CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1110/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1110/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
Parte_1
(P.IVA e C.F. ), con sede in Adria (Rovigo), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Alessandra Carlin, Parte_1
con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Gabriele Bicego, con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata e domicilio fisico eletto presso il suo
Studio, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 378/2023 pubblicata il 3 maggio 2023 dal
Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
-1- “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in relazione ai motivi di impugnazione esposti in atto di appello e richiamate integralmente tutte le argomentazioni sviluppate nelle difese di primo grado che devono intendersi qui riproposte e non rinunciate, anche agli effetti dell'art. 346
c.p.c., disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e domanda avversaria,
In via preliminare:
- In totale riforma del capo 1 della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 378/2023 pubblicata il
03.05.2023 e notificata in data 04.05.2023, per le ragioni esposte in atto di appello e in accoglimento dei motivi di gravame articolati sub I, II e III, accertare e dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande nel merito:
In via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal CP_1
per i fatti descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare lo stesso a corrispondere
[...]
alla per le causali di cui in narrativa, la somma di euro 358.723,22 Parte_1
ovvero la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre al danno da perdita di chance e curricolare subito negli anni 2015, 2016, 2017 da liquidarsi in via equitativa ex art.
1226 c.c., in ogni caso da incrementarsi con la rivalutazione secondo i dati ISTAT e gli interessi compensativi maturandi e maturati dal giorno di messa in mora al saldo effettivo;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il ha posto in essere un comportamento illecito Controparte_1
produttivo di danno ingiusto, e per l'effetto, condannare lo stesso a corrispondere alla
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., per le causali di cui in Parte_1
narrativa, la somma di euro 358.723,22 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre al danno da perdita di chance e curricolare subito negli anni 2015, 2016,
2017, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso da incrementarsi con la rivalutazione secondo i dati ISTAT e gli interessi compensativi maturandi e maturati dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e Cnpa per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in II^ memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. d.d.
2.03.2021 e in III^ memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. d.d.
-2- 23.03.2021, insistendo altresì nelle contestazioni e opposizioni formulate in III^ memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. d.d. 23.03.2021”.
Per l'appellato:
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, così giudicare:
In via principale: Respingere l'appello proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza impugnata.
In via subordinata e condizionata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza in punto di giurisdizione, accogliersi le seguenti conclusioni:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per le ragioni esposte negli atti di causa;
nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'attrice, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridursi il risarcimento da riconoscersi all'attrice sia ai sensi dell'art. 1227 c.c., sia perché quantificato in modo erroneo ed eccessivo per i motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello del legale rappresentante dell'appellante e per testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che i lavori in relazione ai quali l'RE , in data 16.01.2015, ha Parte_1 richiesto l'emissione dei CEL con riferimento al contratto di concessione per il completamento e la gestione del Cimitero di n. 1459 del 23.3.2005 erano stati svolti CP_1 alla data del 11.05.2012 e che alla stessa data il RUP del Comune di era l'arch. CP_1
; Persona_1
2) Vero che i lavori in relazione ai quali l'RE , in data 16.01.2015, ha Parte_1 richiesto l'emissione del CEL con riferimento al contratto di concessione per il completamento e la gestione dei Cimiteri di e Cavazzana n. 1482 del 16.06.2011 erano CP_1 stati svolti alla data del 31.05.2013, e che alla stessa data il Responsabile dell'Area Tecnica facente funzioni di Rup era il Sindaco Dr. ; CP_2
-3- 3) Vero che le richieste presentate dall' per l'emissione dei CEL di cui ai Parte_2
due capitoli precedenti recavano allegati esclusivamente dei Certificati di pagamento di SAL, come risulta dai docc. 4 e 5 che si esibiscono al teste;
Parte 4) Vero che nel gennaio 2015, quando vennero presentate le richieste di il ruolo di RUP dei contratti di concessione di cui è causa (completamento e gestione cimiteri di e CP_1
Cavazzana) era stato assunto dal GE;
Persona_2
5) Vero che, dopo aver ripetutamente cercato di contattare l' per via telefonica, in data CP_3
26.02.2015, il GE. , esistendo incertezze in ordine alla compilazione dei CEL, inoltrò _2
ad il quesito di cui al documento 6 (che si produce anche come doc. 18) chiedendo CP_3
indicazioni su come doveva essere compilato il CEL, in quanto la modulistica prevedeva di rilasciare lo stesso a favore dell'affidatario dei lavori che nel caso di specie era soggetto diverso dall'impresa esecutrice delle opere in categoria OG1;
6) Vero che nel mese di marzo 2015 il GE ebbe un colloquio telefonico con un _2
responsabile del Servizio Assistenza di il quale comunicò che trattandosi di lavori CP_3
Parte eseguiti nell'ambito di un Project Financing, il doveva essere rilasciato dalla SPV
Polesane e tuttavia - essendovi incertezza sulla questione - invitava il RUP a presentare una richiesta ufficiale di parere (tramite apposito formulario) “al fine di stabilire chi è Parte l'organismo che deve rilasciare il;
7) Vero che tra marzo ed aprile 2015 vi furono diversi colloqui telefonici tra il geom. e _2
il sig. , responsabile delle Attestazioni SOA per SOA Nord Alp, nel corso dei Testimone_1
quali il sig. riconosceva che la materia era effettivamente incerta e dichiarava che Tes_1 avrebbe suggerito all'RE di presentare a sua volta un quesito ad per Parte_1 CP_3 avere indicazioni chiare, cosa che poi fu effettivamente fatta dall'RE con la richiesta in data 17.04.2015 (si esibisca il doc. 8 dell'attrice);
8) Vero che il GE. a cui era stato richiesto il rilascio dei CEL aveva assunto il ruolo _2 di RUP dopo l'esecuzione dei lavori e non aveva cognizione diretta degli stessi e che
l'impresa aveva fornito solo dei Certificati di Pagamento emessi dalla SPV 1 Polesana Lusia, ma non la documentazione relativa allo svolgimento dei lavori;
9) Vero che in data 26.9.2015, il RUP – non avendo ancora ricevuto chiarimenti da - CP_3
presentò un nuovo quesito ad con cui evidenziava che era stata richiesta emissione di CP_3 un CEL relativamente ad un'opera mai inserita nel casellario dell'osservatorio e CP_3
affidata con contratto del 5.5.2005; che i lavori erano già ultimati il 27.07.2006 e chiedeva
-4- indicazioni su come fare per l'emissione del CEL tenuto conto che il RUP dell'appalto non era più in servizio presso l'Ente (si esibisca il doc. 19);
10) Vero che – dopo aver ricevuto la nota del 22.01.2016, con cui l'Autorità invitava il CP_3
RUP a procedere all'emissione informatica del CEL - permanevano delle incertezze, tanto Parte che in data 19.02.2016 il RUP presentò un quesito ad chiedendo se il relativo ai CP_3 lavori eseguiti nell'ambito del Project Financing doveva essere rilasciato all'ATI costituita e aggiudicataria dell'appalto o alla ditta , ed evidenziava che la richiesta Controparte_4
era pervenuta dalla ditta non rientrante tra quelle facente parti Parte_1 dell'ATI aggiudicataria (si esibisca il doc. 20);
11) Vero che in data 7.4.2016 il GE. ebbe un colloquio telefonico con l'Arch _2
, dirigente , il quale dichiarò che a suo avviso permanevano dei dubbi in Per_3 CP_3
ordine al soggetto a cui andava rilasciato il CEL in quanto da un punto di vista formale lo stesso andava rilasciato a S.P.V. (concessionaria del Project) la quale tuttavia non aveva eseguito direttamente i lavori. Si indicano quali testi i Signori: - GE Tes_2
residente a [...]; - Dr. domiciliato per ragioni di servizio c/o Comune di CP_2
”. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. CP_1
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2019, Parte_1
(di séguito: “ ) conveniva in giudizio, avanti al
[...] Parte_1
Tribunale di Rovigo, il chiedendo (tra l'altro) di accertare e dichiarare il Controparte_1 grave inadempimento contrattuale perpetrato da quest'ultimo in suo danno, per non aver tempestivamente rilasciato i Certificati di Esecuzione Lavori (cc.dd. “C.E.L.”) richiesti, con condanna dello stesso alla corresponsione di euro 358.723,22 in suo favore a titolo di risarcimento del danno.
2. L'appellante, in sintesi, affermava che:
- aveva preso parte al Gruppo di Progetto promotore dell'opera di completamento e ristrutturazione del cimitero comunale di , successivamente costituitosi in a CP_1 CP_5 seguito della valutazione positiva espressa dal sull'opera stessa;
CP_1
- l' divenuta aggiudicataria del relativo appalto, si trasformava in una Società di CP_5
Progetto con denominazione con sede in Adria; Controparte_6
-5- - il di con separati contratti stipulati nel 2005 e nel 2011, assegnava a CP_1 CP_1 quest'ultima società, rispettivamente, la concessione per il completamento e la ristrutturazione del cimitero predetto, oltre che la concessione per il completamento e la gestione dei cimiteri comunali di e Cavazzana;
CP_1
- ultimati i lavori, la chiedeva al Comune di in qualità di Parte_1 CP_1 soggetto aggiudicatario ed esecutore dei lavori, l'emissione dei C.E.L. relativi alle due concessioni;
- tale richiesta non veniva evasa nei termini di legge, nemmeno a séguito dei solleciti rivolti al dalla società incaricata dell'attestazione SOA e dall' CP_1 CP_3
- detti C.E.L. venivano rilasciati solamente a distanza di oltre un anno e mezzo dalla richiesta di cui sopra e ciò aveva comportato per la i danni allegati e quantificati Parte_1 in atti, relativi all'attribuzione di una classifica inferiore nella certificazione SOA, con conseguente preclusione alla partecipazione a gare di lavori per i quali era richiesta la classifica superiore.
3. Si costituiva in giudizio il eccependo la carenza di giurisdizione del Controparte_1
Tribunale di Rovigo in favore del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione dell'attrice e contestando, in ogni caso, la fondatezza del merito dell'azione, sia per l'irregolarità della domanda presentata dalla e non dalla Parte_1 [...]
, sia per l'insussistenza di qualsiasi inadempimento o colpa imputabile ad Controparte_6
esso nella ritardata emissione dei C.E.L.-
4. Con sentenza n. 378/2023 emessa il 2 maggio 2023 e depositata il giorno successivo, il
Tribunale di Rovigo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e, dando atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, compensava tra le parti le spese di lite.
5. Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello la mentre il Parte_1
regolarmente costituito, resisteva al gravame. Controparte_1
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 ottobre 2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 6 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., trascorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
-6- 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rovigo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che l'attività di certificazione dalla pubblica amministrazione che si estrinseca nel rilascio dei C.E.L. sia esercitata non nell'interesse della singola impresa richiedente, ma nell'interesse pubblico a che i lavori pubblici vengano assegnati, previo esperimento di gara pubblica, a soggetti dotati di requisiti certificati e capaci di comprovare la loro capacità di improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.
Il tribunale ha altresì osservato che la non è la controparte negoziale del Parte_1
(lo sarebbe, invece, la , ovvero la Controparte_1 Controparte_6 Parte_4
che ha stipulato con il i due contratti di concessione): tale circostanza,
[...] CP_1
infatti, confermerebbe che l'attività di rilascio dei C.E.L. comporti l'esercizio di un potere amministrativo avente valore certificativo nei confronti del terzo richiedente, ovvero comporti l'emanazione di un atto con il quale la P.A., eseguite le proprie valutazioni sulle opere realizzate e sul possesso dei requisiti di legge in capo alle imprese esecutrici, esprime la propria discrezionalità tecnica nell'attribuzione delle diverse qualificazioni. Secondo il
Tribunale, quindi, tale atto sarebbe espressione del potere autoritativo della P.A. e, quindi, soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
2. ha proposto appello formulando i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
- Censura alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice (art. 342, primo comma, n. 2, c.p.c.): contestazione afferente la ricostruzione operata dal giudice di prime cure con riguardo al rapporto esistente tra la e il Parte_1
Comune di , per avere erroneamente ritenuto che tra le parti non vi sia un CP_1
rapporto negoziale;
- Violazioni di legge e loro rilevanza ai fini della riforma della sentenza (art. 342, primo comma, n. 3, c.p.c.): errata applicazione dell'art. 40 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 8, comma 7, lettera a) del D.p.r. 207/2010 in forza del quale il giudice di prime cure ha ritenuto che il avesse un potere discrezionale circa il Controparte_1
rilascio dei C.E.L. e non un obbligo, con errata qualificazione della posizione attorea in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, con conseguente errata applicazione delle regole sul riparto di giurisdizione di cui agli artt. 7, comma 1, e
133 del D.lgs. 104/2010;
-7- - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 della Costituzione, degli artt. 7, comma
1, e 133 del D.lgs. 104/2010, nonché dell'art. 30, comma 8, D.lgs. 50/2016, per avere il Tribunale ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, pur ammettendo che nel caso di specie difetti in capo all'ente pubblico un potere discrezionale in ordine al rilascio dei C.E.L. e che, quindi, non si verte in materia di interessi legittimi.
b) I motivi d'appello.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha ritenuto che la sia un soggetto terzo rispetto al Comune di Parte_1
e che, di conseguenza, il diritto ad ottenere il rilascio tempestivo dei C.E.L. dalla stessa CP_1 fatto valere derivi non dai contratti di concessione, ma dalla legge che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici. L'appellante censura, quindi, l'argomentazione del Tribunale che, sulla base di detta terzietà, aveva ritenuto, nel caso di specie, che non si versi in materia di rapporti paritetici (e contrattuali) tra P.A. e impresa, ma di esercizio di un potere amministrativo avente valore certificativo nei confronti del terzo richiedente, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo l'appellante, invero, la non sarebbe un soggetto terzo Parte_1
rispetto al essa andrebbe, invece, considerata aggiudicataria (seppure in Controparte_1
A.T.I., con altre imprese) dell'appalto, essendoci – a suo dire – perfetta identità tra i soggetti aggiudicatari e l' e comunque trovandosi, nella fase di Controparte_7
esecuzione dei lavori, in una posizione certamente paritetica con il comune di Con la CP_1 conseguenza che l'attività di rilascio dei C.E.L. andrebbe indiscutibilmente considerata quale obbligazione del contraente pubblico che origina dal rapporto contrattuale, per quanto prevista dagli artt. 40 del D.lgs. 163/2006 e 83 del D.p.r. 207/2010.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante sottopone a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il rilascio dei C.E.L. si estrinseca in un atto a contenuto discrezionale, idoneo a far sorgere in capo al richiedente una posizione di interesse legittimo e non un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Ad avviso dell'appellante, infatti, la stazione appaltante non possiede alcun margine di discrezionalità nella formazione e nel rilascio dei predetti certificati, dovendo emetterli dietro il mero riscontro tecnico circa la tipologia del lavoro effettuato e la sua rispondenza alle
-8- categorie di classificazione: sarebbe questa un'attività necessaria ed obbligatoria, che si sostanzia in una dichiarazione di scienza da rilasciarsi a semplice richiesta dell'interessato ed a fronte dell'avvenuta esecuzione di lavori pubblici affidati all'esito di una procedura a evidenza pubblica.
Tale circostanza troverebbe conferma nel potere proprio dell' di intimare alla stazione CP_3 appaltante l'immediato rilascio dei C.E.L. (come avvenuto nel caso di specie: cfr. doc. 10 appellante), con eventuale attivazione di un procedimento sanzionatorio, e nel fatto che, seppur tardivamente, l'appellato ha provveduto al rilascio dei certificati richiesti.
La quindi, aveva, a suo dire, un vero e proprio diritto soggettivo ad Parte_1
ottenere i C.E.L. richiesti ed il Comune di aveva un preciso obbligo di rilasciare tali CP_1
certificati, in difetto di qualsivoglia potere di sindacare i requisiti di qualificazione tecnica dell'appellante, derivanti a quest'ultima per legge ed in via automatica dall'aver svolto i lavori pubblici di cui sopra s'è detto (cfr. TAR Reggio Calabria n. 613/2013 e TAR di Roma
n. 1306/2008 richiamate dall'appellante nel proprio atto introduttivo, nonché TAR Lazio n.
14677/2023 e TAR Catania n. 1165/2024 richiamate in sede di comparsa conclusionale).
3. Con il terzo motivo di appello, infine, l'appellante contesta la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure ha ritenuto che, indipendentemente dalla sussistenza o meno di profili di discrezionalità dell'amministrazione, i C.E.L. sarebbero nondimeno certificati a contenuto autoritativo a tutela del preminente interesse pubblico a che i lavori pubblici vengano assegnati, previo esperimento di gara pubblica, a soggetti dotati di determinati requisiti. Ad avviso dell'appellante, invero, il riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo – seppur in assenza di discrezionalità alcuna in capo al soggetto pubblico – contrasta con il dettato costituzionale, a mente del quale la giurisdizione del giudice amministrativo spetta, in via esclusiva, nelle materie prescritte dal legislatore e in via concorrente solo se si controverte in ordine a interessi legittimi (art. 103 Cost.).
c) Disamina dei motivi di appello
1. I tre motivi sollevano in buona sostanza tutti la questione inerente alla sussistenza della giurisdizione ordinaria declinata dal tribunale in favore di quella amministrativa e possono pertanto trovare una congiunta trattazione.
Essi sono fondati.
2. Il quadro normativo di riferimento
-9- La disciplina normativa di riferimento è rappresentata, ratione temporis, dalle seguenti disposizioni:
- L'art. 40 del d.lgs. 163/2006 (codice degli appalti), a tenore del quale “
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2.
Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. …
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e
479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. […]”
- l'art. 79, comma 6, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 ("L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4
e 84, indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 86");
- l'art. 83, comma 4, d.p.r. cit. che cita il certificato di esecuzione lavori tra i documenti che consentono di provare la sussistenza dei requisiti tecnico - organizzativi ovvero economico - finanziari necessari per l'emissione delle attestazioni SOA;
- il comma 2 del medesimo articolo che precisa che, ai fini del rilascio delle attestazioni richieste, "I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito ...";
- il 4°comma, il quale specifica che: "I certificati di esecuzione lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon
-10- esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria, ne viene indicato
l'esito ".
Alla stregua del sistema unico di qualificazione dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici,
l'esecuzione dei lavori non è solo documentata dal certificato di esecuzione dei lavori (CEL), ma è anche accertata con tale documento, in forza di poteri certificativi riconosciuti alle stazioni appaltanti.
In ragione dell'esercizio di tali poteri certificativi, si è affermato nella giurisprudenza amministrativa che il certificato di esecuzione dei lavori è "un atto rientrante nella categoria dei c.d. accertamenti costitutivi, poiché l'effetto dell'accertamento è quello di costituire il requisito in capo all'impresa che richiede il certificato" (così testualmente Cons. Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1320).
3. Alla luce di tale disciplina normativa deve ritenersi – contrariamente a quanto opinato in
Parte proposito dal tribunale – che il rilascio del non sia manifestazione di un potere discrezionale della p.a. né che si tratti di attività preposta alla valutazione dell'interesse pubblico, onde la domanda di risarcimento richiesto per il danno che si assume derivare dall'inadempimento del soggetto tenuto al rilascio di tale certificazione appartiene alla giurisdizione ordinaria.
3.1. Non ricorre una valutazione discrezionale in quanto, come si desume dalla riportata regolamentazione, il certificato di esecuzione dei lavori è riconducibile all'attività della stazione appaltante nella sua qualità di contraente e si esaurisce nella sua attestazione che 'i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito' e, sotto il profilo cronologico, può essere rilasciato quando la stessa rileva che i lavori 'non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria'.
3.2. Non si tratta di un'attività che la p.a. è chiamata a compiere (quando è essa a emettere il certificato) nell'esercizio di un apprezzamento dell'interesse pubblico, in quanto la rilevanza
“pubblicistica” di tale certificazione è indiretta e collegata alla sua utilizzazione nell'ambito delle gare negli appalti pubblici, ma la valutazione attinente all'interesse pubblico è successiva alla acquisizione da parte delle imprese dei titoli per poter prendere parte alle gare di appalto dei lavori pubblici e riservata alle SOA.
Come nota C. Stato 4298/2021, “i poteri certificativi delle stazioni appaltanti sono funzionali all'acquisizione delle certificazioni da parte delle SOA, dal momento che a queste è demandato di attestare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, sulla
-11- base appunto dei certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti, anche nella vigenza dell'attuale Codice dei contratti pubblici, per come previsto dal comma 4 (in particolare, lett.
b) del già citato art. 84”.
3.3. Risulta pertanto che la posizione tra il contraente che richiede l'adempimento del rilascio
Parte del dalla stazione appaltante in nulla si differenzia rispetto alle pretese di indole patrimoniale che il medesimo contraente intenda far valere nei confronti della stazione appaltante sulla base del rapporto contrattuale di appalto.
Così come può adire l'a.g.o. per far valere le proprie pretese di carattere patrimoniale nei confronti della stazione appaltante, per non avere questa, ad esempio, corrisposto tempestivamente il prezzo dell'appalto, del pari deve ritenersi che l'impresa possa adire quella medesima a.g. per far rilevare l'inadempimento della stazione appaltante al dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto per non aver essa rilasciato tempestivamente senza idonea giustificazione il certificato di esecuzione dei lavori.
Ciò comporta che tra la stazione appaltante e l'altro contraente non sono ravvisabili posizioni di potere autoritativo e di interesse legittimo: i loro rapporti sono disciplinati dal diritto privato, configurandosi posizioni di diritto e di obbligo, da valutare sulla base dei sopra richiamati principi di buona fede e correttezza.
3.4. La possibilità che la stazione appaltante sia un ente privato, inoltre, espressamente prevista nell'art. 84 co. 2 nella versione previgente (“Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la certificazione è acquisita dall'interessato direttamente presso il committente;
nel caso di lavori eseguiti su committenza privata …”) ribadisce come ci si trovi al di fuori di un contesto pubblicistico nel quale la p.a. sia parte imprescindibile e che utilizzi i poteri autoritativi alla stessa spettanti.
Ha occasione di rilevarlo Cons. Stato n. 1320/2020: “Il certificato di esecuzione lavori costituisce, dunque, una certificazione richiesta dall' impresa al committente (anche privato, cfr. art. 84 comma 2, D.P.R. cit.) per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica - organizzativa, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto la committenza certifica l'avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all'esecuzione dei lavori.
Non v'è ragione per ritenere che l'impresa possa richiedere alla committenza (pubblica o privata) il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d'appalto sia
-12- stato integralmente concluso, nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti.
Il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d'appalto non sia ancora concluso, ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il R.u.p. attesti completata con buon esito e contabilizzata.
Rileva, in tal senso, il dato normativo: l'art. 83, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 210 cit. in precedenza riportato ammette la possibilità che la (...) sia chiamata a valutare lavori ' in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la (...)'; e, d'altra parte, non è un caso che lo schema di certificato fornito dall'Allegato B al regolamento (al Quadro 6.1.) preveda si dia risposta alla domanda se 'I lavori sono in corso …SI/NO'" (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1320).
3.5. Anche il giudice di legittimità penale si è posto all'interno di tale interpretazione, laddove ha escluso che il soggetto che emette il certificato sia, per ciò solo, un pubblico ufficiale.
Mette conto riportare la motivazione di Cass. 4298/2021 sul punto: “i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) rilasciati dai committenti privati e controfirmati dal direttore dei lavori cui si riferiscono sono espressamente configurati dal regolamento di esecuzione del D.Lgs. n.
163 del 2006, (e ancor prima da quello della L. n. 109 del 1994), la cui allegazione alla richiesta di attestazione per la qualificazione SOA ha il fine di documentare il possesso da parte del richiedente di alcuni dei requisiti tecnici previsti dallo stesso decreto per il rilascio della suddetta attestazione.
2.4 Il fatto che tale documento sia configurato da norme di diritto pubblico e che il suo rilascio si inserisca in una procedura dalle stesse disciplinata non sono peraltro ragioni sufficienti per conferirgli dignità di atto pubblico e, come detto, per attribuire al professionista che lo sottoscrive la qualifica di pubblico ufficiale. Ed infatti nessuna delle norme menzionate rivela una volontà in tal senso da parte del legislatore. Anzi, nel
"privatizzare" la procedura di qualificazione degli appaltatori di lavori pubblici lo stesso legislatore ha specificamente indicato quali attività della sequenza procedimentale possano considerarsi espressione dell'esercizio di funzioni di natura pubblicistica, com'è nel caso di quella di attestazione svolta dalle SOA, nel quale il citato D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 40, comma 3, giunge addirittura a precisare che, nell'ipotesi di rilascio di false attestazioni, trovino applicazione gli artt. 476 e 479 c.p.
-13-
2.5 Nella sostanza il CEL è atto rilasciato dal privato che documenta l'entità e la corretta esecuzione di lavori eseguiti nel suo esclusivo interesse, assumendo la funzione di una
"referenza" sulla professionalità dell'appaltatore, termine con il quale il certificato è peraltro implicitamente evocato già nel comma 9 del citato art. 40 del Codice degli appalti. Va poi osservato come sia il D.P.R. n. 34 del 2000 (vigente all'epoca dei fatti), sia il D.P.R. n. 207 del 2010, che ne ha successivamente assorbito i contenuti in alcuna delle loro disposizioni attribuiscano al CEL valenza fidefaciente, attribuendo invece alle SOA ampi poteri/doveri di verifica sulla attendibilità della documentazione presentata dal richiedente l'attestazione di qualificazione. Più in generale nè il committente che rilascia il CEL, nè il direttore dei lavori che attesta la veridicità dei dati in esso contenuti, svolgono una funzione pubblica preordinata alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, ma si limitano a rilasciare all'esecutore dei lavori una mera dichiarazione che si inserisce nella sequenza procedimentale solo a seguito di un atto di volontà di quest'ultimo. Del resto l'eventuale rifiuto - ancorchè eventualmente ingiustificato - di corrispondere alla richieste dell'appaltatore non solo non trova nella normativa di riferimento alcuna sanzione, ma nemmeno forme di surrogazione da parte dell'autorità al privato.
2.6 In realtà il CEL è atto rilasciato dal committente e certificato dal direttore dei lavori, il quale esercita un servizio di pubblica necessità nel momento in cui attesta la regolarità dei lavori eseguiti dall'appaltatore”.
d) Domande e questioni riproposte
1. Occorre considerare che alla presente controversia, promossa con atto di citazione notificato nel giugno 2023 e avente a oggetto una sentenza depositata il 3 maggio 2023, trova applicazione la novella introdotta con il d.lvo 149/2022, che ha abrogato l'art. 353 c.p.c. a far data dal 28-2-2023.
Ne viene che occorre procedere alla disamina nel merito delle domande formulate.
La ritenuta fondatezza dei motivi inerenti alla sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, negata dal tribunale, con conseguente riforma sul punto della sentenza appellata rende pertanto rilevanti le domande svolte dalla in prime cure e non prese Parte_1
in disamina dal primo giudice, arrestatosi alla declinatoria di giurisdizione.
2. La qualificazione della domanda operata dal primo giudice non è stata sottoposta a specifica e motivata critica e, dunque, non sussistono motivi per non condividere l'approdo cui è pervenuto il tribunale, il quale ha rilevato che la domanda formulata dalla è Parte_1
-14- diretta al risarcimento dei “danni derivanti dall'allegato inadempimento (omissivo) del convenuto derivante non direttamente dal contratto di concessione, ma nelle CP_1 disposizioni di legge che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici” (sentenza appellata, pag. 5).
Parte Viene, in altri termini, fatto valere il diritto al rilascio tempestivo del in quanto esecutore dei lavori da certificare, quand'anche senza rivestire la qualità di aggiudicataria della gara e dunque di concessionaria legata contrattualmente con il CP_1
In tal senso è lo stesso appellante ad aver avanzato, per l'ipotesi in cui non si ritenesse un
Parte titolo contrattuale per pretendere direttamente dal il rilascio del la domanda di CP_1
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. (v. atto di appello, pag. 47 s.).
3. La deduzione di una responsabilità di indole non contrattuale esige la allegazione e dimostrazione in causa dell'elemento soggettivo della colpa (ma, è il caso di soggiungere, la riconduzione nell'alveo della responsabilità ex art. 1218 c.c. non condurrebbe ad esiti differenti, in forza di quanto appresso).
3.1. In proposito il ha contestato tale profilo, in quanto ha sostenuto che il rilascio CP_1
del certificato in favore di chi non era aggiudicatario e, dunque, diretta controparte della p.a., era dibattuta e controversa, in un contesto normativo nient'affatto chiaro e in presenza di una diffusa prassi di emissione dei CEL soltanto al concessionario.
3.2. E, in effetti, occorre constatare che una serie di concorrenti elementi valgono a evidenziare l'insussistenza – almeno nei limiti temporali che in appresso saranno specificati – di una ascrivibilità a colpa del mancato rilascio del CEL all'impresa . Parte_1
3.2.1. Occorre tener presente che l'appalto era stato aggiudicato ad una ATI della quale faceva parte l'impresa unitamente ad altre due società e, successivamente, tali società Parte_1
hanno dato vita ad una terza società di progetto, la quale poi ebbe a sottoscrivere la concessione con il CP_1
3.2.2. Risulta pertanto un'effettiva peculiarità della concreta vicenda, in quanto la circostanza che la non fosse la diretta aggiudicataria dei lavori e, quindi, la diretta contraente Parte_1 della stazione appaltante, ma l'impresa che ha materialmente eseguito i lavori, poneva una necessità di interpretazione del dato normativo (che prevede il rilascio in favore dell'aggiudicatario).
In tal senso va letta la richiesta di chiarimenti che il – ricevuta la domanda di rilascio CP_1 da parte della – ha in proposito rivolto all' e la presa in carico di essa da Parte_1 CP_3
-15- parte di quest'ultimo ente (v. doc. 6 , nonché la corrispondenza in proposito CP_1
intercorsa, anche con il coinvolgimento della stessa , corrispondenza dalla Parte_2 quale emerge che il ebbe ad attendere l'espressione del parere dell' (cfr. docc. CP_1 CP_3
8-9-10) che poi formulò con la già citata nota del 21-1-2016 nel senso della emissione del
Parte in favore dell' (doc. 11 . Parte_2 CP_1
3.2.3. Riprova della oggettiva controvertibilità della questione è data dal fatto che l' ha CP_3 ritenuto opportuno diramare un “Comunicato” in data 8 giugno 2016 (doc. 17 CP_1
proprio al fine di chiarire una volta per tutte le “modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di lavori pubblici”, stabilendo, peraltro all'esito di una ampia e approfondita analisi e interpretazione della disciplina normativa di settore, che “in caso di lavorazioni affidate dal concessionario a imprese terze”, tali lavorazioni debbano essere attribuite e certificate dal concessionario ai soli soggetti esecutori “a meno che il medesimo concessionario appaltante non dimostri di aver assunto diretta responsabilità nei confronti Parte del concedente. Il dovrà pertanto essere rilasciato con le modalità alle imprese effettivamente esecutrici e non potrà concorrere alla qualificazione del concessionario”.
3.2.4. La stessa appellante, inoltre, sentì l'esigenza di sottoporre all' una richiesta di CP_3
Parte parere (doc. 8 ), chiedendo di identificare il soggetto tenuto al rilascio del Parte_1
Parte ossia se all'emissione del fosse tenuto il Comune o la società concessionaria.
3.2.5. Tale controvertibilità della questione e il contrasto di opinioni in merito valgono a evidenziare una situazione nella quale non è rimproverabile al il mancato rilascio del CP_1
Parte per l'oggettiva incertezza sulla spettanza in capo all'esecutore dei lavori che non sia anche aggiudicatario del diritto a tale certificazione.
In tema di elemento soggettivo nella responsabilità della p.a., il Consiglio di Stato (n.
3903/2020) ha osservato che “l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'amministrazione, sicché la responsabilità deve essere negata quando
l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto”.
-16- Come si anticipava sopra, anche inquadrata la responsabilità nell'ambito di quella
“contrattuale”, sarebbe giocoforza ravvisare la prova della non imputabilità dell'inadempimento del debitore, essendovi la dimostrazione positiva della mancanza di tale elemento soggettivo.
3.2.6. Occorre peraltro circoscrivere i termini temporali nei quali una tale controvertibilità della questione e dunque la relativa scusabilità della condotta possono essere riconosciuti.
A seguito della nota 21-1-2016 con la quale l' in diretto riscontro alle richieste del CP_3
Parte ebbe a chiare lettere ad esplicitare la spettanza del per l'impresa , CP_1 Parte_1 tanto da ordinarne l'emissione nel termine di 10 giorni, ogni dubbio non aveva più ragione d'essere e ogni ritardo non può che evidenziare un'inerzia del tutto inescusabile e, anzi, certamente colposa.
Del resto, che l'impresa avesse diritto al CEL non è più possibile mettere in Parte_1 discussione, non solo per i ricordati chiarimenti da parte dell' non solo per la nota con CP_3 la quale l' stessa intimava al Comune il rilascio di quei certificati, ma anche perché lo CP_3
stesso Comune ha, sia pure con ritardo, infine rilasciato le attestazioni.
Ne viene che il periodo di ritardo rilevante ai fini risarcitori va individuato a partire da febbraio 2016, ossia successivamente all'intimazione di di cui alla nota 21-1-2016 CP_3
(doc. 10 ). Parte_1
Si deve, in altri termini, ritenere che, a far data dal febbraio 2016 la mancata emissione da parte del in favore della abbia rappresentato una condotta in alcun CP_8 Parte_1
modo giustificabile e perciò stesso caratterizzata da evidente colpa, idonea quindi – in linea astratta – a essere rilevante ai fini della responsabilità risarcitoria dedotta in questo giudizio.
4. In merito a quelli che l'appellante chiama “danni diretti” che allega di aver patito, ossia le gare la cui partecipazione sarebbe stata preclusa o comunque pregiudicata dalla mancanza del
CEL richiesto al la ha indicato: (a.) i lavori indetti dal di CP_1 Parte_1 CP_1
; (b.) la concessione per l'ampliamento dei cimiteri del Comune di Montagnana. CP_9
Segnatamente:
- quanto ai lavori sub (a.) l'appellante allega di aver “presentato nel 2013 al Comune di
una proposta di finanza di progetto per la realizzazione del forno crematorio per CP_9 salme e per le opere di manutenzione straordinaria” (appello, pag. 50);
- quanto ai lavori sub (b.) l'appellante allega di aver presentato “in data 12-2-2014 … all'amministrazione comunale di Montagnana una proposta di cui all'art. 153 comma 19 del
-17- d.lgv. 163/2006 inerente agli interventi di ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione loculi ed impianti nei cimiteri di Montagnana” (appello, pag. 56)
Come sopra puntualizzato, il ritardo rilevante a fini risarcitori non può che prendere decorrenza dal febbraio 2016 e, dunque, per quanto riguarda le gare che ha allegato Parte_1
Parte per dimostrare il pregiudizio conseguente al mancato rilascio del richiesto al CP_1
non può ritenersi sussistente un danno risarcibile, siccome relative a un periodo antecedente
Parte quello nel quale si è accertato la colposità del mancato rilascio del
5. Quanto ai “danni da perdita di chance e danno curriculare”, essi vengono richiesti con riferimento al periodo dal 15-1-2015 sino al 15-5-2018, ma – per quanto sopra osservato – il periodo di tempo rilevante ai fini risarcitori va circoscritto a partire dal febbraio 2016.
Ciò premesso, va rilevato che la documentazione prodotta a sostegno di tali voci di danno è rappresentata da: modello UNICO 2015 e 2016, dichiarazione IVA per gli anni 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e dal modello DM 10 dal 2015 al 2020 (docc da 31 a 38).
La dimostrazione del danno è affidata, nella prospettazione dell'appellante, alla deduzione che dal 2018 (data del rilascio del CEL) si registra una “impennata del fatturato”, evidenziandosi un fatturato nel 2018 “più che triplicato” e addirittura “quadruplicato” nel 2019 e ciò, secondo l'appellante, “grazie all'ottenimento dell'attestazione SOA OG1 IV bis”.
La concreta determinazione dei pregiudizi richiesti viene conformata da con Parte_1 applicazione della percentuale del 10% dell'importo contrattuale (corrispondente al “danno per non aver potuto ritrarre l'utile dell'appalto”) e del 5% del valore dell'appalto non conseguito per il “danno curriculare”, rapportandolo “alla differenza tra il fatturato maturato” negli anni 2016-2017 e “quello maturato in media annualmente successivamente all'acquisizione della qualifica OG1 categoria IV e IV bis”.
Ne deriva, nella prospettazione dell'appellante, un danno di 120.000 euro per danno da perdita di chance e di € 60.000 per “danno curriculare”.
Il ha contestato che la abbia fornito una adeguata prova dei danni patiti, CP_1 Parte_1
richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sul punto (Cons. Stato n.
2/2017) e ha sostenuto l'infondatezza della pretesa di voler applicare le percentuali di perdita di utile e di danno curriculare alla differenza fra il fatturato tra gli anni 2015-2017 e gli anni successivi, dovendosi calcolare il mancato utile e il danno curriculare “con riferimento ad uno specifico appalto” e non già “con riferimento ad un fatturato complessivo”.
5.1. Anche tale domanda dell'appellante non può trovare accoglimento.
-18- Merita ricordare che “ove sia fatta valere, a fondamento della domanda risarcitoria ex art.
2043 c.c. nei confronti della P.A., la lesione di un interesse pretensivo, - concretantesi, nel caso di specie, nella preclusione della possibilità di partecipazione a gare pubbliche per la illegittima mancata iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale costruttori per le categorie di lavori ed importi indicati - occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato ed in via presuntiva e probabilistica, la sussistenza "ex ante" di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili;
l'accertamento e la liquidazione di tale perdita va condotta in via equitativa ed il giudice deve dare conto del processo logico e valutativo seguito” (Cass. n. 24295 del 29/11/2016).
Sulla stessa linea risulta attestata la giurisprudenza della s. Corte che “si dimostra particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. Distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere i caratteri di una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n. 7570;
Cass. 29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. (…) La giurisprudenza di legittimità ha messo al bando ogni automatismo risarcitorio, pretendendo che il giudice di merito valuti il comportamento illecito del danneggiante, accerti: i) la relazione causale tra tale condotta e
l'evento di danno, cioè la perdita definitiva della possibilità di conseguire il risultato, avuto riguardo al momento in cui il comportamento illecito ha reciso la possibilità di conseguire il risultato favorevole, senza alcuna interferenza dei concetti di probabilità causale e di possibilità; ii) la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato atteso sul piano dell'evento di danno” (Cass.2261/2022).
Una richiesta risarcitoria di € 180.000,00 a titolo di danno da perdita di chance e danno curriculare non può ritenersi adeguatamente dimostrata sulla base della mera comparazione, Parte sic et simpliciter, fra i fatturati precedenti e quelli successivi al rilascio della oggetto di causa.
-19- Non è sufficiente, in particolare, allegare “che l'RE avrebbe avuto Parte_1
alte probabilità di conseguire ulteriori concessioni di manutenzione e gestione di impianti cimiteriali, avendo maturato una importante esperienza nella formulazione di proposte di projet financing e avendo già i contatti con altri soggetti possibili proponenti per le attività progettuali e impiantistiche, con i quali aveva già proficuamente collaborato negli anni precedenti” e che “la mancanza di una adeguata attestazione SOA per i lavori edili di sua competenza, ha compromesso la possibilità della di poter Parte_1
proficuamente concorrere per ottenere nuove concessioni, sino al 2018 ove ha fortunatamente conseguito la classifica superiore”.
È indispensabile, infatti, quanto meno, indicare se nel periodo rilevante erano state indette ulteriori concessioni di manutenzione e gestioni di impianti cimiteriali, per che classe di lavori, a quante di queste gare era almeno astrattamente possibile che la prendesse Parte_1
parti e per che importi.
Va ricordato che “in tema di esclusione illegittima da una gara pubblica, nulla spetta a titolo di danno curriculare, per mancanza di prova nel caso in cui non venga dimostrato, ed in apice dedotto, che la mancata aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto oggetto del giudizio ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche o quali sarebbero le negative ricadute, in termini di minore redditività, sulla propria immagine commerciale. In definitiva, la richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto da parte della ricorrente il relativo onere probatorio mediante specificazione di quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali” (Cons. Stato,
Sez. V, 23/09/2024, n. 7721; sempre nel senso di richiedere una puntuale e specifica allegazione e dimostrazione “che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali” v. anche Cons. Stato, Sez. V, 28/09/2023, n. 8568).
La mera, e alquanto vaga, allegazione di compromissione della possibilità di “poter proficuamente concorrere per ottenere nuove concessioni” non meglio specificate e circostanziate non consente di apprezzare neppure l'an del danno.
-20- La schematica prospettazione basata sulla differenza di fatturato si espone alle critiche rivoltele dalla difesa del e non può sorreggere una condanna, tanto più per importo CP_1 nient'affatto trascurabile richiesto (120.000 euro), in quanto si tratta di un unico elemento, ma in alcun modo calato nella concretezza delle vicende attinenti alle gare, inidoneo a fondare una presunzione di danno che, come noto, richiede il concorrere di indizi, gravi precisi e concordanti. E pare indiscutibile che l'aumento del fatturato potrebbe trovare origine in una molteplicità di circostanze ben diverse dalla ottenuta titolarità della qualificazione imprenditoriale acquisita (assunzione di maggior numero di appalti di categoria inferiore, andamento del mercato particolarmente favorevole, razionalizzazione e ottimizzazione della struttura aziendale, situazione di calo della concorrenza, ecc.).
In tale carenza di allegazioni concrete sulla situazione del mercato di interesse e sulle gare che sarebbero state indette e alle quali non ha preso parte la anche l'istanza di c.t.u. non Parte_1
può trovare accoglimento, in quanto finirebbe per rappresentare un mezzo di elusione dell'onere della prova (in questo caso anche dell'allegazione) gravante sull'attrice, rimettendo al consulente l'accertamento di fatti posti a fondamento dei diritti pretesi.
e) Conclusioni e spese.
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 378/2023 del tribunale di Rovigo e in
[...] riforma di tale sentenza va affermata la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulle domande proposte dalla qui appellante.
L'accoglimento l'appello relativamente alla questione di giurisdizione non conduce peraltro all'accoglimento delle domande risarcitorie dell'impresa , per difetto di adeguata Parte_1 prova circa l'an del danno lamentato.
Considerate la fondatezza dell'appello con riguardo alla questione di giurisdizione e il mancato accoglimento della domanda nel merito e, dunque, una situazione di reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per una integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
-21- 378/2023 depositata il 3 maggio 2023 dal Tribunale di Rovigo, in riforma di tale sentenza, così provvede:
1.) accerta la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulle domande proposte da Parte_1
avverso il Comune di CP_1
2.) respinge le domande formulate da e Parte_1 [...]
Parte_1
3.) Spese compensate
Venezia, 13 marzo 2025
Il presidente est.
Guido Santoro
-22-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1110/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1110/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
Parte_1
(P.IVA e C.F. ), con sede in Adria (Rovigo), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Alessandra Carlin, Parte_1
con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Gabriele Bicego, con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata e domicilio fisico eletto presso il suo
Studio, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 378/2023 pubblicata il 3 maggio 2023 dal
Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
-1- “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in relazione ai motivi di impugnazione esposti in atto di appello e richiamate integralmente tutte le argomentazioni sviluppate nelle difese di primo grado che devono intendersi qui riproposte e non rinunciate, anche agli effetti dell'art. 346
c.p.c., disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e domanda avversaria,
In via preliminare:
- In totale riforma del capo 1 della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 378/2023 pubblicata il
03.05.2023 e notificata in data 04.05.2023, per le ragioni esposte in atto di appello e in accoglimento dei motivi di gravame articolati sub I, II e III, accertare e dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande nel merito:
In via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal CP_1
per i fatti descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare lo stesso a corrispondere
[...]
alla per le causali di cui in narrativa, la somma di euro 358.723,22 Parte_1
ovvero la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre al danno da perdita di chance e curricolare subito negli anni 2015, 2016, 2017 da liquidarsi in via equitativa ex art.
1226 c.c., in ogni caso da incrementarsi con la rivalutazione secondo i dati ISTAT e gli interessi compensativi maturandi e maturati dal giorno di messa in mora al saldo effettivo;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il ha posto in essere un comportamento illecito Controparte_1
produttivo di danno ingiusto, e per l'effetto, condannare lo stesso a corrispondere alla
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., per le causali di cui in Parte_1
narrativa, la somma di euro 358.723,22 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre al danno da perdita di chance e curricolare subito negli anni 2015, 2016,
2017, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso da incrementarsi con la rivalutazione secondo i dati ISTAT e gli interessi compensativi maturandi e maturati dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e Cnpa per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in II^ memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. d.d.
2.03.2021 e in III^ memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. d.d.
-2- 23.03.2021, insistendo altresì nelle contestazioni e opposizioni formulate in III^ memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. d.d. 23.03.2021”.
Per l'appellato:
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, così giudicare:
In via principale: Respingere l'appello proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza impugnata.
In via subordinata e condizionata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza in punto di giurisdizione, accogliersi le seguenti conclusioni:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per le ragioni esposte negli atti di causa;
nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'attrice, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridursi il risarcimento da riconoscersi all'attrice sia ai sensi dell'art. 1227 c.c., sia perché quantificato in modo erroneo ed eccessivo per i motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello del legale rappresentante dell'appellante e per testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che i lavori in relazione ai quali l'RE , in data 16.01.2015, ha Parte_1 richiesto l'emissione dei CEL con riferimento al contratto di concessione per il completamento e la gestione del Cimitero di n. 1459 del 23.3.2005 erano stati svolti CP_1 alla data del 11.05.2012 e che alla stessa data il RUP del Comune di era l'arch. CP_1
; Persona_1
2) Vero che i lavori in relazione ai quali l'RE , in data 16.01.2015, ha Parte_1 richiesto l'emissione del CEL con riferimento al contratto di concessione per il completamento e la gestione dei Cimiteri di e Cavazzana n. 1482 del 16.06.2011 erano CP_1 stati svolti alla data del 31.05.2013, e che alla stessa data il Responsabile dell'Area Tecnica facente funzioni di Rup era il Sindaco Dr. ; CP_2
-3- 3) Vero che le richieste presentate dall' per l'emissione dei CEL di cui ai Parte_2
due capitoli precedenti recavano allegati esclusivamente dei Certificati di pagamento di SAL, come risulta dai docc. 4 e 5 che si esibiscono al teste;
Parte 4) Vero che nel gennaio 2015, quando vennero presentate le richieste di il ruolo di RUP dei contratti di concessione di cui è causa (completamento e gestione cimiteri di e CP_1
Cavazzana) era stato assunto dal GE;
Persona_2
5) Vero che, dopo aver ripetutamente cercato di contattare l' per via telefonica, in data CP_3
26.02.2015, il GE. , esistendo incertezze in ordine alla compilazione dei CEL, inoltrò _2
ad il quesito di cui al documento 6 (che si produce anche come doc. 18) chiedendo CP_3
indicazioni su come doveva essere compilato il CEL, in quanto la modulistica prevedeva di rilasciare lo stesso a favore dell'affidatario dei lavori che nel caso di specie era soggetto diverso dall'impresa esecutrice delle opere in categoria OG1;
6) Vero che nel mese di marzo 2015 il GE ebbe un colloquio telefonico con un _2
responsabile del Servizio Assistenza di il quale comunicò che trattandosi di lavori CP_3
Parte eseguiti nell'ambito di un Project Financing, il doveva essere rilasciato dalla SPV
Polesane e tuttavia - essendovi incertezza sulla questione - invitava il RUP a presentare una richiesta ufficiale di parere (tramite apposito formulario) “al fine di stabilire chi è Parte l'organismo che deve rilasciare il;
7) Vero che tra marzo ed aprile 2015 vi furono diversi colloqui telefonici tra il geom. e _2
il sig. , responsabile delle Attestazioni SOA per SOA Nord Alp, nel corso dei Testimone_1
quali il sig. riconosceva che la materia era effettivamente incerta e dichiarava che Tes_1 avrebbe suggerito all'RE di presentare a sua volta un quesito ad per Parte_1 CP_3 avere indicazioni chiare, cosa che poi fu effettivamente fatta dall'RE con la richiesta in data 17.04.2015 (si esibisca il doc. 8 dell'attrice);
8) Vero che il GE. a cui era stato richiesto il rilascio dei CEL aveva assunto il ruolo _2 di RUP dopo l'esecuzione dei lavori e non aveva cognizione diretta degli stessi e che
l'impresa aveva fornito solo dei Certificati di Pagamento emessi dalla SPV 1 Polesana Lusia, ma non la documentazione relativa allo svolgimento dei lavori;
9) Vero che in data 26.9.2015, il RUP – non avendo ancora ricevuto chiarimenti da - CP_3
presentò un nuovo quesito ad con cui evidenziava che era stata richiesta emissione di CP_3 un CEL relativamente ad un'opera mai inserita nel casellario dell'osservatorio e CP_3
affidata con contratto del 5.5.2005; che i lavori erano già ultimati il 27.07.2006 e chiedeva
-4- indicazioni su come fare per l'emissione del CEL tenuto conto che il RUP dell'appalto non era più in servizio presso l'Ente (si esibisca il doc. 19);
10) Vero che – dopo aver ricevuto la nota del 22.01.2016, con cui l'Autorità invitava il CP_3
RUP a procedere all'emissione informatica del CEL - permanevano delle incertezze, tanto Parte che in data 19.02.2016 il RUP presentò un quesito ad chiedendo se il relativo ai CP_3 lavori eseguiti nell'ambito del Project Financing doveva essere rilasciato all'ATI costituita e aggiudicataria dell'appalto o alla ditta , ed evidenziava che la richiesta Controparte_4
era pervenuta dalla ditta non rientrante tra quelle facente parti Parte_1 dell'ATI aggiudicataria (si esibisca il doc. 20);
11) Vero che in data 7.4.2016 il GE. ebbe un colloquio telefonico con l'Arch _2
, dirigente , il quale dichiarò che a suo avviso permanevano dei dubbi in Per_3 CP_3
ordine al soggetto a cui andava rilasciato il CEL in quanto da un punto di vista formale lo stesso andava rilasciato a S.P.V. (concessionaria del Project) la quale tuttavia non aveva eseguito direttamente i lavori. Si indicano quali testi i Signori: - GE Tes_2
residente a [...]; - Dr. domiciliato per ragioni di servizio c/o Comune di CP_2
”. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. CP_1
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2019, Parte_1
(di séguito: “ ) conveniva in giudizio, avanti al
[...] Parte_1
Tribunale di Rovigo, il chiedendo (tra l'altro) di accertare e dichiarare il Controparte_1 grave inadempimento contrattuale perpetrato da quest'ultimo in suo danno, per non aver tempestivamente rilasciato i Certificati di Esecuzione Lavori (cc.dd. “C.E.L.”) richiesti, con condanna dello stesso alla corresponsione di euro 358.723,22 in suo favore a titolo di risarcimento del danno.
2. L'appellante, in sintesi, affermava che:
- aveva preso parte al Gruppo di Progetto promotore dell'opera di completamento e ristrutturazione del cimitero comunale di , successivamente costituitosi in a CP_1 CP_5 seguito della valutazione positiva espressa dal sull'opera stessa;
CP_1
- l' divenuta aggiudicataria del relativo appalto, si trasformava in una Società di CP_5
Progetto con denominazione con sede in Adria; Controparte_6
-5- - il di con separati contratti stipulati nel 2005 e nel 2011, assegnava a CP_1 CP_1 quest'ultima società, rispettivamente, la concessione per il completamento e la ristrutturazione del cimitero predetto, oltre che la concessione per il completamento e la gestione dei cimiteri comunali di e Cavazzana;
CP_1
- ultimati i lavori, la chiedeva al Comune di in qualità di Parte_1 CP_1 soggetto aggiudicatario ed esecutore dei lavori, l'emissione dei C.E.L. relativi alle due concessioni;
- tale richiesta non veniva evasa nei termini di legge, nemmeno a séguito dei solleciti rivolti al dalla società incaricata dell'attestazione SOA e dall' CP_1 CP_3
- detti C.E.L. venivano rilasciati solamente a distanza di oltre un anno e mezzo dalla richiesta di cui sopra e ciò aveva comportato per la i danni allegati e quantificati Parte_1 in atti, relativi all'attribuzione di una classifica inferiore nella certificazione SOA, con conseguente preclusione alla partecipazione a gare di lavori per i quali era richiesta la classifica superiore.
3. Si costituiva in giudizio il eccependo la carenza di giurisdizione del Controparte_1
Tribunale di Rovigo in favore del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione dell'attrice e contestando, in ogni caso, la fondatezza del merito dell'azione, sia per l'irregolarità della domanda presentata dalla e non dalla Parte_1 [...]
, sia per l'insussistenza di qualsiasi inadempimento o colpa imputabile ad Controparte_6
esso nella ritardata emissione dei C.E.L.-
4. Con sentenza n. 378/2023 emessa il 2 maggio 2023 e depositata il giorno successivo, il
Tribunale di Rovigo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e, dando atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, compensava tra le parti le spese di lite.
5. Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello la mentre il Parte_1
regolarmente costituito, resisteva al gravame. Controparte_1
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 ottobre 2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 6 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., trascorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
-6- 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rovigo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che l'attività di certificazione dalla pubblica amministrazione che si estrinseca nel rilascio dei C.E.L. sia esercitata non nell'interesse della singola impresa richiedente, ma nell'interesse pubblico a che i lavori pubblici vengano assegnati, previo esperimento di gara pubblica, a soggetti dotati di requisiti certificati e capaci di comprovare la loro capacità di improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.
Il tribunale ha altresì osservato che la non è la controparte negoziale del Parte_1
(lo sarebbe, invece, la , ovvero la Controparte_1 Controparte_6 Parte_4
che ha stipulato con il i due contratti di concessione): tale circostanza,
[...] CP_1
infatti, confermerebbe che l'attività di rilascio dei C.E.L. comporti l'esercizio di un potere amministrativo avente valore certificativo nei confronti del terzo richiedente, ovvero comporti l'emanazione di un atto con il quale la P.A., eseguite le proprie valutazioni sulle opere realizzate e sul possesso dei requisiti di legge in capo alle imprese esecutrici, esprime la propria discrezionalità tecnica nell'attribuzione delle diverse qualificazioni. Secondo il
Tribunale, quindi, tale atto sarebbe espressione del potere autoritativo della P.A. e, quindi, soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
2. ha proposto appello formulando i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
- Censura alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice (art. 342, primo comma, n. 2, c.p.c.): contestazione afferente la ricostruzione operata dal giudice di prime cure con riguardo al rapporto esistente tra la e il Parte_1
Comune di , per avere erroneamente ritenuto che tra le parti non vi sia un CP_1
rapporto negoziale;
- Violazioni di legge e loro rilevanza ai fini della riforma della sentenza (art. 342, primo comma, n. 3, c.p.c.): errata applicazione dell'art. 40 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 8, comma 7, lettera a) del D.p.r. 207/2010 in forza del quale il giudice di prime cure ha ritenuto che il avesse un potere discrezionale circa il Controparte_1
rilascio dei C.E.L. e non un obbligo, con errata qualificazione della posizione attorea in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, con conseguente errata applicazione delle regole sul riparto di giurisdizione di cui agli artt. 7, comma 1, e
133 del D.lgs. 104/2010;
-7- - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 della Costituzione, degli artt. 7, comma
1, e 133 del D.lgs. 104/2010, nonché dell'art. 30, comma 8, D.lgs. 50/2016, per avere il Tribunale ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, pur ammettendo che nel caso di specie difetti in capo all'ente pubblico un potere discrezionale in ordine al rilascio dei C.E.L. e che, quindi, non si verte in materia di interessi legittimi.
b) I motivi d'appello.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha ritenuto che la sia un soggetto terzo rispetto al Comune di Parte_1
e che, di conseguenza, il diritto ad ottenere il rilascio tempestivo dei C.E.L. dalla stessa CP_1 fatto valere derivi non dai contratti di concessione, ma dalla legge che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici. L'appellante censura, quindi, l'argomentazione del Tribunale che, sulla base di detta terzietà, aveva ritenuto, nel caso di specie, che non si versi in materia di rapporti paritetici (e contrattuali) tra P.A. e impresa, ma di esercizio di un potere amministrativo avente valore certificativo nei confronti del terzo richiedente, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo l'appellante, invero, la non sarebbe un soggetto terzo Parte_1
rispetto al essa andrebbe, invece, considerata aggiudicataria (seppure in Controparte_1
A.T.I., con altre imprese) dell'appalto, essendoci – a suo dire – perfetta identità tra i soggetti aggiudicatari e l' e comunque trovandosi, nella fase di Controparte_7
esecuzione dei lavori, in una posizione certamente paritetica con il comune di Con la CP_1 conseguenza che l'attività di rilascio dei C.E.L. andrebbe indiscutibilmente considerata quale obbligazione del contraente pubblico che origina dal rapporto contrattuale, per quanto prevista dagli artt. 40 del D.lgs. 163/2006 e 83 del D.p.r. 207/2010.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante sottopone a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il rilascio dei C.E.L. si estrinseca in un atto a contenuto discrezionale, idoneo a far sorgere in capo al richiedente una posizione di interesse legittimo e non un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Ad avviso dell'appellante, infatti, la stazione appaltante non possiede alcun margine di discrezionalità nella formazione e nel rilascio dei predetti certificati, dovendo emetterli dietro il mero riscontro tecnico circa la tipologia del lavoro effettuato e la sua rispondenza alle
-8- categorie di classificazione: sarebbe questa un'attività necessaria ed obbligatoria, che si sostanzia in una dichiarazione di scienza da rilasciarsi a semplice richiesta dell'interessato ed a fronte dell'avvenuta esecuzione di lavori pubblici affidati all'esito di una procedura a evidenza pubblica.
Tale circostanza troverebbe conferma nel potere proprio dell' di intimare alla stazione CP_3 appaltante l'immediato rilascio dei C.E.L. (come avvenuto nel caso di specie: cfr. doc. 10 appellante), con eventuale attivazione di un procedimento sanzionatorio, e nel fatto che, seppur tardivamente, l'appellato ha provveduto al rilascio dei certificati richiesti.
La quindi, aveva, a suo dire, un vero e proprio diritto soggettivo ad Parte_1
ottenere i C.E.L. richiesti ed il Comune di aveva un preciso obbligo di rilasciare tali CP_1
certificati, in difetto di qualsivoglia potere di sindacare i requisiti di qualificazione tecnica dell'appellante, derivanti a quest'ultima per legge ed in via automatica dall'aver svolto i lavori pubblici di cui sopra s'è detto (cfr. TAR Reggio Calabria n. 613/2013 e TAR di Roma
n. 1306/2008 richiamate dall'appellante nel proprio atto introduttivo, nonché TAR Lazio n.
14677/2023 e TAR Catania n. 1165/2024 richiamate in sede di comparsa conclusionale).
3. Con il terzo motivo di appello, infine, l'appellante contesta la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure ha ritenuto che, indipendentemente dalla sussistenza o meno di profili di discrezionalità dell'amministrazione, i C.E.L. sarebbero nondimeno certificati a contenuto autoritativo a tutela del preminente interesse pubblico a che i lavori pubblici vengano assegnati, previo esperimento di gara pubblica, a soggetti dotati di determinati requisiti. Ad avviso dell'appellante, invero, il riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo – seppur in assenza di discrezionalità alcuna in capo al soggetto pubblico – contrasta con il dettato costituzionale, a mente del quale la giurisdizione del giudice amministrativo spetta, in via esclusiva, nelle materie prescritte dal legislatore e in via concorrente solo se si controverte in ordine a interessi legittimi (art. 103 Cost.).
c) Disamina dei motivi di appello
1. I tre motivi sollevano in buona sostanza tutti la questione inerente alla sussistenza della giurisdizione ordinaria declinata dal tribunale in favore di quella amministrativa e possono pertanto trovare una congiunta trattazione.
Essi sono fondati.
2. Il quadro normativo di riferimento
-9- La disciplina normativa di riferimento è rappresentata, ratione temporis, dalle seguenti disposizioni:
- L'art. 40 del d.lgs. 163/2006 (codice degli appalti), a tenore del quale “
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2.
Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. …
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e
479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. […]”
- l'art. 79, comma 6, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 ("L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4
e 84, indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 86");
- l'art. 83, comma 4, d.p.r. cit. che cita il certificato di esecuzione lavori tra i documenti che consentono di provare la sussistenza dei requisiti tecnico - organizzativi ovvero economico - finanziari necessari per l'emissione delle attestazioni SOA;
- il comma 2 del medesimo articolo che precisa che, ai fini del rilascio delle attestazioni richieste, "I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito ...";
- il 4°comma, il quale specifica che: "I certificati di esecuzione lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon
-10- esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria, ne viene indicato
l'esito ".
Alla stregua del sistema unico di qualificazione dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici,
l'esecuzione dei lavori non è solo documentata dal certificato di esecuzione dei lavori (CEL), ma è anche accertata con tale documento, in forza di poteri certificativi riconosciuti alle stazioni appaltanti.
In ragione dell'esercizio di tali poteri certificativi, si è affermato nella giurisprudenza amministrativa che il certificato di esecuzione dei lavori è "un atto rientrante nella categoria dei c.d. accertamenti costitutivi, poiché l'effetto dell'accertamento è quello di costituire il requisito in capo all'impresa che richiede il certificato" (così testualmente Cons. Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1320).
3. Alla luce di tale disciplina normativa deve ritenersi – contrariamente a quanto opinato in
Parte proposito dal tribunale – che il rilascio del non sia manifestazione di un potere discrezionale della p.a. né che si tratti di attività preposta alla valutazione dell'interesse pubblico, onde la domanda di risarcimento richiesto per il danno che si assume derivare dall'inadempimento del soggetto tenuto al rilascio di tale certificazione appartiene alla giurisdizione ordinaria.
3.1. Non ricorre una valutazione discrezionale in quanto, come si desume dalla riportata regolamentazione, il certificato di esecuzione dei lavori è riconducibile all'attività della stazione appaltante nella sua qualità di contraente e si esaurisce nella sua attestazione che 'i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito' e, sotto il profilo cronologico, può essere rilasciato quando la stessa rileva che i lavori 'non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria'.
3.2. Non si tratta di un'attività che la p.a. è chiamata a compiere (quando è essa a emettere il certificato) nell'esercizio di un apprezzamento dell'interesse pubblico, in quanto la rilevanza
“pubblicistica” di tale certificazione è indiretta e collegata alla sua utilizzazione nell'ambito delle gare negli appalti pubblici, ma la valutazione attinente all'interesse pubblico è successiva alla acquisizione da parte delle imprese dei titoli per poter prendere parte alle gare di appalto dei lavori pubblici e riservata alle SOA.
Come nota C. Stato 4298/2021, “i poteri certificativi delle stazioni appaltanti sono funzionali all'acquisizione delle certificazioni da parte delle SOA, dal momento che a queste è demandato di attestare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, sulla
-11- base appunto dei certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti, anche nella vigenza dell'attuale Codice dei contratti pubblici, per come previsto dal comma 4 (in particolare, lett.
b) del già citato art. 84”.
3.3. Risulta pertanto che la posizione tra il contraente che richiede l'adempimento del rilascio
Parte del dalla stazione appaltante in nulla si differenzia rispetto alle pretese di indole patrimoniale che il medesimo contraente intenda far valere nei confronti della stazione appaltante sulla base del rapporto contrattuale di appalto.
Così come può adire l'a.g.o. per far valere le proprie pretese di carattere patrimoniale nei confronti della stazione appaltante, per non avere questa, ad esempio, corrisposto tempestivamente il prezzo dell'appalto, del pari deve ritenersi che l'impresa possa adire quella medesima a.g. per far rilevare l'inadempimento della stazione appaltante al dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto per non aver essa rilasciato tempestivamente senza idonea giustificazione il certificato di esecuzione dei lavori.
Ciò comporta che tra la stazione appaltante e l'altro contraente non sono ravvisabili posizioni di potere autoritativo e di interesse legittimo: i loro rapporti sono disciplinati dal diritto privato, configurandosi posizioni di diritto e di obbligo, da valutare sulla base dei sopra richiamati principi di buona fede e correttezza.
3.4. La possibilità che la stazione appaltante sia un ente privato, inoltre, espressamente prevista nell'art. 84 co. 2 nella versione previgente (“Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la certificazione è acquisita dall'interessato direttamente presso il committente;
nel caso di lavori eseguiti su committenza privata …”) ribadisce come ci si trovi al di fuori di un contesto pubblicistico nel quale la p.a. sia parte imprescindibile e che utilizzi i poteri autoritativi alla stessa spettanti.
Ha occasione di rilevarlo Cons. Stato n. 1320/2020: “Il certificato di esecuzione lavori costituisce, dunque, una certificazione richiesta dall' impresa al committente (anche privato, cfr. art. 84 comma 2, D.P.R. cit.) per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica - organizzativa, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto la committenza certifica l'avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all'esecuzione dei lavori.
Non v'è ragione per ritenere che l'impresa possa richiedere alla committenza (pubblica o privata) il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d'appalto sia
-12- stato integralmente concluso, nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti.
Il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d'appalto non sia ancora concluso, ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il R.u.p. attesti completata con buon esito e contabilizzata.
Rileva, in tal senso, il dato normativo: l'art. 83, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 210 cit. in precedenza riportato ammette la possibilità che la (...) sia chiamata a valutare lavori ' in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la (...)'; e, d'altra parte, non è un caso che lo schema di certificato fornito dall'Allegato B al regolamento (al Quadro 6.1.) preveda si dia risposta alla domanda se 'I lavori sono in corso …SI/NO'" (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1320).
3.5. Anche il giudice di legittimità penale si è posto all'interno di tale interpretazione, laddove ha escluso che il soggetto che emette il certificato sia, per ciò solo, un pubblico ufficiale.
Mette conto riportare la motivazione di Cass. 4298/2021 sul punto: “i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) rilasciati dai committenti privati e controfirmati dal direttore dei lavori cui si riferiscono sono espressamente configurati dal regolamento di esecuzione del D.Lgs. n.
163 del 2006, (e ancor prima da quello della L. n. 109 del 1994), la cui allegazione alla richiesta di attestazione per la qualificazione SOA ha il fine di documentare il possesso da parte del richiedente di alcuni dei requisiti tecnici previsti dallo stesso decreto per il rilascio della suddetta attestazione.
2.4 Il fatto che tale documento sia configurato da norme di diritto pubblico e che il suo rilascio si inserisca in una procedura dalle stesse disciplinata non sono peraltro ragioni sufficienti per conferirgli dignità di atto pubblico e, come detto, per attribuire al professionista che lo sottoscrive la qualifica di pubblico ufficiale. Ed infatti nessuna delle norme menzionate rivela una volontà in tal senso da parte del legislatore. Anzi, nel
"privatizzare" la procedura di qualificazione degli appaltatori di lavori pubblici lo stesso legislatore ha specificamente indicato quali attività della sequenza procedimentale possano considerarsi espressione dell'esercizio di funzioni di natura pubblicistica, com'è nel caso di quella di attestazione svolta dalle SOA, nel quale il citato D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 40, comma 3, giunge addirittura a precisare che, nell'ipotesi di rilascio di false attestazioni, trovino applicazione gli artt. 476 e 479 c.p.
-13-
2.5 Nella sostanza il CEL è atto rilasciato dal privato che documenta l'entità e la corretta esecuzione di lavori eseguiti nel suo esclusivo interesse, assumendo la funzione di una
"referenza" sulla professionalità dell'appaltatore, termine con il quale il certificato è peraltro implicitamente evocato già nel comma 9 del citato art. 40 del Codice degli appalti. Va poi osservato come sia il D.P.R. n. 34 del 2000 (vigente all'epoca dei fatti), sia il D.P.R. n. 207 del 2010, che ne ha successivamente assorbito i contenuti in alcuna delle loro disposizioni attribuiscano al CEL valenza fidefaciente, attribuendo invece alle SOA ampi poteri/doveri di verifica sulla attendibilità della documentazione presentata dal richiedente l'attestazione di qualificazione. Più in generale nè il committente che rilascia il CEL, nè il direttore dei lavori che attesta la veridicità dei dati in esso contenuti, svolgono una funzione pubblica preordinata alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, ma si limitano a rilasciare all'esecutore dei lavori una mera dichiarazione che si inserisce nella sequenza procedimentale solo a seguito di un atto di volontà di quest'ultimo. Del resto l'eventuale rifiuto - ancorchè eventualmente ingiustificato - di corrispondere alla richieste dell'appaltatore non solo non trova nella normativa di riferimento alcuna sanzione, ma nemmeno forme di surrogazione da parte dell'autorità al privato.
2.6 In realtà il CEL è atto rilasciato dal committente e certificato dal direttore dei lavori, il quale esercita un servizio di pubblica necessità nel momento in cui attesta la regolarità dei lavori eseguiti dall'appaltatore”.
d) Domande e questioni riproposte
1. Occorre considerare che alla presente controversia, promossa con atto di citazione notificato nel giugno 2023 e avente a oggetto una sentenza depositata il 3 maggio 2023, trova applicazione la novella introdotta con il d.lvo 149/2022, che ha abrogato l'art. 353 c.p.c. a far data dal 28-2-2023.
Ne viene che occorre procedere alla disamina nel merito delle domande formulate.
La ritenuta fondatezza dei motivi inerenti alla sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, negata dal tribunale, con conseguente riforma sul punto della sentenza appellata rende pertanto rilevanti le domande svolte dalla in prime cure e non prese Parte_1
in disamina dal primo giudice, arrestatosi alla declinatoria di giurisdizione.
2. La qualificazione della domanda operata dal primo giudice non è stata sottoposta a specifica e motivata critica e, dunque, non sussistono motivi per non condividere l'approdo cui è pervenuto il tribunale, il quale ha rilevato che la domanda formulata dalla è Parte_1
-14- diretta al risarcimento dei “danni derivanti dall'allegato inadempimento (omissivo) del convenuto derivante non direttamente dal contratto di concessione, ma nelle CP_1 disposizioni di legge che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici” (sentenza appellata, pag. 5).
Parte Viene, in altri termini, fatto valere il diritto al rilascio tempestivo del in quanto esecutore dei lavori da certificare, quand'anche senza rivestire la qualità di aggiudicataria della gara e dunque di concessionaria legata contrattualmente con il CP_1
In tal senso è lo stesso appellante ad aver avanzato, per l'ipotesi in cui non si ritenesse un
Parte titolo contrattuale per pretendere direttamente dal il rilascio del la domanda di CP_1
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. (v. atto di appello, pag. 47 s.).
3. La deduzione di una responsabilità di indole non contrattuale esige la allegazione e dimostrazione in causa dell'elemento soggettivo della colpa (ma, è il caso di soggiungere, la riconduzione nell'alveo della responsabilità ex art. 1218 c.c. non condurrebbe ad esiti differenti, in forza di quanto appresso).
3.1. In proposito il ha contestato tale profilo, in quanto ha sostenuto che il rilascio CP_1
del certificato in favore di chi non era aggiudicatario e, dunque, diretta controparte della p.a., era dibattuta e controversa, in un contesto normativo nient'affatto chiaro e in presenza di una diffusa prassi di emissione dei CEL soltanto al concessionario.
3.2. E, in effetti, occorre constatare che una serie di concorrenti elementi valgono a evidenziare l'insussistenza – almeno nei limiti temporali che in appresso saranno specificati – di una ascrivibilità a colpa del mancato rilascio del CEL all'impresa . Parte_1
3.2.1. Occorre tener presente che l'appalto era stato aggiudicato ad una ATI della quale faceva parte l'impresa unitamente ad altre due società e, successivamente, tali società Parte_1
hanno dato vita ad una terza società di progetto, la quale poi ebbe a sottoscrivere la concessione con il CP_1
3.2.2. Risulta pertanto un'effettiva peculiarità della concreta vicenda, in quanto la circostanza che la non fosse la diretta aggiudicataria dei lavori e, quindi, la diretta contraente Parte_1 della stazione appaltante, ma l'impresa che ha materialmente eseguito i lavori, poneva una necessità di interpretazione del dato normativo (che prevede il rilascio in favore dell'aggiudicatario).
In tal senso va letta la richiesta di chiarimenti che il – ricevuta la domanda di rilascio CP_1 da parte della – ha in proposito rivolto all' e la presa in carico di essa da Parte_1 CP_3
-15- parte di quest'ultimo ente (v. doc. 6 , nonché la corrispondenza in proposito CP_1
intercorsa, anche con il coinvolgimento della stessa , corrispondenza dalla Parte_2 quale emerge che il ebbe ad attendere l'espressione del parere dell' (cfr. docc. CP_1 CP_3
8-9-10) che poi formulò con la già citata nota del 21-1-2016 nel senso della emissione del
Parte in favore dell' (doc. 11 . Parte_2 CP_1
3.2.3. Riprova della oggettiva controvertibilità della questione è data dal fatto che l' ha CP_3 ritenuto opportuno diramare un “Comunicato” in data 8 giugno 2016 (doc. 17 CP_1
proprio al fine di chiarire una volta per tutte le “modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di lavori pubblici”, stabilendo, peraltro all'esito di una ampia e approfondita analisi e interpretazione della disciplina normativa di settore, che “in caso di lavorazioni affidate dal concessionario a imprese terze”, tali lavorazioni debbano essere attribuite e certificate dal concessionario ai soli soggetti esecutori “a meno che il medesimo concessionario appaltante non dimostri di aver assunto diretta responsabilità nei confronti Parte del concedente. Il dovrà pertanto essere rilasciato con le modalità alle imprese effettivamente esecutrici e non potrà concorrere alla qualificazione del concessionario”.
3.2.4. La stessa appellante, inoltre, sentì l'esigenza di sottoporre all' una richiesta di CP_3
Parte parere (doc. 8 ), chiedendo di identificare il soggetto tenuto al rilascio del Parte_1
Parte ossia se all'emissione del fosse tenuto il Comune o la società concessionaria.
3.2.5. Tale controvertibilità della questione e il contrasto di opinioni in merito valgono a evidenziare una situazione nella quale non è rimproverabile al il mancato rilascio del CP_1
Parte per l'oggettiva incertezza sulla spettanza in capo all'esecutore dei lavori che non sia anche aggiudicatario del diritto a tale certificazione.
In tema di elemento soggettivo nella responsabilità della p.a., il Consiglio di Stato (n.
3903/2020) ha osservato che “l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'amministrazione, sicché la responsabilità deve essere negata quando
l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto”.
-16- Come si anticipava sopra, anche inquadrata la responsabilità nell'ambito di quella
“contrattuale”, sarebbe giocoforza ravvisare la prova della non imputabilità dell'inadempimento del debitore, essendovi la dimostrazione positiva della mancanza di tale elemento soggettivo.
3.2.6. Occorre peraltro circoscrivere i termini temporali nei quali una tale controvertibilità della questione e dunque la relativa scusabilità della condotta possono essere riconosciuti.
A seguito della nota 21-1-2016 con la quale l' in diretto riscontro alle richieste del CP_3
Parte ebbe a chiare lettere ad esplicitare la spettanza del per l'impresa , CP_1 Parte_1 tanto da ordinarne l'emissione nel termine di 10 giorni, ogni dubbio non aveva più ragione d'essere e ogni ritardo non può che evidenziare un'inerzia del tutto inescusabile e, anzi, certamente colposa.
Del resto, che l'impresa avesse diritto al CEL non è più possibile mettere in Parte_1 discussione, non solo per i ricordati chiarimenti da parte dell' non solo per la nota con CP_3 la quale l' stessa intimava al Comune il rilascio di quei certificati, ma anche perché lo CP_3
stesso Comune ha, sia pure con ritardo, infine rilasciato le attestazioni.
Ne viene che il periodo di ritardo rilevante ai fini risarcitori va individuato a partire da febbraio 2016, ossia successivamente all'intimazione di di cui alla nota 21-1-2016 CP_3
(doc. 10 ). Parte_1
Si deve, in altri termini, ritenere che, a far data dal febbraio 2016 la mancata emissione da parte del in favore della abbia rappresentato una condotta in alcun CP_8 Parte_1
modo giustificabile e perciò stesso caratterizzata da evidente colpa, idonea quindi – in linea astratta – a essere rilevante ai fini della responsabilità risarcitoria dedotta in questo giudizio.
4. In merito a quelli che l'appellante chiama “danni diretti” che allega di aver patito, ossia le gare la cui partecipazione sarebbe stata preclusa o comunque pregiudicata dalla mancanza del
CEL richiesto al la ha indicato: (a.) i lavori indetti dal di CP_1 Parte_1 CP_1
; (b.) la concessione per l'ampliamento dei cimiteri del Comune di Montagnana. CP_9
Segnatamente:
- quanto ai lavori sub (a.) l'appellante allega di aver “presentato nel 2013 al Comune di
una proposta di finanza di progetto per la realizzazione del forno crematorio per CP_9 salme e per le opere di manutenzione straordinaria” (appello, pag. 50);
- quanto ai lavori sub (b.) l'appellante allega di aver presentato “in data 12-2-2014 … all'amministrazione comunale di Montagnana una proposta di cui all'art. 153 comma 19 del
-17- d.lgv. 163/2006 inerente agli interventi di ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione loculi ed impianti nei cimiteri di Montagnana” (appello, pag. 56)
Come sopra puntualizzato, il ritardo rilevante a fini risarcitori non può che prendere decorrenza dal febbraio 2016 e, dunque, per quanto riguarda le gare che ha allegato Parte_1
Parte per dimostrare il pregiudizio conseguente al mancato rilascio del richiesto al CP_1
non può ritenersi sussistente un danno risarcibile, siccome relative a un periodo antecedente
Parte quello nel quale si è accertato la colposità del mancato rilascio del
5. Quanto ai “danni da perdita di chance e danno curriculare”, essi vengono richiesti con riferimento al periodo dal 15-1-2015 sino al 15-5-2018, ma – per quanto sopra osservato – il periodo di tempo rilevante ai fini risarcitori va circoscritto a partire dal febbraio 2016.
Ciò premesso, va rilevato che la documentazione prodotta a sostegno di tali voci di danno è rappresentata da: modello UNICO 2015 e 2016, dichiarazione IVA per gli anni 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e dal modello DM 10 dal 2015 al 2020 (docc da 31 a 38).
La dimostrazione del danno è affidata, nella prospettazione dell'appellante, alla deduzione che dal 2018 (data del rilascio del CEL) si registra una “impennata del fatturato”, evidenziandosi un fatturato nel 2018 “più che triplicato” e addirittura “quadruplicato” nel 2019 e ciò, secondo l'appellante, “grazie all'ottenimento dell'attestazione SOA OG1 IV bis”.
La concreta determinazione dei pregiudizi richiesti viene conformata da con Parte_1 applicazione della percentuale del 10% dell'importo contrattuale (corrispondente al “danno per non aver potuto ritrarre l'utile dell'appalto”) e del 5% del valore dell'appalto non conseguito per il “danno curriculare”, rapportandolo “alla differenza tra il fatturato maturato” negli anni 2016-2017 e “quello maturato in media annualmente successivamente all'acquisizione della qualifica OG1 categoria IV e IV bis”.
Ne deriva, nella prospettazione dell'appellante, un danno di 120.000 euro per danno da perdita di chance e di € 60.000 per “danno curriculare”.
Il ha contestato che la abbia fornito una adeguata prova dei danni patiti, CP_1 Parte_1
richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sul punto (Cons. Stato n.
2/2017) e ha sostenuto l'infondatezza della pretesa di voler applicare le percentuali di perdita di utile e di danno curriculare alla differenza fra il fatturato tra gli anni 2015-2017 e gli anni successivi, dovendosi calcolare il mancato utile e il danno curriculare “con riferimento ad uno specifico appalto” e non già “con riferimento ad un fatturato complessivo”.
5.1. Anche tale domanda dell'appellante non può trovare accoglimento.
-18- Merita ricordare che “ove sia fatta valere, a fondamento della domanda risarcitoria ex art.
2043 c.c. nei confronti della P.A., la lesione di un interesse pretensivo, - concretantesi, nel caso di specie, nella preclusione della possibilità di partecipazione a gare pubbliche per la illegittima mancata iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale costruttori per le categorie di lavori ed importi indicati - occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato ed in via presuntiva e probabilistica, la sussistenza "ex ante" di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili;
l'accertamento e la liquidazione di tale perdita va condotta in via equitativa ed il giudice deve dare conto del processo logico e valutativo seguito” (Cass. n. 24295 del 29/11/2016).
Sulla stessa linea risulta attestata la giurisprudenza della s. Corte che “si dimostra particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. Distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere i caratteri di una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n. 7570;
Cass. 29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. (…) La giurisprudenza di legittimità ha messo al bando ogni automatismo risarcitorio, pretendendo che il giudice di merito valuti il comportamento illecito del danneggiante, accerti: i) la relazione causale tra tale condotta e
l'evento di danno, cioè la perdita definitiva della possibilità di conseguire il risultato, avuto riguardo al momento in cui il comportamento illecito ha reciso la possibilità di conseguire il risultato favorevole, senza alcuna interferenza dei concetti di probabilità causale e di possibilità; ii) la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato atteso sul piano dell'evento di danno” (Cass.2261/2022).
Una richiesta risarcitoria di € 180.000,00 a titolo di danno da perdita di chance e danno curriculare non può ritenersi adeguatamente dimostrata sulla base della mera comparazione, Parte sic et simpliciter, fra i fatturati precedenti e quelli successivi al rilascio della oggetto di causa.
-19- Non è sufficiente, in particolare, allegare “che l'RE avrebbe avuto Parte_1
alte probabilità di conseguire ulteriori concessioni di manutenzione e gestione di impianti cimiteriali, avendo maturato una importante esperienza nella formulazione di proposte di projet financing e avendo già i contatti con altri soggetti possibili proponenti per le attività progettuali e impiantistiche, con i quali aveva già proficuamente collaborato negli anni precedenti” e che “la mancanza di una adeguata attestazione SOA per i lavori edili di sua competenza, ha compromesso la possibilità della di poter Parte_1
proficuamente concorrere per ottenere nuove concessioni, sino al 2018 ove ha fortunatamente conseguito la classifica superiore”.
È indispensabile, infatti, quanto meno, indicare se nel periodo rilevante erano state indette ulteriori concessioni di manutenzione e gestioni di impianti cimiteriali, per che classe di lavori, a quante di queste gare era almeno astrattamente possibile che la prendesse Parte_1
parti e per che importi.
Va ricordato che “in tema di esclusione illegittima da una gara pubblica, nulla spetta a titolo di danno curriculare, per mancanza di prova nel caso in cui non venga dimostrato, ed in apice dedotto, che la mancata aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto oggetto del giudizio ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche o quali sarebbero le negative ricadute, in termini di minore redditività, sulla propria immagine commerciale. In definitiva, la richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto da parte della ricorrente il relativo onere probatorio mediante specificazione di quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali” (Cons. Stato,
Sez. V, 23/09/2024, n. 7721; sempre nel senso di richiedere una puntuale e specifica allegazione e dimostrazione “che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali” v. anche Cons. Stato, Sez. V, 28/09/2023, n. 8568).
La mera, e alquanto vaga, allegazione di compromissione della possibilità di “poter proficuamente concorrere per ottenere nuove concessioni” non meglio specificate e circostanziate non consente di apprezzare neppure l'an del danno.
-20- La schematica prospettazione basata sulla differenza di fatturato si espone alle critiche rivoltele dalla difesa del e non può sorreggere una condanna, tanto più per importo CP_1 nient'affatto trascurabile richiesto (120.000 euro), in quanto si tratta di un unico elemento, ma in alcun modo calato nella concretezza delle vicende attinenti alle gare, inidoneo a fondare una presunzione di danno che, come noto, richiede il concorrere di indizi, gravi precisi e concordanti. E pare indiscutibile che l'aumento del fatturato potrebbe trovare origine in una molteplicità di circostanze ben diverse dalla ottenuta titolarità della qualificazione imprenditoriale acquisita (assunzione di maggior numero di appalti di categoria inferiore, andamento del mercato particolarmente favorevole, razionalizzazione e ottimizzazione della struttura aziendale, situazione di calo della concorrenza, ecc.).
In tale carenza di allegazioni concrete sulla situazione del mercato di interesse e sulle gare che sarebbero state indette e alle quali non ha preso parte la anche l'istanza di c.t.u. non Parte_1
può trovare accoglimento, in quanto finirebbe per rappresentare un mezzo di elusione dell'onere della prova (in questo caso anche dell'allegazione) gravante sull'attrice, rimettendo al consulente l'accertamento di fatti posti a fondamento dei diritti pretesi.
e) Conclusioni e spese.
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 378/2023 del tribunale di Rovigo e in
[...] riforma di tale sentenza va affermata la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulle domande proposte dalla qui appellante.
L'accoglimento l'appello relativamente alla questione di giurisdizione non conduce peraltro all'accoglimento delle domande risarcitorie dell'impresa , per difetto di adeguata Parte_1 prova circa l'an del danno lamentato.
Considerate la fondatezza dell'appello con riguardo alla questione di giurisdizione e il mancato accoglimento della domanda nel merito e, dunque, una situazione di reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per una integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
-21- 378/2023 depositata il 3 maggio 2023 dal Tribunale di Rovigo, in riforma di tale sentenza, così provvede:
1.) accerta la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulle domande proposte da Parte_1
avverso il Comune di CP_1
2.) respinge le domande formulate da e Parte_1 [...]
Parte_1
3.) Spese compensate
Venezia, 13 marzo 2025
Il presidente est.
Guido Santoro
-22-