Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02069/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2024, proposto da
Bistrot dei Mori s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro De Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ZI NC, LI CR EO, RT Scarpata, non costituiti in giudizio;
DD NA, SS IO, RI RO, NT TI, GI TI, LE TI, IA LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Grazia Renata Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il provvedimento del responsabile dell’Area Economico-finanziaria-entrate del Comune di Taormina prot. n. 35421 del 29.08.2024, poi comunicato, con cui, concludendo il procedimento che era stato avviato con atto prot. n. 28593 del 10.07.2024 (anch’esso impugnato), ha ritenuto di modificare la concessione di suolo pubblico n. 41/2023 a suo tempo conferita alla società, nella parte in cui consentiva di collocare (nello spazio pubblico concesso) una pedana, essendo piuttosto possibile, secondo il provvedimento, solo l’occupazione di suolo pubblico senza alcuna collocazione di manufatti;
2) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o conseguenziale agli atti sopra indicati, ivi compresi: a) la nota prot. n. 28593 del 10.07.2024 del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria di avvio del procedimento per la modifica della concessione di suolo pubblico; b) la nota comunale prot. n. 27611 del 3.07.2024 del Funzionario dell’Area Lavori Pubblici-Patrimonio-SUAP, non conosciuta, che è posta a base della comunicazione di avvio del procedimento di cui sub a) laddove, nella premessa che il Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche preveda l’obbligo di richiedere una separata autorizzazione per la collocazione della pedana, rileva la mancanza di siffatta richiesta, nonché di ogni “…documento e/o elaborato grafico propedeutico alla valutazione” , proponendo l’immediata rimozione della pedana; c) occorrendo, e solo ove diversamente interpretati rispetto a quanto all’uopo inteso e dedotto dalla ricorrente, le disposizioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e dell’art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023;
e per il risarcimento del danno derivante dagli atti avversati
o, in subordine, per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21- quinques della L. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DD NA, SS IO, RI RO, NT TI, GI TI, LE TI, IA LA e del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Taormina (ME), concedeva alla sig.ra IN HI, in qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della società Bistrot dei Mori s.r.l.s. (da ora anche “società Bistrot dei Mori”), con provvedimento n. 41/2023 del 17.10.2023, l’occupazione del suolo pubblico sito in Vico Claudio Marcello n. 2, allo scopo di collocarvi tavoli e sedie posizionati su pedana amovibile.
La concessione era emessa “a condizione che sia garantita una larghezza della carreggiata minima di ml 2,60, come da parere della Polizia Locale prot. 29260 del 12.09.2023”, rilasciato a seguito di sopralluogo eseguito in data 30.08.2023, con il quale, più specificatamente, veniva altresì proposta la delimitazione dell’area in concessione attraverso struttura fissa al fine di rispettare tali misure.
Con nota del 3.07.2024 l’Area Lavori Pubblici – Patrimonio – SUAP del predetto Ente comunale rilevava la necessità di richiedere una separata autorizzazione per la collocazione della pedana, cui faceva seguito, con nota prot. 28593 del 10.07.2024, la comunicazione di avvio del procedimento per la modifica della concessione n. 41/2023 e la rimozione della predetta pedana.
Nelle more della conclusione di tale procedimento, con ordinanza prot. n. 29217 del 12.07.2024 il Comune ordinava alla società Bistrot dei Mori, con effetto immediato, l’inibizione della pedana posizionata in Vico Claudio Marcello, poiché sprovvista di certificazione sulla sicurezza, e la rimozione della stessa per carenza della predetta autorizzazione separata.
Il procedimento avviato con comunicazione del 10.07.2024 veniva chiuso con provvedimento n. 35421 del 29.08.2024, con il quale era modificato l’atto concessorio n. 41/2023 in capo alla società ricorrente nella parte in cui “ consentiva il collocamento della pedana ” in questione, “...essendo possibile solo l’occupazione del suolo senza alcuna collocazione di manufatti”.
2. Con ricorso notificato in data 30.10.2024 e depositato il 18.11.2024 la società Bistrot dei Mori ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) il provvedimento del responsabile dell’Area Economico-finanziaria-entrate del Comune di Taormina prot. n. 35421 del 29.08.2024, poi comunicata, con cui, concludendo il procedimento che era stato avviato con atto prot. n. 28593 del 10.07.2024 (anch’esso impugnato), ha ritenuto di modificare la concessione di suolo pubblico n. 41/2023 a suo tempo conferita alla società, nella parte in cui consentiva di collocare (nello spazio pubblico concesso) una pedana, essendo piuttosto possibile, secondo il provvedimento, solo l’occupazione di suolo pubblico senza alcuna collocazione di manufatti; 2) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o conseguenziale agli atti sopra indicati, ivi compresi: a) la nota prot. n. 28593 del 10.07.2024 del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria di avvio del procedimento per la modifica della concessione di suolo pubblico; b) la nota comunale prot. n. 27611 del 3.07.2024 del Funzionario dell’Area Lavori Pubblici-Patrimonio-SUAP, non conosciuta, che è posta a base della comunicazione di avvio del procedimento di cui sub a) laddove, nella premessa che il Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche preveda l’obbligo di richiedere una separata autorizzazione per la collocazione della pedana, rileva la mancanza di siffatta richiesta, nonché di ogni “…documento e/o elaborato grafico propedeutico alla valutazione” , proponendo l’immediata rimozione della pedana; c) occorrendo, e solo ove diversamente interpretati rispetto a quanto all’uopo inteso e dedotto dalla ricorrente, le disposizioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e dell’art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7, 8 e 10 della L. 241/1990; difetto di motivazione; violazione dei principi del giusto procedimento e di correttezza dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per mancanza di presupposto, per illogicità, e per difetto di istruttoria ; 2) Violazione degli artt. 1, 3 e 6 legge 241/1990; violazione o falsa applicazione dell’art. 33 del previgente Regolamento Comunale CUP e dell’art. 36 del Regolamento vigente; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento dell’interesse pubblico .
2.1. Con la prima doglianza la parte ricorrente deduce, in particolare, l’anomalia procedimentale posta in essere dal Comune di Taormina, il quale, nelle more del procedimento di modifica della concessione n. 41/2023, il cui avvio è stato comunicato con prot. 28593 del 10.07.2024, ha ordinato la rimozione della pedana in data 12.07.2024, vanificando, di fatto, le garanzie partecipative correlate al suddetto procedimento. Da ciò discenderebbe, secondo la prospettazione della parte ricorrente, che il provvedimento del 29.08.2024, qui impugnato, sia viziato per eccesso di potere, sviamento dell’interesse pubblico, illogicità e carenza di presupposto, ritenendosi che la modifica della concessione dovesse precedere e non seguire l’ordine di rimozione del 12.07.2024.
2.2. Con la seconda censura la parte ricorrente contesta le ragioni poste a fondamento della modifica della concessione n. 41/2023, rilevandosi, in particolare, quanto alla mancanza dell’autorizzazione separata per la collocazione della pedana, che le invocate norme regolamentari poste alla base dell’atto impugnato (art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023) non richiedano tale autorizzazione, la quale sarebbe assorbita dal provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico.
Ove le predette norme regolamentari dovessero essere interpretate, invece, nel senso di richiedere tale autorizzazione separata, esse sarebbero illegittime, continua la parte, in quanto viziate da illogicità e affette dalla violazione del principio di economicità e di non aggravamento.
Viene lamentata, altresì, la violazione dell’art. 6 della L. 241/1990, non essendo stato consentito alla società ricorrente di regolarizzare la propria posizione prima di adottare l’atto contestato.
La parte deduce, inoltre, che il predetto atto del 29.08.2024 sia stato assunto senza le necessarie verifiche ordinate con l’atto di avvio del procedimento del 10.07.2024, le quali avrebbero dovuto essere effettuate dalla polizia municipale.
2.3. La parte ricorrente ha altresì presentato domanda di risarcimento del danno, con riserva di quantificazione del relativo ammontare in corso di giudizio, chiedendo, in subordine, il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21- quinques della L. 241/1990.
3. Il Comune di Taormina, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 9.12.2024.
4. I sig.ri DD NA, SS IO, RI RO, AN TI, GI TI, LE TI, IA LA, controinteressati, si sono costituiti in giudizio in data 22.12.2024 per chiedere il rigetto del ricorso.
4.1. I soggetti controinteressati hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, in quanto notificato, nei loro confronti, oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a.; viene rilevato, nello specifico, che la parte ricorrente abbia avuto conoscenza della nota prot. 28593 del 10.07.2024 in pari data, e che pertanto, rispetto all’impugnazione di tale atto il ricorso sia tardivo. Da ciò discenderebbe, secondo la prospettazione di parte, anche la conseguente tardività del ricorso con riguardo all’impugnazione del provvedimento prot. 35421 del 29.08.2023, il quale sarebbe stato gravato per rimediare alla violazione del termine di impugnazione del suo atto presupposto.
4.2. Viene altresì eccepita la temerarietà del ricorso per abuso del diritto e del processo, scaturente dalla moltiplicazione dei giudizi intrapresi a fronte della medesima vicenda fattuale, in violazione del principio di concentrazione processuale, con conseguente richiesta di condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
4.3. I controinteressati hanno eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, asserendo che gli atti impugnati non avrebbero portata lesiva, in quanto la parte ricorrente, in violazione dell’art. 60 del Regolamento comunale n. 37 del 2021, avrebbe continuato a svolgere la propria attività di ristorazione all’aperto (mediante il posizionamento di un numero maggiore di tavoli), pur rimuovendo la pedana, traendone un vantaggio economico. È inoltre rilevato che la parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso anche al Comandante della Polizia municipale del Comune di Taormina, ritenuto litisconsorte processuale necessario.
4.4. Viene eccepita anche la presunta genericità dei motivi di gravame, in violazione dell’art. 40 c.p.a..
4.5. Nel merito, i controinteressati rilevano che le violazioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e dell’art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023, nonché degli artt. 18 e 20 del Codice della Strada, siano state correttamente rilevate dall’Ente comunale e che le censure mosse dalla società ricorrente siano fuori centro.
4.6. Viene inoltre eccepita l’inammissibilità della domanda risarcitoria, risultando non provati dalla parte ricorrente né il danno-evento né il danno-conseguenza, né gli ulteriori elementi costitutivi della pretesa risarcitoria. Parimenti priva di pregio sarebbe, secondo la prospettazione di parte, la subordinata domanda di indennizzo.
5. Con memoria del 18.04.2025 il Comune di Taormina ha preliminarmente chiesto la riunione del presente procedimento, per ragioni di connessione, con i ricorsi R.G. n. 1846/2024, n. 2111/2024 e n. 2357/2024.
La parte ha altresì controdedotto, nel merito, rispetto ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
6. Con memoria del 19.04.2025 la parte ricorrente ha preliminarmente chiesto la riunione del presente ricorso con i ricorsi connessi R.G. n. 1846/2024, n. 2111/2024 e n. 2357/2024. Nel merito, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie doglianze.
7. Con memoria del 19.04.2025 la parte controinteressata ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Con memoria di replica del 29.04.2025 il Comune di Taormina ha insistito nelle proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
9. Con memoria di replica del 29.04.2025 la parte controinteressata ha parimenti insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
10. Con memoria di replica del 30.04.2025 la parte ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie censure, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
11. All’udienza pubblica del 21.05.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
12. Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza di riunione presentata dalle parti con i ricorsi R.G. n. 1846/2024, n. 2111/2024 e n. 2357/2024, trattati nella medesima udienza pubblica, la quale viene respinta.
12.1. Il Collegio, pur consapevole della presenza di taluni profili di connessione oggettiva e soggettiva sussistenti con i suddetti procedimenti, ritiene, nell’esercizio della propria discrezionalità che si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., che, per ragioni di opportunità e di economia processuale, le vicende processuali interessate dall’istanza di riunione debbano essere trattate disgiuntamente, attesa la non completa coincidenza delle doglianze prospettate nei predetti ricorsi.
13. Il Collegio ritiene altresì di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dai soggetti controinteressati, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
14. Il primo motivo di ricorso è infondato.
14.1. Deve escludersi, ad avviso del Collegio, che la sovrapposizione tra il procedimento di modifica della concessione n. 41/2023 e l’ordinanza prot. n. 29127 del 12.07.2024 di inibizione e rimozione della pedana amovibile a servizio della propria attività commerciale nel vico Claudio Marcello abbia dato luogo alla presunta compressione delle garanzie di partecipazione procedimentale dedotta dal ricorrente.
La predetta ordinanza prot. n. 29127 del 12.07.2024 è stata adottata ad esito dell’accertamento:
(i) della mancanza della certificazione relativa alla sicurezza del manufatto (certificato di regolare montaggio e/o dichiarazione del progettista sui sistemi di protezione);
(ii) del mancato rilascio della “autorizzazione separata” richiesta, ai fini dell’allocazione di pedane amovibili e non ancorate, dalle disposizioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, vigente ratione temporis al momento del rilascio della concessione per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche n. 41/2023, ora trasfuse nell’art. 36 del vigente Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023.
Il suddetto provvedimento, pertanto, è stato adottato in presenza di un’indebita occupazione di suolo pubblico e, in particolare, in coerenza con quanto previsto dall’art. 34, comma 4, del predetto Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 68/2023, il quale prevede che “ Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi (...)”.
Accertati i relativi presupposti in fatto e in diritto, sopra riportati, l’Amministrazione comunale ha agito nell’esercizio di un potere di natura vincolata, correlato al ripristino della legittimità violata, tale da imporre la rimozione dell’abuso.
Ne consegue che tale attività di repressione dell’indebita occupazione di suolo pubblico, che trova peraltro il suo fondamento anche nell’art. 3, comma 16, della L. 94/2009, in quanto vincolata, non deve essere preceduta dalla necessaria previa comunicazione di avvio del procedimento, né dalla possibilità per gli interessati di presentare osservazioni.
Di contro, il provvedimento del responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 35421 del 29.08.2024, gravato con il presente ricorso, ha ad oggetto la modifica della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 41/2023 a suo tempo conferita alla società ricorrente. Tale atto è stato adottato al termine dell’autonomo procedimento il cui avvio è stato comunicato dall’Ente comunale alla società ricorrente con nota prot. 28593 del 10.07.2024.
Tale differente procedimento, in particolare:
(i) è stato avviato in applicazione della disciplina ad oggi prevista dall’art. 39 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche (corrispondente all’art. 36 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 37/2021), il quale stabilisce, al comma 1, che “ Le concessioni o le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico sono sempre revocabili o modificabili per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica utilità o sopravvenuta necessità di utilizzo dell’area ” e prevede, al successivo comma 2, che “ Il provvedimento di revoca o di modifica [delle autorizzazioni e delle concessioni] deve essere preceduto dalla contestazione all’interessato ai sensi dell’articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni ”;
(ii) ha un diverso oggetto rispetto a quello della predetta ordinanza di inibizione e rimozione, trattandosi di un procedimento di secondo grado volto a incidere sui contenuti di un precedente titolo concessorio;
(iii) risponde, conseguentemente, a diverse esigenze partecipative, espressamente previste dal testo regolamentare sopra richiamato.
Nell’ambito di tale procedimento la ricorrente ha goduto delle garanzie di partecipazione procedimentale previste dalla L. 241/1990 e richiamate dal Regolamento comunale, atteso che: 1) ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, ove viene riportato in modo chiaro il suo oggetto e vengono anticipate, concretamente, le ragioni poste a supporto della eventuale successiva modifica della concessione; 2) ha disposto di un congruo termine (venti giorni) per presentare le proprie osservazioni e per il deposito di documenti, nulla facendo pervenire all’Amministrazione procedente entro il termine assegnato, come riportato nello stesso provvedimento di modifica della concessione n. 41/2023.
15. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
15.1. Con il provvedimento prot. n. 35421 del 29.08.2024 è stata disposta la modifica della “ concessione n. 41/2023 nella parte in cui consentiva il collocamento della pedana collocata in Taormina, via Claudio Marcello n. 2, ex artt. 7 e 8, L. 241/90 e s.m.i. essendo possibile solo l’occupazione del suolo senza collocazione di manufatti ”.
Tale modifica, facendo seguito a quanto già riportato nella comunicazione di avvio del procedimento prot. 28593 del 10.07.2024, nella quale veniva evidenziato che «... la TT non ha presentato istanza finalizzata al rilascio di “Autorizzazione separata”, né sarebbe, ad oggi, possibile rilasciare detta autorizzazione sulla base della documentazione prodotta, atteso che manca qualsiasi “documento e/o elaborato grafico propedeutico alla valutazione” », è stata disposta alla luce della disciplina prevista dall’art. 36 del vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, il quale stabilisce, al comma 1, che “ Solo ed esclusivamente nel caso in cui il suolo pubblico dato in concessone sia in pendenza e qualora le sconnessioni del piano di appoggio stradale non offrano una stabilità sufficiente all’esercizio delle attività, con separata autorizzazione subordinata alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsioni di specifiche prescrizioni di decoro urbano, si potranno allocare delle pedane di livellamento non del tipo fisso, amovibili e non ancorate, con base in ferro e/o materiale similare e pavimentazione in vetro antisfondamento e/o legno invecchiato ”.
Dal chiaro tenore letterale della suddetta norma regolamentare si evince che la “separata autorizzazione” costituisca titolo ulteriore e diverso rispetto alla “concessione” di suolo pubblico, atteso che:
(i) tale autorizzazione presuppone che “ il suolo pubblico ...” sia già stato “... dato in concessione ”, così emergendo che trattasi di due distinti provvedimenti, l’uno successivo all’altro sul piano temporale;
(ii) il rilascio della separata autorizzazione per l’allocazione della pedana è espressamente subordinato “... alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsioni di specifiche prescrizioni di decoro urbano ” da parte dell’Ente comunale, valutazione che non si sovrappone, bensì si aggiunge, a quella già compiuta dal Comune prima del rilascio della concessione del plateatico, la quale, invece, trova la sua disciplina in un’altra disposizione regolamentare (oggi l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche).
Ne discende che non può sostenersi, come invece supposto dalla parte ricorrente, che le valutazioni a base della predetta autorizzazione separata siano “racchiuse” nell’atto concessorio a monte, né possono essere invocate le pretese esigenze di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa quale elemento da valorizzare per ritenere che due procedimenti separati, previsti da due distinte disposizioni regolamentari e presupponenti differenti valutazioni di opportunità in capo all’Amministrazione procedente, vengano compendiati in un unico atto. Rientra nella piena discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, infatti, disporre del proprio potere regolamentare e disciplinare, di conseguenza, i propri procedimenti amministrativi, dovendosi escludere che sia illogica o dia luogo ad un aggravamento procedimentale una disposizione che incardini in due binari procedimentali distinti gli iter concernenti il rilascio di due titoli differenti, presupponenti condizioni e valutazioni tra di esse non sovrapponibili.
L’Amministrazione resistente ha pertanto legittimamente adottato il proprio provvedimento di modifica dell’originaria concessione per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata in favore dell’odierna ricorrente, in considerazione dell’accertata mancanza dell’autorizzazione separata di cui all’art. 36 dell’ora vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, non incorrendo in alcuno dei vizi dedotti da chi ricorre in giudizio.
Privo di pregio è, inoltre, il richiamo all’art. 6 della L. 241/1990 operato dalla parte ricorrente, la quale asserisce che l’Amministrazione procedente, prima di adottare il provvedimento qui gravato, avrebbe dovuto consentire alla società interessata di integrare la documentazione mancante – nella specie, il titolo autorizzatorio richiesto per l’allocazione della pedana amovibile – prima di modificare la propria concessione. Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. 241/1990, per essere legittimamente esercitato, invero, “ presuppone che la carenza documentale abbia ad oggetto un fatto, una qualità, ecc., la cui preesistenza rispetto al termine di presentazione di tale documentazione sia inequivocabile o facilmente comprovabile, divenendo, in caso contrario, una forma di illegittima integrazione di qualità e requisiti partecipativi ” (T.A.R. Sicilia, TA, Sez. I, 29.07.2024, n. 2739).
La mancanza della separata autorizzazione di cui all’art. 36 del vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche non può giammai costituire una carenza documentale “sanabile” secondo la logica che permea il soccorso istruttorio procedimentale. Trattasi, invero, di un titolo che, in quanto non oggetto di rilascio da parte dello stesso Ente comunale prima dell’apposizione della pedana, come evidenziato dalla stessa Amministrazione nella sopra richiamata comunicazione di avvio del procedimento (difettando la relativa istanza e qualsiasi documento o elaborato grafico propedeutico alla valutazione dell’Ente), non avrebbe potuto essere prodotto ex post dalla società interessata, trattandosi di un requisito di legittimità che doveva preesistere all’allocazione della pedana stessa, determinandosi altrimenti una sua illegittima integrazione in spregio alla ratio del soccorso istruttorio.
Non fondate risultano anche le correlate censure tramite le quali la società ricorrente lamenta il presunto difetto istruttorio e la carenza motivazionale dell’atto impugnato, ove non sarebbero state riportate le risultanze dei controlli della Polizia municipale disposti dal responsabile del procedimento con la predetta comunicazione di avvio della procedura di modifica della concessione.
L’atto gravato, infatti, individua puntualmente il presupposto fattuale e giuridico in presenza del quale è stata disposta la modifica dell’originario atto concessorio – ossia la violazione della disciplina dell’art. 36 del vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche –, a nulla rilevando, al fine di scalfirne la relativa legittimità, che nel provvedimento non venga data esplicita contezza delle risultanze dei controlli effettuati dalla Polizia municipale. Acclarata, infatti, l’assenza del titolo autorizzatorio richiesto dalla regolamentazione comunale ai fini dell’allocazione di una pedana amovibile, l’Ente comunale ha esercitato un potere di natura vincolata, volto a ripristinare la legittimità violata, in presenza del quale non è richiesta una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse ulteriori e diverse.
16. Quanto alla domanda risarcitoria presentata dalla società ricorrente, si osserva quanto segue.
16.1. Giova preliminarmente rilevare che in materia di azione risarcitoria innanzi al Giudice amministrativo opera il principio dispositivo di cui all'art. 2697 comma 1, c.c., senza alcun temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento; spetta quindi al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compresa quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, dell’elemento soggettivo nonché quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa va respinta ( ex multis , Consiglio di Stato sez., IV, 11/09/2023, n. 8259; Consiglio di Stato, sez. II, 10/10/2022, n. 8644).
L’azione risarcitoria, ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto prova degli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., in quanto la mera illegittimità dell'attività provvedimentale non può costituire presupposto di per sé sufficiente per l'attribuzione di tale forma di tutela.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la parte ricorrente si è limitata a dedurre la presunta contrarietà al diritto della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente, senza dar prova di aver subito un danno economico ingiusto, né della sussistenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica e il suddetto evento lesivo, né dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Parimenti priva di alcun apporto probatorio è la quantificazione dell’asserito danno subito, rimessa al Collegio per equivalente ai sensi dell’art. 1226 c.c..
L’assenza dell’elemento costitutivo dell’antigiuridicità della condotta posta in essere dal Comune di Taormina, come rilevato dal Collegio nell’ambito della trattazione della domanda annullatoria presentata dalla società ricorrente, rende in ogni caso infondata la domanda risarcitoria.
17. Fuori fuoco è la domanda di indennizzo presentata, in via subordinata, ai sensi dell’art. 21- quinques della L. 241/1990.
17.1. Si rileva, sotto tale profilo, che tale domanda – secondo quanto previsto dalla norma invocata dalla ricorrente – presuppone l’esercizio del potere di “revoca” da parte dell’Amministrazione procedente, il quale non costituisce la tipologia di potere esercitata dal Comune di Taormina mediante l’adozione degli atti gravati con il presente ricorso.
L’art. 21- quinques della L. 241/1990, invero, stabilisce, al comma 1, che “(...) Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo ”. Il riconoscimento dell’indennizzo presuppone, peraltro, l’evidenza, nell’ an e nel quantum, del pregiudizio sofferto dall’interessato, mancante nella fattispecie in esame.
18. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si esclude, invece, che sussistano i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. ai fini della responsabilità aggravata per lite temeraria in capo alla parte ricorrente, respingendosi la correlata richiesta formulata in tal senso dalla parte processuale controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori se e in quanto dovuti, da ripartirsi come segue: € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, nei confronti del Comune di Taormina; € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, nei confronti della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO