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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1834 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2024 pendente tra
(C.F. , nato a SAIGON in [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1957, rappresentato e difeso dall'Avv. NICORA PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
30/09/2024;
PARTE RICORRENTE
e
(P.IVA ), con sede in Torino, via Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Servais n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e
[...] C.F._2 difeso dall'Avv.St. MARTUCCI DENIS STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione, rinunciatario al mandato con PEC
07.01.2025, non sostituito;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: “Altri contratti d'opera”.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : come da memoria 06.12.2024, e quindi: “Voglia l'Ill.mo Pt_1
Tribunale di Varese adito, nel merito: accertare e dichiarare risolto il contratto per cui è causa per inadempimento imputabile ad e, per l'effetto, CP_1 Controparte_1
condannare la convenuta alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo da quest'ultimo versato a titolo di acconto pari ad € 10.500,00, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento della convenuta, così come meglio esposti in narrativa, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tali danni in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.”;
Per parte resistente : non presente all'udienza di Controparte_1
precisazione delle conclusioni e quindi, secondo Cass. civ., n. 13524/2022, occorre fare riferimento alle ultime conclusioni rassegnate in atti;
pertanto, come da memoria di costituzione in giudizio 19.11.2024, unico atto depositato dal resistente: “Voglia l' CP_2
respinta ogni avversa eccezione e conclusione: preliminarmente: rilevare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. In via ISTRUTTORIA, chiedendo sin d'ora la concessione dei termini, si riserva di ulteriormente dedurre mezzi di prova e produrre documenti nei termini ex art. 183 c.p.c. Nel merito Accertare e dichiarare che la convenuta è estranea ai danni conseguenti il ritardo nell'installazione, danni comunque di lieve entità. Respingere ogni richiesta in ordine alla risoluzione del contratto,
Accertare e dichiarare che la convenuta si è resa disponibile ad installare ugualmente gli apparati richiesti senza aggravio di spesa. Con riserva di altro dedurre e proporre istanze istruttorie, a seguito delle difese e delle eccezioni formulate da parte attrice e dell'eligenda
CTU. Nulla in punto spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso esplicato di cognizione ex artt. 281 decies c.p.c. e seguenti depositato in data 29/08/2024, il ricorrente sig. (per il tramite della società Parte_1
con sede in Alcamo (TP), Corso Generale dei Medici n. 138, che lo Controparte_3
rappresentava) ha convenuto in giudizio la società il sig. Controparte_1
chiedendo di “ritenere e dichiarare risolto” il contratto stipulato fra le parti in data
[...]
09/11/2023 per la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico per il prezzo di €
pagina 2 di 8 11.900,00; con condanna della società convenuta alla ripetizione di quanto incassato indebitamente per € 10.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non del ricorrente, la cui liquidazione è stata rimessa alla valutazione equitativa del giudicante;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che, a fronte della stipula contrattuale, è stata versata quale acconto la cifra di € 10.500,00, ma i lavori non sono mai iniziati, nonostante il termine fissato al gennaio 2024. Ancora, il ricorrente ha evidenziato di avere inviato a mezzo legale diffida ad adempiere in data 10/06/2024, senza ottenere alcun riscontro.
Attivato il contraddittorio e fissata l'udienza di prima comparizione al 19/11/2024, con deposito 30/09/2024, previa revoca del mandato di rappresentanza alla società CP_3
nonché revoca del mandato difensivo al precedente difensore, si è costituita in giudizio
[...]
l'Avv. NICORA PAOLA per il ricorrente personalmente.
Con comparsa depositata in data 19/11/2024 nella giornata di prima udienza, si è tardivamente costituta in giudizio la società resistente Controparte_1
, contestando la ricostruzione operata ed eccependo in via preliminare
[...]
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della condizione di procedibilità del previo esperimento di procedura di negoziazione assistita.
Nel merito, parte resistente ha chiesto di accertare la propria estraneità ai danni invocati dal ricorrente, ritenendoli comunque di lieve entità, con rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, precisando la propria disponibilità a procedere in ogni caso all'installazione di quanto oggetto di contratto senza aggravio di spesa per il ricorrente;
“nulla in punto di spese”. In via istruttoria, il resistente ha concluso per l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione 19/11/2024, alla presenza del solo difensore di parte ricorrente, nonostante la costituzione di parte resistente, replicato in ordine all'eccepita improcedibilità del giudizio, sono stati assegnati ad entrambe le parti i richiesti termini ex art. 281 duodecies c.p.c., secondo la normativa vigente applicabile.
È stata depositata la sola memoria 06/12/2024, tempestiva, da parte della ricorrente.
Con tale atto la difesa ricorrente ha contestato di aver ricevuto disponibilità dalla resistente, precisando al contrario di essere stata destinataria di comunicazioni di carattere contrario, ove pagina 3 di 8 è stato rappresentato un pignoramento della società da parte dell'Agenzia delle Entrate per debiti fiscali per oltre mezzo milione di euro, con conseguente immobilizzazione dell'intera attività societaria;
la ricorrente ha rimarcato il carattere confessorio di tali comunicazioni, riconoscendo sia l'inadempimento sia l'obbligazione di restituzione degli acconti ricevuti. È stato poi documentato l'effettivo esborso dell'acconto di cui è chiesta la restituzione, nonché è stata indicata una quantificazione dei danni patiti, precisando che l'impianto fatto installare da terzi ha comportato un maggior esborso per € 1.600,00, nonché allegando elementi per la quantificazione della voce di danno costituita dal mancato risparmio conseguente all'installazione dell'impianto fotovoltaico, avvenuta solo ad agosto 2024 e non nei termini di contratto.
All'udienza 15/01/2025, preso atto della recente intervenuta rinuncia al mandato difensivo del procuratore di parte resistente (07/01/2025), l'udienza è stata differita per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore.
Alla nuova udienza così fissata 19/02/2025, nessuno è comparso per parte resistente, né si è costituito nuovo difensore;
alla luce della natura documentale della causa, in difetto di istanze istruttorie, autorizzata dal giudicante, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
La causa è stata istruita documentalmente.
La causa passa in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., ultimo comma.
***********
Preliminarmente, preme in questa sede ribadire la natura documentale della causa, in assenza di istanze istruttorie.
Invero, parte resistente, nelle conclusioni cui occorre fare riferimento, ha chiesto “in via istruttoria” l'assegnazione di termini per memorie ex art. 183 c.p.c.: tale norma non risulta più vigente a seguito dell'introduzione dei nuovi riti processuali di cui alla c.d. Riforma
Cartabia; peraltro, sono stati assegnati i termini applicabili al rito semplificato di cognizione attivato, ex art. 281 duodecies c.p.c., senza che la parte resistente abbia provveduto al deposito di dette memorie.
pagina 4 di 8 Ancora, parte resistente nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo fa riferimento a duna generica riserva di formulazione di richieste di ammissione di mezzi istruttori, cui però non ha fatto seguito alcuna effettiva istanza in tal senso.
Infine, in via preliminare, occorre in questa sede richiamare e confermare integralmente, per le motivazioni ivi contenute, l'ordinanza 19/11/2024 con cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di parte resistente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura stragiudiziale di negoziazione assistita
1) Le domande del ricorrente
Le domande formulate di parte ricorrente sono fondate e devono trovare accoglimento, con le precisazioni di cui infra.
In primo luogo, occorre evidenziare come non sia in contestazione fra le parti né il rapporto contrattuale, con il suo contenuto (doc. 1 ricorrente), né il pagamento dell'acconto per € 10.500,00 (doc. 13 ricorrente), né l'inadempimento di parte resistente.
Ed invero, a fronte della prova del contratto e delle specifiche deduzioni in ordine al completo inadempimento della resistente, che pur avendo incassato un acconto pari quasi al saldo delle lavorazioni, non ha terminato i lavori nel termine pattuito ma, a ben vedere, non ha mai proprio posto in essere alcuna attività, neppure iniziando le lavorazioni stesse.
L'onere della prova gravante su parte ricorrente, pertanto, è assolto completamente
(cfr. la nota Cass. civ., sent. n. 13533/2001).
A fronte di ciò, gravava su parte resistente provare di avere correttamente e tempestivamente adempiuto, ovvero provare la non imputabilità di detto inadempimento.
Orbene, l'inadempimento quale fatto è pacifico, in quanto ammesso dalla resistente stessa;
alcuna prova, invece, è stata fornita in ordine alla dedotta mancanza di imputabilità di detto inadempimento.
Infatti, parte resistente ha invocato in comparsa la “forza maggiore” che avrebbe impedito l'installazione dell'impianto nei termini contrattuali, senza però neppure specificare in cosa questa sarebbe in concreto consistita.
Ancora, nella memoria della ricorrente, sul punto peraltro controinteressata, emerge una problematica inerente una forte esposizione debitoria della resistente nei confronti pagina 5 di 8 dell'Erario; tale circostanza non è certo tale da comportare la non imputabilità di un inadempimento contrattuale, in quanto il rischio d'impresa proprio dell'attività imprenditoriale grava sulla persona giuridica che svolge l'attività, comportando che le conseguenze di eventuali errori o anche solo di congiunture di mercato vadano in ultima battuta a far gravare le proprie conseguenze sul soggetto esercente l'attività e non certo sul soggetto privato consumatore, cliente finale.
In difetto di prova della non imputabilità dell'inadempimento da parte della resistente
, la domanda risolutoria del ricorrente trova integrale Controparte_1
accoglimento.
Alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento consegue la restituzione ex art. 2033 c.c. delle corresponsioni economiche già attuate sulla base di un programma contrattuale ormai caducato e quindi senza più titolo.
Parte resistente va quindi condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 10.500,00 a titolo di restituzione dell'acconto pagato (doc. 13 ricorrente).
Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, spettano gli interessi in misura legale ex art. 1284 c.c. dalla data dell'esborso 10/11/2023 fino al saldo effettivo.
Alla pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento consegue altresì la pronuncia di risarcimento dei danni, nei limiti di quanto effettivamente provato.
Alla luce della natura della domanda (risarcitoria appunto), l'onere di allegazione e prova dei danni effettivamente invocati, nonché del loro nesso causale con lo specifico inadempimento della controparte, grava sulla parte ricorrente istante.
È in prima battuta documentale (doc. 8 ricorrente) la circostanza per cui il ricorrente abbia provveduto a stipulare contratto di stipula e posa in opera dell'impianto fotovoltaico presso soggetto terzo, per un prezzo superiore rispetto a quello pattuito con la odierna resistente;
invero, a fronte di una pattuizione contrattuale con per € CP_1
11.900,00, l'impianto è stato poi installato da soggetto terzo per € 13.500,00.
È documentato e dovuto, pertanto, il risarcimento del danno di € 1.600,00.
pagina 6 di 8 Su tale voce, trattandosi di debito di valore risarcitorio, pur in difetto di espressa domanda sul punto (cfr. Cass. civ., n. 32985/2022), spettano gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria, decorrenti dall'esborso (doc. 8 ricorrente) al saldo effettivo.
Quanto alle ulteriori voci richieste (escluso ogni danno non patrimoniale inizialmente invocato, ma la cui domanda non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e quindi non oggetto della presente sentenza), si evidenzia come non sia possibile giungere all'individuazione di una ulteriore voce di danno risarcibile per il ritardo del conseguimento del risparmio di spesa per l'elettricità dell'abitazione del ricorrente.
Infatti, in primo luogo difetta la data di effettiva installazione dell'impianto fotovoltaico ad opera di terzi, risultando solo nella fattura della società una data nel mese di agosto 2024; al contempo, le bollette dell'energia elettrica prodotte (docc. 10 e 11 ricorrente) provano effettivamente una significativa riduzione degli importi, ma in difetto di prova della data dell'installazione dell'impianto, non è possibile imputare con certezza tale risparmio di spesa all'evento di installazione invocato. Inoltre, ina via dirimente, le bollette dell'energia elettriche prodotte provano documentalmente che fino al 28/06/2024 la fornitura non fosse intestata al ricorrente personalmente, di talché alcun danno può essere riconosciuto in suo favore per il periodo dal gennaio 2024 (scadenza del termine contrattuale) fino al 28/06/2024
(inizio dei contratti di energia elettrica intestati al ricorrente). Per il periodo dal 29/06/2024 all'effettiva installazione dell'impianto ad opera di terzi, avvenuta indicativamente nell'estate
2024, non può difettano sufficienti elementi per procedere a quantificazione, anche solo in via equitativa, del danno relativo a un periodo indeterminato, peraltro complessivamente limitato.
2) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte resistente.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 5.201,00 e € 26.000,00 (valore della domanda), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce dell'istruttoria solo documentale, del rito semplificato di cognizione prescelto, nonché delle modalità semplificate di decisione, anche in ragione del minimo apporto difensivo della parte resistente.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la risoluzione per inadempimento imputabile alla resistente del contratto di fornitura e posa in opera 09/11/2023 contratto dalle parti;
2) Per l'effetto di quanto al capo 1), CONDANNA parte resistente CP_1
al pagamento in favore del ricorrente a
[...] Parte_1
titolo di restituzione ex art. 2033 c.c. di acconti pagati, l'importo di € 10.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data del 10/11/2023 al saldo effettivo;
3) Per l'effetto di quanto al capo 1), CONDANNA parte resistente CP_1
al pagamento in favore del ricorrente a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti, l'importo di € 1.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16/08/2024 al saldo effettivo;
4) CONDANNA parte resistente al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano ai Parte_1 sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 264,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 20/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1834 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2024 pendente tra
(C.F. , nato a SAIGON in [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1957, rappresentato e difeso dall'Avv. NICORA PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
30/09/2024;
PARTE RICORRENTE
e
(P.IVA ), con sede in Torino, via Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Servais n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e
[...] C.F._2 difeso dall'Avv.St. MARTUCCI DENIS STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione, rinunciatario al mandato con PEC
07.01.2025, non sostituito;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: “Altri contratti d'opera”.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : come da memoria 06.12.2024, e quindi: “Voglia l'Ill.mo Pt_1
Tribunale di Varese adito, nel merito: accertare e dichiarare risolto il contratto per cui è causa per inadempimento imputabile ad e, per l'effetto, CP_1 Controparte_1
condannare la convenuta alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo da quest'ultimo versato a titolo di acconto pari ad € 10.500,00, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento della convenuta, così come meglio esposti in narrativa, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tali danni in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.”;
Per parte resistente : non presente all'udienza di Controparte_1
precisazione delle conclusioni e quindi, secondo Cass. civ., n. 13524/2022, occorre fare riferimento alle ultime conclusioni rassegnate in atti;
pertanto, come da memoria di costituzione in giudizio 19.11.2024, unico atto depositato dal resistente: “Voglia l' CP_2
respinta ogni avversa eccezione e conclusione: preliminarmente: rilevare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. In via ISTRUTTORIA, chiedendo sin d'ora la concessione dei termini, si riserva di ulteriormente dedurre mezzi di prova e produrre documenti nei termini ex art. 183 c.p.c. Nel merito Accertare e dichiarare che la convenuta è estranea ai danni conseguenti il ritardo nell'installazione, danni comunque di lieve entità. Respingere ogni richiesta in ordine alla risoluzione del contratto,
Accertare e dichiarare che la convenuta si è resa disponibile ad installare ugualmente gli apparati richiesti senza aggravio di spesa. Con riserva di altro dedurre e proporre istanze istruttorie, a seguito delle difese e delle eccezioni formulate da parte attrice e dell'eligenda
CTU. Nulla in punto spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso esplicato di cognizione ex artt. 281 decies c.p.c. e seguenti depositato in data 29/08/2024, il ricorrente sig. (per il tramite della società Parte_1
con sede in Alcamo (TP), Corso Generale dei Medici n. 138, che lo Controparte_3
rappresentava) ha convenuto in giudizio la società il sig. Controparte_1
chiedendo di “ritenere e dichiarare risolto” il contratto stipulato fra le parti in data
[...]
09/11/2023 per la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico per il prezzo di €
pagina 2 di 8 11.900,00; con condanna della società convenuta alla ripetizione di quanto incassato indebitamente per € 10.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non del ricorrente, la cui liquidazione è stata rimessa alla valutazione equitativa del giudicante;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che, a fronte della stipula contrattuale, è stata versata quale acconto la cifra di € 10.500,00, ma i lavori non sono mai iniziati, nonostante il termine fissato al gennaio 2024. Ancora, il ricorrente ha evidenziato di avere inviato a mezzo legale diffida ad adempiere in data 10/06/2024, senza ottenere alcun riscontro.
Attivato il contraddittorio e fissata l'udienza di prima comparizione al 19/11/2024, con deposito 30/09/2024, previa revoca del mandato di rappresentanza alla società CP_3
nonché revoca del mandato difensivo al precedente difensore, si è costituita in giudizio
[...]
l'Avv. NICORA PAOLA per il ricorrente personalmente.
Con comparsa depositata in data 19/11/2024 nella giornata di prima udienza, si è tardivamente costituta in giudizio la società resistente Controparte_1
, contestando la ricostruzione operata ed eccependo in via preliminare
[...]
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della condizione di procedibilità del previo esperimento di procedura di negoziazione assistita.
Nel merito, parte resistente ha chiesto di accertare la propria estraneità ai danni invocati dal ricorrente, ritenendoli comunque di lieve entità, con rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, precisando la propria disponibilità a procedere in ogni caso all'installazione di quanto oggetto di contratto senza aggravio di spesa per il ricorrente;
“nulla in punto di spese”. In via istruttoria, il resistente ha concluso per l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione 19/11/2024, alla presenza del solo difensore di parte ricorrente, nonostante la costituzione di parte resistente, replicato in ordine all'eccepita improcedibilità del giudizio, sono stati assegnati ad entrambe le parti i richiesti termini ex art. 281 duodecies c.p.c., secondo la normativa vigente applicabile.
È stata depositata la sola memoria 06/12/2024, tempestiva, da parte della ricorrente.
Con tale atto la difesa ricorrente ha contestato di aver ricevuto disponibilità dalla resistente, precisando al contrario di essere stata destinataria di comunicazioni di carattere contrario, ove pagina 3 di 8 è stato rappresentato un pignoramento della società da parte dell'Agenzia delle Entrate per debiti fiscali per oltre mezzo milione di euro, con conseguente immobilizzazione dell'intera attività societaria;
la ricorrente ha rimarcato il carattere confessorio di tali comunicazioni, riconoscendo sia l'inadempimento sia l'obbligazione di restituzione degli acconti ricevuti. È stato poi documentato l'effettivo esborso dell'acconto di cui è chiesta la restituzione, nonché è stata indicata una quantificazione dei danni patiti, precisando che l'impianto fatto installare da terzi ha comportato un maggior esborso per € 1.600,00, nonché allegando elementi per la quantificazione della voce di danno costituita dal mancato risparmio conseguente all'installazione dell'impianto fotovoltaico, avvenuta solo ad agosto 2024 e non nei termini di contratto.
All'udienza 15/01/2025, preso atto della recente intervenuta rinuncia al mandato difensivo del procuratore di parte resistente (07/01/2025), l'udienza è stata differita per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore.
Alla nuova udienza così fissata 19/02/2025, nessuno è comparso per parte resistente, né si è costituito nuovo difensore;
alla luce della natura documentale della causa, in difetto di istanze istruttorie, autorizzata dal giudicante, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
La causa è stata istruita documentalmente.
La causa passa in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., ultimo comma.
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Preliminarmente, preme in questa sede ribadire la natura documentale della causa, in assenza di istanze istruttorie.
Invero, parte resistente, nelle conclusioni cui occorre fare riferimento, ha chiesto “in via istruttoria” l'assegnazione di termini per memorie ex art. 183 c.p.c.: tale norma non risulta più vigente a seguito dell'introduzione dei nuovi riti processuali di cui alla c.d. Riforma
Cartabia; peraltro, sono stati assegnati i termini applicabili al rito semplificato di cognizione attivato, ex art. 281 duodecies c.p.c., senza che la parte resistente abbia provveduto al deposito di dette memorie.
pagina 4 di 8 Ancora, parte resistente nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo fa riferimento a duna generica riserva di formulazione di richieste di ammissione di mezzi istruttori, cui però non ha fatto seguito alcuna effettiva istanza in tal senso.
Infine, in via preliminare, occorre in questa sede richiamare e confermare integralmente, per le motivazioni ivi contenute, l'ordinanza 19/11/2024 con cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di parte resistente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura stragiudiziale di negoziazione assistita
1) Le domande del ricorrente
Le domande formulate di parte ricorrente sono fondate e devono trovare accoglimento, con le precisazioni di cui infra.
In primo luogo, occorre evidenziare come non sia in contestazione fra le parti né il rapporto contrattuale, con il suo contenuto (doc. 1 ricorrente), né il pagamento dell'acconto per € 10.500,00 (doc. 13 ricorrente), né l'inadempimento di parte resistente.
Ed invero, a fronte della prova del contratto e delle specifiche deduzioni in ordine al completo inadempimento della resistente, che pur avendo incassato un acconto pari quasi al saldo delle lavorazioni, non ha terminato i lavori nel termine pattuito ma, a ben vedere, non ha mai proprio posto in essere alcuna attività, neppure iniziando le lavorazioni stesse.
L'onere della prova gravante su parte ricorrente, pertanto, è assolto completamente
(cfr. la nota Cass. civ., sent. n. 13533/2001).
A fronte di ciò, gravava su parte resistente provare di avere correttamente e tempestivamente adempiuto, ovvero provare la non imputabilità di detto inadempimento.
Orbene, l'inadempimento quale fatto è pacifico, in quanto ammesso dalla resistente stessa;
alcuna prova, invece, è stata fornita in ordine alla dedotta mancanza di imputabilità di detto inadempimento.
Infatti, parte resistente ha invocato in comparsa la “forza maggiore” che avrebbe impedito l'installazione dell'impianto nei termini contrattuali, senza però neppure specificare in cosa questa sarebbe in concreto consistita.
Ancora, nella memoria della ricorrente, sul punto peraltro controinteressata, emerge una problematica inerente una forte esposizione debitoria della resistente nei confronti pagina 5 di 8 dell'Erario; tale circostanza non è certo tale da comportare la non imputabilità di un inadempimento contrattuale, in quanto il rischio d'impresa proprio dell'attività imprenditoriale grava sulla persona giuridica che svolge l'attività, comportando che le conseguenze di eventuali errori o anche solo di congiunture di mercato vadano in ultima battuta a far gravare le proprie conseguenze sul soggetto esercente l'attività e non certo sul soggetto privato consumatore, cliente finale.
In difetto di prova della non imputabilità dell'inadempimento da parte della resistente
, la domanda risolutoria del ricorrente trova integrale Controparte_1
accoglimento.
Alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento consegue la restituzione ex art. 2033 c.c. delle corresponsioni economiche già attuate sulla base di un programma contrattuale ormai caducato e quindi senza più titolo.
Parte resistente va quindi condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 10.500,00 a titolo di restituzione dell'acconto pagato (doc. 13 ricorrente).
Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, spettano gli interessi in misura legale ex art. 1284 c.c. dalla data dell'esborso 10/11/2023 fino al saldo effettivo.
Alla pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento consegue altresì la pronuncia di risarcimento dei danni, nei limiti di quanto effettivamente provato.
Alla luce della natura della domanda (risarcitoria appunto), l'onere di allegazione e prova dei danni effettivamente invocati, nonché del loro nesso causale con lo specifico inadempimento della controparte, grava sulla parte ricorrente istante.
È in prima battuta documentale (doc. 8 ricorrente) la circostanza per cui il ricorrente abbia provveduto a stipulare contratto di stipula e posa in opera dell'impianto fotovoltaico presso soggetto terzo, per un prezzo superiore rispetto a quello pattuito con la odierna resistente;
invero, a fronte di una pattuizione contrattuale con per € CP_1
11.900,00, l'impianto è stato poi installato da soggetto terzo per € 13.500,00.
È documentato e dovuto, pertanto, il risarcimento del danno di € 1.600,00.
pagina 6 di 8 Su tale voce, trattandosi di debito di valore risarcitorio, pur in difetto di espressa domanda sul punto (cfr. Cass. civ., n. 32985/2022), spettano gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria, decorrenti dall'esborso (doc. 8 ricorrente) al saldo effettivo.
Quanto alle ulteriori voci richieste (escluso ogni danno non patrimoniale inizialmente invocato, ma la cui domanda non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e quindi non oggetto della presente sentenza), si evidenzia come non sia possibile giungere all'individuazione di una ulteriore voce di danno risarcibile per il ritardo del conseguimento del risparmio di spesa per l'elettricità dell'abitazione del ricorrente.
Infatti, in primo luogo difetta la data di effettiva installazione dell'impianto fotovoltaico ad opera di terzi, risultando solo nella fattura della società una data nel mese di agosto 2024; al contempo, le bollette dell'energia elettrica prodotte (docc. 10 e 11 ricorrente) provano effettivamente una significativa riduzione degli importi, ma in difetto di prova della data dell'installazione dell'impianto, non è possibile imputare con certezza tale risparmio di spesa all'evento di installazione invocato. Inoltre, ina via dirimente, le bollette dell'energia elettriche prodotte provano documentalmente che fino al 28/06/2024 la fornitura non fosse intestata al ricorrente personalmente, di talché alcun danno può essere riconosciuto in suo favore per il periodo dal gennaio 2024 (scadenza del termine contrattuale) fino al 28/06/2024
(inizio dei contratti di energia elettrica intestati al ricorrente). Per il periodo dal 29/06/2024 all'effettiva installazione dell'impianto ad opera di terzi, avvenuta indicativamente nell'estate
2024, non può difettano sufficienti elementi per procedere a quantificazione, anche solo in via equitativa, del danno relativo a un periodo indeterminato, peraltro complessivamente limitato.
2) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte resistente.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 5.201,00 e € 26.000,00 (valore della domanda), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce dell'istruttoria solo documentale, del rito semplificato di cognizione prescelto, nonché delle modalità semplificate di decisione, anche in ragione del minimo apporto difensivo della parte resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la risoluzione per inadempimento imputabile alla resistente del contratto di fornitura e posa in opera 09/11/2023 contratto dalle parti;
2) Per l'effetto di quanto al capo 1), CONDANNA parte resistente CP_1
al pagamento in favore del ricorrente a
[...] Parte_1
titolo di restituzione ex art. 2033 c.c. di acconti pagati, l'importo di € 10.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data del 10/11/2023 al saldo effettivo;
3) Per l'effetto di quanto al capo 1), CONDANNA parte resistente CP_1
al pagamento in favore del ricorrente a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti, l'importo di € 1.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16/08/2024 al saldo effettivo;
4) CONDANNA parte resistente al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano ai Parte_1 sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 264,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 20/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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