Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
>
Versione
1 ottobre 1993
1 ottobre 1993
>
Versione
24 gennaio 1995
24 gennaio 1995
>
Versione
12 gennaio 1997
12 gennaio 1997
>
Versione
12 gennaio 1999
12 gennaio 1999
>
Versione
15 gennaio 2000
15 gennaio 2000
>
Versione
14 gennaio 2001
14 gennaio 2001
>
Versione
14 gennaio 2003
14 gennaio 2003
>
Versione
15 gennaio 2005
15 gennaio 2005
>
Versione
14 gennaio 2007
14 gennaio 2007
>
Versione
14 gennaio 2009
14 gennaio 2009
>
Versione
27 febbraio 2011
27 febbraio 2011
>
Versione
15 gennaio 2013
15 gennaio 2013
>
Versione
1 marzo 2015
1 marzo 2015
>
Versione
14 gennaio 2017
14 gennaio 2017
>
Versione
13 febbraio 2019
13 febbraio 2019
>
Versione
15 gennaio 2021
15 gennaio 2021
>
Versione
14 dicembre 2024
14 dicembre 2024
Art. 20. Occupazione della sede stradale 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale.
1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli)) .
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
--------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. --------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. --------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. --------------- AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. --------------- AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. --------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. --------------- AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. --------------- AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. --------------- AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. -------------- AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. -------------- AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli)) .
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
--------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. --------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. --------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. --------------- AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. --------------- AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. --------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. --------------- AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. --------------- AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. --------------- AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. -------------- AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. -------------- AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Commentari • 81
- 1. stradahttps://www.brocardi.it/ · 15.10272
Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO CONSULENZA LEGALE Tu sei qui: Argomenti > strada strada C'è 1 consulenza legale riguardante l'argomento "strada" Consulenza legale Q202438821 (Articolo 20 Codice della Strada - Occupazione della sede stradale) «La condotta descritta ossia l'occupazione della sede stradale antistante il suo appartamento con sedie configura un'occupazione di suolo pubblico che, in assenza...»
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/07/2024, n. 6684Provvedimento: […] L'Amministrazione aveva ravvisato un contrasto della domanda a quel fine presentata dalla società con l'art. 20 del Codice della strada, […] Dai rilievi sopra espressi si desume che gli esiti argomentativi a cui giunge il T.A.R. non possono essere condivisi, atteso che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato essendo stato chiaramente esplicitato il motivo del diniego, nella parte in cui testualmente si afferma: “ L'accertamento eseguito dal III Gruppo di PLRC ha rilevato l'assenza dei requisiti dell'occupazione realizzata sulla carreggiata dal ricorrente in quanto in netto contrasto con le vigenti norme del d.lgs. 285/92 (vedi in particolare art. 20 Codice della strada)”.Leggi di più...
- art. 20 Codice della strada·
- deroghe normativa emergenziale·
- giurisdizione amministrativa·
- P.G.T.U.·
- viabilità principale·
- sicurezza stradale·
- occupazione suolo pubblico·
- concessione OSP Covid 19·
- art. 36 Codice della strada·
- motivazione provvedimento amministrativo