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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 680/2025 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
avv. (C.F. ) nata il Controparte_1 C.F._1
14.09.1968 a Torino (TO), con studio in Torino Corso Francia 333/6 come difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c; ricorrente contro
(c.f. ), nata il Controparte_2 C.F._2
28.11.1970 a Torino (TO) e residente in [...]; resistente contumace
oggetto: onorati avvocato conclusioni
Parte attrice: “Nel merito, in via principale accertare e dichiarare i fatti dedotti in premessa del presente atto e per l'effetto dichiarare che la somma complessiva rivendicata nei confronti della SI.ra
[...]
a titolo di compensi per l'attività difensiva svolta nei suddetti CP_2 procedimenti (procedimento penale 20268/2020 R.G.N.R. avanti la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e opposizione a
Decreto Ingiuntivo N. 1514/2020 - N. 4853/2020 R.G. conseguito dalla
SI.ra nei confronti della SI.ra del CP_3 Controparte_2
Tribunale Ordinario di Torino – sez. lavoro e opposizione a Decreto
Ingiuntivo N. 5896/2020 - N. 13654/2020 R.G. conseguito dal SI.
[...]
nei confronti della SI.ra del Tribunale CP_4 Controparte_2
Ordinario di Torino – sez. civile e costituzione procedimento nel Ricorso ex art. 414 c.p.c promosso dalla SI.ra nei confronti Parte_1 della SI.ra avanti il Tribunale di Torino – sez. lavoro Controparte_2
Pag. 1 a 5 – N. 6923/2019 R.G.), oltre all'assistenza con riferimenti ai suddetti incarichi stragiudiziali (SI.ra – – SI.ra Pt_2 Parte_3 Pt_4
– SI.ra ) è conforme e rispondente alle vigenti tariffe Pt_5 professionali forensi e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma complessiva di Euro 7.982,60 a titolo di spese legali, oltre interessi legali dalla prima messa in mora al soddisfo, spese generali, IVA e CPA;
b) In via subordinata condannare la resistente al pagamento della diversa maggiore o minore somma giudizialmente determinata, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, spese generali, IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, l'avv. ha Controparte_1 chiesto al Tribunale di Ivrea di condannare al Controparte_2 pagamento della somma complessiva di € 7.982,60 a titolo di compenso per la professionale svolta in relazione ai seguenti procedimenti sino alla rinuncia al mandato difensivo:
- procedimento penale R.G.N.R. 20268/2019-2020 avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo N. 1514/2020 avanti al Tribunale di Torino;
- procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo N. 5896/2020 avanti al Tribunale di Torino;
- giudizio R.G. 6923/2019 avanti al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro;
- attività stragiudiziali varia svolta nell'interesse e su incarico della
SI.ra . Controparte_2
non si è costituita nel giudizio. Controparte_2
All'udienza del 25.06.2025, il giudice ha invitato la parte ricorrente a discutere ricorso.
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente,
, stante la sua mancata costituzione nel giudizio Controparte_2 nonostante la regolare notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza.
Pag. 2 a 5 Nel merito, la domanda merita accoglimento.
Si premette, in linea generale, che nel caso di esercizio di un'attività professionale è stato precisato dalla Suprema Corte di Cassazione che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico e in secondo luogo l'entità delle prestazioni al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
Nella specie, l'avv. ha dimostrato di aver svolto, Controparte_1 nell'interesse di , l'attività professionale (giudiziale e Controparte_2 stragiudiziale) per la quale ha richiesto la liquidazione del compenso professionale attraverso la produzione di ampia documentazione in fascicolo riferita a tutti i procedimenti.
Assolto dal professionista il proprio onere di provare il conferimento del mandato difensivo e l'adempimento della prestazione professionale, a fronte dell'allegazione circa il mancato pagamento del compenso il cliente, non costituendosi nel procedimento, non ha eccepito alcun fatto impeditivo modificativo o estintivo dell'altrui pretesa sicché deve ritenersi provato l'an del diritto al compenso reclamato dal professionista.
Con riferimento al quantum, deve farsi riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'incarico e delle prestazioni e, nel caso di specie, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista attore sulla base dei parametri di cui al d.m.
55/2014.
In punto liquidazione, il Tribunale reputa equo liquidare il compenso professionale, in conformità alla richiesta del difensore, come segue:
1) per il procedimento penale R.G.N.R. 20268/2019-2020 (fase di indagini): € 1.440,00 per onorari, € 10,00 per esposti, oltre accessori di legge;
2) procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo N. 1514/2020
(fasi di studio e introduttiva causa lavoro): € 1.238,00 per onorari €
146,50 per contributo e marca, oltre accessori di legge;
3) procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo N. 5896/2020
(fasi di studio e introduttiva): € 1.615,00 per onorari, € 146,50 per contributo e marca, oltre accessori di legge;
Pag. 3 a 5 4) giudizio R.G. 6923/2019 avanti al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro (fasi di studio, introduttiva e di trattazione): €
2.019,00 per onorari, oltre accessori di legge;
5) assistenza stragiudiziale: € 608,00 oltre accessori.
Tali importi sono parametrati sui valori medi riferiti agli scaglioni di riferimento che appaiono adeguati al valore delle singole controversie ricavabile dalla documentazione in atti e trovano piena corrispondenza nell'attività difensiva documentata nel fascicolo dal professionista.
Di conseguenza, tenuto conto degli acconti versati (€ 600,00) la resistente, deve essere condannata a Controparte_2 corrispondere all'avv. la complessiva somma di € Controparte_1
7.982,60 (di cui € 6.668,46 per onorari, oltre accessori ed € 7,12 per spese).
Tale somma dovrà essere maggiorata di interessi legali ex art. 1284 comma 1° c.c. a decorrere dalla messa in mora (data della diffida,
15.07.2021) sino al saldo (Sentenza Cass. 8611/2022)
Il resistente deve essere altresì condannato al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza, che si liquidano come in dispositivo, applicati i valori minimi previsti dallo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 – 26.000,00 (determinato in base al decisum) tenuto conto della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 680/2025 così provvede:
1) in totale accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna parte resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma complessiva di € 7.982,60 oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in € 2.538,00 per onorari, € 286,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Pag. 4 a 5 Ivrea lì, 25.06.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 680/2025 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
avv. (C.F. ) nata il Controparte_1 C.F._1
14.09.1968 a Torino (TO), con studio in Torino Corso Francia 333/6 come difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c; ricorrente contro
(c.f. ), nata il Controparte_2 C.F._2
28.11.1970 a Torino (TO) e residente in [...]; resistente contumace
oggetto: onorati avvocato conclusioni
Parte attrice: “Nel merito, in via principale accertare e dichiarare i fatti dedotti in premessa del presente atto e per l'effetto dichiarare che la somma complessiva rivendicata nei confronti della SI.ra
[...]
a titolo di compensi per l'attività difensiva svolta nei suddetti CP_2 procedimenti (procedimento penale 20268/2020 R.G.N.R. avanti la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e opposizione a
Decreto Ingiuntivo N. 1514/2020 - N. 4853/2020 R.G. conseguito dalla
SI.ra nei confronti della SI.ra del CP_3 Controparte_2
Tribunale Ordinario di Torino – sez. lavoro e opposizione a Decreto
Ingiuntivo N. 5896/2020 - N. 13654/2020 R.G. conseguito dal SI.
[...]
nei confronti della SI.ra del Tribunale CP_4 Controparte_2
Ordinario di Torino – sez. civile e costituzione procedimento nel Ricorso ex art. 414 c.p.c promosso dalla SI.ra nei confronti Parte_1 della SI.ra avanti il Tribunale di Torino – sez. lavoro Controparte_2
Pag. 1 a 5 – N. 6923/2019 R.G.), oltre all'assistenza con riferimenti ai suddetti incarichi stragiudiziali (SI.ra – – SI.ra Pt_2 Parte_3 Pt_4
– SI.ra ) è conforme e rispondente alle vigenti tariffe Pt_5 professionali forensi e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma complessiva di Euro 7.982,60 a titolo di spese legali, oltre interessi legali dalla prima messa in mora al soddisfo, spese generali, IVA e CPA;
b) In via subordinata condannare la resistente al pagamento della diversa maggiore o minore somma giudizialmente determinata, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, spese generali, IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, l'avv. ha Controparte_1 chiesto al Tribunale di Ivrea di condannare al Controparte_2 pagamento della somma complessiva di € 7.982,60 a titolo di compenso per la professionale svolta in relazione ai seguenti procedimenti sino alla rinuncia al mandato difensivo:
- procedimento penale R.G.N.R. 20268/2019-2020 avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo N. 1514/2020 avanti al Tribunale di Torino;
- procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo N. 5896/2020 avanti al Tribunale di Torino;
- giudizio R.G. 6923/2019 avanti al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro;
- attività stragiudiziali varia svolta nell'interesse e su incarico della
SI.ra . Controparte_2
non si è costituita nel giudizio. Controparte_2
All'udienza del 25.06.2025, il giudice ha invitato la parte ricorrente a discutere ricorso.
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente,
, stante la sua mancata costituzione nel giudizio Controparte_2 nonostante la regolare notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza.
Pag. 2 a 5 Nel merito, la domanda merita accoglimento.
Si premette, in linea generale, che nel caso di esercizio di un'attività professionale è stato precisato dalla Suprema Corte di Cassazione che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico e in secondo luogo l'entità delle prestazioni al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
Nella specie, l'avv. ha dimostrato di aver svolto, Controparte_1 nell'interesse di , l'attività professionale (giudiziale e Controparte_2 stragiudiziale) per la quale ha richiesto la liquidazione del compenso professionale attraverso la produzione di ampia documentazione in fascicolo riferita a tutti i procedimenti.
Assolto dal professionista il proprio onere di provare il conferimento del mandato difensivo e l'adempimento della prestazione professionale, a fronte dell'allegazione circa il mancato pagamento del compenso il cliente, non costituendosi nel procedimento, non ha eccepito alcun fatto impeditivo modificativo o estintivo dell'altrui pretesa sicché deve ritenersi provato l'an del diritto al compenso reclamato dal professionista.
Con riferimento al quantum, deve farsi riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'incarico e delle prestazioni e, nel caso di specie, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista attore sulla base dei parametri di cui al d.m.
55/2014.
In punto liquidazione, il Tribunale reputa equo liquidare il compenso professionale, in conformità alla richiesta del difensore, come segue:
1) per il procedimento penale R.G.N.R. 20268/2019-2020 (fase di indagini): € 1.440,00 per onorari, € 10,00 per esposti, oltre accessori di legge;
2) procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo N. 1514/2020
(fasi di studio e introduttiva causa lavoro): € 1.238,00 per onorari €
146,50 per contributo e marca, oltre accessori di legge;
3) procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo N. 5896/2020
(fasi di studio e introduttiva): € 1.615,00 per onorari, € 146,50 per contributo e marca, oltre accessori di legge;
Pag. 3 a 5 4) giudizio R.G. 6923/2019 avanti al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro (fasi di studio, introduttiva e di trattazione): €
2.019,00 per onorari, oltre accessori di legge;
5) assistenza stragiudiziale: € 608,00 oltre accessori.
Tali importi sono parametrati sui valori medi riferiti agli scaglioni di riferimento che appaiono adeguati al valore delle singole controversie ricavabile dalla documentazione in atti e trovano piena corrispondenza nell'attività difensiva documentata nel fascicolo dal professionista.
Di conseguenza, tenuto conto degli acconti versati (€ 600,00) la resistente, deve essere condannata a Controparte_2 corrispondere all'avv. la complessiva somma di € Controparte_1
7.982,60 (di cui € 6.668,46 per onorari, oltre accessori ed € 7,12 per spese).
Tale somma dovrà essere maggiorata di interessi legali ex art. 1284 comma 1° c.c. a decorrere dalla messa in mora (data della diffida,
15.07.2021) sino al saldo (Sentenza Cass. 8611/2022)
Il resistente deve essere altresì condannato al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza, che si liquidano come in dispositivo, applicati i valori minimi previsti dallo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 – 26.000,00 (determinato in base al decisum) tenuto conto della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 680/2025 così provvede:
1) in totale accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna parte resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma complessiva di € 7.982,60 oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in € 2.538,00 per onorari, € 286,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Pag. 4 a 5 Ivrea lì, 25.06.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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