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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9/2022 R.G. vertente
fra
nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Donatantonio Donofrio ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza al Viale del Basento n. 114/d, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 2.01.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che la ricorrente presenta un grado di inabilità permanente non inferiore al 16% o ad una percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica di Ufficio;
per l'effetto, condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura dal 16% oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante CTU e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che: “il Sig. è affetto da Pt_1
spondiloartrosi lombare con ernie discali L3 – L4, senza impegno funzionale del rachide determinata da causa presuntiva di lavoro svilto di muratore, con un grado di invalidità permanente del 4 % con decorrenza dal 5.07.19, data della domanda amminsitrativa.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte ricorrente che conduca il
Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 2.01.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via CP_1
definitiva.
Potenza, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9/2022 R.G. vertente
fra
nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Donatantonio Donofrio ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza al Viale del Basento n. 114/d, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 2.01.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che la ricorrente presenta un grado di inabilità permanente non inferiore al 16% o ad una percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica di Ufficio;
per l'effetto, condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura dal 16% oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante CTU e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che: “il Sig. è affetto da Pt_1
spondiloartrosi lombare con ernie discali L3 – L4, senza impegno funzionale del rachide determinata da causa presuntiva di lavoro svilto di muratore, con un grado di invalidità permanente del 4 % con decorrenza dal 5.07.19, data della domanda amminsitrativa.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte ricorrente che conduca il
Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 2.01.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via CP_1
definitiva.
Potenza, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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