evoluzione normativa dell'art. 157
c.p., evidenziando che, sia nella versione vigente al momento del fatto (anteriore alla l. n.
251/2005), sia in quella successiva, il termine di prescrizione del reato risultava pari a cinque o sei anni. Anche aderendo alla tesi più favorevole ai danneggiati, ossia quella dell'applicazione del termine di sei anni, il Giudice rilevò che la prima richiesta stragiudiziale di risarcimento risaliva al 4 giugno 2012, ossia a quasi nove anni dal decesso del e dunque essa era stata formulata oltre ogni termine utile per l'esercizio CP_1
dell'azione. Di conseguenza, dichiarò prescritto il diritto azionato.
Quanto alla chiamata in causa delle compagnie assicuratrici il Tribunale ne dichiarò la manifesta infondatezza, rilevando l'inoperatività delle rispettive polizze e decidendo,
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conseguentemente, sulle spese.
In particolare, quanto a di LO, il Giudice accertò che la polizza prevedeva tre CP_9
condizioni cumulative per l'operatività della garanzia: il fatto doveva verificarsi nel periodo di vigenza della polizza (01.02.2001 – 01.02.2004); la richiesta risarcitoria doveva pervenire all'assicurato nel medesimo periodo, e la denuncia doveva essere inoltrata alla compagnia entro due anni dalla scadenza del contratto (01.02.2006). Nel caso di specie,
solo la prima condizione risultava soddisfatta, sicché la garanzia non poteva ritenersi operante. Quanto ad , la polizza prevedeva che la richiesta Controparte_12
risarcitoria dovesse pervenire all'assicurato entro tre mesi dalla cessazione del contratto
(30.06.2011), purché il fatto si fosse verificato nel periodo di validità o nella retroattività
Cont decennale. La richiesta risarcitoria fu inviata alla il 04.06.2012, oltre il termine previsto, determinando, anche in questo caso, l'inoperatività della garanzia.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto tempestivo appello i fratelli sulla CP_1
base di un unico e articolato motivo volto a censurare l'accoglimento dell'eccezione di
Cont prescrizione del diritto proposta dalla convenuta. Gli appellanti hanno poi riproposto e illustrato le domande risarcitorie formulate in primo grado, non valutate dal Tribunale
proprio in virtù dell'asserita maturazione della prescrizione.
Si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_13
, ente incorporante le in virtù di legge regionale, per
[...] Controparte_15
resistere all'impugnazione ed invocarne il rigetto e, comunque, per contrastare nuovamente le domande risarcitorie riproposte dagli appellanti.
Inoltre, l'ente sanitario ha proposto appello incidentale avverso l'ordinanza impugnata in relazione al rigetto delle domande di manleva formulate nei confronti delle società
assicuratrici e ciò, come ben si evince dal tenore complessivo della comparsa di costituzione e risposta in appello, sia al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di manleva in caso di accoglimento dell'impugnazione principale e delle domande risarcitorie
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formulate dai fratelli sia, in ipotesi di rigetto dell'impugnazione principale, per CP_1
ottenere la riforma dell'ordinanza di primo grado in punto di spese, da compensarsi nei rapporti tra l'ente assicurato e le società di assicurazione. A tal fine l'appello incidentale è
basato su due motivi, uno in relazione a ciascun rapporto assicurativo.
Si sono costituite in giudizio anche la di LO e la CP_9 Controparte_10
(già ) per resistere tanto all'impugnazione principale, quanto Controparte_12
all'impugnazione incidentale e per ribadire le difese nel merito svolte in primo grado. Per
la di LO si è anche eccepita l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto CP_9
Contr dall' siccome asseritamente proposto avverso un capo del tutto autonomo della
Contr ordinanza decisoria di primo grado, allorquando per l' erano già spirati i termini di impugnazione.
All'udienza del 17.2.2023 la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente, in considerazione della sopraggiunta messa in
Contr liquidazione e soppressione dell' in virtù di legge regionale, la causa è stata rimessa sul ruolo per sentire le parti sul punto.
All'esito si è costituita in giudizio la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, ente regionale istituito appositamente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e
Contr di tutte le cause pendenti dalla data di costituzione della e di quelle facenti in
Cont Cont precedenza capo alle soppresse e la quale ha fatto proprie le difese già svolte dagli enti sanitari soppressi.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate all'udienza del 2.2.2024, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
a) L'appello.
Con un unico e articolato motivo gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado
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nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno formulata dalla convenuta in primo grado, così incorrendo in violazione ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 2947 c.c. e 157 e 589 c.p.
Il Tribunale avrebbe, infatti, errato ritenendo applicabile il termine quinquennale di prescrizione, individuato sia in base all'art. 2947, comma 1, c.c., sia in base all'art. 157
c.p., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, norma alla quale fare riferimento in base all'art. 2947, comma 3, c.c., laddove, invece, una corretta lettura della disposizione penale citata e dell'art. 589 c.p., avrebbe dovuto far concludere per ritenere applicabile il termine di prescrizione decennale, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta in primo grado.
Il motivo è manifestamente fondato.
Occorre premettere che del tutto correttamente il Tribunale ha inquadrato la vicenda in esame – azione di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale promossa contro la struttura sanitaria dai parenti del paziente deceduto, asseritamente in conseguenza di condotte colpose dei medici o comunque del personale della struttura sanitaria -
nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o per fatto illecito, conformemente al costante e condiviso orientamento per cui: “la responsabilità della struttura sanitaria per
i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un
paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il
rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non
rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia
protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente
ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso
a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (così Cass. civ. ord. n.
21404/2021; cfr. anche Cass. civ. n. 11320/2022).
Quanto al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito l'art. 10
2947 c.c. prevede al primo comma, quale regola generale, che tale diritto “si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. Il citato articolo prevede, invece, al terzo comma, primo periodo, una diversa regola nell'ipotesi in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato: in tal caso, “se per il reato è stabilita una prescrizione più lunga,
questa si applica anche all'azione civile”.
Nel caso di specie il fatto illecito costituente il fondamento della responsabilità risarcitoria
è costituito dalla morte di avvenuta in data 10.6.2003, causata, - Persona_2
nell'impostazione degli attori, odierni appellanti, supportate dalla produzione di una consulenza tecnica d'ufficio resa in altro giudizio a suo tempo intentato dalla moglie e dai figli del nei confronti della – da uno stato settico indotto da CP_1 Controparte_7
terapie inadeguate somministrate dal personale medico dell'ospedale San Martino di
, e quindi da una condotta colposa del personale. Non può dubitarsi che tale fatto CP_11
sia anche considerato dalla legge come reato, giacché l'art. 589, comma 1, c.p., nella sua formulazione vigente all'epoca dell'evento, prevede che: “chiunque cagiona per colpa la
morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Sul punto,
d'altronde, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: “qualora l'illecito
civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso,
ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art.
2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente
dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti
probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri
gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi”
(cfr. Cass. civ. S.U. n. 27337/2008; Cass. civ. n. 24988/2014; Cass. civ. ord. n. 2350/2018;
Cass. civ. ord. n. 32021/2024).
Affermando tale principio, se si ha riguardo alla motivazione delle pronunce citate, emerge anche come la Suprema Corte ritenga sufficiente che l'accertamento incidentale del
11
giudice, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, avvenga già sulla base delle allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione, o nel ricorso, introduttivi del giudizio di primo grado e negli elementi ivi messi a disposizione, a nulla rilevando che all'esito del giudizio, e quindi all'esito dell'attività istruttoria, non sia, ad esempio, dimostrata in concreto la sussistenza della colpa o provata la condotta del soggetto convenuto. In altri termini e avuto riguardo al caso concreto qui in rilievo, per ritenere configurabile la fattispecie penale del reato di omicidio colposo, non è necessario compiere alcun ulteriore accertamento in concreto per ricostruire specificamente la vicenda ed individuare un preciso responsabile, in quanto i fatti allegati, desumibili dalla descrizione del sinistro contenuta nell'atto di citazione, sono del tutto sufficienti ad integrare in astratto il fatto-
reato di omicidio colposo imputabile (eventualmente) al personale sanitario dell'ospedale di (sulla sufficienza dell'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie descritta CP_11
nella norma penale cfr. anche Cass. civ. ord. n. 31378/2024).
Né ha rilievo ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione per il risarcimento del danno, la circostanza che in concreto l'azione risarcitoria non sia stata rivolta nei confronti dei soggetti penalmente imputabili, ossia i singoli soggetti che abbiano posto in essere le condotte colpose, commissive od omissive, bensì nei confronti dell'ente responsabile civile, giacché l'art. 2947 c.c. “quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto
al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si
riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa
risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona
penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al
risarcimento a titolo di responsabilità indiretta”, ovvero, “nella specie, contro un ente
ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente” (così Cass. civ. ord. n. 21404/2021,
già citata e la giurisprudenza ivi riportata).
Così chiarito che il fatto qui in esame è sussumibile nella fattispecie penale dell'omicidio
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colposo di cui all'art. 589 c.p. e verificata l'applicabilità alla vicenda in esame dell'art. 2947, comma 3, c.c., si deve avere riguardo, per determinare il termine di prescrizione,
all'art. 157 c.p., nel testo applicabile ratione temporis, ossia vigente alla data del fatto
(10.6.2003) e quindi anteriore alle modifiche apportate dall'art. 6, comma 1, l. 251/2005,
conformemente al principio per cui: “nell'ipotesi di illecito civile costituente reato,
qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di
prescrizione stabilito per il reato e questo nel caso, come quello all'esame, sia stato
modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione
dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del
reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti
civilistici, il principio della norma più favorevole” (cfr. Cass. civ. n. 13407/2012; Cass.
civ. ord. n. 6333/2018; Cass. civ. ord. n. n. 31378/2024).
Ebbene, secondo il testo di tale ultima disposizione, per ciò che in questa sede interessa:
“La prescrizione estingue il reato: … 3. in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4. in cinque anni, se si
tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni,
o la pena della multa …”. Pertanto, considerando che l'omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p. era punito con la pena massima di 5 anni, il termine di prescrizione deve essere individuato in 10 anni poiché l'espressione “non inferiore a cinque anni”, comprendeva,
appunto, la reclusione per 5 anni;
mentre il minore termine di prescrizione quinquennale previsto dal n. 4 del citato articolo si applicava ai reati la cui pena era appunto “inferiore a
cinque anni”.
Del tutto errata ed arbitraria deve ritenersi, pertanto, l'affermazione del Tribunale posta a sostegno del maturare del termine di prescrizione, secondo il quale “non inferiore a cinque
anni” equivarrebbe a “superiore a cinque anni” e “inferiore a cinque anni”
comprenderebbe anche la pena di cinque anni.
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In forza di quanto finora affermato si deve, quindi, concludere nel senso che per il fatto per cui è causa, avvenuto in data 10.6.2003, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno matura in 10 anni dalla commissione del fatto e che gli odierni appellanti hanno interrotto tempestivamente detto termine con la richiesta stragiudiziale di pagamento inviata all' in data 4.6.2012 (ossia a meno di 9 anni dal fatto), sicché il diritto Controparte_11
risarcitorio da essi vantato non si è estinto per intervenuta prescrizione.
Dall'accoglimento dell'unico motivo di appello discende la necessità di esaminare nel merito la domanda risarcitoria proposta dagli attori in primo grado e riproposta espressamente nella presente sede di appello.
b) L'esame nel merito delle domande formulate dai fratelli CP_1
1) Sul fondamento delle domande risarcitorie.
Gli odierni appellanti, tutti fratelli di deceduto in data 10.6.2003, Persona_2
hanno proposto, nei confronti della struttura sanitaria che aveva in cura il proprio parente,
domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sia iure proprio, sia
iure hereditatis quali successori legittimi della comune madre Persona_1
deceduta in data 20.4.2008.
Presupposti di tale domanda risarcitoria, avente come sopra visto natura extracontrattuale,
sono il rapporto di parentela con il paziente deceduto, la sussistenza del nesso di causalità
tra la morte del proprio congiunto e la condotta del personale medico, nonché l'elemento soggettivo della colpa (negligenza o imperizia) ravvisabile in capo al personale sanitario.
La prova del nesso di causalità e della sussistenza dell'elemento soggettivo sono stati offerti dagli odierni appellanti attraverso la produzione in giudizio della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Oristano (R.G. n. 477/2007)
dalla moglie e dai figli di con la quale è stato accertato che: Persona_2
- il paziente fu ricoverato presso l'Ospedale San Martino di il 2.5.2003, in CP_11
condizioni generali di salute che il CTU definisce come buone, tali da far presumere una
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possibilità di guarigione completa. La patologia da cui era affetto, secondo quanto accertato dal consulente, era riconducibile a una grave infezione con raccolte ascessuali, la cui evoluzione clinica avrebbe potuto essere favorevolmente modificata mediante una corretta diagnosi e un tempestivo trattamento terapeutico;
- nel corso del ricovero, il paziente fu sottoposto per oltre un mese a terapie inadatte e insufficienti, non idonee a contrastare efficacemente la patologia in atto. In particolare, i sanitari non procedettero ad accertamenti fondamentali quali: il prelievo di materiale dalle raccolte ascessuali;
emocoltura; evacuazione chirurgica delle raccolte. Tali omissioni diagnostiche e terapeutiche sono state qualificate dal CTU come imperizie gravi, in quanto i sanitari disponevano di tutti gli elementi clinici necessari per porre una diagnosi corretta e avviare un trattamento efficace;
- in data 8.5.2003, il paziente fu inspiegabilmente trasferito dal reparto ortopedico a quello di medicina interna, nonostante la situazione clinica richiedesse un ricovero in reparto chirurgico. Tale scelta organizzativa è stata definita dal consulente come non rispondente alle esigenze cliniche del caso, contribuendo al progressivo aggravamento delle condizioni generali del paziente;
- successivamente, in data 12.5.2003, il paziente fu sottoposto a intervento di laparotomia esplorativa, nonostante si trovasse in condizioni di instabilità emodinamica e con valori di emoglobina estremamente bassi. Il CTU ha qualificato tale intervento come imprudente,
evidenziando che non solo non apportò alcun beneficio, ma determinò un ulteriore decadimento clinico che condusse al decesso del paziente;
- il paziente, infine, fu ricoverato per pochi giorni all'Ospedale Brotzu di Cagliari ove per la prima volta era stato impostato un corretto approccio sia diagnostico che terapeutico,
con il prelievo e la coltura del materiale ascessuale, la richiesta dell'antibiogramma e la successiva programmazione ed esecuzione di un intervento chirurgico di drenaggio della raccolta ascessuale. Ciò, tuttavia, non riuscì ad evitare la morte del paziente;
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- la causa della morte, secondo quanto accertato dal CTU, era da ricondurre alla diffusione sistemica dell'infezione, culminata con un cedimento della funzione cardiaca (c.d. shock
cardiogeno). Il consulente ha sottolineato che l'evoluzione del quadro clinico non fu repentina, ma frutto di un progressivo e incessante aggravamento delle condizioni generali,
dovuto alla mancata adozione di cure adeguate da parte del personale della . Controparte_7
Le risultanze di detta CTU, peraltro, non furono contestate da alcuno dei consulenti tecnici
Cont di parte nominati in quel giudizio dalla di e dalla compagnia assicurativa CP_11
di LO, anch'essa ivi chiamata in causa dalla struttura sanitaria. Anzi: all'esito CP_9
di tale CTU le parti di quel giudizio pervennero ad un accordo transattivo, il cui testo è
pure prodotto in questo giudizio, in forza del quale l'assicurazione chiamata in causa dalla
Cont versò ai famigliari del la complessiva somma di euro 1.500.000,00, oltre le CP_1
spese legali dopo che le parti avevano constatato, nella premessa di cui alla lett. c)
dell'accordo (parte integrante dell'accordo stesso), che “nel processo civile, rubricato al
n. 431/2007 del Tribunale di Oristano, è emerso che i sanitari del citato ospedale …
erogarono una terapia inadatta ed insufficiente al tipo di malattia e che gli errori sia
diagnostici sia terapeutici dei sanitari non impedirono il decesso di una persona con
possibilità di competa guarigione” (si è omesso il riferimento contenuto in tale premessa all'Ospedale Brotzu, giacché la relativa azienda ospedaliera non è parte in causa ed, inoltre,
la CTU, contrariamente a quanto riportato nella transazione, esclude profili di responsabilità in capo al persone medico di tale ospedale, ed anzi ne elogia l'operato in quanto volto a tentare di ovviare ai precedenti errori diagnostici e terapeutici commessi dal personale dell'Ospedale di Oristano).
Questa Corte ritiene che gli esiti della CTU resa nel precedente giudizio e prodotta in causa siano del tutto condivisibili, avendo il consulente effettuato un approfondito accertamento dei fatti clinici, altrimenti non rilevabili se non con cognizioni tecnico – scientifiche ed abbia logicamente e congruamente argomentato le proprie conclusioni, senza peraltro
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ricevere dai consulenti delle parti osservazioni di sorta ed anzi dovendosi anche valorizzare, quale argomento di prova utile a corroborare le conclusioni del CTU, che sulla base dell'attività peritale le parti di quel giudizio – e segnatamente tanto la di CP_7
quanto di LO – abbiano inteso definire la vertenza con un cospicuo CP_11 CP_9
pagamento a saldo e stralcio in favore dei prossimi congiunti del CP_1
Quanto all'utilizzabilità della consulenza in questo giudizio è sufficiente evidenziare come debba trovare applicazione il principio per cui: “il giudice civile, in assenza di divieti di
legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle
raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi
pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa
utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento,
relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (cfr. Cass. civ. n. 840/2015; Cass.
civ. ord. n. 25067/2018). Nel caso di specie, nulla osta a che gli attori, odierni appellanti,
pongano a sostegno della loro domanda risarcitoria, la stessa consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio intentato dalla moglie e dai figli di formatasi Persona_2
nel pieno rispetto del contraddittorio da un consulente terzo e imparziale e non contestata nelle sue risultanze né dalla struttura sanitaria, né dall'assicurazione parti anche CP_9
di questo giudizio. Quanto alla posizione dell'assicurazione riguardo alla CTU, CP_12
Cont posto che dovrà essere valutata nel merito l'operatività della polizza stipulata dalla on tale istituto assicurativo, si deve evidenziare come in concreto nemmeno tale soggetto abbia svolto specifiche critiche e contestazioni alle risultanze peritali, limitandosi ad eccepirne l'inopponibilità nei propri confronti e ad effettuare una generica contestazione delle domande degli attori: sul punto si deve obiettare, alla luce delle argomentazioni e dei principi sopra riportati, che non sussiste alcun problema di opponibilità della CTU resa in altro giudizio, ma solo quello di valutazione in concreto degli esiti di tale prova atipica.
Alla luce di quanto sopra, la condotta dei sanitari dell'Ospedale San Martino di CP_11
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risulta gravemente colposa, connotata da imperizia, imprudenza e negligenza, e causalmente rilevante ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., anche in sede civile, per la produzione dell'evento morte di Persona_2
Così accertato che sussistono la condotta colposa dei sanitari, l'evento morte del paziente e il nesso causale tra la prima e il secondo, occorre porre l'attenzione sul danno prodottosi in capo agli appellanti, tutti fratelli del defunto, agenti anche quali eredi della propria madre, deceduta circa 5 anni dopo il predetto (sul rapporto di Persona_2
parentela, pacifico tra le parti, è comunque presente in atti il certificato dello stato di famiglia storico).
In tema di danno da perdita del rapporto parentale la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto per cui: “in tema di risarcimento del danno da perdita del
rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile
per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri
della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che
la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone
al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro
indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del
danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda,
invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide
la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e
dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni
fornite di prova)” (cfr. Cass. civ. ord. n. 5769/2024). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che: “l'uccisione di una persona fa presumere da
sola ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge,
ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non
convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere
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valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso grava sul convenuto l'onere di
provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza
la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”
(cfr. Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. ord. n. 2776/2024).
Detto in altri termini, in forza dei richiamati principi di diritto, la presunzione iuris tantum
(che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino,
dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione,
comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla perdita del vincolo familiare.
Tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, gli odierni appellanti, attori in primo grado,
si sono limitati con il ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Oristano ad allegare e dimostrare di essere fratelli del defunto, nonché che ne Persona_1
fosse la madre, senza null'altro aggiungere in ordine alla consistenza e all'intensità dei loro rapporti con il proprio fratello e figlio (risulta peraltro dal complesso degli atti,
segnatamente da quelli del precedente giudizio promosso dalla moglie e dai figli di
[...]
che costui, nato nel 1942, avesse costituito un proprio autonomo nucleo Persona_2
famigliare composto da moglie e ben sei figli). I convenuti in primo grado, invece – e segnatamente l'allora di – non hanno offerto alcun elemento di prova CP_7 CP_11
volto a dimostrare che tra i fratelli e il genitore da un lato ed Persona_2
dall'altro lato, vi fosse odio o quanto meno una indifferenza affettiva (si vedano gli atti del primo grado di giudizio, nei quali sotto questi profili non vi sono allegazioni di sorta).
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Spetta pertanto agli odierni appellanti, in forza dei rapporti di parentela con il paziente defunto, il ristoro della sofferenza morale, nonché, quanto alla compromissione dinamico-
relazionale, sulla quale nulla è stato mai specificamente dedotto, solo quanto di per sé
sussistente in conseguenza dello stretto rapporto di parentela: deve ritenersi, infatti, che il vincolo affettivo derivante da una relazione familiare qualificata, quale quella intercorrente tra genitore e figlio ovvero tra fratelli, comporti comunque, in via presuntiva e salvo prova contraria, una compromissione della sfera dinamico-relazionale della persona insita nella natura stessa del rapporto parentale. Essa, peraltro, come si dirà in appresso, è già
contemplata nell'elaborazione dei criteri tabellari adottati dai Tribunali per la liquidazione equitativa del danno, mentre non potranno essere riconosciuti i punti conseguenti all'intensità in concreto del legame affettivo tra la vittima e il congiunto danneggiato.
2) Sulla liquidazione del danno spettante gli appellanti.
Al fine di procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, questa Corte intende utilizzare i parametri e i criteri elaborati dal
Tribunale di Milano, come peraltro richiesto dagli appellanti, conformemente al principio per cui: “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio
per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto
fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da
quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei
punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e
secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla
qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità,
per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura",
purché sorretta da adeguata motivazione” (così Cass. civ. ord. n. 37009/2022, in fattispecie in cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di Milano, nonostante la rituale richiesta
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in tal senso contenuta nell'atto di appello, e ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata).
Facendo applicazione delle tabelle elaborate sul punto dal Tribunale di Milano vigenti all'attualità della liquidazione (tabelle 2024) il danno deve essere determinato per ciascun fratello di nel modo seguente, con la precisazione che nessuno di Persona_2
essi era convivente con la vittima, che i parenti superstiti alla morte di Persona_2
erano 6 (e quindi oltre 3, sicché nessun punteggio aggiuntivo spetta sotto tale profilo, ossia per la voce D della tabella) e che nulla, stante l'assenza di prove, può essere riconosciuto per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (ossia per la voce E della tabella):
- per che alla data della morte del fratello aveva 55 anni, euro 40.752,00 Controparte_1
così ottenuta: 12 punti per l'età della vittima + 12 punti per l'età del danneggiato, totale 24
punti * euro 1.698,00, valore del punto;
- per , che alla data della morte del fratello aveva 44 anni, euro 44.148,00 Controparte_2
così ottenuta: 12 punti per l'età della vittima + 14 punti per l'età del danneggiato, totale 26
punti * euro 1.698,00, valore del punto;
- per che alla data della morte del fratello aveva 47 anni, euro 44.148,00 Controparte_3
così ottenuta: 12 punti per l'età della vittima + 14 punti per l'età del danneggiato, totale 26
punti * euro 1.698,00, valore del punto;
- per , che alla data della morte del fratello aveva 52 anni, euro 40.752,00 CP_4
così ottenuta: 12 punti per l'età della vittima + 12 punti per l'età del danneggiato, totale 24
punti * euro 1.698,00, valore del punto;
- per , che alla data della morte del fratello aveva 50 anni, euro 44.148,00 CP_5
così ottenuta: 12 punti per l'età della vittima + 14 punti per l'età del danneggiato, totale 26
punti * euro 1.698,00, valore del punto.
Quanto alla posizione di madre della vittima che alla data della Persona_1
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morte di essa aveva 82 anni, poi deceduta in data 20.4.2008, ed in relazione alla quale gli odierni appellanti hanno agito iure hereditatis, deve evidenziarsi come in base alle citate tabelle di Milano e sempre in considerazione del fatto che nessun punto può essere riconosciuto per le voci D ed E della tabella ad essa spetterebbe la complessiva somma di euro 101.686,00, così ottenuta: 18 punti per l'età della vittima + 8 punti per l'età del danneggiato, totale 26 punti * euro 3.911,00, valore del punto. Nessuna decurtazione deve essere effettuata nel caso di specie in considerazione del sopravvenuto decesso dell'avente diritto alla liquidazione, atteso che esso è avvenuto all'età di 87 anni, età pressappoco corrispondente alla speranza di vita esistente all'epoca in base alle tavole di mortalità Istat
per una donna che avesse già compiuto 82 anni, sicché la liquidazione del danno non patrimoniale secondo le Tabelle di Milano non risulta sovrastimata, avendo tali tabelle già
parametrato il risarcimento in funzione di una prospettiva di vita che già includeva un tale lasso temporale residuo.
La somma che sarebbe spettata alla comune madre, in base alle norme sulla successione legittima, in assenza di coniuge vivente alla data della morte, deve essere attribuita ai figli in parti uguali ai sensi dell'art. 566 c.c. Dovrà però essere considerata anche la quota che sarebbe spettata ad atteso che dagli atti risulta che esso avesse Persona_2
figli, i quali succedono per rappresentazione a norma dell'art. 468 c.c. Spetta, pertanto, a ciascuno degli odierni appellanti la quota di 1/6 di quanto sarebbe spettato di risarcimento alla comune madre, pari per ciascuno ad euro 16.947,66.
Risultano, pertanto, così complessivamente attribuite a ciascuno le seguenti somme:
- euro 57.699,66 a e;
Controparte_1 CP_4
- euro 61.095,66 a , e . Controparte_2 Controparte_3 CP_5
Trattandosi nel caso di specie di debiti di valore, le somme così determinate alla data odierna devono essere devalutate alla data dell'evento dannoso (10.6.2003, morte di
[...]
e rivalutate con applicazione anche degli interessi al tasso legale sulla Persona_2
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somma via via rivalutata fino al momento della presente decisione (25.7.2025),
conformemente a quanto stabilito da Cass. civ. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza successiva. Effettuando il relativo calcolo, risulta pertanto dovuta dalla Gestione
Liquidatoria la somma di euro 75.640,81 in favore e di , Controparte_1 CP_4
e la somma di euro 80.092,74, in favore di , e Controparte_2 Controparte_3 CP_5
, per tutti oltre interessi legali dalla data decisione al saldo effettivo.
[...]
c) L'appello incidentale proposto dall'allora ora Gestione CP_8
Liquidatoria.
L'azienda sanitaria ha proposto, nel rispetto dei termini di cui all'art. 343 c.p.c., appello incidentale avverso le parti dell'ordinanza decisoria già oggetto dell'impugnazione principale, con le quali è stata dichiarata manifestamente infondata la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici di LO a per la CP_9 Controparte_10
ritenuta inoperatività delle relative polizze assicurative.
Nel costituirsi in giudizio di LO ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_9
incidentale in quanto tardivamente proposto, allorquando i termini per l'impugnazione per l' erano già irrimediabilmente spirati con il trascorrere dei 30 giorni dal Controparte_11
deposito dell'ordinanza definitoria del giudizio di primo grado, secondo quanto stabilito dall'art. 702 quater c.p.c., atteso che con esso si contestavano i capi del provvedimento impugnato attinenti, con il fine di regolare le spese processuali del grado, alla ritenuta inoperatività delle polizze assicurative, del tutto autonomi e distinti rispetto ai capi oggetto di impugnazione in sede di appello principale, attinenti invece all'asserita sussistenza dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito tra i parenti del paziente defunto e la struttura sanitaria.
Detto in altri termini, l'appello incidentale non potrebbe qualificarsi come “tardivo consequenziale”, in quanto non si limita a reagire alle domande proposte dagli appellanti principali, ma investe una questione autonoma e distinta, concernente il rapporto
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contrattuale tra l' e il proprio assicuratore. Ne consegue che, trattandosi Controparte_11
di impugnazione autonoma, essa avrebbe dovuto essere proposta nei termini ordinari, e non può beneficiare della disciplina dell'appello incidentale tardivo.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Sul punto, infatti, si condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale:
“l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato
o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia
scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa
un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse
preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione,
di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (così Cass. civ. ord. n.
15100/2024; lo stesso principio, avuto riguardo alla motivazione nel suo complesso, è
espresso da Cass. civ. S.U. n. 8486/2024).
In sostanza, secondo il condivisibile orientamento ormai consolidatosi in sede di legittimità, l'impugnazione incidentale tardiva deve ritenersi ammissibile anche con riferimento a capi autonomi della sentenza, non essendo previsto alcun limite oggettivo alla sua proposizione. La ratio dell'istituto risiede nella volontà di consentire alla parte parzialmente soccombente, che abbia inizialmente prestato acquiescenza o lasciato decorrere il termine per impugnare, di riconsiderare la propria posizione processuale qualora la controparte decida di proporre impugnazione principale. Tale meccanismo risponde all'esigenza di evitare una proliferazione di impugnazioni cautelative e di favorire una gestione più razionale del contenzioso, permettendo alla parte che si sia inizialmente determinata a non impugnare di attendere e di reagire solo nel caso in cui venga messa in discussione la parte della decisione a essa favorevole. In tale prospettiva, l'impugnazione
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incidentale tardiva assume natura dipendente da quella principale, nel senso che la sua sorte
è legata all'ammissibilità dell'impugnazione principale: ove quest'ultima venga dichiarata inammissibile (e ora anche improcedibile), anche l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia. Ne consegue che, in assenza di preclusioni normative espresse, l'impugnazione incidentale tardiva può investire qualsiasi capo della sentenza, anche se autonomo rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale, purché sussista un interesse concreto e attuale alla sua proposizione.
Si deve, pertanto, procedere con l'esame nel merito dei singoli motivi di appello incidentale proposti.
Con un primo motivo l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice di LO per inoperatività della relativa CP_9
polizza.
Il Tribunale di Oristano, infatti, avrebbe errato nell'interpretare il contratto di assicurazione stipulato tra l'amministrazione sanitaria e la compagnia assicuratrice, avendo dato rilievo esclusivamente a quanto affermato dall'articolo 9 del contratto, relativo alla validità
temporale della copertura (01.02.2001 – 01.02.2004, con denuncia del sinistro entro il
01.02.2006), senza considerare che la richiesta risarcitoria dei fratelli si inseriva CP_1
nel medesimo contesto fattuale già gestito dalla compagnia nell'ambito della precedente controversia per la morte di instaurata dalla moglie e dai figli di Persona_2
costui e definitasi con pagamento di una ingente somma a titolo di risarcimento del danno.
L'art. 14 delle condizioni generali di polizza, infatti, prevedeva che, in presenza di più
richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta dovesse essere considerata come data di tutte le richieste e che tali richieste dovessero essere trattate come un unico sinistro, sicché non potevano sussistere dubbi in ordine alla piena operatività della polizza e alla sussistenza della copertura assicurativa.
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Il motivo è fondato.
L'art. 9 del contratto di assicurazione stipulato tra l' di Controparte_14
e gli of ND stabiliva che “l'assicurazione vale per le CP_11 Parte_1
richieste di risarcimento pervenute all' per la prima volta durante il periodo di Parte_2
validità della polizza in riferimento a fatti colposi posti in essere esclusivamente durante
il periodo di validità della garanzia, purché la denuncia pervenga alla Società non oltre
due anni dalla scadenza della polizza stessa”.
Tale previsione, tuttavia, contrariamente a quanto effettuato dal Tribunale che si è
concentrato solo su di essa, deve essere letta congiuntamente alla clausola contenuta nell'art. 14 della medesima polizza, secondo cui “in caso di più richieste di risarcimento
originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come
data di tutte le richieste” e che “più richieste di risarcimento originate da una stessa causa
sono considerate unico sinistro”.
L'interpretazione sistematica e secondo buona fede delle clausole contrattuali, ai sensi degli artt. 1363 e 1366 c.c., impone di ritenere che, una volta che la prima richiesta di risarcimento relativa a un determinato evento lesivo sia stata formulata nel periodo di vigenza della polizza e regolarmente denunciata alla compagnia assicuratrice, le successive richieste di risarcimento, purché riferibili al medesimo evento, debbano essere considerate tempestive e riconducibili al medesimo sinistro, anche se pervenute oltre il termine di vigenza contrattuale, purché entro il termine di prescrizione del diritto al risarcimento.
Nel caso di specie, è pacifico che, in relazione al decesso di la Persona_2
compagnia abbia gestito e definito transattivamente una prima richiesta di CP_9
risarcimento avanzata, nei termini di cui all'art. 9 della polizza, dalla moglie e dai figli del defunto, versando la somma di euro 1.500.000,00, oltre euro 150.000 di spese legali. Tale
circostanza integra, a tutti gli effetti, la “prima richiesta” ai sensi dell'art. 14 della polizza,
con la conseguenza che le ulteriori domande risarcitorie avanzate dai fratelli del defunto,
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pur se successivamente e oltre il termine di vigenza della polizza, debbano essere considerate come riferibili al medesimo sinistro e, dunque, coperte dalla garanzia assicurativa.
A conferma di tale interpretazione, si richiama quanto sostenuto dalla stessa compagnia nella propria comparsa di costituzione in appello, ove si è affermato che “la prima CP_9
richiesta di risarcimento da parte di un paziente incardina il sinistro sotto la polizza in
vigore. Tutte le altre richieste successive anche se effettuate a distanza di anni, saranno
trattate come ricadenti sotto la medesima polizza della prima” (cfr. pag. 19 della comparsa). Tale affermazione, sebbene formulata con riferimento alla categoria dei 'danni diretti', conferma il principio di continuità della copertura assicurativa rispetto a richieste successive fondate sul medesimo fatto generatore.
La distinzione operata dalla compagnia tra 'danni diretti' e 'danni riflessi', volta ad escludere dalla copertura assicurativa le pretese risarcitorie avanzate dai fratelli del defunto, non può in alcun modo essere condivisa. Tale distinzione, oltre a non trovare alcun fondamento testuale nella polizza, si pone in aperto contrasto con il principio generale di risarcibilità del danno sancito dall'art. 1223 c.c., applicabile anche in materia di responsabilità extracontrattuale per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.
Ai sensi di tali disposizioni, infatti, sono risarcibili tutti i danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, e tale qualificazione non può essere negata ai pregiudizi non patrimoniali subiti dai fratelli del defunto per la perdita del rapporto parentale, ove ne sia dimostrata la derivazione causale dall'evento lesivo costituito dalla morte del congiunto. La qualificazione del danno da lesione o perdita del rapporto parentale quale 'danno riflesso', che talvolta è utilizzata in dottrina e giurisprudenza a fini più che altro descrittivi, non esclude, di per sé, la sua natura di conseguenza immediata e diretta dell'illecito, né può costituire criterio di esclusione dalla copertura assicurativa, ove il sinistro sia già stato denunciato e gestito dalla compagnia.
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Non può, infine, essere condivisa l'eccezione di inammissibilità del motivo formulata dalla compagnia nella propria comparsa, secondo cui il richiamo all'art. 14 della polizza CP_9
operato nell'atto di appello incidentale costituirebbe una domanda o contestazione nuova,
e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
L'appellante incidentale, infatti, non ha introdotto alcuna domanda nuova, ma ha semplicemente articolato un ordinario motivo di impugnazione della sentenza di primo grado, fondato su un titolo contrattuale già ritualmente prodotto in giudizio e in forza del quale era stata tempestivamente formulata, in primo grado, la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice. Il riferimento all'art. 14 della polizza non costituisce una nuova questione, bensì una diversa prospettazione interpretativa, rispetto a quanto effettuato dal Tribunale, di un contratto la cui portata e i cui effetti erano già parte del thema decidendum, e come tale essa è pienamente ammissibile in sede di gravame.
In conclusione, la domanda di manleva proposta dall'azienda sanitaria deve ritenersi fondata e la decisione del Tribunale di Oristano deve essere riformata anche su tale punto,
con conseguente condanna di di LO a tenere indenne l'attuale Gestione CP_9
Liquidatoria da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande proposte dai fratelli CP_1
Si deve anche evidenziare come l'entità della condanna inflitta in questa sede, pari in linea capitale ad euro 391.559,84, anche tenendo conto delle spese legali che saranno liquidate in dispositivo, non superi in alcun modo i limiti del massimale assicurativo che era stato previsto per sinistro nella somma complessiva di euro 2.582.284,49. Infatti, già versati dalla compagnia euro 1.650.000,00 complessivi in favore della moglie e dei figli del e per i compensi del loro avvocato, residua comunque un Persona_2
massimale di polizza pari ad euro 932.284,49 (cfr. in tal senso la stessa comparsa di costituzione della compagnia in primo grado, pag. 5).
Con un secondo motivo l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado
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nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata anche la domanda di manleva proposta nei confronti compagnia assicuratrice , ora Controparte_12 [...]
Controparte_10
Il Tribunale, infatti, che ha ritenuto non operativa la polizza da un punto di vista prettamente temporale (pur non avendo la compagnia di assicurazione svolto alcuna eccezione sotto tale profilo), avrebbe errato nell'individuazione del periodo di efficacia della polizza assicurativa: il Giudice ha ritenuto che la polizza fosse scaduta al 30.06.2011,
laddove la documentazione prodotta in giudizio dimostrava che la polizza era stata prorogata dapprima con deliberazione n. 310 del 30.06.2011, fino al 30.06.2012, e successivamente, con deliberazione n. 588 del 02.07.2012, fino al 31.12.2012, sicché la richiesta risarcitoria, trasmessa dall'azienda sanitaria alla compagnia il 28.06.2012, era avvenuta pienamente entro il periodo di validità della garanzia assicurativa.
Il motivo, pur censurando correttamente un errore di percezione e di valutazione da parte del Tribunale sull'operatività temporale della polizza, peraltro questione mai eccepita dall'assicurazione, è infondato nel senso che la correttezza della censura non può
comunque comportare l'accoglimento della domanda di manleva proposta (in altri termini:
la decisione del Tribunale sul punto è corretta, ancorché i motivi da porre a fondamento di tale conclusione siano del tutto diversi da quelli erroneamente addotti dal primo giudice).
È pacifico fra le parti e risulta dagli atti che la polizza assicurativa che legava l'azienda sanitaria con originariamente fino al 30.6.2011 poi sia stata oggetto di proroga CP_12
con successivi atti integrativi fino al 31.12.2012, sicché la motivazione del Tribunale per motivare l'inoperatività della polizza è del tutto errata e sul punto non occorre aggiungere altro.
Tuttavia, come correttamente eccepito fin dal primo grado, nonché nel presente giudizio di appello, dalla compagnia assicuratrice detta polizza doveva ritenersi in concreto inoperante stante quanto chiaramente previsto dall'art. 3 delle condizioni generali di
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assicurazione, rubricato “inizio e termine della garanzia – disciplina della responsabilità”
che così prevedeva nella parte di interesse:
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all per la prima Parte_2
volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano
conseguenti a fatti colposi posti in essere: - durante il periodo di validità della garanzia e
cioè dalle ore 24:00 del 30.06.2010 alle ore 24:00 del 30.06.2011 (termine poi prorogato al 31.12.2012, n.d.r.); - in epoca antecedente alla data di effetto della presente polizza ma
non prima del 30.06.2000 (Retroattività decennale). Al riguardo le parti si danno
reciprocamente atto che per le richieste relative a fatti accaduti prima della decorrenza
della presente polizza, la presente assicurazione opererà come di seguito descritto: a) se
il rischio non fosse garantito in precedenti assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie
prestate con la presente polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel
rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette
assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base a
precedenti assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previste fossero
insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà l per la sola Parte_2
parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle precedenti assicurazioni, nei limiti
e alle condizioni tutte della presente polizza. … La garanzia si intende estesa anche alla
copertura di sinistri derivanti da Fatti/circostanze già noti all'Assicurato o al Contraente
prima della data di stipulazione della presente polizza purché non ricadenti nella
copertura di precedenti polizze”.
La polizza assicurativa prevedeva, pertanto, una retroattività decennale, tale da ricomprendere anche i fatti colposi verificatisi anteriormente alla data di decorrenza della polizza, purché non anteriori al 30.06.2000. Tuttavia, la stessa clausola contrattuale stabiliva espressamente che, qualora il rischio fosse stato già garantito da precedenti assicurazioni, la copertura prestata da avrebbe operato esclusivamente in via CP_12
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eccedentaria, e cioè limitatamente alla parte di danno non coperta dai massimali delle polizze precedenti.
Nel caso di specie, il sinistro per cui è causa – ossia il decesso di Persona_2
avvenuto in data 10.06.2003 – rientrava temporalmente nel periodo di retroattività previsto dalla polizza. Tuttavia, è risultato documentalmente accertato che tale evento era già stato
Cont oggetto di una precedente controversia tra la di , la moglie e i figli del CP_11
defunto, e la compagnia assicuratrice di LO, conclusasi con un accordo CP_9
transattivo e il versamento da parte di quest'ultima della somma di € 1.500.000,00, oltre spese legali.
Tale circostanza dimostra non solo che il sinistro era già noto e gestito, ma anche che esso era già integralmente coperto da una polizza assicurativa precedente, la cui operatività –
come sopra si è anche accertato - non risulta essere stata superata in termini di massimale.
Ne consegue che la garanzia prestata da non potesse ritenersi operativa, non CP_12
essendo stato allegato né provato alcun danno eccedente rispetto a quanto in concreto risarcibile dalla compagnia CP_9
Inoltre, il fatto che il sinistro fosse già stato oggetto di gestione e definizione da parte della precedente compagnia assicuratrice – anche in considerazione di quanto in questa sede accertato in ordine al perdurare della garanzia alle richieste risarcitorie successivamente avanzate rispetto ad un sinistro già denunciato e gestito - conferma che si trattava di evento già noto e già ricompreso in una copertura assicurativa attiva al momento del verificarsi del fatto lesivo.
Pertanto, la domanda di manleva proposta nei confronti di è stata comunque CP_12
correttamente rigettata, non sussistendo i presupposti contrattuali per l'operatività della copertura assicurativa.
d) Le spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza in relazione ai vari rapporti dedotti in causa.
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Esse sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, nello scaglione per le cause di valore da euro 260.000,00 a euro 520.000,00 e parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisoria, in relazione al giudizio di primo grado e stessi parametri per il presente giudizio di appello, senza la fase istruttoria,
non svoltasi in II grado. Riguardo agli appellanti, la liquidazione deve essere effettuata direttamente in favore del procuratore costituito, che ha domandato la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'accoglimento totale dell'appello principale e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale impediscono l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie l'appello proposto da Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e avverso l'ordinanza del Tribunale di Oristano in data CP_4 CP_5
12.06.2020, comunicata in data 16/06/2020, resa nel giudizio R.G. n. 1674/2012;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale avverso la citata ordinanza proposto dalla
Contr Cont Cont Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della e delle soppresse e
- per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza:
1) condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria al pagamento: - della somma di euro 75.640,81 ciascuno, in favore di e;
- della somma Controparte_1 CP_4
di euro 80.092,74 ciascuno, in favore di , e Controparte_2 Controparte_3 CP_5
; per tutti oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo
[...]
effettivo;
2) condanna il predetto Ente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. Mauro
Intagliata, procuratore costituito degli appellanti dichiaratosi antistatario, che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 14.170,00 per compensi, euro 741,00 per spese vive,
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oltre spese generali e accessori di legge;
per il giudizio di appello in euro 10.590,00 per compensi, euro 2.556,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge;
3) condanna di LO a tenere indenne e manlevare la Gestione Regionale CP_9
Sanitaria Liquidatoria da tutto quanto condannata a pagare agli appellanti, anche a titolo di spese legali in favore del procuratore antistatario;
4) condanna di LO alla rifusione delle spese processuali in favore della CP_9
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 14.170,00 per compensi, euro 733,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge;
per il giudizio di appello in euro 10.590,00 per compensi, euro 2.529,00
per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge;
5) condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore della che si liquidano Controparte_10
in euro 10.590,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente dott.ssa Donatella Aru
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