Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2487 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
nato a [...], il [...], C.F.: Parte_1
, difeso dall'avv. Giovanni Traversa;
C.F._1
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P.IVA ) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di avere presentato all' , in data 21.06.2022, CP_2
domanda diretta alla erogazione del reddito di cittadinanza che veniva accolta con decorrenza dal mese di luglio 2022; che, nel mese di febbraio 2023, il beneficio veniva sospeso a causa dei dati riportati sotto la voce patrimonio mobiliare del modello ISEE 2023 precompilato in quanto risultava, in data 07.12.2021, accreditata sul suo conto corrente la somma di euro 100.000,00 che influiva negativamente
1
che, in data 24.03.2023, egli inoltrava documentazione all' comprovante l'esclusione dal calcolo ISEE della suddetta somma, CP_1
presente nella sezione relativa al suo patrimonio mobiliare, poiché trattavasi di somme pagate dall' a titolo di Controparte_3
risarcimento danni per lesioni causate in conseguenza di un intervento chirurgico male eseguito;
che in data 19.06.2023 egli chiedeva il riesame della pratica ma, in data 27.06.2023, l' rigettava la richiesta;
che in data 03.10.2023, a seguito di CP_2
controllo nella cassetta postale presente sul sito nella sezione personale, CP_2 apprendeva dell'atto formale di decadenza dal RdC adottato dall' ; che il CP_2
provvedimento dell'ente era illegittimo in quanto la somma percepita a titolo di risarcimento danno biologico non poteva essere considerata ai fini dell'ISE; che tanto era già stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento all'indennità di accompagnamento e ad altre forme risarcitorie in favore dei disabili, trattandosi, peraltro, di somme esenti da IRPEF;
tanto premesso, chiede: “dichiarare illegittimo il provvedimento di rigetto della prestazione del reddito di cittadinanza emesso formalmente nel giugno 2023 dall' - mai notificato - e, per l'effetto, CP_2
dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza dal febbraio
2023 e per tutto il tempo concesso dalla legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della legge n. 197/2022. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Si è costituito l' resistendo alla domanda. CP_2
All'udienza del 16.01.2025, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
Il ricorso è fondato.
La documentazione che l'attore ha prodotto in giudizio attesta che i valori ISEE, che hanno determinato la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza disposta dall' , sono stati condizionati dall'importo di € 100.000,00 che l CP_2 [...]
ha versato sul suo conto corrente in data Controparte_3
07.12.2021 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo), a titolo di risarcimento del danno per le
2 lesioni che egli ha patito a seguito di un intervento chirurgico per ernia del disco paralitica L3 -L4, occorso in data 06.05.2016 (cfr. all. n. 3 del ricorso).
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata affrontata dal
Tribunale di Marsala in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 521/2023, pubblicata il 22.06.2023, la cui motivazione, pienamente condivisa e fatta propria da questo giudice, si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quale precedente conforme:
“Premesso che, come previsto dal D.L. n. 4/2019 il Reddito di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Premesso, altresì, che tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante abbia un valore ISEE inferiore a una certa soglia.
Considerato che
l'ISEE è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto
CP_ divergente dai registri anagrafici. Non convince la tesi dell' secondo la quale la somma percepita a titolo di risarcimento del danno biologico, di per sé costituisce motivo di esclusione dai benefici previsti dal Reddito di Cittadinanza. Si condivide invece quanto l'impostazione resa dalle pronunce del TAR Lazio sul punto oggi controverso, confermate dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 842/2016- TAR Lazio,
Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15), precisando che, “nel calcolo Isee non possono essere computati trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (come ad esempio un risarcimento danni) non imponibili ai fini Irpef. Pertanto tali trattamenti, non dovrebbero costituire reddito, ma essere considerati solo un indennizzo e non computati ai fini del rilascio dell'Isee, neanche come giacenza
3 media”. Nel caso in esame il ricorrente ha fornito prova della sussistenza dei requisiti reddituali per beneficiare del RDC (cfr all. 22 sulle certificazioni reddituali). Dalle considerazioni che precedono scaturisce che il ricorrente ha diritto a percepire il reddito di cittadinanza dalla data della domanda, non essendo in discussione gli altri requisiti di legge per l'erogazione di tale provvidenza economica”.
Giova anche richiamare in materia la recente sentenza emessa dal TAR Lombardia,
Brescia, sez. II, del 9 gennaio 2024, n. 9, nella quale il giudice amministrativo, chiamato a decidere riguardo ad un ISEE di un richiedente, i cui valori mobiliari risultavano condizionati dall'accredito sul suo conto corrente di una somma a titolo di risarcimento del danno per un grave incidente sul lavoro erogato da un'assicurazione privata, ha statuito il seguente principio: “… Orbene, non può revocarsi in dubbio che le somme percepite a titolo di ristoro del danno biologico
(come nel caso all'esame) non costituiscono la sostituzione, in altra forma, del reddito non percepito bensì il riconoscimento del danno in sé da inabilità permanente che mirano a riparare le conseguenze negative sofferte a causa del pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica dell'interessato. Il danno risarcito prescinde dall'aspetto della riduzione della capacità lavorativa del danneggiato, tanto che può essere riconosciuto anche in favore di colui che, al momento del sinistro, sia disoccupato e perciò senza reddito (Cassazione civile sez. III,
15/09/2023, n.26641). Da tale premessa discende che il risarcimento del danno è concettualmente diverso dal trattamento indennitario cui fa riferimento il citato art.
2 sexies della legge n.89/2016 che non può che riferirsi a un danno diverso dalle voci di credito coperte dall'indennizzo corrisposto dall' . Si tratta del danno CP_4 cd. “differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria che non esaurisce le prestazioni eventualmente erogate dall' per il ristoro del danno patito dal CP_4
lavoratore infortunato il quale è rapportato alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n . 9112 del 2019). Se ne deve perciò concludere che le somme percepite dalle assicurazioni
4 private (che surrogano il debito del datore di lavoro per il medesimo fatto lesivo) per il danno biologico subito per effetto dell'infortunio non possono essere ricomprese nel patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE, con la conseguenza che l'Amministrazione dovrà rideterminarsi espungendo tale voce dal complesso dei componenti degli elementi rilevati a tale fine”.
In conclusione, essendo incontroverso che l'ammontare di euro 100.000,00 risultante dal saldo del conto corrente dell'attore discende dall'indennizzo che egli ha conseguito a seguito del ristoro delle lesioni patite nel corso dell'intervento chirurgico del 06.05.2016 ed erogato dall' Controparte_3
in data 07.12.2021, si ritiene che tale somma, in quanto volta a ricostituire,
[...]
in ottica compensativa, la situazione quo ante, non può incidere sulla capacità reddituale del ricorrente e non è idonea pertanto ad influenzare il risultato dell'ISEE.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della particolarità e novità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del provvedimento di rigetto della prestazione del reddito di cittadinanza emesso dall' nel giugno CP_2
2023, con accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza a decorrere dal mese di febbraio 2023 e per il tempo concesso dalla legge;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 16.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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