Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23/01/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1230/2024, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, degli avv.ti Massimo Commendatore e Elisa Cosentino;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_4
-resistente-
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/02/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo “Ritenere e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 121 Legge 107/2015, comprende all'interno della individuata “area docenti” destinataria della "Carta Elettronica del docente" anche il personale non di ruolo oppure, in alternativa, disapplicare l'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e s.m.i. nella parte in cui non
1
(supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e, per l'effetto, 2. riconoscere e dichiarare il diritto della parte ricorrente, attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche, "ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la "Carta elettronica del docente" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 al pari dei docenti a tempo indeterminato, per gli incarichi a tempo determinato sopra indicati in ricorso, per n. 5 anni di servizio a t.d., per un importo complessivo pari ad € 2.500, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
ciò anche a titolo risarcitorio ove ricorrano le condizioni di legge, 3. condannare il Controparte_1 all'accreditamento o al pagamento delle predette somme in favore di parte ricorrente, 4. condannare il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
del giudizio ed al rimborso del contributo unificato se corrisposto, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori e difensori antistatari”.
Con memoria depositata in data 22.08.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
, eccependo la prescrizione e assumendo l'infondatezza della pretesa Controparte_1 avanzata da parte ricorrente, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni : “- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
In relazione al termine di prescrizione e al dies a quo di decorrenza vanno richiamati i principi di recente affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, secondo cui: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
2 è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. In particolare, l'art. 5 del DPCM del
28 novembre 2016 prevede che “1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per
l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
2.1 Nel caso di specie, l'incarico di supplenza per l'a.s. 2017/18 è stato conferito il
27.09.2017 e per l'a.s. 2018/2019 è stato conferito il 9.10.2018 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso)
e il termine di prescrizione quinquennale decorrente da tali date è stato interrotto dalla diffida inviata al resistente in data 29.07.2022 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso). Non risultano CP_1
dunque prescritti i crediti relativi alle suddette annualità.
2.2. Parimenti, va rigettata l'eccezione di estinzione per prescrizione riferita alle ulteriori annualità dedotte in ricorso considerando che dallo stato matricolare depositato dalla ricorrente risulta che la stessa, docente di ruolo dall'a.s. 2022/2023, è tutt'ora inserita nel sistema scolastico sicchè trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione, e che per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 la domanda non risulta anteriore al quinquennio.
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1
3 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto
49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del
20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
4 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la Corte di Giustizia, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato: “35 Nel caso di specie, […] risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1
decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza […] CP_1
38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_1
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-
[...] Per_2
361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C- Persona_3 Persona_4
315/17, punto 45.)”.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19
TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o
5 amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del
Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 113/1985 e n. 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e
“ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.
2468).
Ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015. Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
3.1. Nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di
Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
6 Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ove è enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la parte ricorrente è stata destinataria di incarichi di docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno).
In particolare, dai contratti e dallo stato matricolare prodotti risulta che la ricorrente ha espletato servizio nell'a.s. 2017/2018 dal 27.09.2017 al 30.06.2018, nell'a.s.2018/2019 dal
9.10.2018 al 30.06.2019, nell'a.s. 2019/2020 dal 25.09.2019 al 30.06.2020, nell'a.s.2020/2021 dal 23.09.2020 al 30.06.2021 e nell'a.s. 2021/2022 dal 6.09.2021 al 30.06.2022.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
3.2. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/22 e, dunque, per € 2.500,00, con la condanna del CP_1
convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
7 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1230/2024 R.G. così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/22 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta
[...] CP_2 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Catania, 24/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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