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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/05/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Elisa Romano Giudice rel. dott. Matteo ARANCI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 419 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Martina Narra Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Cogni
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 [...] premesso di essersi uniti in matrimonio il 29.05.2010 in Torre dé Picenardi (Cr) e CP_1 di essere genitori del minore , nato il [...], hanno chiesto congiuntamente al Per_1 tribunale la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito indicate.
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco e mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Maleo (Lo) Via Leonardo Da Vinci N. 9, di proprietà esclusiva del SI
(doc.3), resterà al medesimo assegnata, con tutti gli arredi e corredi, il quale continuerà a risiedervi Pt_1 unitamente al figlio minore La SIa avrà, tuttavia, la facoltà di asportare tutti i propri Per_1 CP_1 effetti personali entro e non oltre il giorno 30.05.2023, data entro la quale medesima si trasferirà provvisoriamente presso i propri genitori, in Maleo, Via Santa Francesca Cabrini N. 13.
3) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 residenza del padre, in Maleo, Via Leonardo Da Vinci N. 9.
4) La SIa all'oggi priva di occupazione lavorativa, nulla verserà a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del minore, che sarà, quindi, totalmente a carico del SI , comprese le spese Pt_1 straordinarie, previste in dettaglio in seno al Protocollo Linee guida mantenimento C.d.A. Milano.
5) Il SI si obbliga, peraltro, a corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Pt_1
€ 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici , a titolo contributo al Org_1 mantenimento della medesima.
6) Il marito, al fine di sostenere economicamente la moglie nel trasloco, verserà alla medesima l'importo una tantum di € 4.500,00.
7) I coniugi concordano come l'Assegno Unico in favore del figlio verrà percepito interamente dal genitore collocatario.
8) La SIa avrà la facoltà di vedere tutti i giorni, andandolo a prendere all'uscita della CP_1 Per_1 scuola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16,30 e, nelle giornate di lunedì e mercoledì, lo accompagnerà agli allenamenti di calcio a Maleo. Gli altri giorni infrasettimanali, potrà trascorrere il tempo con lui, fino al rientro del SI , verso le ore 18,30. inoltre, passerà con la madre un fine settimana Pt_1 Per_1 alternato, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola e sino alla domenica prima di cena. Nelle settimane in cui il minore starà con il padre nel week end, la SIa terrà quest'ultimo a dormire due giorni CP_1 infrasettimanali, il martedì e il giovedì. Fatto salvo ogni eventuale e migliore accordo tra le parti. I giorni di Natale e Pasqua, Santo Stefano e Lunedì dell'Angelo, Capodanno e l'Epifania, salvo diverso accordo tra i coniugi, verranno da trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Per_1
Nel lungo periodo di pausa estiva, il figlio potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori previo accordo entro il mese di maggio. In tali periodi i diritti di visita verranno sospesi. Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente quando sarà con l'altro genitore. Ciascun genitore, inoltre, Per_1 nel periodo in cui trascorrerà con il figlio i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale fornendone indicazione e recapiti.
9) I SIi e si impegnano sin da ora alla massima collaborazione e al consulto reciproco Pt_1 CP_1 nell'ambito dell'educazione e crescita del figlio A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni Per_1 inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita del minore, che possa influire sulla sua formazione e crescita psico-fisica, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
10) Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
11) I SIi e con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni Pt_1 CP_1 reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa.
12) I conti correnti già intestati rispettivamente al SI ed alla SIa rimarranno assegnati Pt_1 CP_1 ai medesimi in via esclusiva. 13) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente all'espatrio e al rilascio e rinnovo dei passaporti anche nell'interesse del minore.
14) Le parti dichiarano che gli accordi quivi confluiti hanno validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
15) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra i ricorrenti.
Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e
473-bis.51 c.p.c. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento ad ogni ulteriore statuizione avente rilevanza economica.
Questo Collegio ritiene, per le ragioni illustrate nella propria sentenza del 13.7.2023, resa nel procedimento n. 1490/23, di aderire all'orientamento che ammette il cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento introdotto in forma congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. Di conseguenza, quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Le parti dovranno quindi confermare, in udienza o con note scritte sostitutive, la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19
c.p.c. La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in Torre Dè Picenardi (CR) il 29.05.2010, trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 4, parte 2, anno 2010); OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
RIMETTE la causa sul ruolo del giudice relatore, provvedendo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 14/05/2024 Il Presidente dott.ssa Ada Cappello Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Elisa Romano Giudice rel. dott. Matteo ARANCI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 419 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Martina Narra Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Cogni
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 [...] premesso di essersi uniti in matrimonio il 29.05.2010 in Torre dé Picenardi (Cr) e CP_1 di essere genitori del minore , nato il [...], hanno chiesto congiuntamente al Per_1 tribunale la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito indicate.
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco e mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Maleo (Lo) Via Leonardo Da Vinci N. 9, di proprietà esclusiva del SI
(doc.3), resterà al medesimo assegnata, con tutti gli arredi e corredi, il quale continuerà a risiedervi Pt_1 unitamente al figlio minore La SIa avrà, tuttavia, la facoltà di asportare tutti i propri Per_1 CP_1 effetti personali entro e non oltre il giorno 30.05.2023, data entro la quale medesima si trasferirà provvisoriamente presso i propri genitori, in Maleo, Via Santa Francesca Cabrini N. 13.
3) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 residenza del padre, in Maleo, Via Leonardo Da Vinci N. 9.
4) La SIa all'oggi priva di occupazione lavorativa, nulla verserà a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del minore, che sarà, quindi, totalmente a carico del SI , comprese le spese Pt_1 straordinarie, previste in dettaglio in seno al Protocollo Linee guida mantenimento C.d.A. Milano.
5) Il SI si obbliga, peraltro, a corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Pt_1
€ 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici , a titolo contributo al Org_1 mantenimento della medesima.
6) Il marito, al fine di sostenere economicamente la moglie nel trasloco, verserà alla medesima l'importo una tantum di € 4.500,00.
7) I coniugi concordano come l'Assegno Unico in favore del figlio verrà percepito interamente dal genitore collocatario.
8) La SIa avrà la facoltà di vedere tutti i giorni, andandolo a prendere all'uscita della CP_1 Per_1 scuola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16,30 e, nelle giornate di lunedì e mercoledì, lo accompagnerà agli allenamenti di calcio a Maleo. Gli altri giorni infrasettimanali, potrà trascorrere il tempo con lui, fino al rientro del SI , verso le ore 18,30. inoltre, passerà con la madre un fine settimana Pt_1 Per_1 alternato, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola e sino alla domenica prima di cena. Nelle settimane in cui il minore starà con il padre nel week end, la SIa terrà quest'ultimo a dormire due giorni CP_1 infrasettimanali, il martedì e il giovedì. Fatto salvo ogni eventuale e migliore accordo tra le parti. I giorni di Natale e Pasqua, Santo Stefano e Lunedì dell'Angelo, Capodanno e l'Epifania, salvo diverso accordo tra i coniugi, verranno da trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Per_1
Nel lungo periodo di pausa estiva, il figlio potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori previo accordo entro il mese di maggio. In tali periodi i diritti di visita verranno sospesi. Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente quando sarà con l'altro genitore. Ciascun genitore, inoltre, Per_1 nel periodo in cui trascorrerà con il figlio i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale fornendone indicazione e recapiti.
9) I SIi e si impegnano sin da ora alla massima collaborazione e al consulto reciproco Pt_1 CP_1 nell'ambito dell'educazione e crescita del figlio A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni Per_1 inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita del minore, che possa influire sulla sua formazione e crescita psico-fisica, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
10) Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
11) I SIi e con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni Pt_1 CP_1 reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa.
12) I conti correnti già intestati rispettivamente al SI ed alla SIa rimarranno assegnati Pt_1 CP_1 ai medesimi in via esclusiva. 13) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente all'espatrio e al rilascio e rinnovo dei passaporti anche nell'interesse del minore.
14) Le parti dichiarano che gli accordi quivi confluiti hanno validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
15) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra i ricorrenti.
Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e
473-bis.51 c.p.c. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento ad ogni ulteriore statuizione avente rilevanza economica.
Questo Collegio ritiene, per le ragioni illustrate nella propria sentenza del 13.7.2023, resa nel procedimento n. 1490/23, di aderire all'orientamento che ammette il cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento introdotto in forma congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. Di conseguenza, quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Le parti dovranno quindi confermare, in udienza o con note scritte sostitutive, la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19
c.p.c. La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in Torre Dè Picenardi (CR) il 29.05.2010, trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 4, parte 2, anno 2010); OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
RIMETTE la causa sul ruolo del giudice relatore, provvedendo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 14/05/2024 Il Presidente dott.ssa Ada Cappello Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano