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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 04/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 147/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DI SASSARI
nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 147 del Ruolo Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024 promossa da:
(P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Paola Serra che, unitamente all'Avv. Giuseppe Conti, la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di reclamo.
- reclamante -
contro
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
– in persona del Curatore Controparte_1
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DI
SASSARI
- reclamati -
1 in punto a: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Sassari con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
CONCLUSIONI
I Procuratori della reclamante chiedono e concludono:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contrariis reiectis 1) in accoglimento del presente reclamo,
revocare la sentenza impugnata n.18/2024 resa dal Tribunale di Sassari nel procedimento n.41-1/2023
P.U., pubblicata in data 6.7.2024, con ogni conseguente effetto di legge;
2) con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Il Procuratore Generale chiede e conclude:
“Si conclude per il rigetto del reclamo con conferma della sentenza del Tribunale di Sassari n.18/24 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società reclamante richiesta dal Pubblico
Ministero.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari ha chiesto a detto Giudice dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
(infra ). Parte_1 Parte_1
In limine ha dedotto che all'udienza 22.9.2023, di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari, il difensore della aveva dichiarato che la società non era in grado di adempiere le Parte_1
proprie obbligazioni fiscali: all'esito, lo stesso Ufficio Giudiziario aveva disposto, ex art.38 CCII, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la predisposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale.
In fatto, ha premesso che detta società 1) aveva quale unico socio la JI RK GMBH, società di diritto tedesco, con sede in Germania, 2) era amministrata da un A.U. nella persona di , Persona_1
nominato in data 06/02/2023; 3) aveva come attività prevalente la coltivazione di ortaggi in colture protette nonché la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;
4) previo rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità amministrativa, aveva costruito e messo in funzione un impianto di serre fotovoltaiche in agro del Comune di VE, 5) nel luglio 2012, aveva avviato l'attività di produzione di energia elettrica stipulando tre convenzioni con il G.S.E.; 6) da allora cedeva al G.S.E. l'energia
2 elettrica prodotta per la successiva immissione nel mercato ad una tariffa agevolata e con il riconoscimento di significativi incentivi economici.
Ha, poi, ulteriormente esposto che I) nell'ottobre 2014 l'Agenzia delle Entrate di Sassari aveva presentato una denuncia alla Procura della Repubblica segnalando gravi irregolarità nella procedura autorizzativa in forza della quale era stato consentito alla società di edificare l'impianto e di avere accesso agli incentivi erogati dal II) era stato, indi, promosso a carico dell'allora A.U., tale , Pt_2 Persona_2
procedimento penale per i reati di truffa aggravata ex art.640 bis c.p., lottizzazione abusiva ex artt. 30 e
44, lett. c), DPR n° 380/2001 e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 2, D.Lgs n° 74/2000, relativamente ai periodi di imposta 2012 e 2013; III) il 9.6.2016,
il G.I.P. di Sassari aveva disposto il sequestro preventivo del complesso serricolo e di somme per un importo superiore a € 8.000.000,00; IV) con sentenza 20.10.2022, il Tribunale Penale di Sassari aveva condannato, tra gli altri, il ad una pena detentiva e disposto la confisca del complesso aziendale Per_2
- decretandone lo smantellamento, la vendita delle sue componenti o, in caso di impossibilità, la loro distruzione in uno alla vendita dei terreni sui quali insisteva l'impianto – nonché la confisca per equivalente dei profitti del reato, fino alla concorrenza della somma di euro 8.831.969,15; V) il Tribunale
penale aveva acclarato la assenza di reale attività agricola, i cui volumi di produzione erano del tutto insufficienti a giustificare l'erogazione dei contributi;
VI) in contemporanea al procedimento penale e in relazione ad una attività di verifica fiscale della Guardia di Finanza di Sassari, l'Agenzia delle Entrate
aveva emesso tre distinti avvisi di accertamento nei confronti della relativamente ai periodi Parte_1
di imposta 2012, 2013 e 2014: i successivi ricorsi presentati alla Commissione Provinciale di Sassari era stati tutti rigettati, con condanna della società alla rifusione delle spese del giudizio;
VII) in proseguo la
, per far fronte alle pretese erariali, aveva presentato istanza di rateizzazione all' Parte_1 [...]
, per un importo complessivo di oltre 20.000.000,00; VIII) nondimeno, accolta Controparte_2
l'istanza, la società non aveva dato seguito ai pagamenti dei ratei con relativa decadenza dal beneficio del termine;
IX) il 13.5.2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossioni di Sassari aveva notificato a Parte_1
un intimazione di pagamento con cui le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 22.429.744,94; X)
la società aveva presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari finalizzato alla declaratoria dell'illegittimità, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, della stessa
3 intimazione;
XI) la Corte di Giustizia Tributaria, come sopra narrato, il 22.09.2023, aveva disposto la trasmissione degli atti Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, ex art. 38. D.lgs. 14/2019, per l'evidente stato di insolvenza della società.
A conforto della domanda ha rappresentato che l'analisi dei bilanci di esercizio della , relativi Parte_1
agli anni 2020, 2021 e 2022, confermavano lo stato di crisi della società avendo operato costantemente in perdita negli esercizi in oggetto: la circostanza aveva determinato che, fin dall'esercizio 2019, ella aveva avuto sempre il patrimonio netto in negativo con i debiti sempre in andamento crescente;
neppure era possibile ipotizzare alcun risanamento della riscontrata situazione economica avendo il Tribunale, con la confisca dell'impianto e con la confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro
8.831.969,15, determinato la fine dell'attività aziendale con irreversibile incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni “a fronte della deficitaria situazione patrimoniale e dell'altissima esposizione debitoria”.
Con comparsa 8.2.2024 si è costituita in giudizio la soc. la quale ha replicato che 1) non Parte_1
sussisteva “lo stato di insolvenza” richiesto dall'art.2 lett. b del C.C.I.I. posto che la dedotta irreversibile incapacità a far fronte alle obbligazioni doveva essere valutata tenendo conto dell'intero quadro societario comprensivo dei provvedimenti adottati dal Tribunale Penale che non consentivano all'esponente di provvedere al pagamento dei propri creditori secondi criteri di ordinarietà; 2) ed infatti,
il 31.7.2020 il Tribunale Penale, su istanza del Pubblico Ministero, aveva provveduto (“tenuto conto della natura dei beni in sequestro”) alla nomina di un amministratore giudiziario il quale, il 30.9.2020, aveva presentato al Tribunale istanza per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività aziendale dell'impianto sotto sequestro;
3) nell'istanza, questi - “considerato che “alla luce del combinato disposto
degli artt. 54 bis e 57 del D.lgs. 159/2011 (codice antimafia), tutti i creditori anteriori al sequestro sono di fatto sospesi o congelati” - aveva chiesto di essere autorizzato “a) al compimento degli atti di ordinaria
amministrazione; b) alla sospensione di tutti i pagamenti relativi ai creditori pregressi alla data del
sequestro, non strategici e non funzionali alla prosecuzione dell'attività, dando atto di ritenere i debiti
verso le banche per mutui, finanziamenti e contratti derivati e debiti verso i fornitori anteriori al
sequestro da ricomprendere tra i debiti … non funzionali e non strategici alla prosecuzione dell'attività;
c) al pagamento di tutti i creditori strategici e funzionali alla prosecuzione dell'attività […]; d) alla
4 prosecuzione dell'attività di coltivazione agricola attraverso l'affitto di azienda già in corso in favore
della società Esmeralda srl;
e) alla prosecuzione dell'attività di produzione di energia elettrica, attraverso la gestione dell'impianto della società con prosecuzione del contratto di Parte_1
manutenzione già in corso e di tutte le attività necessarie alla custodia e sicurezza degli impianti al fine
Part di salvaguardare il valore;
f) all'incasso dei corrispettivi dovuti dal per il ritiro dedicato all'energia elettrica prodotta dall'impianto [ …] con versamento in apposito conto corrente bancario gestito
dall'amministratore giudiziario”; 4) il Tribunale Penale di Sassari, con decreto in data 26.10.2020, aveva autorizzato l'amministratore giudiziario alla prosecuzione dell'attività aziendale indicando i creditori che potevano essere pagati nel rispetto delle prescrizioni del “Codice Antimafia”.
Ha, pertanto, dedotto che 1) non corrispondeva alla realtà dei fatti che la società “non è mai stata in grado
di pagare i fattori della produzione e i suoi creditori sono aumentati di oltre euro 7 milioni in soli 4 anni” trovandosi l'esponente, stante l'espresso divieto normativo imposto dagli artt. 54 bis e 57 del
D.lgs. 159 cit., nell'impossibilità giuridica di provvedere al pagamento dei debiti secondo i principi ordinari, potendo pagare esclusivamente i “creditori strategici” e non anche i creditori pregressi alla data del sequestro (limite imposto dalla legge e non riconducibile alla volontà della società); 2) in ogni caso,
lo stato di insolvenza non si identificava automaticamente con il mero dato contabile risultante dal raffronto fra l'attivo e il passivo patrimoniale presupponendo uno stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa: “l'accertamento dello stato di crisi doveva
essere frutto di una valutazione dinamica della dimensione finanziaria e patrimoniale dell'impresa,
traducentesi nella oggettiva impossibilità, per l'imprenditore, di adempiere con mezzi ordinari alle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'impresa”; 3) nella specie, l'utilità alla prosecuzione dell'attività
aziendale dell'impresa e la persistenza delle relative condizioni (idonee a superare l'attuale stato di crisi)
dovevano intendersi attestate sia dall'istanza presentata dall'amministratore giudiziario quanto, vieppiù,
dal relativo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. il quale aveva ritenuto la prosecuzione dell'attività aziendale “utile e proficua” (e ciononostante la sentenza del Tribunale Penale di Sassari
n.1798/2022); 4) in definitiva, l'esponente – anche alla luce dei provvedimenti resi – si trovava in una situazione di semplice temporanea illiquidità e non di insolvenza, come, peraltro dichiarato dal difensore della società (ed erroneamente riportato dalla Corte di Giustizia Tributaria) nel procedimento pendente
5 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari che aveva determinato la trasmissione degli atti alla Procura: il difensore della società, in quella sede, nel richiedere la sospensione della cartella, si era limitato ad affermare che “il richiesto pagamento determinerebbe comunque un danno grave ed irreparabile (…) che deriva dalla circostanza che la società non dispone di liquidità per far fronte al pagamento della somma richiesta con l'intimazione di pagamento”; 5) del resto, “la diminuzione di risorse era conseguenza di provvedimenti giudiziari, nessuno dei quali di carattere definitivo”.
Dato corso agli adempimenti di rito, il Giudice di Sassari all'udienza 14.2.2024, “rilevato che la resistente risulta essere società agricola”, ha invitato le parti a dedurre in ordine alla qualifica della medesima come imprenditore commerciale “trattandosi di presupposto soggettivo richiesto ai fini della apertura della liquidazione giudiziale”.
Acquisite le deduzioni delle parti, con sentenza 18/2024 del 2.7.2024 il Tribunale di Sassari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Parte_1
[...]
Ha osservato detto Giudice che A) fra le attività connesse all'attività agricola, ai sensi del III comma dell'art. 2135 c.c. e altresì ai sensi dell'art. 1, comma 369, L. n. 296/2006, rientrava anche la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
B) il cit. art. 2135 definiva tale l'imprenditore che esercitasse almeno una delle attività di “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”, declinando queste ultime come attività collaterali e complementari di esercizio dell'impresa agraria, purché “esercitate dal medesimo imprenditore agricolo”; C) la prova della prevalenza dell'attività agricola doveva essere fornita dal debitore che intendesse invocare il regime di esenzione dalla liquidazione giudiziale ulteriormente chiarendo che “l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di
fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando
le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura”; D) pertanto, era necessaria una verifica in concreto dell'effettiva attività svolta dalla , prendendo a tal fine in Parte_1
considerazione “il momento dell'insorgenza dei debiti che hanno determinato lo stato di insolvenza”; E)
conseguentemente, considerato che i debiti tributari che avevano dato origine al ricorso da parte della
6 attenevano al periodo di imposta 2012-2014 e risultavano da avvisi di Parte_3
accertamento emessi da tra il 2017 ed il 2019, dovevano ritenersi Controparte_2
irrilevanti le argomentazioni della società in ordine all'attuale esercizio di attività agricola risultante dalla relazione datata 7.2.2024 a firma dell'Amministratore Giudiziario;
F) neppure aveva assolto Parte_1
all'onere della prova su di essa gravante posto che alcuna dimostrazione aveva fornito in merito alla prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella “connessa” di produzione di energia elettrica ed anzi era emerso che l'attività propriamente agricola risultava essere stata interamente esercitata da un soggetto terzo;
G) segnatamente, in sede penale era rimasto acclarato che “non aveva mai svolto Parte_1
alcuna attività di coltivazione diretta del fondo presso i terreni di VE (sia all'interno che all'esterno delle serre)” posto che “le uniche attività di coltivazione poste in essere sul sito – dalla messa a regime dell'impianto nel giugno del 2012 e fino alla data di sequestro preventivo – erano riconducibili alla
AN di VE L” (la quale aveva coltivato i terreni in proprio, e non per conto della società titolare dell'impianto”; H) invero, non aveva dipendenti addetti alla coltivazione del fondo, non Parte_1
possedeva i mezzi necessari per lo svolgimento di attività di produzione agricola, né aveva autorizzazioni, magazzini, attrezzature per la commercializzazione di prodotti agricoli.
Ha quindi rilevato che dai bilanci relativi al triennio 2020-2022 emergeva il superamento di tutte le soglie previste dagli artt. 121 e 2, comma I let. d) CCII, con riferimento all'attivo patrimoniale, ai ricavi e ai debiti anche non scaduti;
che risultava, altresì, provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b)
CCII, testimoniata dall'ingentissima esposizione debitoria nei confronti dell' Controparte_2
per oltre 20 milioni di euro;
che dalle stesse allegazioni e produzioni della società emergeva
[...]
che la liquidità presente sui conti correnti intestati all'amministrazione giudiziaria - circa 6 milioni di euro - non era comunque sufficiente ad adempiere all'enorme debito maturato nei confronti della sola
Agenzia delle Entrate (evidenziando, inoltre, dal bilancio relativo all'anno 2022, emergeva un attivo circolante per € 17.285.423,00, a fronte di debiti esigibili entro l'esercizio successivo per €
32.161.848,00).
Avverso detta sentenza ha interposto reclamo ex art.51 CCII la società la quale ha dedotto Parte_1
1) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto che “al fine dell'assoggettabilità al fallimento di un'impresa, si deve avere riguardo non “alla rilevazione puntuale dell'attività svolta al momento della
7 presentazione della relativa istanza [quanto] invece all'attività da cui origina l'insolvenza”: invero, la carenza dei presupposti richiesti dall'art. 2, co I lett. D) CCI doveva ricorrere, ai sensi dell'art. 121 CCII, all'atto della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da parte del Tribunale competente ed aveva fornito piena prova dello svolgimento della attività agricola e, quindi, della Parte_1
conseguente esenzione della stessa dalle disposizioni della liquidazione giudiziale (v. relazione 7.2.2024
a firma dell'Amministratore Giudiziario e decreto di approvazione del programma di prosecuzione della attività aziendale emesso dal GIP in data 12.2.2024) neppure costituendo fattore ostativo il fatto che avesse concesso in affitto un ramo della propria azienda a terzi;
2) che “la produzione e la Parte_1
cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali” rientravano, per espressa previsione normativa (art. 1 co. 423, L. 27.12.2005 n. 266), fra le attività connesse a quelle agricole ex art. 2135
terzo comma c.c. cosicché era irrilevante che la società non esercitasse direttamente l'attività agricola connessa al fondo;
3) che alcuna prova in merito alla prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella connessa di produzione di energia elettrica doveva essere fornita dalla società essendo noto che “il concetto di attività connessa è riferito all'ipotesi in cui alcune attività che “nascono” come commerciali,
se esercitate da un imprenditore agricolo si considerano connesse quando rispettino determinati parametri e, in particolare, tra questi, quello della prevalenza”; 4) l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistere una condizione di insolvenza ignorando e disattendendo – senza alcuna motivazione sul punto – le conclusioni dell'Amministratore Giudiziario come condivise dal GIP che aveva provveduto ad autorizzare (da ultimo in data 12.2.2024), la prosecuzione dell'attività aziendale di tal che veniva in rilievo una ipotesi di impossibilità al pagamento dei debiti pregressi, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 159/2011, avendo il Tribunale Penale disposto “la sospensione di tutti i pagamenti relativi ai creditori pregressi alla data del sequestro non strategici e non funzionali alla prosecuzione dell'attività”.
Ha concluso come in epigrafe.
Il Procuratore Generale della Repubblica, intervenuto in data 25.09.2024, ha concluso per il rigetto del reclamo.
Nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse della Procedura di Liquidazione Giudiziale n.18/24
Parte_1
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e non può essere accolto.
Si duole la reclamante della erroneità della decisione del Giudice di Sassari laddove ha ritenuto che “al fine dell'assoggettabilità al fallimento di un'impresa, si deve avere riguardo non “alla rilevazione
puntuale dell'attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza [quanto] invece all'attività da cui origina l'insolvenza” lamentando che detta affermazione “non risulta in alcun modo confermata dalla giurisprudenza”.
L'assunto difensivo non merita di essere accolto osservandosi che il (condivisibile) principio di diritto posto a fondamento della decisione qui reclamata (e ciò a prescindere dal non corretto riferimento giurisprudenziale di cui alla sentenza del Tribunale) è chiaramente espresso nella sentenza n.2162/2023
della Suprema Corte ove si specifica che “l'assoggettabilità a fallimento [e quindi, altresì, alla liquidazione giudiziale] di un'impresa non dipende dalla rilevazione puntuale dell'attività svolta al
momento della presentazione della relativa istanza, dovendosi avere riguardo, invece, all'attività da cui
origina l'insolvenza".
Deve, pertanto, ritenersi in conformità.
Deduce, altresì, la reclamante che abbia fornito piena prova dello svolgimento dell'attività Parte_1
agricola (con conseguente esenzione dalle disposizioni della liquidazione giudiziale) neppure costituendo fattore ostativo il fatto che ella avesse concesso in affitto un ramo della propria azienda a terzi.
Ha ulteriormente argomentato che “la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali” rientrano (v. art. 1 co.423, L. 27.12.2005 n. 266) fra le attività connesse a quelle agricole ex art. 2135, III co, c.c. cosicché è anche irrilevante che la società non eserciti (e/o non abbia esercitato) direttamente l'attività agricola connessa al fondo.
Infine, ha dedotto che alcuna prova avrebbe dovuto neppure fornire in merito alla prevalenza dell'attività
agricola rispetto a quella connessa di produzione di energia elettrica.
Le censure non meritano di essere condivise.
A norma dell'art.121 del D.Lvo 14/2019 le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che siano in stato di insolvenza: portato di quanto precede è che l'impresa agricola non è assoggettabile alla procedura di cui si è detto.
9 L'art.2135 c.c. definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse: il riferimento alle “attività connesse”
consente di estendere lo statuto dell'imprenditore agricolo ad ulteriori attività se ed in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole tout court (e, pertanto, connesse).
Il che equivale ad affermare che il richiamo alle “attività connesse” postula, pur sempre, lo svolgimento di attività in se agricole e l'imprenditore agricolo “per connessione” non è altri che il medesimo imprenditore agricolo che svolge (anche) “attività diverse” ma funzionalmente e strumentalmente collegate con l'attività propriamente agricola.
Consegue da quanto testé esposto non può essere ritenuto “imprenditore agricolo” chi svolga solo attività
agricole per connessione (per una applicazione del principio v. Cass. 22978/2016).
Ebbene, tra le attività connesse rientra la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche e ciò per il disposto dell'art. 1 co. 423, L. 27.12.2005 n. 266 che riconduce detta attività nel novero di quelle “connesse” ex art.2135, III co, c.c.
Nondimeno (e difformemente da quanto ritenuto dalla difesa della reclamante) anche alle attività
connesse di produzione e cessione di energia elettrica trova necessaria applicazione l'insegnamento di diritto secondo cui deve escludersi la sussistenza di una impresa agricola allorché le attività connesse assumano rilievo decisamente preponderante rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura:
anche in tempi recenti la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento (i.e. liquidazione giudiziale) viene meno se non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse assumano rilievo decisamente prevalente e/o sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione,
allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione il corrispondente onere probatorio (così
ex multis v. Cass. 9582/2024).
Occorre, pertanto, anzitutto verificare se la soc. abbia o meno mai svolto - in modo effettivo Parte_1
e diretto e, pertanto, con organizzazione imprenditoriale autonoma - attività agricola tout court.
La risposta deve essere in termini negativi ben potendo qui richiamarsi gli elementi di fatto acquisiti in sede penale (che possono essere utilizzati da questa Corte territoriale come fonte del proprio convincimento non avendo parte reclamante fornito evidenza alcuna di segno contrario).
10 Dalla lettura della sentenza penale resa dal Tribunale Penale di Sassari (v. pag.35) emerge che
“non ha mai svolto alcuna attività di coltivazione diretta del fondo presso i terreni di VE Parte_1
(sia all'interno che all'esterno delle serre). Le uniche attività di coltivazione in essere sul sito – dalla messa a regime dell'impianto nel giugno del 2012 e fino alla data del sequestro preventivo sono
riconducibili alla AN di VE (la quale) ha coltivato i terreni in proprio e non per conto della società titolare dell'impianto” (posto che ella vendeva per conto proprio il prodotto della coltivazione,
ricavandone un profitto).
Del resto, il corredo probatorio acquisto consente anche di affermare che non aveva Parte_1
dipendenti addetti alla coltivazione del fondo, non possedeva i mezzi necessari per lo svolgimento di attività di produzione agricola, né aveva autorizzazioni, magazzini e/o attrezzature per la commercializzazione di prodotti agricoli.
In definitiva – posto che costituiva, sin dall'inizio “un complesso produttivo soltanto in Parte_1
apparenza finalizzato a conseguire una redditività agricola, ma che in realtà aveva l'unico fine della
Part produzione di energia elettrica di origine fotovoltaica da riversare sul mercato tramite il ” – deve correlativamente escludersi che ella possa essere qualificata come imprenditore agricolo e, per l'effetto,
non soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale.
Neppure è inutile rilevare che la sentenza del Tribunale di Sassari, per quanto qui di espressamente interesse, ha costituito oggetto di conferma da parte della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata
di Sassari.
Con il che devono intendersi disattesi i motivi di reclamo di cui ai superiori punti 1-3.
Quanto, poi, alla dedotta inesistenza dello stato di insolvenza, merita osservare che ai sensi dell'art.2, lett. b) del CCII l'insolvenza è “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori
esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Con l'avverbio “regolarmente” (come già del resto palese nella Legge Fallimentare) la disposizione evidenzia la necessità per l'imprenditore di soddisfare i suoi creditori con puntualità e sistematicità in modo da salvaguardare l'interesse pubblicistico alla stabilità del tessuto economico.
11 In altri termini, non sussiste insolvenza allorquando l'imprenditore è capace di far fronte “regolarmente”
alle passività attraverso lo svolgimento dell'attività di impresa.
Ora, nella specie, deve escludersi che sussista detta capacità in capo a posto che - come Parte_1
correttamente rilevato dal Tribunale di Sassari – a fronte “di una ingentissima esposizione debitoria nei
confronti dell'Agenzia delle Entrate per oltre 20 milioni di euro … la società ha confermato di non disporre della liquidità necessaria al pagamento”.
Del resto, neppure può omettersi di osservare che il Tribunale Penale (con decisione confermata dalla
Corte Territoriale) ha ordinato “la confisca del complesso aziendale costituito dai terreni in località
Mura Maggiales del Comune di VE [..] e dell'impianto di serre fotovoltaiche installato sugli stessi, disponendo lo smantellamento dell'impianto, la vendita delle sue componenti ove possibile e, in caso contrario la distruzione delle stesse, con vendita dei terreni a cura dell'IVG” in uno alla “confisca, anche
nella forma per equivalente, del profitto del reato [..] costituito dalle somme erogate a titolo di incentivi per la realizzazione e gestione dell'impianto di produzione di energia fotovoltaica quantificato in €
8.831,969,15 da eseguirsi sulle somme di denaro, già sottoposte a sequestro preventivo, rinvenute sui
conti correnti intestati alla , nonché sulle somme depositate sui conti correnti nella Parte_1
disponibilità dell'amministrazione giudiziaria”.
Non può contestarsi che quanto precede determini l'impossibilità della di restare sul mercato Parte_1
e, per l'effetto, ne definisce l'incapacità di far fronte “regolarmente” alle passività attraverso lo svolgimento dell'attività di impresa (v. sopra).
Quanto, poi, alla attività svolta dall'amministratore giudiziario (nominato ex art.104, disp. att. c.p.p.), è appena il caso di rilevare che nel provvedimento del G.I.P. in data 12.2.2024 (“di approvazione del programma di prosecuzione dell'attività aziendale”) viene dato atto della convenienza alla prosecuzione dell'attività aziendale (ma pur sempre) “in attesa della definizione del processo penale in corso – appello fissato per repliche il 13.2.2024”.
Come già detto, la Sezione Penale della Corte d'Appello di Sassari ha pronunciato sentenza in data
21.2.2024 confermando, per quanto qui rileva, le statuizioni di confisca di cui si è sopra detto (per contro,
a questa Corte nulla è dato conoscere di eventuali diverse evidenze nella pendenza del possibile, ma eventuale, eventuale processo in Cassazione).
12 È poi anche ovvio che la situazione di “congelamento”, dichiaratamente ostativa al pagamento dei debiti non funzionali alla prosecuzione dell'impresa, neppure è idonea a escludere lo stato di insolvenza ove si ponga mente alla riscontrata (e non superata) impossibilità di di poter “regolarmente” Parte_1
continuare (e ciò vieppiù per il futuro) a operare nel mercato.
Conseguente la sentenza del Tribunale di Sassari deve essere integralmente confermata sottraendosi al potere di riforma di questa Corte.
Nulla sulle spese trattandosi di procedimento di liquidazione giudiziale richiesta dall'
[...]
e nella contumacia della procedura. Controparte_3
Per contro, in applicazione del disposto dell'art.51, u.c., CCII (nella formulazione introdotta dall'art.12,
D.Lvo 136/2024 e stante il disposto dell'art.56 del medesimo D.Lvo), attesa la evidente mala fede del soggetto che ha conferito la procura, deve darsi atto della sussistenza, a carico della società in solido con il suo legale rappresentante, dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto dovuto per il gravame, ex art.13, c.
1. quater, DPR 115/02
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza, a carico della reclamante e del suo legale rappresentante, in solido tra loro, dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I
comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 17.1.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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