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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 11810/2020 e 3213/2023 R.G., la prima promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Massimino, giusta procura in atti;
attore contro partita iva , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Di Prima, giusta Controparte_2 procura in atti;
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Guastalla, giusta procura in atti;
convenuti la seconda promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Massimino, giusta procura in atti;
attore
contro
1 partita iva , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, Controparte_2 convenuta contumace
nato a [...], il [...], codice fiscale , CP_3 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Riccotti, giusta procura in atti convenuto
***
All'udienza del 15.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14.10.2020 (causa n. 11810/2020 R.G.), , Parte_1 premettendo di essere socio al cinquanta percento della ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società nonché personalmente l'amministratore impugnando la Controparte_2 validità delle delibere assembleari del 23.4.2020 e del 15.5.2020 con cui, rispettivamente, è stata disposta la sua esclusione per inadempimento rispetto all'obbligo di versare la quota residua di capitale sottoscritto, è stata ordinata la vendita con incanto della sua quota ed è stata ammessa la proposta di acquisto della quota da parte di CP_3
L'esponente, dopo avere dato atto della pendenza di altri procedimenti giudiziari dinanzi a questa sezione specializzata del Tribunale di Catania, aventi ad oggetto i) la domanda cautelare di revoca dell'amministratore da lui promossa nei confronti di , già socio al cinquanta Parte_2 percento ed amministratore (causa n. 1014/2018 R.G.), ii) l'azione di responsabilità per mala gestio nei confronti di (causa n. 1962/2018 R.G.), iii) l'impugnazione dell'atto Parte_2 con cui SI ha donato la propria quota a tale (causa n. 7876/2019 Pt_2 Persona_1
R.G.), ha impugnato le due delibere del 23.4.2020 e del 15.5.2020 con cui è stato escluso dalla compagine sociale, deducendo di avere avuto conoscenza delle suindicate decisioni soltanto in data 15.9.2020, in occasione del deposito telematico delle stesse da parte della società nell'ambito di altro giudizio. Contestualmente alla domanda di merito, ha avanzato istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni, deducendo la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società Controparte_1 contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione delle delibere assembleari e chiedendo il rigetto della domanda cautelare.
Con ordinanza del 4.10.2021 il giudice istruttore ha assegnato un termine per introdurre la richiesta di nomina del curatore speciale, ravvisando un conflitto di interessi tra l'amministratore e la società.
Con decreto del 11.10.2021 il Presidente ha nominato il curatore speciale della società
[...]
in persona dell'avvocato Daniele Santangelo, nei cui confronti l'attore ha instaurato CP_1 il contraddittorio.
Con comparsa di risposta depositata in data 1.4.2022 si è costituito l'amministratore CP_2
contestando la sussistenza dei presupposti per la nomina del curatore speciale e
[...] chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 15.11.2022 il giudice istruttore ha revocato la nomina del curatore speciale della società.
Con ordinanza del 14.6.2023 il giudice istruttore ha accolto la domanda cautelare proposta da e ha sospeso l'efficacia esecutiva delle delibere del 23.4.2020 e del 15.5.2020, Parte_1 ordinando l'iscrizione del dispositivo nel registro delle imprese.
Con autonomo atto di citazione notificato il 21-24.2.2023 (nel giudizio iscritto al n. 3213/2023
R.G.) nei confronti della e di ha nuovamente Controparte_1 CP_3 Parte_3 impugnato le delibere assembleari del 23.4.2020 e del 15.5.2020, chiedendo altresì
l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita della quota societaria della CP_1 di proprietà di in favore di SI e proponendo l'azione revocatoria
[...] Parte_1 CP_3 avverso il citato atto di vendita.
Con ordinanza del 10.9.2024 i due giudizi sono stati riuniti e, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con successiva ordinanza del 10.9.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Causa iscritta al n. 11810/2020 R.G.
2.1 Nel giudizio in esame, ha chiesto dichiararsi la nullità o l'annullabilità delle Parte_1 delibere assembleari del 20.4.2020 e del 15.5.2020, deducendo: 1) la nullità della notifica della costituzione in mora del socio e della comunicazione di messa in vendita della Parte_1 sua quota societaria;
2) la nullità delle delibere per irregolare convocazione dell'assemblea; 3) la
3 nullità per violazione dello statuto societario e per difetto del quorum deliberativo. Il predetto ha pure dedotto la gestione personalistica della società da parte di nonché Parte_2
l'irregolarità della vendita con incanto.
2.2 Preliminarmente va rigettata l'istanza di rimessione in termini proposta da in Parte_1 data 10.4.2025 (quando erano scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.). L'istanza consegue al deposito della sentenza n. 368/2025 emessa dalla Corte di appello di Catania (in riforma della sentenza 871/2021 del Tribunale di Catania), ma trattandosi di provvedimento giudiziario allegato alla memoria di replica non è necessario che su di esso venga provocato il contraddittorio.
2.3 Prima di esaminare il merito della controversia, occorre soffermarsi sulla legittimazione processuale di in proprio. Controparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata va accolta. Controparte_2
È principio pacifico in giurisprudenza quello per cui, nei giudizi di impugnazione delle delibere assembleari, il legislatore preveda solo la legittimazione passiva della società in persona di chi la rappresenta (Cass. 38883/2021). Ne consegue, pertanto, che non sussiste alcuna legittimazione processuale in capo all'amministratore in proprio.
Peraltro, non va confusa la legittimazione dell'amministratore dal potere del giudice di “sentire gli amministratori” previsto dall'art. 2378, comma 4, c.c., trattandosi di una convocazione che prescinde dalla rituale costituzione in giudizio ed unicamente finalizzata a consentire al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare di valutare comparativamente il pregiudizio derivante alla società dall'eventuale sospensione ovvero dall'esecuzione della delibera.
Alla luce delle superiori considerazioni, avendo l'attore unicamente impugnato la validità delle delibere assembleari, unica legittimata passiva è la società, in persona dell'amministratore, sicché va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in proprio. Controparte_2
2.4 Venendo al merito, con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità Parte_1 delle delibere assembleari, affermando di non avere mai ricevuto la raccomandata inviata dalla società il 20.1.2020 con cui era stato diffidato ad eseguire i conferimenti nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2466 c.c., deducendo che la raccomandata allegata al verbale del
23.4.2020 sarebbe stata spedita all'indirizzo di via del Pompelmo 49, contrada Marina Marza,
Ispica, sebbene egli non risiedesse da tempo nel suindicato indirizzo ed avesse eletto domicilio presso il proprio difensore.
Ritiene il Collegio che sussista il vizio di nullità.
4 Occorre premettere che l'assemblea del 23.4.2020 ha discusso e deciso l'unico punto all'ordine del giorno, rappresentato dall'esclusione del socio moroso per non avere questi Parte_1 versato integralmente la quota di capitale sociale. Il presidente, dopo avere accertato la valida costituzione dell'assemblea per effetto della presenza dell'altro socio (a cui Persona_1
SI aveva donato la quota con atto del 19.10.2018), ha preso atto dell'inadempimento Pt_2 del socio moroso rispetto al pagamento della somma di euro 3.750, a fronte della quota pari ad euro 5.000, nonostante la diffida inviatagli a mezzo raccomandata a.r. con cui gli era stato assegnato il termine di giorni trenta per l'adempimento. L'assemblea ha, pertanto, deliberato l'esclusione del socio moroso e la vendita all'asta della relativa quota, delegando l'amministratore a procedere agli adempimenti conseguenziali. Controparte_2
Tanto premesso, prima di esaminare le doglianze dell'attore, appare opportuno ripercorrere la disciplina statutaria relativa al domicilio del socio.
L'art. 8, rubricato “Domicilio”, stabilisce che nei rapporti con la società il domicilio del socio si intende eletto presso il domicilio comunicato al momento della costituzione della società o, in assenza, presso il domicilio comunicato presso il registro delle imprese, aggiungendo che “è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio”.
Dal domicilio del socio va mantenuto distinto il potere di rappresentanza in assemblea: l'art. 18 dello statuto (Diritto di intervento) prevede infatti che ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e che “la rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
Nel caso di specie, sebbene il domicilio di risultante dal registro delle imprese Parte_1 fosse quello di Ispica, contrada Marina Marza, via Del Pompelmo 49 (doc. 7, allegato alla comparsa di risposta), è stato documentato che l'attore abbia eletto domicilio presso il proprio difensore.
Ed invero, all'assemblea del 30.4.2018 aveva partecipato, in rappresentanza di , Parte_1
l'avvocato Stefano Massimino presso il cui studio il socio aveva eletto domicilio, come si desume dalla delega del 28.4.2018 allegata al verbale assembleare ed allegata in atti (doc. 10 – atto di citazione). In quella assemblea i soci avevano deciso di rinviare la seduta ad altra assemblea del
26.5.2018, poi non tenutasi a seguito della comunicazione inoltrata da Parte_2 all'indirizzo pec dell'avvocato Stefano Massimino (doc. 13 – atto di citazione).
In ogni caso, anche a volere ritenere che l'elezione di domicilio contenuta nella delega del
28.4.2018 fosse limitata alla partecipazione all'assemblea del 30.4.2018 – come si desumerebbe dal tenore dell'atto di delega, ove si elegge domicilio presso il difensore “ai fini del presente atto”
5 –, è stato provato che l'attore abbia comunicato alla società l'elezione di domicilio presso il difensore con atto del 17.12.2018 (doc. 7). Tale comunicazione, sottoscritta da e Parte_1 trasmessa a mezzo pec dall'avvocato Massimino all'indirizzo della società, oltre a contenere la diffida ad indire l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore, prevede l'espressa rinnovazione dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore ovvero all'indirizzo pec.
Non è convincente l'argomento sostenuto dalla convenuta secondo cui la comunicazione del
17.12.2018 non sarebbe stata ricevuta dalla società, la quale avrebbe cambiato l'indirizzo pec. La difesa della infatti, produce un estratto illeggibile (tratto da una fotografia Controparte_1 oscurata dello schermo del pc) con cui il sistema di posta elettronica certificata avrebbe dato atto della cancellazione della pec, ma tale documento non contiene né la data in cui l'indirizzo di posta elettronica sarebbe stato modificato né le ragioni per cui si sarebbe verificato detto cambiamento.
Del resto, a tacer d'altro, la comunicazione inoltrata a mezzo pec in data 17.12.2018 all'indirizzo
è andata a buon fine, come si ricava dalla ricevuta di consegna allegata Email_1 dall'attore, sicché è fondato il sospetto che l'indirizzo di posta elettronica sia stato successivamente modificato per togliere rilevanza all'elezione di domicilio presso il difensore operata dal socio nel rispetto delle previsioni statutarie.
Per quanto sopra, per effetto della modifica dell'elezione di domicilio, la raccomandata di diffida del socio andava comunicata all'indirizzo pec ovvero presso lo studio dell'avvocato Stefano
Massimino, con la conseguenza che la delibera del 23.4.2020 è affetta da invalidità per effetto della mancata rituale comunicazione al socio moroso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2466 c.c.
L'invalidità della delibera del 23.4.2020 travolge, a cascata la successiva delibera del 15.5.2020 con cui l'assemblea, a seguito della vendita con incanto della quota del socio escluso, ha ammesso accettando la proposta di acquisto della quota di . Pt_2 CP_3 Parte_1
2.5 Con un secondo motivo di impugnazione, ha impugnato la validità delle Parte_1 delibere assembleari del 23.4.2020 e del 15.5.2020 sul presupposto della mancata convocazione del socio moroso.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Premesso che non avendo ritualmente avuto conoscenza dell'assegnazione del termine di trenta giorni, il socio moroso non poteva nemmeno considerarsi tale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466 c.c., si osserva come non abbia partecipato all'assemblea del 23.4.2020 e del Parte_1
15.5.2020 né sia stato mai convocato.
6 Nei verbali dell'assemblee del 23.4.2020 e del 15.5.2020 si dà atto che l'assemblea è stata indetta
“in modo informale”, in violazione dell'art. 17 che prevede la convocazione a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, presso il domicilio eletto e comunicato alla società almeno otto giorni prima.
Pertanto, in disparte l'irrituale ed invalida diffida inoltrata all'attore, la questione posta dalla doglianza in esame attiene al tema, dibattuto in dottrina e giurisprudenza, della partecipazione del socio moroso alle assemblee.
Ritiene il Collegio, come già rilevato nella fase cautelare, che sussista il diritto del socio moroso a partecipare alle assemblee fino al momento in cui sia stata deliberata la sua esclusione, fermo restando il divieto di partecipare alla votazione.
Milita a sostegno del superiore assunto un'interpretazione letterale dell'art. 2466 c.c. La norma, nel prevedere che “il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci”, ne limita i diritti alla sola partecipazione alle deliberazioni, senza intaccare le ulteriori prerogative connesse all'esercizio dei diritti minori. Laddove il legislatore avesse voluto escludere il diritto di intervento del socio moroso in assemblea avrebbe adottato un'espressione indicativa dell'esclusione dalla sua partecipazione;
al contrario, riproducendo l'enunciato della previgente disposizione contenuta nell'art. 2477 c.c. (il socio in mora con i versamenti non può esercitare il voto), il legislatore ha adeguato la formulazione della norma, ribadendo che al socio in mora è unicamente preclusa l'espressione del voto. Il socio moroso, di conseguenza, partecipa della formazione del quorum costitutivo, anche al fine di garantire al meglio l'interesse sociale rispetto ad operazioni dannose per la società ed il proficuo scambio di opinioni tra la compagine sociale.
L'interpretazione letterale qui accolta è stata di recente confermata dalla Corte di legittimità, la CP_ quale, con la sentenza n. 1185/2020, ha affermato che il socio moroso della non è ammesso a partecipare alle decisioni o alle deliberazioni esprimendo il proprio voto “ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, sino a che egli resti parte della compagine societaria. Il socio moroso, invero, fino al completamento del procedimento di vendita coattiva o di esclusione non cessa di essere socio (ad es., egli è computato nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo, come si desume dall'art. 2368 c.c., comma 3).
Mentre, dunque, il voto resta "sospeso" per il tempo della morosità, quale misura sanzionatoria
e sollecitatoria dell'adempimento, non così i diritti amministrativi ed, in primis, il diritto di informazione e di ispezione, di cui all'art. 2476 c.c., comma 2, che resta a presidiare la trasparenza dell'andamento societario, e tanto più necessario (salvo abusi, di cui però nella
7 specie non si discute) proprio nel momento del conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria”.
In applicazione di tale principio, anche a volere ammettere che fosse stato Parte_1 ritualmente costituito in mora – circostanza sopra smentita –, in ogni caso avrebbe avuto diritto ad essere convocato in assemblea, per la formazione del quorum costitutivo e per l'esercizio dei poteri di informazione ed ispezione connessi alla qualità di socio non ancora perduta.
La mancata convocazione del socio integra un vizio di nullità della delibera, ai Parte_1 sensi dell'art. 2347 ter c.c., trattandosi di decisione presa “in assenza assoluta di informazione”.
In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo” (Cass. n. 22987/2019).
La qualificazione del vizio dedotto in termini di nullità (e non anche di annullabilità) consente di superare l'eccezione di decadenza sollevata dalla società, atteso che per l'ipotesi in esame il termine di impugnazione è di tre anni dalla trascrizione della delibera nel libro dei soci.
La nullità della delibera del 23.4.2020 inficia la validità anche della deliberazione del 15.5.2020 con cui è stata disposta la vendita della quota, già in capo al socio , in favore di Parte_1
SI per effetto di un'invalidità derivata che colpisce la deliberazione di vendita della CP_3 quota successiva all'esclusione del socio, non sfuggendo come anche l'assemblea del 15.5.2020 sia stata indetta in modo informale, senza alcuna convocazione del socio . Parte_1
La declaratoria di nullità delle delibere impugnate ha impedito al giudice istruttore di assegnare alla società il termine di cui all'art. 2479 ter c.c. per l'adozione della delibera idonea a sanare il vizio di invalidità, dal momento che la norma fa riferimento ai vizi di annullabilità (e non anche di nullità) delle delibere impugnate.
2.6 Per effetto delle superiori considerazioni, in accoglimento delle domande attoree, va dichiarata la nullità delle delibere assembleari della del 23.4.2020 e del Controparte_1
15.5.2020, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
Ai sensi degli artt. 2479 ter e 2378 c.c., va ordinato all'amministratore della Controparte_1 di iscrivere il dispositivo della presente sentenza nel registro delle imprese.
3. Causa iscritta al n. 3213/2023 R.G.
8 3.1 Nel presente giudizio riunito, ha riproposto le medesime domande di nullità Parte_1
o annullamento delle delibere del 23.4.2020 e del 15.5.2020, finalizzate alla declaratoria di nullità dell'atto di compravendita della quota societaria intercorso tra SI e la CP_3 [...] per inesistenza della delibera di esclusione del socio e di CP_1 Parte_1 autorizzazione alla vendita della quota del socio escluso;
in ogni caso ha proposto domanda revocatoria diretta a dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto di compravendita in questione.
SI si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3.10.2023, CP_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità della domanda di nullità
o annullamento delle delibere e l'infondatezza dell'azione revocatoria.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attore ha chiesto, in via subordinata, di riqualificare la domanda revocatoria in azione di rivendica ex art. 948 c.c.
Con ordinanza del 10.9.2024 le due cause sono state riunite e, rigettate le richieste istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni.
3.2 Preliminarmente va dichiarata la contumacia della la quale non si è Controparte_1 costituita nella presente causa, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
3.3 Tanto premesso, va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda di nullità o annullamento delle delibere del 23.4.2020 e del 15.5.2020, atteso che tale domanda è stata già proposta nel giudizio n. 11810/2020 r.g., sicché l'attore non ha interesse ad una nuova pronuncia di nullità delle delibere.
3.4 La domanda di nullità dell'atto di acquisto della quota da parte di è fondata e CP_3 merita accoglimento.
Contrariamente a quanto affermato dal convenuto, l'odierno giudizio non ha ad oggetto l'opposizione avverso la delibera di esclusione del socio ma riguarda l'accertamento della nullità dell'acquisto della quota di da parte di SI Pertanto, sussiste la Parte_1 CP_3 legittimazione passiva di quale acquirente della quota dalla società nel CP_3 procedimento di vendita con incanto deliberato all'assemblea del 23.4.2020 a seguito dell'esclusione del socio moroso.
Non va trascurato, peraltro, come l'azione di nullità sia proponibile da chiunque vi abbia interesse e non vi è dubbio che sussista l'interesse in capo a ad ottenere una Parte_1 pronuncia di accertamento della nullità dell'acquisto della quota nel contraddittorio con SI
CP_3
Ciò detto, la declaratoria di nullità delle delibere del 23.4.2020 e del 15.5.2020 è destinata a travolgere la validità della procedura di vendita della quota in favore di CP_3
9 Nello specifico, premesso che con la delibera del 23.4.2020 è stato escluso dalla Parte_1 compagine societaria quale socio moroso, la declaratoria di nullità ha privato di ogni effetto la delibera in questione, con la conseguenza che rimane socio della Parte_1 CP_1
La nullità della delibera determina, altresì, la invalidità della procedura di vendita all'asta
[...] della quota da parte della Controparte_1
La nullità della successiva delibera del 15.5.2020 ha poi privato di effetto l'acquisto della quota da parte di a seguito della presentazione da parte del predetto della proposta di Pt_2 CP_3 acquisto della quota del valore nominale di euro 5.000 al prezzo di euro 3.750 e del gradimento eseguito dalla società.
Preme evidenziare, a proposito delle difese svolte da con la prima memoria ex Parte_1 art. 171 ter c.p.c., che si è costituito tardivamente in giudizio in data 3.10.2023 (a CP_3 fronte dell'udienza indicata in citazione del 29.9.2023, poi differita d'ufficio al 4.10.2023) e nell'atto di costituzione non ha preso posizione sulla domanda di nullità dell'acquisto della quota.
Né, peraltro, il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà della quota per effetto della regola “possesso vale titolo” di cui all'art. 1153 c.c., sicché non viene in rilievo (né mai potrebbe) la buona fede del convenuto ai fini dell'acquisto a non domino della quota.
Alla luce delle superiori considerazioni, la declaratoria di nullità delle delibere assembleari del
23.4.2020 e del 15.5.2020 oggetto di impugnazione nel giudizio 11810/2020 produce l'invalidità derivata dell'acquisto della quota societaria da parte di che, pertanto, non può CP_3 considerarsi socio della essendo ancora titolare della quota pari Controparte_1 Parte_1 al cinquanta percento del capitale sociale.
3.5 Per effetto dell'accoglimento della domanda principale di nullità rimane assorbita l'azione revocatoria e la questione relativa all'ammissibilità del mutamento della domanda operato dall'attore con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
4. Sulle spese
Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (scaglione compreso tra 52.000 e 260.000).
4.1 va condannato al pagamento delle spese in favore di Esse Parte_1 Controparte_2 si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.090, di cui euro 1276 per fase di studio ed euro
814 per fase introduttiva, somme calcolate riducendo del cinquanta percento i valori medi delle
10 fasi in concreto espletate attesa la ridotta complessità delle questioni sollevate dal citato convenuto e limitate all'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva.
e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_4 CP_3 spese processuali in favore dell'avvocato Stefano Massimino, difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 14.103,00, somma che va aumentata del 20% tenuto conto della riunione delle cause (art. 4 d.m. 55/2014), divenendo pari ad euro 16.923,60, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
4.3 La domanda di condanna per lite temeraria va rigettata, atteso che la società, a seguito della sospensione, ha chiesto di sanare il vizio ai sensi dell'art. 2479 ter c.p.c. ed all'udienza di precisazione delle conclusioni ha manifestato l'interesse ad una definizione bonaria della lite, così palesando una condotta riparatoria contraria alla natura temeraria della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 11810/2020 e 3213/200 3R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: nel giudizio n. 11810/2020 R.G.:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la nullità delle Parte_1 delibere assembleari della del 23.4.2020 e del 15.5.2020; Controparte_1
ORDINA l'iscrizione del dispositivo della presente sentenza nel registro delle imprese a cura dell'amministratore della Controparte_1 nel giudizio n. 3213/2023 R.G.:
DICHIARA la contumacia della Controparte_1
DICHIARA inammissibile la domanda di nullità delle delibere del 23.4.2020 e del 15.5.2020;
ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la nullità della Parte_1 compravendita della quota societaria della di proprietà di Controparte_1 Parte_1 acquistata da SI CP_3 relativamente ad entrambe le cause:
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_2
che liquida in euro 2.090, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;
[...]
CONDANNA la e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_1 CP_3 processuali in favore dell'avvocato Stefano Massimino, che liquida in euro 16.923,60, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;
11 RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del 23 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
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